Le indiscrezioni sulle motivazioni
della sentenza di assoluzione nei confronti
del giudice Luigi Tosti
Le implicazioni nella società civile
Vai all'indice dei testi di argomenti vari relativi al Collegiodeisalii.
Finalmente, dopo cinque
mesi dalla sentenza, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha
depositato le motivazioni della sentenza n. 28482. Con questa sentenza, la
sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna a sette
mesi di reclusione contro il giudice Luigi Tosti, inflitta dalla Corte
d’Appello di L’Aquila per omissione di atti d’ufficio.
L’informazione riporta
pochi stralci delle motivazioni della sentenza. Stralci che però ci permettono
di capire l’importanza e le implicazioni sul piano giuridico che ha questa
sentenza.
La sentenza di
assoluzione per il giudice Luigi Tosti, in merito all’omissione di atti d’ufficio
perché il fatto non costituiva reato, era di per sé sufficiente per censurare
il tribunale di L’Aquila per aver usato strumentalmente i propri poteri
giudiziari a fini persecutori. Ciò che rileva la Corte di Cassazione avrebbe
dovuto, viste le numerose sentenze della Corte Costituzionale, rilevarlo anche
la Corte d’Appello di L’Aquila. Una sentenza, quella della Corte d’Appello di L’Aquila,
che appare più congegnata per imporre il clericalismo nazi-fascista alla
società civile italiana che non il rispetto delle norme giuridiche e
Costituzionali.
D’accordo, dice la Corte
di Cassazione, il giudice Luigi Tosti “ha il naso deforme”, ma voi non siete
entrati nel merito delle questioni che ha sollevato. Vi siete limitati a
condannarlo per il “naso deforme” (la Corte, infatti, ha constatato i toni con
cui Tosti ha sollevato la questione definendoli “esasperati” oppure “espressioni
a volte paradossali”), ma non siete
entrati nel merito Costituzionale della questione che Tosti ha sollevato. La
Corte di Cassazione ha constato come la questione sollevata da Luigi Tosti ha
una “sostanziale dignità”. Una dignità che ha subito l’irrisione e il disprezzo
della Corte d’Appello di L’Aquila che non ne ha tenuto conto.
E’ come se io ricevessi
un pugno e la Corte d’Appello di L’Aquila mi condanna perché io mi sono
arrabbiato senza inquisire chi mi ha dato il pugno!
La sesta sezione penale
della Corte di Cassazione, nel prendere atto che la questione giudicata prende
l’avvio dall’imposizione del crocifisso nelle aule giudiziarie e negli edifici
pubblici in generale, fa una serie di considerazioni che suonano come una
censura nei confronti dei vari ministeri, in particolare quello di Grazia e
Giustizia e quello della Pubblica Istruzione.
Innanzi tutto i Giudici
ricordano che l’udienza, presso la Corte di Cassazione si è svolta in un’aula
senza simboli religiosi e, dice, al di là dei toni che hanno caratterizzato la
protesta (come sempre avviene quando le persone vengono offese nei propri
sentimenti religiosi in violazione delle più elementari norme della convivenza
civile e della Costituzione; come avviene quando viene imposto il crocifisso e,
con esso, i valori di morte, distruzione, schiavismo, genocidio, stupro di
bambini, monarchia assoluta e quant’altro), la questione sollevata da Luigi
Tosti riguarda più in generale l’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi
pubblici.
La sesta sezione della
Corte di Cassazione rileva che la circolare del 1926 (spesso spacciata per una
legge, in realtà un atto di violenza arbitrario reiterato in funzione
anti-Costituzione dai vari ministeri della Repubblica) che prevede la presenza
del crocifisso nelle aule in cui si tengono udienze penali è "atto amministrativo generale che
appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il
principio di legalità dell'azione amministrativa".
In realtà, non è del
tutto vero quello che sostengono i supremi giudici della Corte di Cassazione. La
mia esperienza personale dice che la presenza del crocifisso nelle aule di
tribunale ha lo scopo di legittimare la tortura che i magistrati esercitano nei
confronti degli imputati più indifesi al fine di impedire loro l’esercizio della
difesa specialmente quando la loro difesa legittima la Costituzione della
Repubblica.
Dal momento che il
crocifisso rappresenta la monarchia assoluta, il diritto di imporre sofferenza
ai cittadini e valori di morte e di genocidio; come mai il Consiglio di Stato
ha affermato che il crocifisso “una
funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione
professata dagli alunni”?
E perché, dal momento
che l’appeso in croce ha affermato di scannare chi non si mette in ginocchio
davanti a lui, il Consiglio di Stato ha ritenuto che scannare chi non si mette
in ginocchio davanti al padrone sia “idoneo ad esprimere l' elevato fondamento
dei valori civili"?
Appare evidente che nell’imporre
il crocifisso il Consiglio di Stato ha offeso ed ingiuriato la Costituzione
della Repubblica reputando che la monarchia assoluta (il cristo re) debba
prevalere sulla Democrazia Costituzionale!
Ed è cogliendo questa
incongruenza che, la Corte di Cassazione, invita lo Stato, nei suoi organi
esecutivi a valutare attentamente, “l’eventuale sussistenza di una effettiva
interazione tra il significato “identitario” della
presenza del crocefisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di
religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata
dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di diversa
fede e del non credente che rifiuta di avere una fede”.
In sostanza, la Corte di
Cassazione, afferma che la pretesa di Paolo di Tarso (che tanto sangue ha
sparso nel corso della storia) è una pretesa criminale:
“affinché nel nome di Gesù
si pieghi ogni ginocchio in cielo, in terra e negli inferi e ogni lingua
confessi che cristo Gesù è il signore, a gloria di dio padre”. Paolo di Tarso,
lettera ai Filippesi 2, 1011
Da qui le affermazioni
della sesta sezione della Corte di Cassazione che assolvendo Luigi Tosti
afferma, in sostanza, che l’esposizione del crocifisso rappresenta, sempre e
comunque, un’offesa ai cittadini e una delegittimazione della Costituzione
della Repubblica. La Corte di Cassazione lo ha affermato dicendo che tale
simbolo, imposto nel 1926 in un regime monarchico-fascista: “non più in linea
con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della
libertà di coscienza e di religione”.
A questo punto si tratta
di sapere: CHI E’ IL DELINQUENTE?
Gesù di Nazareth
sicuramente, per la sua pretesa di essere il padrone delle persone in quanto
figlio del dio padrone.
Ma chi è che impone il
figlio del dio padrone ai ragazzi o agli imputati, o ai malati, anziché
assicurare loro le norme della Costituzione?
E’ legittimo torturare
gli imputati?
E’ legittimo scannare
chi non si mette in ginocchio?
E’ legittimo truffare le
persone?
Era legittimo all’interno
del regime monarchico-fascista che ha caratterizzato l’Italia: lo è ancor oggi?
Il delinquente è colui
che impone il crocifisso facendo, con ciò, un atto di guerra contro la
Costituzione della Repubblica.
E dal momento che tale
atto di guerra è supportato dalle pistole e dai mitra di organizzazioni come i
Carabinieri e la Polizia di Stato che sono Istituzioni SOLO nella misura in cui
adempiono ai doveri Costituzionali, appare evidente come sia in atto un’attività
di terrorismo nei confronti dei cittadini le cui finalità sono quelle di
imporre l’ideologia monarchica-fascista-clericale in
opposizione alla Democrazia determinata dalla Costituzione. Un’attività che
trova la sua concretezza non solo nelle minacce che quotidianamente i cittadini
ricevono da chi impone loro il crocefisso, ma anche dalla Corte d’Appello di L’Aquila
che ritiene legittima l’attività di stupro di minori messa in atto da Gesù
quando fu arrestato con un bambino nudo. La Corte d’Appello di L’Aquila,
preservando la presenza del crocifisso conto le affermazioni di Luigi Tosti,
dice ai cittadini che chiedono giustizia: il vostro padrone ha il diritto di
stuprare bambini e voi non lo potete censurare.
E’ vero che la sentenza
della Corte d’Appello di L’Aquila è stata cancellata dalla Corte di Cassazione.
E’ vero che verrà, probabilmente, restituito l’onore al giudice Luigi Tosti. Ma
chi ci ripagherà dei danni che la propaganda clericale al fine di trarre
vantaggio dalla sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila al fine di
assicurarsi un ingiusto profitto contro la Costituzione? Chi ripagherà i
bambini costretti a centinaia di ore di esaltazioni clericali messe in onda dalla Rai e da
Mediaset senza nessuno che ribadisca la priorità della Costituzione sui dettami
sociali del dio padrone? Chi ripagherà i danni provocati dal delirio di
onnipotenza di Ratzinger che al diritto civile, garantito dalla Costituzione,
intende contrappone la carità cristiana (enciclica Caritas in Veritate)?
Mi sorge un dubbio! Ora che
a L’Aquila c’è stato il terremoto, quanto sarà grande la deferenza dei giudici
nei confronti dei palazzinari che hanno contribuito a macellare gli aquilani? Possono
i giudici della Corte d’Appello di L’Aquila che usano il crocifisso, anziché le
norme Costituzionali, condannare quei padroni che non hanno messo dosi adeguate
di cemento o staffe adeguate nei piloni portanti delle case crollate? O
applicheranno il principio del crocifisso secondo cui nessuno può giudicare il
dio padrone, nemmeno se si vanta di macellare l’umanità col diluvio universale?
CHI E’ DUNQUE IL
DELINQUENTE?
1) Ordinanza di rigetto Palumbi su istanza di Luigi Tosti!
2) Reclamo al Collegio contro l'esposizione del crocifisso di Luigi Tosti!
3) Sentenza del TAR del Veneto!
TORNA ALL'INDICE
STREGONERIA PAGANA
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 041933185
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
TORNA ALLA
PAGINA PRINCIPALE DEL SITO