La sentenza con cui il Consiglio di Stato giustifica
l’allontanamento di Luigi
Lombardi Vallauri dall’Universita’ Cattolica Sacro di Milano
e attacca la Costituzione della Repubblica.
La vicenda sulla liberta’ religiosa di Luigi
Lombardi Vallauri
Contro Universita’ Cattolica Sacro Cuore di Milano,
Chiesa Cattolica, Vaticano e Stato Italiano
Di Claudio
Simeoni
Il concetto di LIBERTA’ è sempre attribuito al singolo
individuo.
Quando è attribuito ad una società o ad un’organizzazione,
è sempre e solo dispotismo!
Il Guardiano dell’Anticristo
Quando Luigi Lombardi
Vallauri si rivolge al TAR (secondo me avrebbe dovuto
rivolgersi al tribunale del lavoro, ma le cose andarono diversamente) lo fa per
chiedere giustizia nei confronti di un torto ricevuto. Lo fa nella
consapevolezza che la Costituzione della Repubblica e le leggi corrispondenti
gli garantiscono un diritto, difendendo il quale, le Istituzioni sono
legittimate.
Le Istituzioni affermano,
con la sentenza del Consiglio di Stato, che lui non ha quel diritto in quanto i
diritti non appartengono al cittadino, ma alle Istituzioni e a chi le
Istituzioni delegano contro il cittadino.
Quando il Consiglio
di Stato afferma, nella sentenza con cui viene rigettato il ricorso di Luigi
Lombardi Vallauri:
“L'Accordo e il Protocollo addizionale - nel
considerare insuscettibili di modifiche unilaterali i principi enunciati dalla
Corte Costituzionale sulla portata dell'art. 38 del Concordato - hanno ribadito
il peculiare status dell'Università Cattolica, i cui docenti possono essere
nominati dai suoi organi solo ove risulti il gradimento della competente
autorità ecclesiastica.”
Un conto è che le Istituzioni,
nell’esercizio delle loro attività, facciano degli accordi con enti esterni
allo Stato Italiano e un altro conto è che le Istituzioni “vendano” ad uno
stato straniero i diritti dei cittadini italiani al fine di assicurare, allo
Stato Straniero, un ingiusto profitto.
In sostanza, è come
se il Consiglio di Stato dicesse ai cittadini: “Voi non avete i diritti
Costituzionali, ma i diritti Costituzionali vengono dati allo Stato Straniero
affinché disponga dei cittadini italiani a proprio piacimento.”
L’articolo 38, comma
5 della Costituzione della Repubblica, nell’indicare la libertà dei cittadini
di organizzare l’assistenza privata, non parla di libertà di delinquere o di
violare gli altri articoli della Costituzione né, tanto meno, di libertà di
privare i cittadini di diritti Costituzionalmente garantiti.
Le interpretazioni
delle norme giuridiche fatte dal Consiglio di
Stato vanno nella direzione della restaurazione dello stato fascista in cui
il cittadino viene vessato in quanto lo Stato si ritiene il padrone del
cittadini: è lo stato che ha i diritti e non il cittadino che con i suoi
diritti legittima lo Stato.
In questa pagina
riporto in maniera integrale la sentenza e le motivazioni con cui il Consiglio
di Stato respinge il ricorso di Luigi Lombardi Vallauri
scaricandola da un sito internet:
Sentenza 18
aprile 2005, n. 1762
Nomina dei Docenti
dell’Università Cattolica: il gradimento da parte dell'autorità ecclesiastica
costituisce presupposto di legittimità non sindacabile.
Autore: Consiglio di Stato
Data: 18 aprile 2005
Argomento: Rapporti Stato - Confessioni religiose
Nazione: Italia
Parole chiave: Università confessionali, Docenti, Nomine,
Educazione cattolica, Libertà religiosa, Gradimento, Autorità ecclesiastica,
Chiesa cattolica, Diritto allo studio, Principio di laicità, Libertà di
pensiero,
Abstract: L'Accordo di
revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede ha disposto
- all'articolo 10, n. 3 - che «le nomine dei docenti dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto
il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica». In particolare,
tale gradimento – ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 195/1972 a cui il Protocollo addizionale si richiama -
costituisce un fatto estraneo all'ordinamento italiano, la cui concreta
sussistenza rappresenta un presupposto di legittimità della nomina del docente,
non sindacabile né dall'Università Cattolica, né dal giudice amministrativo;
l'assenza del gradimento obbliga pertanto gli organi dell’Università Cattolica
a prenderne atto, nel senso che essi non possono attivare una fase del
procedimento volta ad accertare le ragioni di tale assenza, nè
possono disporre la nomina, in contrasto con le determinazioni dell'autorità
ecclesiastica.
Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 18 aprile 2005, n. 1762: "Nomina dei
Docenti dell’Università Cattolica: il gradimento da parte dell'autorità
ecclesiastica costituisce presupposto di legittimità non sindacabile".
Premesso
in fatto
1. La Facoltà di giurisprudenza
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha pubblicato il bando per l'affidamento
dell'insegnamento di "Filosofia del diritto", per l'anno accademico
1998-1999.
Al termine del procedimento, il
Consiglio della Facoltà ha conferito l'incarico al prof. Bruno Montanari.
2. Col ricorso n. 303 del 1999
(proposto al TAR per la Lombardia), gli atti del procedimento e lo Statuto
dell'Università sono stati impugnati dal prof. Luigi Lombardi Vallauri, il quale ne ha lamentato l'illegittimità, per la
parte in cui la nomina dei docenti è subordinata al gradimento della Autorità
ecclesiastica.
Il TAR, con la sentenza n. 7027 del
2001, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli
onorari del giudizio.
3. Con l'appello in esame, il prof.
Lombardi Vallauri ha impugnato la sentenza del TAR ed
ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.
L'Università Cattolica del Sacro Cuore
si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.
Le parti, nel corso del giudizio,
hanno depositato memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni
controverse ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.
Il prof. Montanari non si è costituito
nella presente fase del giudizio.
4. All'udienza del 1° febbraio 2005,
la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato
in diritto
1. Nel presente giudizio, è
controversa la legittimità degli atti con cui la Facoltà di giurisprudenza
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha affidato al prof. Bruno Montanari
l'insegnamento di "Filosofia del diritto", per l'anno accademico 1998-1999.
L'odierno appellante, col ricorso di
primo grado (proposto al TAR per la Lombardia), ha impugnato gli atti che hanno
condotto a tale affidamento, nonché lo Statuto dell'Università.
Egli ha lamentato che la sua domanda non è stata presa in esame nella seduta del
4 novembre 1998, esclusivamente perché la Congregazione per l'educazione
cattolica, avvalendosi delle prerogative previste dall'articolo 45 dello
Statuto, non ha dato il proprio gradimento all'incarico.
Poiché il TAR ha respinto il suo
ricorso, col gravame in esame l'appellante ha chiesto che siano accolte le
censure di primo grado.
Con i primi tre motivi, egli ha
lamentato l'illegittimità degli atti che hanno condotto alla mancata
valutazione della sua domanda, col quarto ha dedotto che la nomina del controinteressato sarebbe viziata per illegittimità
derivata.
2. Col primo motivo, l'appellante ha
lamentato la violazione dell'art. 10, n. 3, dell'Accordo di revisione del
Concordato tra la Santa Sede e l'Italia e del punto 6 del protocollo
addizionale, nonché vari profili di eccesso di potere, poiché:
a) il Consiglio di Facoltà - potendo
giungere anche a conclusioni diverse - avrebbe dovuto chiedere alla Santa Sede
le ragioni poste a base dei mancato gradimento, e non limitarsi a prenderne
atto;
b) la valutazione della Santa Sede sul
"profilo religioso", ai sensi dell'art. 10, n. 3, non costituisce un
fatto giuridico in senso stretto proveniente da un soggetto estraneo
all'ordinamento italiano, ma si esprime in un atto da motivare, potendo tal giudice
amministrativo verificare se «la motivazione risulti effettivamente legata al
conflitto ideologico tra gli orientamenti o i comportamenti dei docente e gli
orientamenti o indirizzi dell'Università confessionale»;
c) le Università confessionali e
quelle caratterizzate ideologicamente possono estromettere un professore solo
esponendo le relative ragioni.
Pertanto, la sentenza impugnata
avrebbe dovuto ritenere insufficiente la motivazione della determinazione
dell'Università di non esaminare la sua domanda.
Col secondo motivo, l'appellante ha
lamentato ulteriori profili di eccesso di potere e la violazione degli articoli
2, 3, 7, 19, 24 e 33 della Costituzione, poiché:
a) nel corso dell'indagine della
Congregazione per l'educazione cattolica, egli «non è stato posto in grado di
conoscere i punti di contrasto delle proprie opinioni e dei propri insegnamenti
rispetto alla dottrina cattolica e di discutere sull'effettiva sussistenza,
gravità, fondatezza del contrasto» (perché vi è stato solo un colloquio con un
incaricato della Congregazione, «che si è limitato a segnalargli a voce una
serie di punti sui quali gli ignoti inquirenti della Congregazione avrebbero
rinvenuto un contrasto con la dottrina cattolica»);
b) sarebbero così stati violati i suoi
diritti inviolabili «ad una giusta procedura di contestazione e ad una connessa
possibilità di difesa», mentre l'istruttoria e il contraddittorio sono
essenziali, come chiarito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n, 18 del
1982;
c) le norme del Concordato vanno
interpretate in conformità al principio di laicità dello Stato e all'articolo 6
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(sicché la procedura seguita «si traduce nella violazione di fondamentali
diritti umani, procedurali e indirettamente anche sostanziali»).
Col terzo motivo, è lamentata la
violazione degli articoli 1, 17, 198, 199 e 201 del testo unico approvato col
regio decreto n. 1592 del 1953, e di altre leggi riguardanti l'istruzione
universitaria, il procedimento amministrativo e la salvaguardia dei diritti
umani.
Ad avviso dell'appellante, ove
dovessero prevalere l'art. 10 dell'Accordo del 1984 e il Protocollo
addizionale, vi sarebbe:
— la lesione dei diritti fondamentali
e inviolabili dell'uomo (che anche le Università ideologicamente caratterizzate
devono rispettare) e dei diritti di libertà di pensiero e di pensiero
religioso;
- una grave lesione dell'autonomia
della stessa Università confessionale, «compressa da un atto promanante da un
soggetto terzo.
3. Ritiene la Sezione che i tre
articolati motivi, come sopra sintetizzati, vadano esaminati congiuntamente,
per la loro stretta connessione.
4. Sul piano normativo, va premesso
che l'Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la Santa
Sede (cui è stata data ratifica ed esecuzione con la legge 25 marzo 1985, n.
121) ha disposto:
— all'articolo 10, n. 3, che «le
nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della
competente autorità ecclesiastica»;
— nel Protocollo addizionale, che, «in
relazione all'articolo 10», «la Repubblica italiana, nell'interpretazione del
n. 3 - che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 - si
atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo
articolo».
Gli organi amministrativi e quelli
giurisdizionali della Repubblica, in sede di applicazione del medesimo art. 10,
non si possono pertanto discostare dai principi affermati dalla Corte
Costituzionale n. 195 del 1972, circa l'ambito di applicazione dell'art. 38 del
Concordato.
5.
Ciò posto, risultano infondate le censure dell'appellante.
5.1. L'Accordo e il Protocollo
addizionale - nel considerare insuscettibili di modifiche unilaterali i
principi enunciati dalla Corte Costituzionale sulla portata dell'art. 38 del
Concordato - hanno ribadito il peculiare status dell'Università Cattolica, i
cui docenti possono essere nominati dai suoi organi solo ove risulti il gradimento
della competente autorità ecclesiastica.
In ordine alla rilevanza di tale
gradimento, la Corte Costituzionale (con la sentenza ai cui principi si è
richiamato nel Protocollo addizionale) ha osservato che:
a) «la legittima esistenza di libere
università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è
senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento imponesse ad una
siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di
docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si
risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti
hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale»;
b) «la libertà dei cattolici sarebbe
gravemente compromessa», ove l'Università Cattolica fosse tenuta ad instaurare
«un rapporto con un docente che ... non ne condivida le fondamentali e
caratterizzanti finalità. Invero, il docente che accetta di insegnare in una
università confessionalmente o ideologicamente
caratterizzata lo fa per un atto di libero consenso, che implica l'adesione ai
principi e alle finalità cui quella istituzione scolastica è informata»;
c) l'art. 33 della Costituzione
consente a soggetti diversi dallo Stato «la creazione di università libere, che
possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate», dal
che «deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte dei singoli
docenti - libertà pienamente garantita nelle università statali - incontra nel
particolare ordinamento di siffatte università», confessionalmente
o ideologicamente caratterizzate, «limiti necessari a realizzarne le finalità»;
d) appare «di tutta evidenza che,
negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di
scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e
negandosi alla stessa il potere di recedente dal rapporto ove gli indirizzi
religiosi o ideologici del docente siano ... contrastanti con quelli che
caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di
questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri», che «costituiscono
certo una indiretta azione della libertà del docente ma non ne costituiscono
violazione, perché libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata,
alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere a sua scelta
dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivida».
5.2. Emerge da tali principi che le
valutazioni della autorità ecclesiastica non sono sindacabili da alcuna autorità
della Repubblica:
— il gradimento costituisce un fatto
estraneo all'ordinamento italiano, la cui concreta sussistenza costituisce un
presupposto di legittimità della nomina del docente (e non è sindacabile né
dall'Università Cattolica, né dal giudice amministrativo ove un interessato
impugni la nomina del docente, contestando il gradimento);
- l'assenza del gradimento obbliga gli
organi dell'Università Cattolica a prenderne atto, nel senso che essi non
possono attivare una fase del procedimento, volta ad accertare le ragioni di
tale assenza, e neppure possono disporre la nomina, in contrasto con le
determinazioni dell'autorità ecclesiastica.
Risultano dunque inammissibili tutte
le censure volte a contestare - per inadeguata istruttoria, difetto di motivazione
e assenza del giusto procedimento - la legittima del diniego di gradimento,
poiché questo è riconducibile ad un ordinamento diverso da quello interno e ad
una Autorità (la Congregazione per l'educazione cattolica) i cui atti non sono
impugnabili innanzi ad un giudice italiano.
Risultano inoltre infondate le censure
rivolte avverso l'art. 45 dello Statuto (coerente con le disposizioni
dell'Accordo e del Protocollo addizionale), nonché contro gli atti del
Consiglio di Facoltà (che ha doverosamente preso atto della mancanza del
gradimento della autorità ecclesiastica e, non potendo in alcun modo sindacare
tale determinazione, ha altrettanto doverosamente escluso di poter valutare la
domanda dell'appellante).
Vanno infine respinte le censure che
hanno richiamato l'esigenza - di rilevanza costituzionale - che un atto di
estromissione possa avere luogo «solo esponendo le relative ragioni» e sulla
base di un procedimento che consentisse la difesa.
Infatti, nella specie, il Consiglio di
Facoltà non ha disposto la rimozione dall'incarico di docente, né ha adottato
un provvedimento avente lato sensu natura
sanzionatoria, ma si è limitato a prendere atto della non valutabilità
di una domanda dell'interessato volta al conferimento dell'incarico, in ragione
del mancato gradimento, prescritto dall'art. 10 dell'Accordo di revisione del
concordato.
6. La reiezione dei primi tre motivi
di appello rende irrilevante il quarto, con cui è stata dedotta l'illegittimità
derivata del provvedimento che ha nominato un altro professore al termine del
procedimento in questione.
7. Per le ragioni che precedono,
l'appello nel suo complesso è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti anche le spese e gli onorari del secondo grado del
giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 10772 del 2002.
Tratto da:
http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2399
In molte decisioni il
Consiglio di Stato ha violato i fondamenti democratici per entrare, con le sue
decisioni, di restaurare lo Stato fascista. Ogni volta che il Consiglio di
Stato ha dovuto deliberare su questioni riguardanti la libertà religiosa dei
cittadini contro il terrore, le intimidazioni, le violazioni, dei cattolici si
è sempre schierato contro i cittadini. Come nella questione dell’esposizione
del crocifisso nelle scuole in cui il Consiglio di Stato nel deliberare ha
offeso vari articoli della Costituzione della Repubblica “vendendo”, di fatto,
i bambini italiani alla chiesa cattolica.
Un Consiglio di Stato
che agisce in funzione di uno Stato straniero contro la Costituzione della
Repubblica. Per questo motivo, riconducendo la questione posta da Luigi
Lombardi Vallauri nell’ambito della Costituzione
Italiana ed Europea, la Corte Europea per
i Diritti dell’Uomo censura, come ha censurato nel caso del crocifisso
imposto con la violenza nelle scuole ai ragazzi, la sentenza del Consiglio di
Stato Italiano contro Luigi Lombardi Vallauri.
Marghera, 16 gennaio 2010
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Claudio Simeoni
Meccanico
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