Sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Luigi Lombardi Vallauri contro Italia
La vicenda sulla liberTA’ religiosa di Luigi Lombardi
Vallauri
Contro Universita’ Cattolica Sacro Cuore di Milano,
Chiesa Cattolica, Vaticano e Stato Italiano
Di
Claudio Simeoni
Il concetto di LIBERTA’ è sempre attribuito al singolo
individuo.
Quando è attribuito ad una società o ad un’organizzazione,
è sempre e solo dispotismo!
Il Guardiano dell’Anticristo
La sentenza della
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ribalta le affermazioni del Consiglio di
Stato in relazione all’allontanamento di Luigi Lombardi Vallauri
dall’insegnamento presso l’Università Cattolica di Milano.
Le lamentele di Luigi
Lombardi Vallauri vengono recepite dalla Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo. La Corte ritiene che la violazione
dell’articolo 10 della Convenzione riassuma in sé le violazioni dell’articolo 9,
della cui violazione, Luigi Lombardi Vallauri
lamenta.
Secondo la Corte
Europea per i diritti dell’uomo la violazione dell’articolo 10 della
Convenzione Europea fatto dall’Università Cattolica è estremamente grave e
censura il Consiglio di Stato italiano che non ne ha rilevato la gravità
giustificandone gli atti, costituzionalmente illegali, messi in atto dall’Università
Cattolica di Milano su ordine e disposizione di uno stato straniero qual è il
Vaticano. Il Consiglio di Stato Italiano, anziché obbedire alla Costituzione
della Repubblica, si è sottomesso ad uno stato straniero, il Vaticano, violando
le leggi italiane.
In Italia i cittadini
vivono in una situazione schizofrenica dibattendosi fra i diritti formali sanciti
dalla Costituzione e la tentazione delle Istituzioni di cancellare quei diritti
per appropriarsene e sottomettere i cittadini privandoli della possibilità di
rivendicare quei diritti. Lo Stato democratico, in Italia, è perennemente in
pericolo sia per i vari tentativi di colpo di Stato che si sono susseguiti nel
corso dei decenni dopo l’introduzione della Costituzione, da Scelba ad Andreotti, Fanfani e Moro, sia per il terrorismo
eversivo della P2 che per l’azione di eversione sistematica messa in atto dal
Vaticano con il suo controllo delle Istituzioni locali. La Costituzione in
Italia non è mai stata applicata, ma i cittadini si sono sempre dovuto scontrare
con la volontà di restaurazione del fascismo e della monarchia assoluta
predicata dalle istituzioni. Come per l’attività eversiva con cui Craxi,
evocando il pericolo “terrorista” e finanziando illegalmente la chiesa
cattolica ha, di fatto, attentato alle Istituzioni e alla libertà dei cittadini.
La differenza, fra
gli anni ’70, ’80, ’90, ed oggi sta solo nella dimensione europea dei diritti
dell’uomo. Una dimensione europea in cui una Costituzione della Repubblica, di
fatto negata ai cittadini, trova nella Costituzione Europea la propria riaffermazione
e il proprio ruolo centrale nella vita dei cittadini.
Questa sentenza della
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo è un’ulteriore censura dell’interferenza
dell’ideologia della monarchia assoluta del Vaticano all’interno dello Stato
Italiano. Uno Stato Italiano che si dimostra ignorante e pavido nella
riaffermazione di sé stesso nei confronti dell’odio che la chiesa cattolica
esprime nei confronti dei cittadini italiani.
Riporto la sentenza
della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nel caso di Luigi Lombardi Vallauri contro l’Italia:
SECONDA SEZIONE
CAUSA LOMBARDI VALLAURI c. ITALIA
(Ricorso n. 39128/05)
SENTENZA 1
STRASBURGO
20 ottobre 2009
1 Traduzione a cura del Ministero della Giustizia..Questa sentenza
diventerà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della
Convenzione. Potrà subire alcune lievi modifiche formali.
Nella causa Lombardi Vallauri
c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una
camera composta da:
Françoise
Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danut e
Jo è ien e ,
Dragoljub
Popovi æ ,
András Sajó,
I º ýl Karaka º , giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 settembre 2009,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data:
IL PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 39128/05) presentato
contro la Repubblica italiana e con cui un cittadino di tale Stato, il sig.
Luigi Lombardi Vallauri («il ricorrente»), ha adito
la Corte il 17 ottobre 2005 in applicazione dell’articolo 34 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la
Convenzione»).
2. Il ricorrente è rappresentato dagli avv. Stefano Grassi e Federico
Sorrentino, rispettivamente del foro di Firenze e di Roma. Il governo italiano
(«il Governo») è stato rappresentato alternativamente dai suoi agenti, I.M. Braguglia, R. Adam e E. Spatafora,
e dai suoi co-agenti, V.Esposito
e F. Crisafulli, nonché dal suo co-agente
aggiunto, N. Lettieri.
3. Il 7 ottobre 2008 la Corte ha deciso di comunicare al Governo i
motivi di ricorso relativi agli articoli 6 § 1, 10 e 14 della Convenzione. Come
ammette l’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la
camera si sarebbe pronunciata nel contempo sulla ricevibilità e sul merito.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
4. Il ricorrente è nato nel 1936 ed è residente a Firenze.
5. Dal 1976, il ricorrente fu incaricato dell’insegnamento della
Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (di seguito «l'Università»), sulla base di
contratti rinnovati ogni anno. Il ricorrente era anche incaricato
dell’insegnamento della Filosofia del diritto presso l’Università di Firenze.
6. Quando fu pubblicato il bando di concorso per l’anno accademico
1998-1999, il ricorrente si presentò come candidato.
7. Il 23 ottobre 1998 ebbe luogo un colloquio informale tra il
ricorrente e un interlocutore della Congregazione.
8. Con lettera in data 26 ottobre 1998, indirizzata al Rettore
dell’Università, la Congregazione per l’Educazione Cattolica (di seguito «la
Congregazione»), organismo della Santa Sede, comunicò a quest’ultimo che alcune
posizioni del ricorrente «si oppongono nettamente alla dottrina cattolica» e
che, «nel rispetto della verità, del bene degli studenti e di quello
dell’Università [stessa]», il ricorrente non doveva più insegnare in questa
Università.
9. Con lettera in data 28 ottobre 1998, il Rettore dell’Università
informò il Preside della Facoltà di Giurisprudenza della posizione della
Congregazione.10. Il 4 novembre 1998 il Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università (di seguito «il Consiglio di Facoltà») si riunì
e, constatando che la Santa Sede non aveva acconsentito alla nomina del
ricorrente, decise di non prendere il considerazione la candidatura di
quest’ultimo.
11. Il testo integrale del verbale di tale riunione è il seguente: i.
«Per quanto riguarda l’insegnamento della Filosofia del diritto, il preside
[della Facoltà di Giurisprudenza] annuncia che le domande di candidatura dei
professori Luigi Lombardi Vallauri, B.M. e A.T. sono
state presentate entro il termine (...) fissato nel bando di concorso del 29
settembre 1998. Gli ultimi due candidati hanno espressamente richiesto di tener
conto delle loro domande solo in caso di non presentazione della domanda da
parte del professor Luigi Lombardi Vallauri, oppure
qualora quest’ultimo non ottenga il necessario gradimento della Santa Sede.
ii. Il
preside indica di aver ricevuto una lettera del Rettore dell’Università datata
26 ottobre 1998 che spiega che la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha
ritenuto che, in ragione del contenuto di alcuni scritti e dell’insegnamento
nell’ambito del corso di Filosofia del diritto del professor Luigi Lombardi Vallauri, quest’ultimo non debba continuare ad insegnare
nella Facoltà. Il preside legge il testo della lettera:
iii. “Caro
preside, ho ricevuto una lettera dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
del 26 ottobre [1998] con cui mi viene comunicato quanto segue riguardo al
professor Luigi Lombardi Vallauri e al suo corso di
Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza.
iv. Dopo
aver rilevato che alcune posizioni del dott. Lombardi Vallauri
“si oppongono nettamente alla dottrina cattolica”, la Congregazione scrive: “si
ritiene pertanto che, nel rispetto della verità, del bene degli studenti e di
quello dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Luigi Lombardi Vallauri non debba continuare ad insegnare in questa
università”.
v. La Congregazione mi invita a comunicare il contenuto di questa
lettera al preside della Facoltà di Giurisprudenza e al professor Luigi
Lombardi Vallauri. Procedo, pertanto [a tale
comunicazione] e ti prego di riferire [il contenuto della lettera] alla
Facoltà, per quanto di sua competenza”.
vi. Di conseguenza, il Consiglio di Facoltà prende atto, ai sensi
dell’articolo 10 dell’Accordo di revisione del Concordato e dell’articolo 45
dello Statuto dell’Università, che il necessario gradimento della Santa Sede
nei confronti del professor Luigi Lombardi Vallauri è
venuto meno.
vii. Il
preside procede dunque alla lettura di una lettera del professor M.R., che è
assente.
viii.
Il professor M.R., prendendo atto della decisione della Congregazione, nel
rispetto della propria competenza specifica, esprime la sua piena solidarietà
al professor Luigi Lombardi Vallauri; si duole
profondamente che la Facoltà non sia più in grado di rinnovare la propria
fiducia a un insegnante di grande apertura culturale e umana; manifesta al suo
distinto collega e amico, uno degli insegnanti più brillanti, che ha potuto
seguire nel corso di una carriera di più di trent’anni di insegnamento, la
propria gratitudine per l’impegno e la devozione dimostrati negli anni passati
nella nostra Università. Il professor C. e il professor S. si associano a
questa dichiarazione.
ix. La
Facoltà esprime poi all’unanimità il proprio rammarico per non poter prendere
in considerazione la domanda del professor Lombardi Vallauri
e ringrazia il collega per la lunga e preziosa attività di insegnamento svolta
a profitto della Facoltà nel campo della Filosofia del diritto.
x. Il professor D.M. propone che la Facoltà inviti il Rettore a chiedere
alla Congregazione di indicare i motivi della decisione adottata nei confronti
del professor Lombardi Vallauri. Il professor D.M.
indica che tale richiesta è giustificata dall’interesse degli insegnanti della
Facoltà di ricevere indicazioni relative agli aspetti degli studi e degli insegnamenti
del professor Lombardi Vallluri che sono stati
considerati incompatibili con l’ispirazione cattolica della Facoltà. I
professori C., Co. e D. si associano a questa proposta.
xi. Il professor S. osserva che la Facoltà non è autorizzata a chiedere
i motivi sui quali si basa la decisione. [Quest’ultima] è un atto di un ordine
[giuridico] esterno a quello della Facoltà, la quale ha il dovere di valutare
l’attitudine scientifica e formativa degli insegnanti che hanno ottenuto
l’approvazione dell’autorità religiosa. Il professor V. osserva che una
richiesta in tal senso pregiudicherebbe il diritto alla riservatezza del
professor Lombardi Vallauri. Il professor B. osserva
che ogni insegnante potrebbe avere interesse a conoscere i motivi del
provvedimento in questione per sapere come comportarsi, ma [tale interesse] non
rientra nella competenza di un organo collegiale, come il Consiglio di Facoltà.
xii. La
proposta del professor D.M. viene messa al voto, a fine discussione, con il
seguente risultato: Pro: dieci, Contro: dodici, Astenuti: uno.». 12. Il 25
gennaio 1999 il ricorrente presentò un ricorso dinanzi al tribunale
amministrativo regionale («T.A.R.») della Lombardia allo scopo di ottenere, tra
l’altro, l'annullamento della decisione del Consiglio di Facoltà del 4 novembre
1998 di non prendere in considerazione la sua candidatura, nonché dell’atto
dell’autorità ecclesiastica che rifiuta di esprimere il gradimento per quanto
attiene la sua nomina. Il ricorrente affermò anche che le decisioni impugnate
erano incostituzionali in quanto violavano il suo diritto all’eguaglianza, la
sua libertà di insegnamento e la sua libertà religiosa.
13. Con sentenza in data 26 ottobre 2001, il T.A.R. rigettò la domanda
del ricorrente.
14. Esso osservò anzitutto che la decisione del Consiglio di Facoltà di
non prendere in considerazione la sua candidatura era stata debitamente
motivata, poiché il Rettore aveva comunicato la lettera della Congregazione con
cui l’autorità ecclesiastica negava il proprio gradimento. Il tribunale indicò
anche che l’accordo di revisione del concordato tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana (di seguito «l'Accordo») non prevedeva alcun obbligo di
menzionare i motivi religiosi alla base del rifiuto del gradimento.
15. Il T.A.R. considerò poi che l’esame della legittimità della
decisione della Santa Sede non rientrava né nella sua sfera di competenza né in
quella del Consiglio di Facoltà, trattandosi di un atto proveniente da uno
Stato estero.
16. Il tribunale ritenne infine che la scelta degli insegnanti di
aderire ai principi della religione cattolica è libera, pertanto l'articolo 10
dell'Accordo non comportava alcuna violazione del diritto all’eguaglianza,
della libertà di insegnamento e della libertà religiosa sanciti rispettivamente
dagli articoli 3, 19 e 33 della Costituzione. Alla luce, tra l’altro, della
sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972 (v. paragrafo
21 infra), esso rigettò dunque le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente.
17. Il 9 dicembre 2002 il ricorrente interpose appello dinanzi al
Consiglio di Stato ribadendo che la decisione del Consiglio di Facoltà di non
prendere in considerazione la sua candidatura non era motivata. Il ricorrente
contestò la mancanza di competenza del giudice amministrativo in materia e
sostenne che la mancata comunicazione dei motivi alla base della decisione
della Congregazione aveva pregiudicato il principio del contraddittorio e il
suo diritto alla difesa, sanciti, tra l’altro, dall’articolo 6 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo.
18. Con una sentenza depositata il 18 giugno 2005 il Consiglio di Stato
rigettò l’appello del ricorrente, affermando che «le autorità amministrative e
giurisdizionali della Repubblica non possono discostarsi dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972 nell’applicazione
dell’articolo 10 dell'Accordo e del suo Protocollo addizionale». Il Consiglio
di Stato osservò altresì che «nessuna autorità della Repubblica può giudicare
le valutazioni dell’autorità ecclesiastica», tenuto conto anche che il consenso
della Congregazione, che proviene dal Vaticano, si colloca fuori della loro
sfera di competenza. Il Consiglio di Stato indicò che il Consiglio di Facoltà
si era giustamente limitato a prendere atto del fatto che in mancanza del
consenso richiesto, la candidatura del ricorrente non poteva semplicemente
essere presa in considerazione.
II. IL DIRITTO INTERNO E COMUNITARIO PERTINENTE E LA
RACCOMANDAZIONE DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL CONSIGLIO D’EUROPA
19. La legge n. 121 del 25 marzo 1985
L'articolo 10 n. 3 dell'Accordo di revisione del concordato tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana (firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con la
legge n. 121 del 25 marzo 1985) dispone che:
«Le nomine dei docenti dell'Università cattolica del Sacro
Cuore (…) sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della
competente autorità ecclesiastica.»
20. Il Protocollo addizionale alla legge n. 121 del
25 marzo 1985
L'articolo 6 di tale Protocollo recita:
«La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3
dell’articolo 10 della legge n. 121 del 25 marzo 1985 - che non innova
l'articolo 38 del Concordato dell'1 febbraio 1929 -si atterrà alla sentenza n.
195 del 14 dicembre 1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo
articolo».
21. La sentenza la Corte costituzionale n. 195 del 14
dicembre 1972
In tale sentenza, la Corte costituzionale si è espressa sulla questione
di stabilire se la subordinazione della nomina dei professori dell’Università
Cattolica al gradimento della Santa Sede sia compatibile con gli articoli 33 e
19 della Costituzione (che garantiscono rispettivamente la libertà di insegnare
e la libertà religiosa). Le parti pertinenti di tale sentenza recitano:
«Accertato che non contrasta con l'art. 33 la creazione di
università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente
caratterizzate, ne deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da
parte dei singoli docenti – libertà pienamente garantita nelle università
statali - incontra nel particolare ordinamento di siffatte università, limiti
necessari a realizzarne le finalità. Da quanto precede risulta di tutta
evidenza che, negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il
potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro
personalità e negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli
indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti contrastanti con
quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la
libertà di questa. Tali poteri costituiscono certo una indiretta limitazione
della libertà del docente ma non ne costituiscono violazione, perché libero é
il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari finalità
della scuola; libero é egli di recedere, a sua scelta, dal rapporto con essa
quando tali finalità più non condivida. Le stesse ragioni valgono a dimostrare
l'infondatezza della addotta violazione dell'art. 19 della Costituzione. La
legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di
diffondere un credo religioso, é senza dubbio uno strumento di libertà: ed
anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse ad una siffatta
università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non
ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe nella
violazione della fondamentale libertà di religione (...). La libertà dei
cattolici sarebbe gravemente compromessa ove l'Università Cattolica non potesse
recedere dal rapporto con un docente che più non ne condivida le fondamentali e
caratterizzanti finalità.»
22. Lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore (D.R. 24
ottobre 1996)
Articolo 1
«(...) L'Università Cattolica del Sacro Cuore (...) è una
persona giuridica di diritto pubblico (...). L’Università Cattolica è una
comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca
scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca, all’insegnamento,
agli uffici pubblici e privati e alle professioni libere (…) conformemente ai
principi della dottrina cattolica e in coerenza con la natura universale del
cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di libertà. L’Università
Cattolica (…) fa proprio l’obiettivo di assicurare una presenza nel mondo
universitario e culturale di persone impegnate ad affrontare e risolvere, alla
luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i problemi della società e
della cultura. (...)»
Articolo 44
«(...)L’attività di insegnamento presso l’Università Cattolica
comporta il rispetto dei principi ispiratori dell’Università stessa.»
Articolo 45
«Le nomine dei titolari di insegnamento dell’Università
Cattolica sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della
competente autorità ecclesiastica, da rilasciarsi a norma e per gli effetti
dell’art. 10, n. 3 dell’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con Legge 25
marzo 1985, n. 121. Nell’applicare l’art. 10, n. 3 dell’Accordo di revisione
del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, l’Università
Cattolica, in conformità a quanto previsto dal Protocollo addizionale al
predetto Accordo, si atterrà alla sentenza n. 195/1972 della Corte
Costituzionale relativa al medesimo articolo.».
23. La direttiva 78/2000/CE
Articolo 4
«(...) Gli Stati membri possono stabilire che una differenza
di trattamento basata su [la religione o le convinzioni] non costituisca discriminazione
laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa
viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e
determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità
sia legittima e il requisito proporzionato. Gli Stati membri possono mantenere
nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente
direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali
vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù
delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre
organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o
sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla
religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione
laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono
espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito
essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività
lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. (...)»
24. La Raccomandazione n. 1762(2006) dell'Assemblea
Parlamentare
del Consiglio d’Europa: «Libertà accademica e
autonomia delle
università»
«(...)
4. Conformemente alla Magna Charta
Universitatum,
l'Assemblea riafferma il diritto delle università alla libertà accademica e
all’autonomia, diritto che comprende i principi seguenti:
4.1. la libertà accademica, nella ricerca come
nell’insegnamento, dovrebbe garantire la libertà di espressione e di azione, la
libertà di comunicare delle informazioni così come quella di ricercare e di
diffondere senza restrizioni il sapere e la verità;
4.2. l'autonomia istituzionale delle università dovrebbe
comprendere un impegno indipendente verso la loro missione culturale e sociale
tradizionale, sempre fondamentale al giorno d’oggi, attraverso una politica di
arricchimento dei saperi, una buona amministrazione e una gestione efficace;
4.3. la Storia ha dimostrato che le violazioni della libertà
accademica e dell’autonomia delle università hanno sempre comportato una
retrocessione sul piano intellettuale e, dunque, una stagnazione economica e
sociale;
(...)
6. Con l’avvento della società del sapere, è sempre evidente
che, per rispondere alle nuove evoluzioni, è necessario un nuovo contratto tra
università e società. Le libertà universitarie devono essere considerate come
aventi una inevitabile controparte: la responsabilità sociale e culturale delle
università e l’obbligo delle stesse di rendere conto al pubblico e parlare
della propria missione.».
IN DIRITTO
I. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA
CONVENZIONE
25. Il ricorrente si lamenta per il fatto che la decisione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, priva di motivazione e presa in
assenza di un vero dibattito in contraddittorio, ha violato la sua libertà di
espressione, così come sancita dall’articolo 10 della Convenzione. Tale
articolo, nelle sue parti pertinenti, recita:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale
diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di (…) comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. (...)
2. Poiché comporta dei doveri e delle responsabilità,
l’esercizio di queste libertà può essere subordinato a determinate (…)
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla (…)
protezione (…) dei diritti altrui (...).»
A. Sulla ricevibilità
26. Il Governo sostiene anzitutto che l’Università del Sacro Cuore «è
una istituzione privata, inquadrata nell’ordinamento giuridico pubblico di uno
Stato estero», ossia la Santa Sede.
27. Egli osserva poi il mancato rinnovo del contratto di lavoro del
ricorrente attiene all’interesse di quest’ultimo ad avere accesso ad un
impiego, interesse che si situa fuori del campo di applicazione della
Convenzione. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte Glasenapp c. Germania (28 agosto 1986, serie
A n. 104, § 50) e Kosiek c. Germania (28
agosto 1986, serie A n. 105, § 36,), il Governo sostiene che questa parte del
ricorso dovrebbe essere rigettata in quanto incompatibile ratione
materiae con le disposizioni della Convenzione.
28. Il ricorrente contesta le posizioni del Governo.
29. La Corte fa riferimento anzitutto al testo dell'articolo 1 dello
Statuto dell'Università, secondo il quale «L'Università Cattolica del Sacro
Cuore (...) è una persona giuridica di diritto pubblico». Inoltre, la Corte
considera che la competenza dei giudici amministrativi interni (tribunale
amministrativo regionale e Consiglio di Stato) per trattare la controversia
dissipa ogni eventuale dubbio circa la natura pubblica dell’istituzione in
causa (v., mutatis mutandis, Rommelfanger
c. Repubblica Federale di Germania, ricorso n. 12242/86, dec. 6 settembre 1989).
30. Quanto all’applicabilità dell’articolo 10, la Corte osserva di avere
affermato, nelle cause Glasenapp c.
Germania (già cit., § 50) e Kosiek c.
Germania (già cit., § 36), che l’articolo 10 della Convenzione «ha
certamente attinenza» con i fatti di causa, e di avere concluso per l’assenza
di una ingerenza nell’esercizio del diritto tutelato dal paragrafo 1
dell'articolo 10. La Corte osserva che la tutela dell’articolo 10 della
Convenzione si estende dunque alla sfera professionale degli insegnanti.
Peraltro, i fatti all’origine del mancato rinnovo del contratto del ricorrente
erano costituiti da «alcune posizioni che si oppongono nettamente alla dottrina
cattolica» (v. paragrafo 8 supra) che
rientrano, con ogni evidenza, nell’esercizio della libertà di espressione di
quest’ultimo. Pertanto, l’eccezione del Governo relativa all’incompatibilità ratione materiae di
questo motivo di ricorso con le disposizioni della Convenzione deve essere
rigettata.
31. La Corte constata pertanto che questo motivo di ricorso non è
manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione, e
osserva peraltro che esso non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
32. Il Governo contesta l’esistenza di una ingerenza nella libertà di
espressione del ricorrente. Esso osserva che quest’ultimo non era «titolare» di
una cattedra presso l’Università Cattolica: aveva firmato dei contratti
annuali, rinnovati ogni anno sulla base di una selezione effettuata tra più
candidati. La situazione del ricorrente richiamerebbe le cause Glasenapp c. Germania e Kosiek
c. Germania (sopra citate) in cui la Corte aveva ritenuto che, per quanto
riguarda il rifiuto delle autorità di ammettere le interessate nella pubblica aministrazione, in mancanza di uno dei requisiti richiesti
(ossia la difesa del regime liberale e democratico), era l’accesso all’impiego
che si trovava al centro del problema (v. Vogt
c. Germania 26 settembre 1995, § 44, serie A n. 323). Essa aveva dunque
concluso che non vi era stata ingerenza nel loro diritto tutelato dall’articolo
10 della Convenzione.
33. Ad ogni modo, secondo il Governo, anche a voler supporre che vi sia
stata una ingerenza nella presente causa, questa era prevista dalla legge,
perseguiva uno scopo legittimo, ossia la tutela del diritto dell’Università di
offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica, ed era
proporzionata a questo obiettivo, tenuto conto in particolare che il ricorrente
ha continuato ad esercitare la propria attività di insegnamento presso l’Università
di Firenze.
b) Il ricorrente
34. Il ricorrente non mette in questione il fatto che la legge italiana
prevede che le nomine degli insegnanti dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore siano subordinate al gradimento, sotto l’aspetto religioso, dell’autorità
ecclesiastica competente, né che tale misura persegua uno scopo legittimo.
35. Egli osserva tuttavia che all’esito della procedura dinanzi alla
Congregazione, condotta senza contraddittorio, il Consiglio di Facoltà ha
deciso di non rinnovare il suo contratto omettendo di indicare gli aspetti
delle sue opinioni che sarebbero stati in contraddizione con la dottrina
cattolica. Il ricorrente sostiene anche che il suo licenziamento è avvenuto
sulla base di una misura completamente sottratta al controllo dei giudici
nazionali.
c) La terza parte interveniente
36. L’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuta in qualità di
terza parte interveniente nel procedimento, osserva che al ricorrente sono
state comunicate le motivazioni religiose sulle quali si basa il suo
licenziamento durante il colloquio con un interlocutore della Congregazione che
ha avuto luogo il 23 ottobre 1998, e in occasione del quale il ricorrente ha
esercitato il suo diritto al contraddittorio.
37. La terza parte si associa alle osservazioni del Governo per quanto
riguarda la proporzionalità della misura controversa.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di una ingerenza
38. Contrariamente alla tesi del Governo, la Corte osserva anzitutto che
le circostanze del caso di specie non sono comparabili a quelle che hanno
caratterizzato le cause Glasenapp c.
Germania e Kosiek c. Germania (sopra
citate). In effetti, se è vero che il ricorrente firmava di volta in volta
contratti temporanei, il rinnovo di questi ultimi per più di venti anni e il
riconoscimento delle qualità scientifiche del ricorrente da parte dei suoi
colleghi dimostrano la stabilità della sua situazione professionale (v. la
citazione al paragrafo 11, punti i, viii e ix, supra). Secondo la
Corte, i fatti della presente causa sono piuttosto assimilabili a quelli
descritti nella sentenza Vogt c. Germania (già
cit., § 44). In questa sentenza, la Corte aveva concluso per l’esistenza di una
ingerenza dello Stato nella libertà di espressione della ricorrente tenuto
conto del fatto che, contrariamente alla situazione dei ricorrenti nelle cause Glasenapp c. Germania e Kosiek
c. Germania (già cit., v. paragrafo 32 supra),
la sig.ra Vogt era un funzionario titolare della
cattedra di insegnante da vari anni. Pertanto, le considerazioni del Governo
volte a escludere l’esistenza di una ingerenza nel diritto del ricorrente
sancito dall’articolo 10 della Convenzione non possono essere accolte.
39. La Corte considera dunque che la decisione del Consiglio di Facoltà
di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente abbia
costituito una ingerenza nel diritto di quest’ultimo sancito dall’articolo 10
della Convenzione.
b) Giustificazione dell’ingerenza
i) «Prevista dalla legge» e ispirata da uno «scopo
legittimo»
40. Conformemente al secondo comma dell’articolo 10 della Convenzione,
tale ingerenza era «prevista dalla legge», ossia l’articolo 10 n. 3 della legge
n. 121 del 25 marzo 1985.
41. Per quanto riguarda lo scopo perseguito, la Corte osserva che la
misura controversa era volta alla realizzazione delle finalità proprie
all’Università, ispirata dalla dottrina cattolica e che la Corte
costituzionale, nella sua sentenza del 14 dicembre 1972, ha ritenuto che il
fatto di subordinare la nomina dei professori dell’Università Cattolica al
gradimento della Santa Sede era compatibile con gli articoli 33 e 19 della
Costituzione (v. paragrafo 21 supra). Essa
osserva anche che, in alcuni istituti, la religione può costituire un requisito
professionale, considerata l’etica dell’organizzazione (v., al paragrafo 23,
l'articolo 4 della direttiva comunitaria, 78/2000/CE). In queste condizioni, la
Corte ritiene che la decisione del Consiglio di Facoltà poteva essere
considerata come ispirata dallo scopo legittimo di tutelare un «diritto
altrui», che si manifesta nell’interesse dell’Università ad ispirare il proprio
insegnamento alla dottrina cattolica.
ii)
«Necessario in una società democratica»
á ) Principi generali
42. La Corte ricorda che, nella sua sentenza Vogt
c. Germania (già cit., § 52), ha riassunto come segue i principi
fondamentali che derivano dalla sua giurisprudenza relativa all’articolo 10
della Convenzione (v. anche Sunday Times c. Regno Unito (n. 2), 26 novembre 1991, §
50, serie A n. 217 e Perna c. Italia [GC],
n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V):
«i. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti
essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali per il
suo progresso e per lo sviluppo di ogni individuo. Fatta salva la riserva del
paragrafo 2, essa vale non soltanto per le “informazioni” o le “idee” accolte
con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che
offendono, sconvolgono o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza
e l’apertura mentale, senza i quali non vi è “società democratica”. Come
sancisce l’articolo 10, questa libertà è soggetta a delle eccezioni, che,
tuttavia, devono essere interpretate in maniera restrittiva, e l'esigenza di
qualsiasi restrizione deve essere stabilita in modo convincente.
ii. L’aggettivo “necessario”, nella lettera dell’art 10 § 2,
implica l’esistenza di “un’imperiosa esigenza sociale”. Gli Stati Contraenti
godono di un certo margine discrezionale per giudicare la sussistenza di un
tale bisogno, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo, che
riguarda sia la legge che le decisioni che la applicano, persino quelle
derivanti da una giurisdizione indipendente. Compete, dunque, alla Corte in
ultima istanza di decidere se una “restrizione” è conciliabile con la libertà
di espressione tutelata dall'articolo 10.
iii. Nell’esercitare il proprio controllo, la Corte non ha il
compito, di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, ma quello di
verificare, sotto il profilo dell’articolo 10, le decisioni pronunciate da
queste ultime in virtù del loro potere discrezionale. Questo non significa che
essa deve limitarsi a cercare di stabilire se lo Stato convenuto si sia avvalso
di questo potere in buona fede, accuratamente e ragionevolmente: deve
considerare l’ingerenza in questione alla luce della causa nel suo insieme, per
determinare se era «proporzionata allo scopo legittimo perseguito» e se i
motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla sembrano «pertinenti
e sufficienti». In questo modo, la Corte deve convincersi che le autorità
nazionali hanno applicato norme conformi ai principi sanciti dall’articolo 10,
basandosi, per di più, su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti.»
â ) Applicazione di questi principi al caso di specie
43. La Corte sottolinea subito l’importanza attribuita nella sua
giurisprudenza e, ad un livello più generale, dall’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, alla libertà accademica, intesa come garanzia della libertà
di espressione e di azione, della libertà di trasmettere informazioni e della
libertà di « ricercare e divulgare senza restrizioni il sapere e la verità »
(si vedano Sorguç c/Turchia, n.
17089/03, § 35, 23 giugno 2009, e la raccomandazione 1762(2006) dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa, precedente paragrafo 24).
44. Nella fattispecie, per valutare se la misura controversa fosse «
necessaria in una società democratica », la Corte dovrà prendere in esame, da
un lato, il diritto del ricorrente alla libertà di espressione che implica il
diritto di trasmettere conoscenze senza restrizioni e, dall’altro, l’interesse
dell’Università a dispensare un insegnamento conforme alle convinzioni
religiose che le sono proprie. Così vuole il principio del pluralismo « senza
il quale non esiste una società democratica » (si veda Handyside
c/Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 49, serie A n. 24).
45. La Corte rammenta che, nel campo della libertà di espressione, al
margine di apprezzamento di cui godono gli Stati contraenti si accompagna un
controllo europeo particolarmente stretto per via dell’importanza della
suddetta libertà, più volte sottolineata dalla Corte. E’ quindi necessario
accertare in modo convincente l’esigenza di restringere tale libertà (si vedano
Radio ABC c/Austria, 20 ottobre 1997, § 30, Raccolta delle sentenze e
decisioni 1997-VI e Informationsverein
Lentia e altri c/Austria, 24 novembre 1993, § 35, serie A n. 276).
46. Per verificare se tale fosse il caso nella specie, è opportuno
valutare se, nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio di Facoltà, il
ricorrente abbia beneficiato di adeguate garanzie procedurali, dipendenti in
particolare dalla conoscenza delle ragioni all’origine della limitazione del
suo diritto alla libertà di espressione e dalla possibilità di contestarle. Per
giunta, nel caso di specie, tali garanzie interessano anche la fase,
successiva, del controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo e, in
particolare, l’efficacia di tale controllo. Al riguardo, è utile rammentare che
la Corte ha concluso già per la violazione dell’articolo 10 della Convenzione
sul piano procedurale a causa della vaga portata della misura restrittiva della
libertà di espressione o dell’assenza di una motivazione dettagliata di tale
misura accompagnata dalla mancanza di un adeguato controllo giurisdizionale
sull’applicazione della stessa (si vedano, mutatis
mutandis, Association Ekin
c/Francia, n. 39288/98, § 58, CEDU 2001-VIII e Saygýlý
e Seyman c/Turchia, n. 51041/99, §§ 24-25, 27 giugno 2006).
47. Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte osserva in primo
luogo che, nella decisione di non prendere in esame la candidatura del
ricorrente, il Consiglio di Facoltà non ha comunicato a quest’ultimo (né ha
valutato) in quale misura le pretese opinioni eterodosse contestate al
ricorrente si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento e, di
conseguenza, come potessero contrastare con l’interesse dell’Università a
dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che le sono proprie.
48. In secondo luogo, più in generale, la Corte osserva che il contenuto
stesso di tali « orientamenti » è rimasto completamente sconosciuto. La missiva
della Congregazione (il cui testo, nella parte pertinente, è citato nella
lettera inviata dal rettore dell’Università al preside della Facoltà di
Giurisprudenza) contiene unicamente il riferimento ad alcuni orientamenti del
prof. Lombardi Vallauri che « si oppongono nettamente
alla dottrina cattolica » (si veda il precedente paragrafo 11, punto iv).
49. La Corte non può che rilevare il carattere vago ed incerto di una
tale indicazione e constatare che la decisione del Consiglio di Facoltà, al di
là del mero riferimento all’assenza del gradimento della Santa Sede, il cui
contenuto è rimasto segreto, è priva di motivazione. In questo quadro, il
colloquio tra il ricorrente e un interlocutore della Congregazione non toglie
niente a questa constatazione. Il colloquio in questione era stato infatti
informale e di esso non risultava alcun resoconto ufficiale.
50. Per quanto concerne il secondo aspetto, relativo all’efficacia del
controllo giurisdizionale sul procedimento amministrativo, la Corte rammenta
immediatamente che, in linea di principio, gli Stati devono astenersi dal
sindacare la legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di
espressione delle stesse (si veda, mutatis mutandis, Chiesa
metropolitana di Bessarabia e altri c/Moldova, n.
45701/99, § 117, CEDU 2001-XII). Nel presente caso, a giudizio della Corte, la
sostanza della decisione adottata dalla Congregazione non era sindacabile dalle
autorità dello Stato.
51. La Corte rileva tuttavia che i giudici amministrativi interni hanno
limitato il loro esame della legittimità della decisione controversa alla
constatazione da parte del Consiglio di Facoltà dell’esistenza di una tale
decisione.
52. Ciò facendo, i giudici nazionali hanno rifiutato di prendere in
esame la mancata comunicazione al ricorrente, da parte del Consiglio di
Facoltà, delle opinioni a lui contestate. Lungi dall’implicare un giudizio
delle stesse autorità giudiziarie sulla compatibilità tra gli orientamenti del
ricorrente e la dottrina cattolica, la comunicazione di quegli elementi avrebbe
consentito al ricorrente di conoscere e quindi di contestare il legame
esistente tra le sue opinioni e la sua attività di insegnante.
53. D’altra parte, pur rilevando che gli articoli 10 dell’Accordo e 45
dello Statuto non impongono alcun obbligo di indicare le ragioni alla base
dell’esclusione della candidatura del ricorrente, la Corte osserva che
l’opportunità di una tale indicazione veniva sollevata già all’epoca dei fatti.
Durante la riunione del Consiglio di Facoltà, uno dei professori, appoggiato da
altri tre, ha chiesto « di indicare le ragioni della misura adottata nei
confronti del professor Lombardi Vallauri. (...) la
richiesta è motivata dall’interesse degli insegnanti della Facoltà a ricevere
indicazioni sugli aspetti degli studi e insegnamenti del professor Lombardi Vallauri considerati incompatibili con l’ispirazione
cattolica della Facoltà ». La proposta, messa ai voti, è stata respinta con una
maggioranza risicata: dodici voti contro dieci, con un astenuto (si veda il
precedente paragrafo 11, x, xi e xii).
54. Inoltre, la Corte constata che la mancata conoscenza da parte del ricorrente
dei motivi alla base della sua estromissione ha, di per sé, escluso ogni
possibilità di esercizio di un dibattito in contraddittorio. Neanche questo
aspetto ha formato oggetto di esame da parte dei giudici interni. A giudizio
della Corte, il controllo giurisdizionale sull’applicazione della misura
controversa non è stato quindi adeguato nel caso di specie.
55. In conclusione, la Corte ritiene che l’interesse dell’Università a
dispensare un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica non potesse estendersi
fino al punto di intaccare la sostanza stessa delle garanzie procedurali
riconosciute al ricorrente dall’articolo 10 della Convenzione.
56. Di conseguenza, a parere della Corte, nelle circostanze particolari
del caso, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente
non era « necessaria in una società democratica ». Vi è stata quindi violazione
dell’articolo 10 della Convenzione.
II. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA
CONVENZIONE
57. Il ricorrente lamenta inoltre che la decisione dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, priva di motivazione e adottata in assenza di un
reale contraddittorio, ha violato la sua libertà di pensiero, di coscienza e di
religione, tutelata dall’articolo 9 della Convenzione. L’articolo è così
redatto nelle parti pertinenti:
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di
coscienza e di religione; tale diritto implica la libertà di cambiare religione
o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, attraverso
il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio
credo non può formare oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste
dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica (…)
per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. »
58. La Corte ritiene che la doglianza sia ammissibile. Tuttavia, a suo
parere, sotto il profilo dell’articolo 9 della Convenzione non si pone alcuna
questione che non sia già stata trattata nel contesto dell’articolo 10 della
Convenzione. Di conseguenza, essa non giudica necessario un esame separato
della doglianza.
III. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
59. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, sotto il profilo
dell’equità del procedimento e del diritto di accesso ad un tribunale, il
ricorrente denuncia l’omessa pronunzia dei giudici interni sulla mancanza di
motivazione della decisione del Consiglio di Facoltà, che ha determinato la sua
impossibilità di impugnare tale decisione e di instaurare un dibattito in
contraddittorio. Il ricorrente lamenta inoltre che il Consiglio di Facoltà si è
limitato a prendere atto della decisione della Congregazione, adottata,
anch’essa, in assenza di qualsiasi contraddittorio. L’articolo è così redatto
nelle parti pertinenti:
« Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata
equamente (...) da un tribunale (...), che si pronuncerà sulle controversie sui
suoi diritti e obblighi di carattere civile (...) »
A. Sull’ammissibilità
60. Il Governo contesta immediatamente l’esistenza di un « diritto », ai
sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, essendo la rivendicazione del
ricorrente relativa al rinnovo di un contratto giunto a scadenza. Esso osserva
poi che, per via del carattere non giurisdizionale della decisione della
Congregazione, i principi del « processo equo » non si applicavano nel caso di
specie e che i giudici nazionali non erano tenuti ad accertare il rispetto di
tali principi. Il Governo sostiene che non si era in presenza di una «
contestazione » su un diritto di carattere civile. L’articolo 6 § 1 non sarebbe
quindi applicabile nel presente caso.
61. Il ricorrente contesta la tesi del Governo e afferma che il suo
diritto a partecipare ad un concorso bandito da una persona giuridica di
diritto pubblico si qualifica come « diritto di carattere civile », ai sensi
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
62. La Corte osserva che un punto non è controverso: la legislazione
interna riconosceva al ricorrente il « diritto » a partecipare al concorso in
contestazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 97, terzo comma, della
Costituzione, « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso ». Inoltre, non si può affermare che le contestazioni del
ricorrente, reali e serie, non riguardassero questo diritto (si veda Silva Neves c/Portogallo, 27 aprile 1989, § 37, serie A n.
153-A). Di più, la Corte constata che i giudici amministrativi interni non
hanno escluso l’esame della causa avviata dal ricorrente. Ciò implica
l’applicabilità dell’articolo 6 (si veda, mutatis
mutandis, Vilho Eskelinen e altri
c/Finlandia [GC], n. 63235/00, § 62, CEDU 2007-IV). Di conseguenza,
l’articolo 6 della Convenzione trova applicazione nel caso di specie. Per di
più, il ricorrente usufruiva di un diritto riconosciuto dalla Convenzione: il
diritto alla libertà di espressione sancito dall’articolo 10 (si vedano i
precedenti paragrafi 30 e 39).
63. La Corte constata pertanto che questa doglianza non è manifestamente
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta
con nessun altro motivo d’inammissibilità. E’ quindi opportuno dichiararla
ammissibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
64. Il Governo osserva che il diritto di accesso ad un tribunale può
subire limitazioni, in particolare per quanto concerne il difetto di competenza
dei giudici nazionali a pronunciarsi su atti emanati da uno Stato estero.
65. Il ricorrente sostiene di non avere potuto adire i giudici al fine
di accertare la legittimità della sua estromissione dall’Università per ragioni
di carattere religioso.
2. Valutazione della Corte
66. La Corte fa riferimento ai principi generali che si ricavano dalla
sua giurisprudenza in materia di accesso ad un tribunale (si vedano Golder c/Regno Unito del 21 febbraio 1975 e Ashingdane c/Regno Unito del 28 maggio 1985,
serie A n. 18, p. 18, § 36, e n. 93, pp. 24–25, § 57). Esaminerà il presente
caso alla luce di tali principi.
67. Quanto all’ampiezza dell’esame della questione, la Corte osserva in
primo luogo che la ricezione di un atto promanante da un paese non parte alla
Convenzione ha prodotto effetti giuridici nel quadro della decisione del
Consiglio di Facoltà, rientrante, questa sì, nella competenza delle autorità
giudiziarie interne. Di conseguenza, la Corte è tenuta ad accertare se le
decisioni di queste ultime siano state conformi ai diritti del ricorrente
sanciti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
68. In secondo luogo, la Corte osserva che sia il tribunale
amministrativo regionale sia il Consiglio di Stato hanno limitato il loro esame
di legittimità della decisione controversa alla constatazione da parte del
Consiglio di Facoltà dell’esistenza della decisione della Congregazione. In
altre parole, i giudici interni hanno ritenuto di non potersi pronunciare sulla
legittimità della decisione amministrativa incriminata, dall’istante stesso in
cui si menzionava la decisione della Santa Sede.
69. A giudizio della Corte, ciò ha costituito una limitazione del
diritto del ricorrente di accedere effettivamente ad un tribunale, limitazione
ammessa dall’articolo 6 della Convenzione, purché tesa ad uno scopo legittimo e
proporzionata a quest’ultimo. Tale limitazione non può comunque comportare
l’esclusione del diritto del ricorrente di cui si tratta.
70. Per quanto concerne la proporzionalità della misura in discussione,
la Corte deve esaminarla alla luce delle particolari circostanze del caso (Waite e Kennedy c/Germania [GC], n. 26083/94, § 64,
CEDU 1999-I). Al riguardo, la Corte rammenta di essere tenuta non ad esaminare in
abstracto la legislazione e la prassi pertinenti,
bensì a verificare se la loro applicazione al ricorrente abbia violato la
Convenzione. In particolare, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai
giudici interni. Spetta principalmente alle autorità dello Stato, in
particolare alle corti e ai tribunali, interpretare la legislazione interna (si
veda, tra le altre, Pérez de Rada Cavanilles c/Spagna, sentenza del 28 ottobre 1998, Raccolta
1998- VIII, p. 3255, § 43). Il ruolo della Corte si limita a verificare la
compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione (Ernst
e altri c/Belgio, n. 33400/96, § 51, 15 luglio 2003).
71. In questa sua verifica, la Corte fa riferimento alle considerazioni
sviluppate sul merito della doglianza sollevata sotto il profilo dell’articolo
10 della Convenzione (si vedano i precedenti paragrafi 50-54). Essa ribadisce
che i giudici nazionali hanno rifiutato di prendere in esame l’omessa
indicazione, da un lato, dei punti di pretesa eterodossia del ricorrente e,
dall’altro, del legame esistente tra le opinioni espresse da questi e la sua
attività d’insegnamento. Per di più, la mancata conoscenza da parte del
ricorrente delle ragioni alla base della sua estromissione ha escluso, di per
sé, ogni possibilità di esercizio di un contraddittorio. Neanche questo aspetto
ha formato oggetto di esame da parte dei giudici interni. A giudizio della
Corte, il controllo giurisdizionale sull’applicazione della misura controversa
non era quindi adeguato nel caso di specie (si veda, mutatis
mutandis, Pellegrini
c/Italia, n. 30882/96, CEDU 2001-VIII).
72. Alla luce di queste osservazioni, la Corte ritiene che il ricorrente
non abbia beneficiato di un diritto di accesso effettivo ad un tribunale.
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
IV. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA
CONVENZIONE
73. Sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione, il ricorrente
denuncia la violazione del suo diritto ad un ricorso effettivo al fine di
lamentare le violazioni della Convenzione da lui addotte. Il testo di tale
articolo recita:
« Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti
nella (...) Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo
davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa
da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. »
74. Anche questa parte del ricorso deve essere dichiarata ammissibile.
Tuttavia, la Corte rammenta che quando il diritto rivendicato è di carattere
civile, l’articolo 6 § 1 della Convenzione costituisce una lex
specialis rispetto all’articolo 13, le cui
garanzie risultano assorbite da questa (si vedano, mutatis
mutandis,
la sentenza Brualla Gómez
de la Torre c/Spagna del 19 dicembre 1997, Raccolta 1997-VIII, p.
2957, § 41 e Vasilescu c/Romania, 22
maggio 1998, § 43, Raccolta 1998-III).
75. Tenuto conto della constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1
della Convenzione, la Corte non giudica necessario pronunciarsi separatamente
sulla doglianza del ricorrente relativa all’articolo 13 della Convenzione.
V. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE
76. Invocando l’articolo 14 della Convenzione, il ricorrente lamenta di
avere subito una discriminazione fondata sulla religione: professore di
un’università libera, egli è stato sottoposto ad una disciplina diversa da
quella applicabile ai professori delle università laiche. Il ricorrente
denuncia in particolare il fatto di non essere stato posto in grado di
conoscere le motivazioni religiose alla base della sua estromissione in
violazione del suo diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Il
testo di tale articolo recita:
« Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella
(…) Convenzione deve essere assicurato, senza alcuna distinzione, fondata in
particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche od ogni altra opinione, l’origine nazionale o sociale,
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna, la nascita od ogni altra
condizione. »
77. Per la parte della doglianza in cui il ricorrente denuncia di essere
stato sottoposto ad una disciplina speciale, la Corte rileva che, nelle
osservazioni riguardanti l’addotta violazione dell’articolo 10 della
Convenzione, lo stesso ricorrente afferma di non contestare la previsione di
una tale disciplina nel diritto interno al fine di garantire la tutela del
diritto dell’Università di offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla
dottrina cattolica (si veda il precedente paragrafo 34).
78. La Corte condivide le considerazioni sviluppate nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972 (si veda il precedente
paragrafo 21) e nell’articolo 4 della direttiva comunitaria (precedente
paragrafo 23). Essa ritiene quindi che questa parte della doglianza sia priva
di fondamento e debba essere rigettata conformemente all’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
79. In compenso, quanto all’aspetto procedurale della doglianza,
relativo all’assenza di indicazione delle motivazioni religiose alla base del
mancato rinnovo del contratto del ricorrente, sulla tutela del diritto alla
difesa di questi e sul rispetto del principio del contraddittorio, la Corte
ritiene che la doglianza sia ammissibile. Tuttavia, alla luce della
constatazione di violazione della libertà di espressione del ricorrente e del
suo diritto di accesso ad un tribunale (precedenti paragrafi 56 e 72), non è
opportuno esaminarla separatamente.
VI.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
80. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della
Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte
contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte
lesa. »
A. Danni
81. Il ricorrente afferma di avere subito un danno morale e si rimette
alla Corte per la fissazione dell’importo del risarcimento.
82. Il Governo si oppone alla richiesta.
83. La Corte, deliberando secondo equità, ritiene che si debbano
concedere al ricorrente 10.000 euro (EUR) a titolo di risarcimento del danno
morale.
B. Spese
84. Il ricorrente chiede inoltre 30.000 EUR per le spese sostenute
dinanzi alla Corte, senza tuttavia produrre fatture giustificative.
85. Il Governo contesta la richiesta osservando in particolare che il
ricorrente non ha ventilato la sua domanda.
86. Stando alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere
il rimborso delle spese solo se siano accertate la loro realtà, la loro necessità
e la ragionevolezza del loro tasso. Nel caso di specie, tenuto conto dei
criteri summenzionati e della circostanza che il ricorrente non ha presentato
alcuna fattura, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese del
procedimento dinanzi alla Corte.
C. Interessi moratori
87. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi
moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale
della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ammissibile quanto alle
doglianze relative agli articoli 6 § 1, 9, 10, 13 e 14 (sul piano procedurale)
della Convenzione e inammissibile nel resto;
2. Afferma, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione dell’articolo
10 della Convenzione;
3. Afferma, con sei voti contro uno, che vi è stata violazione
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Afferma,
all’unanimità, non doversi esaminare separatamente le doglianze relative agli
articoli 9, 13 e 14 (sul piano procedurale) della Convenzione;
5. Afferma, con sei voti contro uno,
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva.SENTENZA
LOMBARDI VALLAURI c. ITALIA 21 conformemente all’articolo 44 § 2 della
Convenzione, 10.000 EUR (diecimila euro), oltre ad ogni importo che possa
essere dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
b) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento,
tale importo dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso
uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca
centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti
percentuali;
5. Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione nel
resto. Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 20 ottobre 2009, in
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del
regolamento. Sally Dollé Françoise
Tulkens
Cancelliere Presidente
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione
dissenziente del giudice Cabral Barreto.
F.T.
S.D.
OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE
CABRAL BARRETO
Sono spiacente di non potere condividere le conclusioni della maggioranza
relative alla violazione degli articoli 10 e 6 della Convenzione in questa
causa. Qui di seguito, i motivi del mio disaccordo.
I
Articolo 10
1. Sull’esistenza di un’ingerenza, la maggioranza sostiene che la
situazione del ricorrente assomiglia più a quella esaminata nella sentenza Vogt che a quelle incontrate nei casi Glasenapp e Kosiek,
come sostenuto invece dal Governo (paragrafo 38 della sentenza). Faccio fatica
a seguire questo approccio. Anche se riconosco che il contratto del ricorrente
è stato rinnovato durante venti anni, la verità è che il legame del ricorrente
con l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano era precario, assoggettato
ad una valutazione annuale, quindi ben diverso dalla situazione stabile e
permanente che contraddistingue i pubblici dipendenti, quali la sig.ra Vogt, titolare della sua cattedra di insegnamento da
diversi anni. Malgrado tutto, il ricorrente veniva assunto ogni anno, seguendo
una procedura prescritta sia per chi era assunto per la prima volta sia per chi
rinnovava il contratto. L’insegnamento ventennale non attribuiva al ricorrente
alcun diritto di natura diversa rispetto a quello dei nuovi arrivati poiché,
potendo verificarsi un’evoluzione nel pensiero, l’esame dei requisiti dei
candidati ad insegnare all’Università deve farsi alla luce del loro pensiero
attuale. Va da sé che un professore che abbia insegnato per anni, perché in
possesso dei requisiti per farlo, deve vedersi negare la prosecuzione del
rapporto di lavoro se nel frattempo tali requisiti sono venuti meno. Per
limitarmi al caso di specie, immaginiamo un professore fedele alla Chiesa
cattolica, il quale tuttavia, ad un certo punto, cambia il modo di vedere
dottrina e dogmi della Chiesa; mi pare chiaro che, nonostante tutti gli anni da
lui dedicati all’Università cattolica, quest’ultima possa ritenere che egli non
debba continuare ad insegnarvi. La maggioranza sembra condividere questo
ragionamento, che del resto nessuno contesta. Allora perché non trarne le
opportune conclusioni?
2. E’ vero che le sentenze Glasenapp
e Kosiek sono vecchie, e può darsi
che la tesi secondo la quale l’articolo 10 non si applica alla procedura per
l’« assunzione dei pubblici dipendenti » non sia più valida alla luce delle
attuali condizioni di vita. Così, per le esigenze del mio ragionamento e per
poter entrare nel merito della posizione della maggioranza, parto dal principio
che l’articolo 10 si applica alla situazione del ricorrente, anche se mi
sarebbe piaciuto che la maggioranza facesse alcune riflessioni sulla natura
giuridica del legame esistente tra il ricorrente e l’Università rispetto a
quello che unisce un professore ad un’Università statale. A mio avviso infatti,
un tale esercizio avrebbe il vantaggio di mostrare chiaramente che la libertà
accademica proclamata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
(paragrafi 24 e 43 della sentenza) trova una limitazione nell’interesse
dell’Università cattolica a dispensare un insegnamento ispirato alle
convinzioni religiose che le sono proprie (paragrafo 47 della sentenza).
3. Venendo alla questione di fondo, la maggioranza critica il fatto che
la Congregazione per l’Educazione cattolica abbia negato il suo gradimento,
condizione sine qua non per il rinnovo
del contratto del ricorrente, senza fornire le ragioni del suo diniego,
impedendo così l’apertura di un dibattito in contraddittorio sul punto dinanzi
ai giudici interni. Se ho ben compreso la posizione della maggioranza, la
pertinenza delle opinioni del ricorrente poste alla base del diniego di
gradimento non era sindacabile dai giudici; l’esame di questi ultimi si
limitava al nesso di causalità tra le opinioni e l’attività di insegnante
(paragrafo 52 della sentenza). Per mostrare fino a che punto trovo
assolutamente irrealistica la posizione della maggioranza, che chiede alle
parti un onere della prova impossibile e ai giudici sentenze rientranti quasi
nel campo dell’utopia, prendo come argomento di analisi la circostanza che il
diniego di gradimento era dovuto al rifiuto di un dogma da parte di un
candidato. Eppure, la Congregazione avrebbe dovuto motivare il suo diniego
sostenendo che, in un’opera, il candidato aveva negato uno dei dogmi della
Chiesa cattolica e che per essa tale posizione era incompatibile con
l’insegnamento in un’Università cattolica. In uno scenario del genere, il
dibattito in contraddittorio di natura giuridica e una sentenza giudiziaria,
richiesti dalla maggioranza, farebbero fatica a rimanere nell’ambito di un
procedimento che si vuole equo. Il nesso di causalità tra gli orientamenti del candidato
e il suo insegnamento, anche volendo fare appello alle regole dell’esperienza
presenti nella teoria della causalità adeguata, sarà difficile se non
impossibile da individuare in quanto la situazione richiede un pronostico sul
comportamento di una persona e una valutazione dei suoi requisiti. La Corte ha
sempre sostenuto che la valutazione « delle conoscenze e dell’esperienza
necessarie per l’esercizio di una certa professione subordinato al possesso di
un determinato titolo si avvicina molto ad un esame di tipo scolastico od
universitario e si discosta talmente dalle normali competenze del giudice che
le garanzie dell’articolo 6 non possono riguardare controversie vertenti su una
tale materia » (Van Marle e altri c/Paesi Bassi,
26 giugno1986, § 36, serie A n. 101; si vedano anche, tra le altre, San Juan
c/Francia (dec.), n. 43956/98, CEDU 2002-III e, mutatis mutandis, Chevrol
c/Francia, n. 49636/99, § 50, CEDU 2003-III). Dato che la maggioranza ha
concluso per la violazione dell’articolo 10 per quanto concerne le garanzie
procedurali (paragrafo 55 della sentenza), le considerazioni formulate dalla
Corte sulle limitazioni delle competenze dei giudici sotto il profilo
dell’articolo 6 sono direttamente trasponibili
all’esame del motivo di ricorso relativo all’articolo 10, il che mi consente di
concludere che, nelle circostanze del caso, il procedimento di cui ha usufruito
il ricorrente è stato il più in contraddittorio possibile.
II
Articolo 6
Alla luce delle precedenti conclusioni, il procedimento interno è stato
equo, a mio avviso. I giudici hanno infatti esaminato la «contestazione» nei
limiti ammissibili. Quanto esula poi dalle competenze del giudice, ossia la
valutazione dei requisiti professionali necessari per l’esercizio di una certa
professione subordinato al possesso di un determinato titolo, non può formare
oggetto di esame sotto il profilo dell’articolo 6.
___
La traduzione è stata curata dagli esperti linguistici Martina Scantamburlo (dall’inizio al paragrafo 42) e Rita Pucci (dal paragrafo 43 alla fine).
Il giudice Cabral Barreto difende l’operato
dell’Università Cattolica di Milano ritenendo che il docente Luigi Lombardi Vallardi non abbia nessun diritti all’interno del rapporto
di lavoro. Per il giudice Cabral Barreto
gli schiavi non hanno voce in capitolo e si possono comperare e vendere senza
riconoscere loro il diritto di discriminare e motivare. Il padrone, per il
giudice Cabral Barreto, non
deve rendere conto ai suoi schiavi del proprio operato: lui è al di sopra di
ogni giudizio. Infatti, il giudice Cabral Barreto, afferma:
“..la
verità è che il legame del ricorrente con l’Università cattolica del Sacro
Cuore di Milano era precario, assoggettato ad una valutazione annuale, quindi
ben diverso dalla situazione stabile e permanente che contraddistingue i
pubblici dipendenti, quali la sig.ra Vogt, titolare
della sua cattedra di insegnamento da diversi anni.”
In sostanza, il
rapporto schiavista del precario lo dimette dai diritti civili e sociali. Per
il giudice Cabral Barreto
il fatto che l’Università Cattolica di Milano utilizzi rapporti di lavoro
schiavisti la esime dal rispettare le leggi civili e la Convenzione Europea per
i Diritti dell’Uomo. In questo caso l’articolo 10 e l’articolo 9.
Singolare la
posizione del giudice Cabral Barreto
là dove afferma:
“Eppure, la
Congregazione avrebbe dovuto motivare il suo diniego sostenendo che, in
un’opera, il candidato aveva negato uno dei dogmi della Chiesa cattolica e che
per essa tale posizione era incompatibile con l’insegnamento in un’Università
cattolica.”
Ma la chiesa
cattolica non lo poteva fare. Non poteva discutere delle motivazioni del suo
diniego se non discutendo la qualità del diniego: il dogma che la chiesa cattolica
non voleva che venisse messo in discussione. La chiesa cattolica è solo
violenza. In altri tempi un “eretico” come Luigi Lombardi Vallauri
sarebbe stato messo al rogo. Oggi, non potendolo mettere al rogo, lo si caccia
senza prendere in considerazione le sue giustificazioni. Il comportamento
ideologico non cambia. Solo il risultato finale è diverso, ma non per volontà
della chiesa cattolica, bensì per volontà della società civile che non vuole
che le persone siano bruciate al rogo per le loro idee e per il loro pensiero. Come
la Convenzione dei Diritti dell’Uomo non vuole che le persone siano considerate
schiave che devono sottomettersi al dogma se vogliono lavorare e vivere. La chiesa
cattolica avrebbe DOVUTO dimostrare a Luigi Lombardi Vallauri
che la sua posizione, all’interno dell’insegnamento, era incompatibile. Ma non
lo poteva fare perché l’insegnamento che la chiesa cattolica intendeva
impartire era incompatibile con i principi di critica e la libertà di opinione
che la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo sancisce.
Ed è a questo che
serve la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo: ad imporre la Convenzione per
la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo a chi la omette, occupando ruoli
Istituzionali, al fine di assicurare a sé e a altri ingiusto prfitto.
L’articolo 10 della
Convenzione Europea salvaguarda l’individuo dallo schiavismo ideologico che è
alla base di ogni libertà ideologica salvaguardata dalla Convenzione.
Tutti noi diciamo che
la chiesa cattolica dovrebbe attenersi alla Convenzione Europea per i diritti
dell’Uomo, ma la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo è nata proprio in
contrapposizione alla negazione dei diritti dell’uomo che per duemila anni è
stata messa in atto dalla chiesa cattolica e dal cristianesimo in generale. E’
nata come esigenza delle società civili di spegnere i roghi e ogni atto di
terrore contro l’individuo messo in atto dalla chiesa cattolica e dall’uso che
le Istituzioni hanno fatto del cristianesimo e del cattolicesimo, nel caso in
questione.
Per costruire l’Europa
sono necessari i principi democratici. Che
non sono le “misericordie” del dio dei cristiani che, “buono”, si astiene dal
macellare i popoli, ma sono i diritti dei cittadini che, salvaguardando i
quali, le Istituzioni, nelle loro scelte e nei loro comportamenti, sanciscono
la centralità dell’uomo civile e sociale rispetto ad ogni Istituzioni che
potrebbe travalicare i limiti, costituzionalmente imposti, e negarne tali
diritti.
In Europa sarà
necessario un lungo dibattito per liberarsi dei comportamenti di individui
nelle Istituzioni che, lungi dal far propri i principi delle Costituzioni
nazionali e della Costituzione Europea, continuano ad imporre principi propri
della monarchia assoluta cristiana e cattolica in particolare.
Marghera, 16 gennaio 2010
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it