Dalla sentenza del Consiglio di Stato
alla sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell’Uomo
La vicenda sulla liberta’ religiosa di Luigi Lombardi
Vallauri
Contro Universita’ Cattolica Sacro Cuore di Milano,
Chiesa Cattolica, Vaticano e Stato Italiano
Di
Claudio Simeoni
Il concetto di LIBERTA’ è sempre attribuito al singolo
individuo.
Quando è attribuito ad una società o ad un’organizzazione,
è sempre e solo dispotismo!
Il Guardiano dell’Anticristo
La vicenda di
Lombardi Vallauri è una vicenda che vede contrapporsi
la chiesa cattolica, con tutta la sua ideologia religiosa al Prof. Lombardi Vallauri incaricato dell’insegnamento della Filosofia del
diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano. Il suo contratto veniva rinnovato di anno in anno finché,
trovando le sue idee religiose non gradite alla chiesa cattolica, il Vaticano
ne impose l’allontanamento dall’insegnamento.
Si tratta, in
sostanza, di una causa di lavoro in cui il lavoratore veniva discriminato per
le sue idee religiose che venivano considerate non gradite dal suo datore di
lavoro. Il suo datore di lavoro, il Vaticano, che voleva imporre le idee
religiose proprie della chiesa cattolica ai ragazzi, incapace di discutere del
suo diverso orientamento rispetto alle idee di Lombardi Vallauri,
preferiva ricorrere alla violenza e allontanare il prof. Luigi Lombardi Vallauri dall’insegnamento.
Il Consiglio di Stato
Italiano sentenziava, nei confronti di Lombardi Vallauri,
appellante dopo il giudizio negativo del TAR, con questo giudizio:
5. Ciò posto, risultano
infondate le censure dell'appellante.
5.1. L'Accordo e il
Protocollo addizionale - nel considerare insuscettibili di modifiche
unilaterali i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sulla portata
dell'art. 38 del Concordato - hanno ribadito il peculiare status
dell'Università Cattolica, i cui docenti possono essere nominati dai suoi
organi solo ove risulti il gradimento della competente autorità ecclesiastica.
In ordine alla rilevanza di
tale gradimento, la Corte Costituzionale (con la sentenza ai cui principi si è
richiamato nel Protocollo addizionale) ha osservato che:
a) «la legittima esistenza
di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo
religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento
imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi
dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina
fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di
religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola
confessionale»;
b) «la libertà dei
cattolici sarebbe gravemente compromessa», ove l'Università Cattolica fosse
tenuta ad instaurare «un rapporto con un docente che ... non ne condivida le
fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che accetta di
insegnare in una università confessionalmente o
ideologicamente caratterizzata lo fa per un atto di libero consenso, che implica
l'adesione ai principi e alle finalità cui quella istituzione scolastica è
informata»;
c) l'art. 33 della
Costituzione consente a soggetti diversi dallo Stato «la creazione di
università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente
caratterizzate», dal che «deriva necessariamente che la libertà di insegnamento
da parte dei singoli docenti - libertà pienamente garantita nelle università
statali - incontra nel particolare ordinamento di siffatte università», confessionalmente o ideologicamente caratterizzate, «limiti
necessari a realizzarne le finalità»;
d) appare «di tutta
evidenza che, negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il
potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro
personalità e negandosi alla stessa il potere di recedente dal rapporto ove gli
indirizzi religiosi o ideologici del docente siano ... contrastanti con quelli
che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà
di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri», che
«costituiscono certo una indiretta azione della libertà del docente ma non ne
costituiscono violazione, perché libero è il docente di aderire, con il
consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli
di recedere a sua scelta dal rapporto con essa quando tali finalità più non
condivida».
5.2. Emerge da tali
principi che le valutazioni della autorità ecclesiastica non sono sindacabili
da alcuna autorità della Repubblica:
— il gradimento costituisce
un fatto estraneo all'ordinamento italiano, la cui concreta sussistenza
costituisce un presupposto di legittimità della nomina del docente (e non è
sindacabile né dall'Università Cattolica, né dal giudice amministrativo ove un
interessato impugni la nomina del docente, contestando il gradimento);
- l'assenza del gradimento
obbliga gli organi dell'Università Cattolica a prenderne atto, nel senso che
essi non possono attivare una fase del procedimento, volta ad accertare le
ragioni di tale assenza, e neppure possono disporre la nomina, in contrasto con
le determinazioni dell'autorità ecclesiastica.
Risultano dunque
inammissibili tutte le censure volte a contestare - per inadeguata istruttoria,
difetto di motivazione e assenza del giusto procedimento - la legittima del
diniego di gradimento, poiché questo è riconducibile ad un ordinamento diverso
da quello interno e ad una Autorità (la Congregazione per l'educazione
cattolica) i cui atti non sono impugnabili innanzi ad un giudice italiano.
Risultano inoltre infondate
le censure rivolte avverso l'art. 45 dello Statuto (coerente con le
disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale), nonché contro gli atti
del Consiglio di Facoltà (che ha doverosamente preso atto della mancanza del
gradimento della autorità ecclesiastica e, non potendo in alcun modo sindacare
tale determinazione, ha altrettanto doverosamente escluso di poter valutare la
domanda dell'appellante).
Vanno infine respinte le
censure che hanno richiamato l'esigenza - di rilevanza costituzionale - che un
atto di estromissione possa avere luogo «solo esponendo le relative ragioni» e
sulla base di un procedimento che consentisse la difesa.
Infatti, nella specie, il
Consiglio di Facoltà non ha disposto la rimozione dall'incarico di docente, né
ha adottato un provvedimento avente lato sensu natura
sanzionatoria, ma si è limitato a prendere atto della non valutabilità
di una domanda dell'interessato volta al conferimento dell'incarico, in ragione
del mancato gradimento, prescritto dall'art. 10 dell'Accordo di revisione del
concordato.
6. La reiezione dei primi
tre motivi di appello rende irrilevante il quarto, con cui è stata dedotta
l'illegittimità derivata del provvedimento che ha nominato un altro professore
al termine del procedimento in questione.
7. Per le ragioni che
precedono, l'appello nel suo complesso è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti anche le spese e gli onorari del secondo grado del
giudizio.
Se vuoi leggere la sentenza completa
Per contro, La Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo, modificava la sentenza del Consiglio di Stato
accogliendo il ricorso di Luigi Lombardi Vallauri con
la seguente motivazione in data 20 ottobre 2009:
IN DIRITTO
I. SULL’ADDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA
CONVENZIONE
25. Il ricorrente si lamenta per il fatto che la decisione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, priva di motivazione e presa in
assenza di un vero dibattito in contraddittorio, ha violato la sua libertà di
espressione, così come sancita dall’articolo 10 della Convenzione. Tale
articolo, nelle sue parti pertinenti, recita:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di (…)
comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. (...)
2. Poiché comporta dei doveri e delle
responsabilità, l’esercizio di queste libertà può essere subordinato a determinate
(…) condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che
costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla (…)
protezione (…) dei diritti altrui (...).»
A. Sulla ricevibilità
26. Il Governo sostiene anzitutto che l’Università del Sacro
Cuore «è una istituzione privata, inquadrata nell’ordinamento giuridico
pubblico di uno Stato estero», ossia la Santa Sede.
27. Egli osserva poi il mancato rinnovo del contratto di
lavoro del ricorrente attiene all’interesse di quest’ultimo ad avere accesso ad
un impiego, interesse che si situa fuori del campo di applicazione della
Convenzione. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte Glasenapp c. Germania (28 agosto 1986, serie
A n. 104, § 50) e Kosiek c. Germania (28
agosto 1986, serie A n. 105, § 36,), il Governo sostiene che questa parte del
ricorso dovrebbe essere rigettata in quanto incompatibile ratione
materiae con le disposizioni della Convenzione.
28. Il ricorrente contesta le posizioni del Governo.
29. La Corte fa riferimento anzitutto al testo dell'articolo
1 dello Statuto dell'Università, secondo il quale «L'Università Cattolica del
Sacro Cuore (...) è una persona giuridica di diritto pubblico». Inoltre, la
Corte considera che la competenza dei giudici amministrativi interni (tribunale
amministrativo regionale e Consiglio di Stato) per trattare la controversia
dissipa ogni eventuale dubbio circa la natura pubblica dell’istituzione in
causa (v., mutatis mutandis, Rommelfanger
c. Repubblica Federale di Germania, ricorso n. 12242/86, dec. 6 settembre 1989).
30. Quanto all’applicabilità dell’articolo 10, la Corte
osserva di avere affermato, nelle cause Glasenapp
c. Germania (già cit., § 50) e Kosiek
c. Germania (già cit., § 36), che l’articolo 10 della Convenzione «ha
certamente attinenza» con i fatti di causa, e di avere concluso per l’assenza
di una ingerenza nell’esercizio del diritto tutelato dal paragrafo 1
dell'articolo 10. La Corte osserva che la tutela dell’articolo 10 della
Convenzione si estende dunque alla sfera professionale degli insegnanti.
Peraltro, i fatti all’origine del mancato rinnovo del contratto del ricorrente
erano costituiti da «alcune posizioni che si oppongono nettamente alla dottrina
cattolica» (v. paragrafo 8 supra) che rientrano,
con ogni evidenza, nell’esercizio della libertà di espressione di quest’ultimo.
Pertanto, l’eccezione del Governo relativa all’incompatibilità ratione materiae di
questo motivo di ricorso con le disposizioni della Convenzione deve essere
rigettata.
31. La Corte constata pertanto che questo motivo di ricorso
non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione,
e osserva peraltro che esso non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.
B. Sul merito
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
32. Il Governo contesta l’esistenza di una ingerenza nella
libertà di espressione del ricorrente. Esso osserva che quest’ultimo non era
«titolare» di una cattedra presso l’Università Cattolica: aveva firmato dei
contratti annuali, rinnovati ogni anno sulla base di una selezione effettuata
tra più candidati. La situazione del ricorrente richiamerebbe le cause Glasenapp c. Germania e Kosiek
c. Germania (sopra citate) in cui la Corte aveva ritenuto che, per quanto
riguarda il rifiuto delle autorità di ammettere le interessate nella pubblica aministrazione, in mancanza di uno dei requisiti richiesti
(ossia la difesa del regime liberale e democratico), era l’accesso all’impiego
che si trovava al centro del problema (v. Vogt
c. Germania 26 settembre 1995, § 44, serie A n. 323). Essa aveva dunque
concluso che non vi era stata ingerenza nel loro diritto tutelato dall’articolo
10 della Convenzione.
33. Ad ogni modo, secondo il Governo, anche a voler supporre
che vi sia stata una ingerenza nella presente causa, questa era prevista dalla
legge, perseguiva uno scopo legittimo, ossia la tutela del diritto
dell’Università di offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla dottrina
cattolica, ed era proporzionata a questo obiettivo, tenuto conto in particolare
che il ricorrente ha continuato ad esercitare la propria attività di
insegnamento presso l’Università di Firenze.
b) Il ricorrente
34. Il ricorrente non mette in questione il fatto che la
legge italiana prevede che le nomine degli insegnanti dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore siano subordinate al gradimento, sotto l’aspetto religioso,
dell’autorità ecclesiastica competente, né che tale misura persegua uno scopo
legittimo.
35. Egli osserva tuttavia che all’esito della procedura
dinanzi alla Congregazione, condotta senza contraddittorio, il Consiglio di
Facoltà ha deciso di non rinnovare il suo contratto omettendo di indicare gli
aspetti delle sue opinioni che sarebbero stati in contraddizione con la
dottrina cattolica. Il ricorrente sostiene anche che il suo licenziamento è
avvenuto sulla base di una misura completamente sottratta al controllo dei
giudici nazionali.
c) La terza parte
interveniente
36. L’Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuta in
qualità di terza parte interveniente nel procedimento, osserva che al
ricorrente sono state comunicate le motivazioni religiose sulle quali si basa
il suo licenziamento durante il colloquio con un interlocutore della
Congregazione che ha avuto luogo il 23 ottobre 1998, e in occasione del quale
il ricorrente ha esercitato il suo diritto al contraddittorio.
37. La terza parte si associa alle osservazioni del Governo
per quanto riguarda la proporzionalità della misura controversa.
2. Valutazione della Corte
a) Sull’esistenza di una
ingerenza
38. Contrariamente alla tesi del Governo, la Corte osserva
anzitutto che le circostanze del caso di specie non sono comparabili a quelle
che hanno caratterizzato le cause Glasenapp
c. Germania e Kosiek c. Germania (sopra
citate). In effetti, se è vero che il ricorrente firmava di volta in volta
contratti temporanei, il rinnovo di questi ultimi per più di venti anni e il
riconoscimento delle qualità scientifiche del ricorrente da parte dei suoi
colleghi dimostrano la stabilità della sua situazione professionale (v. la
citazione al paragrafo 11, punti i, viii e ix, supra). Secondo la
Corte, i fatti della presente causa sono piuttosto assimilabili a quelli
descritti nella sentenza Vogt c. Germania (già
cit., § 44). In questa sentenza, la Corte aveva concluso per l’esistenza di una
ingerenza dello Stato nella libertà di espressione della ricorrente tenuto
conto del fatto che, contrariamente alla situazione dei ricorrenti nelle cause Glasenapp c. Germania e Kosiek
c. Germania (già cit., v. paragrafo 32 supra),
la sig.ra Vogt era un funzionario titolare della
cattedra di insegnante da vari anni. Pertanto, le considerazioni del Governo
volte a escludere l’esistenza di una ingerenza nel diritto del ricorrente
sancito dall’articolo 10 della Convenzione non possono essere accolte.
39. La Corte considera dunque che la decisione del Consiglio
di Facoltà di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente
abbia costituito una ingerenza nel diritto di quest’ultimo sancito
dall’articolo 10 della Convenzione.
b) Giustificazione
dell’ingerenza
i) «Prevista dalla legge»
e ispirata da uno «scopo legittimo»
40. Conformemente al secondo comma dell’articolo 10 della
Convenzione, tale ingerenza era «prevista dalla legge», ossia l’articolo 10 n.
3 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.
41. Per quanto riguarda lo scopo perseguito, la Corte osserva
che la misura controversa era volta alla realizzazione delle finalità proprie
all’Università, ispirata dalla dottrina cattolica e che la Corte
costituzionale, nella sua sentenza del 14 dicembre 1972, ha ritenuto che il
fatto di subordinare la nomina dei professori dell’Università Cattolica al
gradimento della Santa Sede era compatibile con gli articoli 33 e 19 della
Costituzione (v. paragrafo 21 supra). Essa
osserva anche che, in alcuni istituti, la religione può costituire un requisito
professionale, considerata l’etica dell’organizzazione (v., al paragrafo 23,
l'articolo 4 della direttiva comunitaria, 78/2000/CE). In queste condizioni, la
Corte ritiene che la decisione del Consiglio di Facoltà poteva essere
considerata come ispirata dallo scopo legittimo di tutelare un «diritto
altrui», che si manifesta nell’interesse dell’Università ad ispirare il proprio
insegnamento alla dottrina cattolica.
ii) «Necessario in una
società democratica»
á ) Principi generali
42. La Corte ricorda che, nella sua sentenza Vogt c. Germania (già cit., § 52), ha
riassunto come segue i principi fondamentali che derivano dalla sua
giurisprudenza relativa all’articolo 10 della Convenzione (v. anche Sunday Times c. Regno
Unito (n. 2), 26 novembre 1991, § 50, serie A n. 217 e Perna
c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V):
«i. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti
essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali per il
suo progresso e per lo sviluppo di ogni individuo. Fatta salva la riserva del
paragrafo 2, essa vale non soltanto per le “informazioni” o le “idee” accolte
con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che
offendono, sconvolgono o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza
e l’apertura mentale, senza i quali non vi è “società democratica”. Come
sancisce l’articolo 10, questa libertà è soggetta a delle eccezioni, che,
tuttavia, devono essere interpretate in maniera restrittiva, e l'esigenza di
qualsiasi restrizione deve essere stabilita in modo convincente.
ii. L’aggettivo “necessario”, nella lettera dell’art 10 § 2,
implica l’esistenza di “un’imperiosa esigenza sociale”. Gli Stati Contraenti
godono di un certo margine discrezionale per giudicare la sussistenza di un
tale bisogno, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo, che
riguarda sia la legge che le decisioni che la applicano, persino quelle
derivanti da una giurisdizione indipendente. Compete, dunque, alla Corte in
ultima istanza di decidere se una “restrizione” è conciliabile con la libertà
di espressione tutelata dall'articolo 10.
iii. Nell’esercitare il proprio controllo, la Corte non ha il
compito, di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, ma quello di
verificare, sotto il profilo dell’articolo 10, le decisioni pronunciate da
queste ultime in virtù del loro potere discrezionale. Questo non significa che
essa deve limitarsi a cercare di stabilire se lo Stato convenuto si sia avvalso
di questo potere in buona fede, accuratamente e ragionevolmente: deve
considerare l’ingerenza in questione alla luce della causa nel suo insieme, per
determinare se era «proporzionata allo scopo legittimo perseguito» e se i
motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla sembrano «pertinenti
e sufficienti». In questo modo, la Corte deve convincersi che le autorità
nazionali hanno applicato norme conformi ai principi sanciti dall’articolo 10,
basandosi, per di più, su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti.»
Applicazione di questi
principi al caso di specie
43. La Corte sottolinea subito l’importanza attribuita nella
sua giurisprudenza e, ad un livello più generale, dall’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa, alla libertà accademica, intesa come garanzia della
libertà di espressione e di azione, della libertà di trasmettere informazioni e
della libertà di « ricercare e divulgare senza restrizioni il sapere e la
verità » (si vedano Sorguç c/Turchia,
n. 17089/03, § 35, 23 giugno 2009, e la raccomandazione 1762(2006)
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, precedente paragrafo 24).
44. Nella fattispecie, per valutare se la misura controversa
fosse « necessaria in una società democratica », la Corte dovrà prendere in
esame, da un lato, il diritto del ricorrente alla libertà di espressione che
implica il diritto di trasmettere conoscenze senza restrizioni e, dall’altro,
l’interesse dell’Università a dispensare un insegnamento conforme alle
convinzioni religiose che le sono proprie. Così vuole il principio del
pluralismo « senza il quale non esiste una società democratica » (si veda Handyside c/Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 49,
serie A n. 24).
45. La Corte rammenta che, nel campo della libertà di
espressione, al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati contraenti si
accompagna un controllo europeo particolarmente stretto per via dell’importanza
della suddetta libertà, più volte sottolineata dalla Corte. E’ quindi
necessario accertare in modo convincente l’esigenza di restringere tale libertà
(si vedano Radio ABC c/Austria, 20 ottobre 1997, § 30, Raccolta delle
sentenze e decisioni 1997-VI e Informationsverein
Lentia e altri c/Austria, 24 novembre 1993, § 35, serie A n. 276).
46. Per verificare se tale fosse il caso nella specie, è
opportuno valutare se, nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio di
Facoltà, il ricorrente abbia beneficiato di adeguate garanzie procedurali,
dipendenti in particolare dalla conoscenza delle ragioni all’origine della
limitazione del suo diritto alla libertà di espressione e dalla possibilità di
contestarle. Per giunta, nel caso di specie, tali garanzie interessano anche la
fase, successiva, del controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo
e, in particolare, l’efficacia di tale controllo. Al riguardo, è utile
rammentare che la Corte ha concluso già per la violazione dell’articolo 10
della Convenzione sul piano procedurale a causa della vaga portata della misura
restrittiva della libertà di espressione o dell’assenza di una motivazione
dettagliata di tale misura accompagnata dalla mancanza di un adeguato controllo
giurisdizionale sull’applicazione della stessa (si vedano, mutatis
mutandis, Association Ekin
c/Francia, n. 39288/98, § 58, CEDU 2001-VIII e Saygýlý
e Seyman c/Turchia, n. 51041/99, §§ 24-25, 27 giugno 2006).
47. Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte osserva in
primo luogo che, nella decisione di non prendere in esame la candidatura del
ricorrente, il Consiglio di Facoltà non ha comunicato a quest’ultimo (né ha
valutato) in quale misura le pretese opinioni eterodosse contestate al
ricorrente si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento e, di conseguenza,
come potessero contrastare con l’interesse dell’Università a dispensare un
insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che le sono proprie.
48. In secondo luogo, più in generale, la Corte osserva che
il contenuto stesso di tali « orientamenti » è rimasto completamente
sconosciuto. La missiva della Congregazione (il cui testo, nella parte
pertinente, è citato nella lettera inviata dal rettore dell’Università al
preside della Facoltà di Giurisprudenza) contiene unicamente il riferimento ad
alcuni orientamenti del prof. Lombardi Vallauri che «
si oppongono nettamente alla dottrina cattolica » (si veda il precedente
paragrafo 11, punto iv).
49. La Corte non può che rilevare il carattere vago ed
incerto di una tale indicazione e constatare che la decisione del Consiglio di
Facoltà, al di là del mero riferimento all’assenza del gradimento della Santa
Sede, il cui contenuto è rimasto segreto, è priva di motivazione. In questo
quadro, il colloquio tra il ricorrente e un interlocutore della Congregazione
non toglie niente a questa constatazione. Il colloquio in questione era stato
infatti informale e di esso non risultava alcun resoconto ufficiale.
50. Per quanto concerne il secondo aspetto, relativo
all’efficacia del controllo giurisdizionale sul procedimento amministrativo, la
Corte rammenta immediatamente che, in linea di principio, gli Stati devono
astenersi dal sindacare la legittimità delle convinzioni religiose o delle
modalità di espressione delle stesse (si veda, mutatis
mutandis, Chiesa
metropolitana di Bessarabia e altri c/Moldova, n.
45701/99, § 117, CEDU 2001-XII). Nel presente caso, a giudizio della Corte, la
sostanza della decisione adottata dalla Congregazione non era sindacabile dalle
autorità dello Stato.
51. La Corte rileva tuttavia che i giudici amministrativi
interni hanno limitato il loro esame della legittimità della decisione
controversa alla constatazione da parte del Consiglio di Facoltà dell’esistenza
di una tale decisione.
52. Ciò facendo, i giudici nazionali hanno rifiutato di prendere
in esame la mancata comunicazione al ricorrente, da parte del Consiglio di
Facoltà, delle opinioni a lui contestate. Lungi dall’implicare un giudizio
delle stesse autorità giudiziarie sulla compatibilità tra gli orientamenti del
ricorrente e la dottrina cattolica, la comunicazione di quegli elementi avrebbe
consentito al ricorrente di conoscere e quindi di contestare il legame
esistente tra le sue opinioni e la sua attività di insegnante.
53. D’altra parte, pur rilevando che gli articoli 10 dell’Accordo
e 45 dello Statuto non impongono alcun obbligo di indicare le ragioni alla base
dell’esclusione della candidatura del ricorrente, la Corte osserva che
l’opportunità di una tale indicazione veniva sollevata già all’epoca dei fatti.
Durante la riunione del Consiglio di Facoltà, uno dei professori, appoggiato da
altri tre, ha chiesto « di indicare le ragioni della misura adottata nei
confronti del professor Lombardi Vallauri. (...) la
richiesta è motivata dall’interesse degli insegnanti della Facoltà a ricevere
indicazioni sugli aspetti degli studi e insegnamenti del professor Lombardi Vallauri considerati incompatibili con l’ispirazione
cattolica della Facoltà ». La proposta, messa ai voti, è stata respinta con una
maggioranza risicata: dodici voti contro dieci, con un astenuto (si veda il
precedente paragrafo 11, x, xi e xii).
54. Inoltre, la Corte constata che la mancata conoscenza da
parte del ricorrente dei motivi alla base della sua estromissione ha, di per
sé, escluso ogni possibilità di esercizio di un dibattito in contraddittorio.
Neanche questo aspetto ha formato oggetto di esame da parte dei giudici
interni. A giudizio della Corte, il controllo giurisdizionale sull’applicazione
della misura controversa non è stato quindi adeguato nel caso di specie.
55. In conclusione, la Corte ritiene che l’interesse
dell’Università a dispensare un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica
non potesse estendersi fino al punto di intaccare la sostanza stessa delle
garanzie procedurali riconosciute al ricorrente dall’articolo 10 della
Convenzione.
56. Di conseguenza, a parere della Corte, nelle circostanze
particolari del caso, l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del
ricorrente non era « necessaria in una società democratica ». Vi è stata quindi
violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
Per leggere la sentenza completa clicca qui.
Appare del tutto
evidente che c’è una diversa attenzione ai diritti dell’uomo da parte della Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo che non nel Consiglio di Stato che, al
contrario del dettato Costituzionale, ai diritti dell’uomo, privilegia i
diritti delle Istituzioni sull’uomo. Come se il portatore di diritti non fosse
l’individuo, ma l’Istituzione che vanta diritti nei confronti dell’individuo.
Già in altre
occasioni il Consiglio di Stato ha dimostrato disprezzo per la Costituzione
della Repubblica Italiana privilegiando violazioni alla Costituzione piuttosto
che riaffermare la priorità della Costituzione sui diritti violati dei
cittadini.
La Corte Europea per
i Diritti dell’Uomo ritiene che la violazione dell’articolo 10 della
convenzione sia talmente grave nel caso di Luigi Lombardi Vallauri
da riassumere in sé anche la violazione dell’articolo 9 della Convenzione.
Dice la Corte Europea
per i diritti dell’Uomo:
“ La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti
essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali per il
suo progresso e per lo sviluppo di ogni individuo. Fatta salva la riserva del
paragrafo 2, essa vale non soltanto per le “informazioni” o le “idee” accolte
con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che
offendono, sconvolgono o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza
e l’apertura mentale, senza i quali non vi è “società democratica”. Come
sancisce l’articolo 10, questa libertà è soggetta a delle eccezioni, che,
tuttavia, devono essere interpretate in maniera restrittiva, e l'esigenza di
qualsiasi restrizione deve essere stabilita in modo convincente.”
Questo principio non
è MAI stato accolto dalla magistratura italiana. Non è MAI stato accolto da
organizzazioni di “autorità competenti in materia”. Come L’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni che ha sempre esercitato un controllo feroce e inquisitoriale contro tutte le idee che non fossero
conformi al dettato morale e agli interessi della chiesa cattolica contro il
dettato Costituzionale (segnalata al Presidente della Repubblica per attività
di eversione dell’ordine democratico).
Va da se che mentre
il Consiglio di Stato afferma che:
In ordine alla rilevanza di
tale gradimento, la Corte Costituzionale (con la sentenza ai cui principi si è
richiamato nel Protocollo addizionale) ha osservato che:
a) «la legittima esistenza
di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo
religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento
imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi
dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina
fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di
religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola
confessionale»;
b) «la libertà dei
cattolici sarebbe gravemente compromessa», ove l'Università Cattolica fosse
tenuta ad instaurare «un rapporto con un docente che ... non ne condivida le
fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che accetta di
insegnare in una università confessionalmente o
ideologicamente caratterizzata lo fa per un atto di libero consenso, che implica
l'adesione ai principi e alle finalità cui quella istituzione scolastica è
informata»;
Mentre il Tribunale
Europeo per i Diritti dell’Uomo afferma:
46. Per verificare se tale fosse il caso nella specie, è
opportuno valutare se, nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio di
Facoltà, il ricorrente abbia beneficiato di adeguate garanzie procedurali,
dipendenti in particolare dalla conoscenza delle ragioni all’origine della
limitazione del suo diritto alla libertà di espressione e dalla possibilità di contestarle.
Per giunta, nel caso di specie, tali garanzie interessano anche la fase,
successiva, del controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo e, in
particolare, l’efficacia di tale controllo. Al riguardo, è utile rammentare che
la Corte ha concluso già per la violazione dell’articolo 10 della Convenzione
sul piano procedurale a causa della vaga portata della misura restrittiva della
libertà di espressione o dell’assenza di una motivazione dettagliata di tale
misura accompagnata dalla mancanza di un adeguato controllo giurisdizionale
sull’applicazione della stessa (si vedano, mutatis
mutandis, Association Ekin
c/Francia, n. 39288/98, § 58, CEDU 2001-VIII e Saygýlý
e Seyman c/Turchia, n. 51041/99, §§ 24-25, 27 giugno 2006).
47. Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte osserva
in primo luogo che, nella decisione di non prendere in esame la candidatura del
ricorrente, il Consiglio di Facoltà non ha comunicato a quest’ultimo (né ha
valutato) in quale misura le pretese opinioni eterodosse contestate al
ricorrente si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento e, di
conseguenza, come potessero contrastare con l’interesse dell’Università a
dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che le sono
proprie.
48. In secondo luogo, più in generale, la Corte osserva che
il contenuto stesso di tali « orientamenti » è rimasto completamente
sconosciuto. La missiva della Congregazione (il cui testo, nella parte
pertinente, è citato nella lettera inviata dal rettore dell’Università al
preside della Facoltà di Giurisprudenza) contiene unicamente il riferimento ad
alcuni orientamenti del prof. Lombardi Vallauri che «
si oppongono nettamente alla dottrina cattolica » (si veda il precedente
paragrafo 11, punto iv).
49. La Corte non può che rilevare il carattere vago ed
incerto di una tale indicazione e constatare che la decisione del Consiglio di
Facoltà, al di là del mero riferimento all’assenza del gradimento della Santa
Sede, il cui contenuto è rimasto segreto, è priva di motivazione. In questo
quadro, il colloquio tra il ricorrente e un interlocutore della Congregazione
non toglie niente a questa constatazione. Il colloquio in questione era stato
infatti informale e di esso non risultava alcun resoconto ufficiale.
Mentre il Consiglio di
Stato vuole salvaguardare il diritto della Chiesa Cattolica di imporre il
proprio credo religioso e il proprio controllo militare all’interno della propria
struttura al di là di ogni regola morale, sociale e legislativa, la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo pone al centro delle sue riflessioni il diritto
dell’individuo nei confronti delle Istituzioni.
Il diverso modo di
valutare i diritti delle Istituzioni di perseguitare i cittadini (Consiglio di
Stato) o di proteggere i cittadini dalla violenza delle Istituzioni (Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo) sono in perenne conflitto in quanto sono
portatori di interessi sociali diversi.
Il Consiglio di Stato
costringe i cittadini a venir meno alle loro rivendicazioni dei diritti
Costituzionali in funzione dei diritti di vessazione ad opera della chiesa
cattolica là dove, ai diritti dei cittadini antepone:
a) «la legittima esistenza
di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo
religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento
imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi
dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina
fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di
religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale»;
In pratica il
Consiglio di Stato, con la sua sentenza, ha offeso l’articolo 33 comma 6 della
Costituzione della Repubblica Italiana in cui si dice: “Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.” in altre parole, non
possono violare la norme Costituzionali. Norme Costituzionali che si applicano
ai cittadini e che non consentono alle Istituzioni di agire al di fuori di
quelle norme.
L’ignoranza delle
leggi, tralasciando una malafede criminale che appare comunque nelle azioni, ad
opera del Consiglio di Stato non fa ben sperare nella Democrazia, ma sembra
dettata piuttosto all’aggressione dell’ordinamento democratico.
Quando il Consiglio
di Stato afferma:
Emerge da tali principi che
le valutazioni della autorità ecclesiastica non sono sindacabili da alcuna
autorità della Repubblica:
— il gradimento costituisce
un fatto estraneo all'ordinamento italiano, la cui concreta sussistenza
costituisce un presupposto di legittimità della nomina del docente (e non è
sindacabile né dall'Università Cattolica, né dal giudice amministrativo ove un
interessato impugni la nomina del docente, contestando il gradimento);
- l'assenza del gradimento
obbliga gli organi dell'Università Cattolica a prenderne atto, nel senso che
essi non possono attivare una fase del procedimento, volta ad accertare le
ragioni di tale assenza, e neppure possono disporre la nomina, in contrasto con
le determinazioni dell'autorità ecclesiastica.
Risultano dunque
inammissibili tutte le censure volte a contestare - per inadeguata istruttoria,
difetto di motivazione e assenza del giusto procedimento - la legittima del
diniego di gradimento, poiché questo è riconducibile ad un ordinamento diverso
da quello interno e ad una Autorità (la Congregazione per l'educazione
cattolica) i cui atti non sono impugnabili innanzi ad un giudice italiano.
L’incongruenza e
l’illogicità giuridica appare del tutto evidente. E’ come dire che se
l’istituzione della chiesa cattolica trova gradito un rapporto di lavoro
schiavista, ciò risulterebbe indifferente allo Stato Italiano?
La violazione delle
norme Costituzionali, da parte della chiesa cattolica, rappresentano un grave
atto di violenza contro la Costituzione della Repubblica in quanto, quanto
avviene nel territorio dell’Italia, deve sempre essere circoscritto all’interno
delle norme Costituzionali. Il fatto stesso che il Consiglio di Stato ammetta
che all’interno della Repubblica si manifestino comportamenti estranei ed
avversi alla Costituzione della Repubblica, equivale ad un venir meno della
tutela dei diritti dei cittadini in complicità con uno stato estero e con
principi sociali avversi all’ordinamento democratico.
Al contrario di ciò
che afferma il Consiglio di Stato, sono, non solo ammissibili, ma doverose le
censure volte a contestare per inadempienza istruttoria, difetto di motivazione
e assenza del giusto procedimento. Non farlo significa abrogare l’autorità dello
Stato nei confronti della chiesa cattolica. La chiesa cattolica, nelle sue
attività sul suolo italiano, qualunque siano queste attività, è sempre
sottoposta alla Costituzione della Repubblica. E i cittadini hanno diritti, nei
confronti della chiesa cattolica, sempre. Perché alle norme concordatarie, come
ha affermato la Corte Costituzionale, prevale sempre la Costituzione della
Repubblica.
Inoltre diventa
offensiva per i cittadini italiani l’affermazione del Consiglio di Stato quando
riconosce un’Autorità, diversa dalla legge italiana, in un’attività “educatrice
i cui atti non sono impugnabili da un giudice italiano”. E’ come se sul
territorio italiano potessero agire potenze straniere senza che un giudice
potesse censurare le violazioni di legge.
Si tratta di uno
scontro di civiltà giuridica fra Democrazia e monarchia. Una monarchia che
pretende di essere accettata, tollerata e legittimata, in uno stato democratico
contro i cittadini.
Proviamo a leggere
come il Corriere della Sera da la notizia della censura operata dal Tribunale
Europeo per i Diritti dell’Uomo al Consiglio di Stato Italiano:
nel 1998 fu
cacciato per le sue posizioni «nettamente contrarie alla dottrina»
L’Europa:
violati i diritti del filosofo «eretico» escluso dalla Cattolica
La Corte di Strasburgo accoglie il ricorso di Luigi
Lombardi Vallauri: 10 mila euro di risarcimento
MILANO - Luigi Lombardi Vallauri
si sedette per terra. Lo stupore corse tra studenti e colleghi presenti in
aula, a Bari, per la sua conferenza. «Del Dio che emoziona non mi sento di
parlare seduto su una sedia — spiegò lui — quindi mentre parlerò di questo Dio
starò seduto per terra». Era il 19 aprile 1996. Filosofo del diritto all’Università
di Firenze, l’allora sessantenne Lombardi Vallauri
insegnava anche, dal 1976, presso l’Università del Sacro Cuore di Milano. Il
rinnovo annuale del contratto con la Cattolica era divenuto mano a mano più
spinoso. L’incontro di Lombardi Vallauri con le
religioni orientali aveva inasprito la sua critica del cattolicesimo. Seduto
per terra in quella mattinata barese, Lombardi Vallauri
celebrò «il Gange dell’umanità in cui si gettava come affluente il Tevere del
cattolicesimo romano». Poi, finita la meditazione sul «Dio che emoziona», passò
«al Dio professionale filosofico, di cui si può benissimo parlare seduti a un
tavolo congressuale».
E da lì,
dal tavolo congressuale, smontò l’ortodossia, la tradizione. La teologia naturale tomista, soprattutto: «Ircocervo
consistito nell’attribuire all’etnico, geloso, furioso- tenero, bellicamente e giuridicamente feroce, idiosincraticissimo Yahvè e al dolcissimo-spietato 'Padre' impassibili
attributi ontologici desunti da una ingegnosamente violentata ontologia
generale aristotelica». Questo Lombardi Vallauri,
incontenibile nello stile e nella sostanza, fu convocato in Vaticano due anni
dopo, il 23 ottobre 1998, per un colloquio presso la Congregazione per
l’Educazione cattolica. Quando i colleghi della Cattolica si riunirono, dieci
giorni dopo, il preside comunicò la decisione vaticana: per le sue posizioni
«nettamente contrarie alla dottrina cattolica», Lombardi Vallauri
non doveva più insegnare nell’Università Cattolica «per rispetto della verità,
del bene degli studenti e di quello dell’Università».
Dopo
vent’anni di rinnovi, l’incarico cessava. Lombardi Vallauri ricorse al Tar della
Lombardia, poi al Consiglio di Stato. Facile la risposta dei giudici
amministrativi: non sindachiamo quello che decide la Chiesa; così vuole il Concordato,
così vuole la Corte costituzionale, già pronunciatasi nel 1972 sull’analogo
caso Cordero. Rimaneva solo la Corte di Strasburgo. E ieri mattina la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha deciso. Il ricorso di Lombardi Vallauri è stato accolto. L’Italia è stata condannata per
aver violato la libertà d’espressione del professore e il suo diritto a un giusto
processo. La vera condannata è l’Università Cattolica, invano costituitasi di
fronte alla Corte europea; soprattutto quel pezzo di Cattolica che in un fatale
consiglio di facoltà, ricostruito dai giudici europei, respinse a risicata
maggioranza la mozione in cui si domandavano chiarimenti alla Santa Sede. Per
la Corte di Strasburgo, quella degli organi accademici milanesi contro Lombardi
Vallauri fu una decisione «priva di motivazione e
presa in assenza di un reale contraddittorio».
Dall’esame
della Corte europea esce male anche la giustizia amministrativa italiana: censurata da Strasburgo per
aver abdicato al suo dovere di vaglio dell’atto incriminato, per essersi
nascosta dietro un comodo rinvio alla decisione della Santa Sede. Due
traiettorie s’intrecciano. Quella personale di Lombardi Vallauri.
E quella collettiva dei diritti e delle religioni in Europa. Lombardi Vallauri è un pensatore di genio. Originale; controcorrente.
Non un buffone, non un eretico a tutti costi. Ha maturato con fatica le sue
posizioni. Ben dentro un cattolicesimo cui lo legano, tra l’altro, parentele
illustri. La collisione con le autorità cattoliche è seria. A causa del rigore
analitico nella denuncia di quel naturalismo teologico in cui è caduto, secondo
il filosofo, il pensiero cattolico. E per il modo: per quel lavorio
intellettuale che si fa immaginazione, contemplazione; per l’alleanza tra
ragione e stupore contro un discorso su Dio squadrato, razionale, politico.
Senza contraddittorio.
Analoga
traiettoria oppone in Europa il vecchio ordine dei concordati, della laicità francese, delle
nordiche Chiese di Stato — i vecchi modelli Stato/Chiesa, insomma — al nuovo
paesaggio. Caotico e pieno di opportunità. Non basta più dire la parola magica
«concordato »; né arretrare di fronte alla sovranità della Santa Sede, all’intoccabilità del diritto canonico. Lo ha compreso Benedetto
XVI, molto attento all’incontro di lunedì scorso col neo ambasciatore della
Commissione europea. Non lo ha ancora compreso l’Italia, già condannata dalla
Corte nel 2001 in un caso simile a quello di Lombardi Vallauri.
L’arena europea impone nuove regole alla vecchia partita tra ideologie e fedi,
Chiese e Stati. Alla Corte europea ci son giudici, come il dissenziente
portoghese Barreto, per i quali il Concordato è sacro
quanto è sacra la religione. Ma anche giudici per i quali è scontato che i
diritti valgano più dei Concordati.
Giudici che
temono di dovere domani al diritto islamico quello che si dà oggi al diritto canonico. Come la belga Tulkens, censore della laicità turca in difesa del diritto
al velo. O come l’ungherese Sajó, per il quale
separare trascendente e pubblici poteri è tanto necessario quanto è vero, come
ha scritto di recente, che «i cimiteri esistono per ragioni di sanità pubblica,
non per facilitare la resurrezione ». L’Europa spariglia il gioco. La ragion di
Stato non è più sola. Il diritto canonico, il diritto ebraico, il diritto
islamico vanno ormai difesi a Strasburgo, a Bruxelles. Luigi Lombardi Vallauri celebra. «Brindo in famiglia, al diritto», dice.
Alle regole del giusto processo, che sono poi «le stesse d’ogni vero dibattito
intellettuale». È questo il valore dei diecimila euro che lo Stato italiano è
stato condannato a versargli. Il Dio del filosofo seduto per terra sfida il Dio
cattolico. La giustizia europea dei diritti sfida l’ordine concordatario
italiano.
Marco Ventura
21 ottobre 2009
Tratto da:
L’articolo del
Corriere della Sera, a firma di Marco Ventura, fa una panoramica della vicenda
mettendo in rilievo come sia in atto uno scontro di civiltà.
Domani può arrivare
in Europa anche la Turchia e, forse, qualche altro paese di religione Islamica.
E’ necessario stabilire fin da ora l’autorità della Costituzione Europea e
delle norme sociali civili a cui ogni religione deve adeguarsi pur mantenendo
le proprie peculiarità nelle relazioni religiose.
Non si può ammettere
che i cittadini siano privati dei diritti Costituzionali a beneficio delle
religioni che usano per sé la libertà di imporre la religione negando ai
cittadini il diritto di fruire dei diritti Costituzionali magari rifiutando
quella religione.
E’ uno dei motivi per
cui la sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell’Uomo, nel caso di
Luigi Lombardi Vallauri contro chiesa cattolica, è
importante. Come fu importante la sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti
dell’Uomo contro la sentenza del Consiglio di Stato che pretendeva di
legittimare, contro la Costituzione della Repubblica, l’esposizione del
crocifisso nelle scuole.
Marghera, 16 gennaio 2010
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Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
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