Gesù il pazzo criminale
I diritti religiosi Costituzionali
dell’uomo
La Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo,
la Costituzione della
Repubblica Italiana
Dalla causa contro il
crocifisso ai principi di libertà religiosa dei cittadini.
Di Claudio Simeoni
Vai al significato sociale dei Vangeli Cristiani.
L’esposizione del
crocifisso non significa soltanto esporre dei pezzi di legno, ma imporre,
legittimando, un modo di vivere e di concepire l’esistenza che quei pezzi di
legno descrivono mediante un’ideologia.
Vale fra tutti il
concetto di “verità” rappresentato da Gesù che una volta imposto sui ragazzi li
costringe a comportamenti bullisti, rifiuto della
cultura, arroganza megalomane, distacco dal mondo, fino a soggettivare
patologie di angoscia e disperazione.
E’ il concetto di
“verità” di questo povero pazzo, al limite dello squallore culturale, che oggi
voglio analizzare e mettere in relazione col significato giuridico della
sentenza della Corte Europea per i diritti dell’Uomo nella causa Lautsi contro l’Italia per il diritto a non farsi imporre l’ideologia
di un povero pazzo in disprezzo della Costituzione Italiana ed Europea.
Che il Gesù dei
vangeli fosse un povero pazzo che viene imposto dalle autorità civili italiane
mediante la violenza, non c’è dubbio.
La volontà di stupro
degli individui e di sottomissione a sé, in Gesù, è di una tale violenza che
nessuna società civile potrebbe tollerarlo se non relegandola in ambienti
ristretti.
Il concetto di verità
di Gesù, espresso nel vangelo di Giovanni, è quel concetto che macellerà i
popoli, gli individui, le nazioni e i singoli individui, per sottometterli alla
verità.
Macellare gli
individui è l’imperativo di Gesù. Gli uomini, per questo criminale, non hanno
una verità né sono una realtà oggettiva definibile come verità in sé. Esattamente
come per i Talebani Afgani e per tutti gli integralisti religiosi che vedono il
loro nemico nelle libertà Costituzionali.
Che cos’è la verità
per Gesù?
“Io sono
la via, la verità e la vita; nessuno può venire al padre se non per me. Se
aveste conosciuto me, conoscereste anche il padre mio; ma fin da ora voi lo
conoscete e lo avete veduto.” Giovanni 14, 6
La verità, per Gesù,
è Gesù stesso. Un delirio ben conosciuto in psicologia che va sotto il nome di
“delirio di grandezza” o “megalomania”:
“tendenza
della personalità a sopravvalutare sé stessa e le proprie capacità in assenza
di un opportuno vaglio critico. Deliri megalomaniaci
si registrano nelle schizofrenie a sfondo paranoico dove ad essere investita di
grandezza è la propria personalità, e nelle forme maniacali dove il soggetto
vive una sensazione di strapotere sulle proprie risorse e capacità. Per S.
Freud la megalomania nasce a spese della libido oggettuale che, sottratta al
mondo esterno, investe l’io in una forma esasperata di narcisismo.” Dizionario di Psicologia di Umberto
Galimberti ed. Garzanti
In Gesù la verità è
un “delirare su sé stesso”. Un delirare su un sé stesso onnipotente: padrone in
quanto figlio del padrone!
Un delirare che viene
riconosciuto come “situazione di realtà oggettiva”, nel senso che Gesù è
effettivamente quello che nel suo delirio afferma, solo nell’ambito della sua
cerchia ristretta che si sottomette ed accetta il suo delirare.
Infatti, quando a
Gesù, un soggetto diverso dalla sua cerchia e che lui non è in grado di aggredire
gli chiede “Che cos’è la verità!”, Gesù non risponde.
Davanti a Pilato, in
Giovanni, Gesù afferma:
“Tu
l’hai detto, io sono re. Per questo sono nato e per questo sono venuto nel
mondo, a rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la
mia voce.” Vangelo di Giovanni 18, 37
Affermazione che
qualunque idiota può fare trasformando la sua idiozia in megalomania. E come
ogni idiota megalomane una volta fatta l’affermazione non è più in grado di
argomentare. Così, dopo questa farneticazione, alla domanda di Pilato: “Che
cos’è la verità!” Gesù non risponde. Scappa; si chiude su sé stesso all’interno
della propria follia.
Eppure, all’interno
della sua setta di banditi non si era, secondo Giovanni, tirato indietro alla
domanda. Infatti, nella sua setta di banditi aveva farneticando affermato:
“Io sono
la via, la verità e la vita;nessuno può venire al padre se non per me. Se
aveste conosciuto me, conoscereste anche il padre mio; ma fin da ora voi lo
conoscete e lo avete veduto.” Giovanni 14, 6
Perché Giovanni non
riporta questa stessa spiegazione come risposta a Pilato?
Io individuo, dice
Gesù, sono la verità. Non esiste la verità se non nella mia persona: appunto,
pazzia di un megalomane che induce al linciaggio di chiunque scorge la sua pazzia. Una pazzia megalomane
che Gesù difende minacciando di morte e di sterminio chiunque la svela:
“In
verità vi dico: se voi non cambiate e non diventate come i fanciulli [stupidi,
ingenui, soggetti che facilmente si possono ingannare in quanto privi del senso
critico... Nota mia] non entrerete nel regno dei cieli. [...] Ma se qualcuno
scandalizzasse uno di questi piccoli che credono in me [facendomi passare per
un povero deficiente... nota mia] sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa
al collo una macina da asino e venisse sommerso in fondo al mare.” Matteo 18, 3
e 6
E il concetto è
ripetuto nel vangelo di Marco in cui la minaccia di morte di Gesù è legata
direttamente alla negazione della megalomania della sua persona. Infatti, il
brano è all’interno di un discorso che impone di tagliare parti del proprio corpo
quando queste danno scandalo parlando “male” di lui. In altre parole, svelando
la sua malattia mentale:
“Perché
chi non è contro di noi è con noi. E chi vi darà un bicchier d’acqua perché voi
siete di cristo, in verità vi dico che non perderà la sua ricompensa. Ma chi
scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me, è meglio per lui che gli
sia legata al collo una macina d’asino e lo si getti nel mare.” Marco 9, 40-42
Il megalomane
criminale di Gesù minaccia di morte chi svela che lui è solo un povero pazzo
megalomane.
In Luca la citazione
è in un contesto atroce, assoluto.
“Sarebbe
meglio per lui che gli si legasse al collo un macina da mulino e si gettasse in
mare, piuttosto di scandalizzare uno di questi piccoli.” Luca 17, 2
Svelare la pazzia di
Gesù è dare scandalo.
Però, mentre Gesù è megalomane
nella sua setta, davanti a Pilato non è in grado di argomentare. Si svela per
ciò che è: un individuo impotente che senza la violenza e il terrore non ha
argomenti. Senza macine d’asino da legare al collo delle persone, è incapace di
argomentare. Infatti, Gesù agisce per i propri interessi, per la propria follia
megalomane. Non porta nulla alla società se non il suo terrore e il suo odio.
Un odio sociale che viene ben definito nel delirio messianico, in cui egli si
dipinge, davanti ai giudici. Alla domanda del giudice:
“Sei tu
il cristo, figlio del benedetto?” Gesù risponde. “Io lo sono, e voi vedrete il
figlio dell’uomo [cioè lui... nota mia] assiso alla destra dell’onnipotente e
venire con le nubi dal cielo.” Marco 14, 61-62
Mentre in Matteo la
risposta è:
“Tu
l’hai detto; anzi, io vi dico: d’ora in avanti vedrete il figlio dell’uomo
[cioè lui... nota mia] assiso alla destra dell’onnipotente, e venire sulle nubi
del cielo.” Matteo 26, 64
La stessa cosa la
trovate in Luca.
La verità, per i
vangeli, è Gesù e lo scandalo è affermare che Gesù è un megalomane pazzo che
nella sua megalomania attrae gli ingenui per distruggere loro la vita.
Se noi analizziamo i
comportamenti di ogni mafioso, di ogni bullo e di ogni criminale nella società,
sia esso il rapinatore che lo stesso Berlusconi oggi Presidente del Consiglio;
troviamo questa follia concettuale come supporto ideologico a scelte illegali e
criminali. Che cosa è stato il Lodo Alfano, la pretesa di essere al di sopra
della legge, se non la risposta di Gesù ai giudici: “Tu l’hai detto; anzi, io
vi dico: d’ora in avanti vedrete il figlio dell’uomo [cioè lui... nota mia]
assiso alla destra dell’onnipotente , e venire sulle nubi del cielo.”. Che
cos’è la pretesa del bullo di vessare il suo compagno di classe se non “Tu
l’hai detto; anzi, io vi dico: d’ora in avanti vedrete il figlio dell’uomo
[cioè lui... nota mia] assiso alla destra dell’onnipotente , e venire sulle
nubi del cielo.”. Che cos’è l’onnipotenza del rapinatore che punta il mitra se
non: “Tu l’hai detto; anzi, io vi dico: d’ora in avanti vedrete il figlio
dell’uomo [cioè lui... nota mia] assiso alla destra dell’onnipotente , e venire
sulle nubi del cielo.”. Ogni criminale nella società si comporta come Gesù. Come Gesù si separa
dal contesto sociale e chiede al contesto sociale di riconoscerlo come padrone.
Sia che questa richiesta avvenga con il Lodo Alfano, sia che avvenga con un
mitra o con vessazioni o con lo sfruttamento della paura di attaccarsi una
macina d’asino e di gettarsi a mare.
Il crocifisso nega il
principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione della
Repubblica che sta a fondamento della società civile e che concede forza
giuridica alle leggi.
E’ il messaggio di
terrore che il crocifisso trasmette alle persone e che la Costituzione vuole
relegato in ambito religioso, strettamente privato, separato dalla società
civile, perché, come dicono i magistrati della Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo contestando chi vorrebbe imporre il crocifisso nelle scuole italiane,
il suo significato non è univoco fra il credente della religione e il non
credente che vive nella società civile rispettoso della Costituzione e delle
leggi dello Stato.
La Corte Europea per
i Diritti dell’Uomo si ispira ai principi della società civile. Quei principi
che stabiliscono la convivenza civile, e non quei principi che hanno istigato
all’odio religioso, al razzismo e al genocidio che sono propri del crocifisso e
della manie da delirio di onnipotenza del Gesù dei cristiani.
A quali principi si è
ispirata la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo?
Questi sono i principi
ispiratori della convivenza civile, non la megalomania di un povero pazzo che
si definisce “la verità”.
La prima considerazione
della Corte Europea per i diritti dell’uomo è quella secondo cui:
C'est sur le droit fondamental
à l'instruction que se greffe le droit des parents au respect de leurs
convictions religieuses et philosophiques et la première phrase ne
distingue, pas plus que la
seconde, entre l'enseignement
public et l'enseignement privé. La seconde phrase de l'article 2 du Protocole
no 1 vise à sauvegarder la possibilité d'un pluralisme éducatif, essentiel à la préservation de la « société démocratique » telle que la conçoit la Convention.
En raison de la puissance
de l'Etat moderne, c'est surtout
par l'enseignement public que
doit se réaliser cet objectif.
“Sul diritto
fondamentale all’istruzione si innesta infatti il diritto dei genitori al rispetto
delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue
più della seconda tra l’insegnamento pubblico e l’insegnamento privato. La
seconda frase dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la
possibilità di un pluralismo educativo, essenziale alla preservazione della
"società democratica" così come la concepisce la Convenzione. A causa
dei poteri di uno Stato moderno, è soprattutto l’istruzione pubblica che deve
realizzare quest’obiettivo.”
La Corte mette in relazione
il diritto dei genitori nei confronti dell’Istituzione educativa. In sostanza,
la Corte mette in relazione il diritto del soggetto a considerare il Gesù un
povero pazzo demente e a non venir perseguito con macine d’asino al collo
perché, affermando che il Gesù è un povero pazzo demente, provoca scandalo fra
i seguaci del Gesù che, anziché ritenerlo un povero pazzo demente, affermano
che Gesù è la “verità”. Questo non è a caso, ma è finalizzato a salvaguardare
LA SOCIETA’ DEMOCRATICA. Altrimenti, appare evidente, si ha una società
clericale o, più coerentemente, una società fascista che nega all’individuo il
suo diritto di interpretare la realtà in cui vive dovendo, necessariamente e
obbligatoriamente, interpretarla come lo Stato gli impone. Così, il crocifisso,
in una società fascista, non è ciò che il cittadino coglie dal crocifisso, ma è
quello che lo Stato vuole che lui, suddito, colga dal crocifisso. Cioè, ciò che
il clericalismo vuole che il suddito interpreti.
La Corte Europea per i
Diritti dell’Uomo dice che la condizione affinché le persone siano libere di
pensare che il Gesù di Nazareth sia un povero demente, deve essere garantita
dai poteri dello Stato e soprattutto è l’istruzione pubblica che deve realizzare
questa posibilità.
Continua la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo riaffermando i principi della Costituzione
Europea:
Le respect des convictions des parents doit être possible dans le cadre
d'une éducation capable d'assurer un environnement scolaire ouvert et favorisant l'inclusion plutôt que l'exclusion,
indépendamment de l'origine
sociale des élèves, des croyances religieuses ou de l'origine ethnique. L'école ne devrait pas être le théâtre d'activités missionnaires ou de prêche ; elle devrait être un lieu de rencontre de différentes
religions et convictions philosophiques, où les élèves peuvent
acquérir des connaissances sur leurs pensées et traditions respectives.
“ Il rispetto delle
convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un’istruzione
capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione
piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli
allievi, delle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica. La scuola
non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione;
dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni
filosofiche, dove gli allievi possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e
rispettive tradizioni.”
La Corte Europea per i
Diritti dell’Uomo dice che la scuola non può essere teatro di proselitismo (per
proselitismo l’Europa non intende la propaganda delle idee religiose, garantita
dai diritti dell’uomo, ma intende la violenza con cui l’istituzione impone un
concetto religioso, una religione, un simbolo religioso fatto con la violenza
delle armi, come nel caso del crocifisso che viene impsoto
mediante le pistole e i mitra della Polizia di Stato e dei Carabinieri a
bambini sottratti dai principi Costituzionali) o di predicazione di una forma
religiosa, ma dovrebbe essere un luogo di unione e di confronto di varie
religioni e convinzioni filosofiche. Un luogo in cui gli allievi possono
acquisire conoscenze sui loro stessi pensieri religiosi e misurarli,
confrontarli con altri pensieri religiosi, senza che qualcuno imponga un
crocifisso, una mezzaluna, una stella di david o
simboli di una qualche religione specifica, elevati a valore istituzionale o
nazionale.
In sostanza, la scuola
dovrebbe essere, secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il luogo in
cui gli allievi ARGOMENTANO le loro rispettive credenze religiose e non le
impongono mediante la violenza istituzionale. Si argomenta, si giustifica, non
si impone un delinquente affermando che quel delinquente è la “verità” a cui,
ogni allievo di un’altra credenza o indirizzo filosofico, si deve mettere in
ginocchio. La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo afferma che è contro i
diritti dell’uomo mettere sul rogo gli eretici e che “contro gli eretici” è
necessario ARGOMENTARE (sempre che i cattolici abbiano argomenti), non imporre
il simbolo di una religione che, per quanto affermi il credente di quella
religione, viene vissuto come un abuso e come una violenza da chi ha una
diversa fede religiosa.
Il fatto che le persone
per 2000 anni sono state violentate dall’orrore dell’ideologia manifestata dal
crocifisso è un’aggravante per i cattolici, non un diritto acquisito per
tradizione.
Ed è la stessa
condizione che noi troviamo nella pazzia megalomane di Gesù descritto nei
vangeli. Davanti a chi non è di quella religione non ha argomenti. Non può dire
“io sono la verità!”, perché il credente di una diversa religione gli sputa in
faccia in quanto, con quella affermazione, di fatto, offende la verità (o il
concetto del vero) che ha il credente di un’altra religione. Ed è la stessa
cosa in cui si trova il cristiano: che argomenti ha il cristiano per
giustificare la sua credenza se non la malattia mentale? Se avesse degli
argomenti per giustificare la sua credenza, diversi dalla sua malattia mentale
da delirio di onnipotenza, non avrebbe bisogno di imporre con la violenza il
crocifisso alla società civile. Quando il sindaco di Asiago trasforma i vigili
urbani di Asiago in una Banda Armata con finalità di eversione dell’ordine
Democratico che girano per imporre con la violenza il crocifisso (hanno ordine
di multare chi non lo espone) dimostra come il crocifisso sia solo un modo per
stuprare i bambini e costringerli a credere in un pazzo che in nessun altro
modo potrebbe ottenere l’attenzione. E’ necessario che il sindaco di Asiago,
con un’ordinanza, trasformi i Vigili Urbani in una banda criminale affinché le
persone siano costrette a soggiacere ad un povero pazzo demente che afferma di
essere la “la verità”; il figlio del dio padrone e padrone lui stesso delle
persone. Il sindaco di Asiago bestemmia contro la Costituzione della Repubblica
( e con lui tutti i sindaci che lo hanno imitato).
Rileva ancora la Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo:
La seconde phrase de l'article 2 du Protocole no 1 implique que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées
par lui en matière d'éducation
et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant dans les programmes soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement
qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses
et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser.
La seconda frase
dell’articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, date le sue funzioni
in materia d’istruzione e d’insegnamento, vigila affinché le informazioni o le
conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico
e pluralistico. L’articolo proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di
indottrinamento, anche non rispettando le convinzioni religiose e filosofiche
dei genitori. Questo è un limite da non superare.
La Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo afferma che è compito dello Stato vigilare affinché sia assicurata la
libertà di credo religioso contro il proselitismo che con la violenza, anziché
con le argomentazioni, impone il proprio credo e i propri simboli. E’
l’oggettività, la possibilità di critica, la possibilità di spaziare
all’interno di ogni credenza, senza che vi siano imposizioni di credenze o di
simboli, l’obbligo a cui lo Stato si deve attenere. Quando lo Stato, attraverso
le sue Istituzioni, impone il crocifisso avallando di fatto le farneticazioni
di un povero pazzo e costringendo i ragazzi a soggettivare un povero pazzo che
afferma che “lui è la verità” e che tutti devono mettersi in ginocchio davanti
a lui, quello Stato esce dal consesso civile diventando un’organizzazione
criminale che attenta alla Carta dei Diritti Fondamentali dei Cittadini
Europei. E’ come se quello Stato legittimasse i campi di sterminio della
soluzione finale di Hitler. Infatti, continua la Corte Europea per i Diritti
dell’Uomo, l’articolo, sacro e sottoscritto dallo Stato, proibisce allo Stato e
alle istituzioni Amministrative di perseguire obbiettivi di indottrinamento
religioso anche non rispettando le convinzioni filosofiche e religiose dei
genitori. Questo articolo è IL LIMITE ASSOLUTO che lo Stato, qualunque Stato
dell’Unione Europea, non può superare. Superare quel limite, esponendo il
crocifisso ed imponendolo ai cittadini, trasforma lo Stato in un’organizzazione
criminale. Un’azione criminale che svolge un’attività eversiva nei confronti
della Costituzione della Repubblica e dei principi fondamentali dell’Unione
Europea: una strada aperta verso i campi di sterminio nazisti!
Rileva infine la Corte Europea per i
Diritti dell’Uomo:
Le respect des convictions religieuses des
parents et des croyances des enfants implique le droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion.
La liberté de croire et la liberté de ne pas croire (la liberté négative) sont toutes les deux protégées par l'article 9 de
la Convention (voir, sous
l'angle de l'article 11, Young,
James et Webster c. Royaume-Uni, 13 août 1981, §§ 52-57, série A no 44).
Le devoir
de neutralité et d'impartialité de l'Etat est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de la part de celui-ci
quant à la légitimité
des convictions religieuses ou des modalités d'expression de celles-ci. Dans le contexte de l'enseignement, la neutralité devrait garantir le pluralisme
(Folgero, précité, §
84).
“Il rispetto delle
convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di
credere in una religione o di non credere in alcuna religione. La libertà di
credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall’articolo 9
della Convenzione (vedere l'articolo 11, Young, James e Webster
c. Regno Unito, 13 agosto 1981, §§ 52-57, serie A n° 44). Il dovere di neutralità e di imparzialità dello
Stato è incompatibile con un potere qualunque di valutazione da parte di
quest’ultimo sulla legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di
espressione di queste. Nel contesto dell’insegnamento, la neutralità dovrebbe
garantire il pluralismo (Folgerø, cit., § 84).
Il rispetto dei Diritti dell’Uomo è
dovuto ai singoli cittadini: sono i singoli cittadini che vedono i loro diritti
lesi quando si impone loro una religione. Sono i cittadini che vedono i loro
diritti lesi quando si impone loro che “Gesù è la verità”; che Gesù è un
padrone in quanto figlio del dio padrone; è un delitto che viola i diritti
umani dei cittadini, il loro sentimento religioso; la loro libertà di vivere ed
agire nel mondo.
Chi ritiene che Gesù, un povero
pazzo megalomane, sia un soggetto diverso dal un povero pazzo megalomane, e
ritiene di usarlo nella società civile, è in dovere di dimostrare e argomentare
quelle pretese. Non le può imporre militarmente. Non può costringere le persone
ad essere sottomesse davanti alla sua idea interpretativa: ALLA SUA VERITA’!
La libertà di credere è la libertà
di critica sono protette dall’articolo 9 della Convenzione. La Convenzione è
LEGGE DELLO STATO. E’ una legge che obbliga lo Stato e che quando non viene
applicata dalle Istituzione bolla quelle Istituzioni come organizzazioni
criminali. Il dovere di neutralità, scrive la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo,
“è incompatibile con un potere qualunque da parte di quest’ultimo [lo Stato e
le Istituzioni.. nota mia] sulla legittimità delle convinzioni religiose o
delle modalità di espressioni di queste.” Lo stato non può intervenire sulla
formazione delle idee religiose dei cittadini.
Ed è questo che qualifica come dei
TERRORISTI CRIMINALI, i Sindaci dei vari paesi che hanno obbligato gli uffici
pubblici ad esporre i crocifissi con varie ordinanze.
Terroristi che impongono ai bambini
un PADRONE, quel Gesù criminale che asserendo di “essere la verità” non solo ha
insanguinato la storia massacrando i popoli, ma oggi stupra i bambini impedendo
loro di formarsi la loro “verità” in risposta alle norme fondamentali della
società civile quali:
“La Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale.” Costituzione
della Repubblica art. 2
E non, come quel criminale di Gesù
va farneticando, invitando a macellare le persone che non la pensano come lui:
“Io sono la vera vite e
il padre mio è il padrone agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto,
LO TAGLIA, e quello che porta frutto, LO POTA, affinché frutti di più. Già voi
siete puri, in virtù della parola che IO vi ho annunziato. Rimanete in me e io
in voi. Come un tralcio non può da sé portare frutto se non rimane unito all vite, COSI’ NEMMENO VOI, se non rimanete in me. IO SONO
LA VITE e voi i tralci; chi rimane in me e io in lui, QUESTI PORTA MOLTO
FRUTTO: PERCHE’ SENZA DI ME NON POTETE FAR NIENTE. Se
uno non rimane in me, è gettato via come un sarmento e si secca, POI VIENE
RACCOLTO E GETTATO NE FUOCO A BRUCIARE.” Giovanni 15, 1-6
Quante persone sono state bruciate
perché non tolleravano le imposizioni criminali di Gesù!
Milioni di persone furono bruciate e
milioni di persone rese incapaci di affrontare la loro vita perché a quelle
perone venne imposta la dipendenza psicologica da questo delinquente criminale
che viene imposto ai bambini mediante il crocifisso. I loro diritti furono offesi,
calpestati, bestie di un gregge che il crocifisso portava al macello della vita
a maggior gloria del padrone: ogni padrone di turno ad imitazione di colui che
si vantava di essersi divertito a macellare l’umanità col diluvio universale.
Questa voglia di Gesù di assassinare
le persone che non si sottomettono alla sua megalomania, al suo delirio di
onnipotenza, viene rinnovata imponendo con la violenza il crocifisso. Questo
individuo estraneo alla società, separato dai bisogni degli Esseri Umani che
vive nella sua follia viene imposto mediante l’enfasi del crocifisso a bambini
indifesi che i sindaci vogliono trasformare in bestiame obbediente e sottomesso
anziché in cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri sociali, è
il marchio d’infamia delle società occidentali. Il marchio che ricorda loro
quanto sangue versarono in nome della croce distruggendo culture e popoli.
E’ la Corte Europea per i diritti
dell’Uomo che afferma che i diritti degli individui vengono negati imponendo
agli Esseri Umani il crocifisso e l’orrore criminale di odio e morte che il
crocifisso rappresenta. E’ la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo che afferma
COME e quali sono i principi della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo
(che è Legge dello Stato Italiano). E lo dice allo Sato Italiano! Lo dice a
quella Mariastella Gelmini che da criminale sputa
sulle leggi dello Stato per imporre lo stato nazista a bambini indifesi e a
quei sindaci che, identificandosi con l’onnipotenza criminale del Gesù,
impongono con la forza delle pistole dei Vigili Urbani, il crocifisso ai
bambini.
Dice la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo:
Applicazione di questi princìpi
48. Per la Corte, queste
considerazioni conducono all’obbligo per lo Stato di astenersi dall’imporre,
anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo
Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente
vulnerabili. L’istruzione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile
poiché, in questo caso, il potere dello Stato è imposto verso coscienze che
mancano ancora (secondo il livello di maturità del bambino) della capacità
critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio che deriva da
una scelta preferenziale manifestata dallo Stato in materia religiosa.
48. Pour la Cour, ces
considérations conduisent à
l'obligation pour l'Etat
de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles
sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des
enfants représente un
secteur particulièrement
sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse.
49.
Applicando i principi qui sopra al presente procedimento, la Corte deve
esaminare la questione intesa ad accertare se lo Stato, imponendo l’esposizione
del crocifisso nelle aule, ha vegliato o meno nell’esercizio delle sue funzioni
di istruzione e di insegnamento affinché le conoscenze siano diffuse in modo
oggettivo, critico e pluralistico e quindi se ha o no rispettato le convinzioni
religiose e filosofiche dei genitori, secondo l’ articolo 2 del protocollo n.
1.
49. En appliquant les principes ci-dessus à la présente
affaire, la Cour doit
examiner la question de savoir si l'Etat défendeur, en imposant l'exposition du crucifix
dans les salles de classe, a veillé dans l'exercice de
50. Per
esaminare la questione, la Corte considererà in particolare la natura del
simbolo religioso e il suo impatto su allievi di una giovane età, in questo
caso i figli della ricorrente. Infatti, nei paesi in cui la grande maggioranza
della popolazione aderisce a una religione precisa, la manifestazione dei riti
e dei simboli di questa religione, senza restrizione di luogo e di forma, può
costituire una pressione sugli allievi che non praticano la suddetta religione
o su quelli che aderiscono a un’altra religione (Karaduman
c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).
50. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en compte la nature du symbole religieux et son impact sur des élèves d'un jeune âge, en particulier les enfants de la requérante. En effet, dans les
pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la
manifestation des rites et des
symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves
qui ne pratiquent pas
ladite religion ou sur ceux
qui adhèrent à une autre religion (Karaduman
c. Turquie, décision de
la Commission du 3 mai
1993).
51. Il
governo giustifica l’obbligo (o il fatto) di esporre il crocifisso riferendosi
al messaggio morale positivo della fede cristiana, che trascende i valori costituzionali
laici, al ruolo della religione nella storia italiana così come al radicamento
di essa nella tradizione del paese. Attribuisce quindi al crocifisso un
significato neutrale e laico in riferimento alla storia e alla tradizione
italiane, strettamente legate al cristianesimo. Il governo sostiene che il
crocifisso è un simbolo religioso ma può anche rappresentare altri valori
(vedere Tar del Veneto, n. 1110 del 17 marzo 2005, § 16, paragrafo 13 sopra).Secondo
la Corte il simbolo del crocifisso ha una pluralità di significati, fra i quali
il significato religioso è tuttavia predominante.
51. Le Gouvernement (paragraphes 34-44 ci-dessus) justifie l'obligation (ou le fait) d'exposer le crucifix en se rapportant au message moral
positif de la foi chrétienne, qui transcende les valeurs constitutionnelles
laïques, au rôle de la religion dans l'histoire italienne ainsi qu'à l'enracinement de celle-ci
dans la tradition du pays. Il attribue
au crucifix une signification neutre et laïque en référence à l'histoire et à la tradition italiennes, intimement liées au christianisme. Le Gouvernement soutient que le crucifix est un symbole religieux mais qu'il peut également
représenter d'autres valeurs (voir tribunal administratif de Vénétie, no 1110
du 17 mars 2005, § 16,
paragraphe 13 ci-dessus).
De l'avis de la Cour, le symbole du crucifix
a une pluralité de significations
parmi lesquelles la signification religieuse est
prédominante.
52. La
Corte considera che la presenza del crocifisso nelle aule va al di là del
semplice impiego di simboli in contesti storici specifici. La Corte ha ritenuto
in passato che il carattere tradizionale, nel senso sociale e storico, di un
testo utilizzato dai parlamentari per prestare giuramento non privava il
giuramento della sua natura religiosa (Buscarini ed
altri c. San Marino [GC], n. 24645/94, CEDU 1999-I).
52. La Cour considère
que la présence du crucifix
dans les salles de classe va au-delà
de l'usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques. Elle
a d'ailleurs estimé que le caractère traditionnel, dans le sens social et historique, d'un texte utilisé par les parlementaires pour prêter
serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse (Buscarini
et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94,
CEDH 1999-I).
53. La
ricorrente adduce che il simbolo urta le sue convinzioni e viola il diritto dei
suoi bambini di non professare la religione cattolica. Il suo convincimento ha
un grado di serietà e di coerenza sufficiente perché la presenza obbligatoria
del crocifisso possa essere ragionevolmente ritenuta in conflitto con questo.
La ricorrente vede nell’esposizione del crocifisso il segno che lo Stato
favorisce la religione cattolica. Tale è anche il significato ufficialmente
preso in considerazione nella Chiesa cattolica, che attribuisce al crocifisso
un messaggio fondamentale. Di conseguenza, l’apprensione della ricorrente non è
arbitraria.
53. La requérante allègue que le symbole heurte ses convictions
et viole le droit de
ses enfants de ne pas professer la religion catholique. Ses convictions atteignent un degré de sérieux et de cohérence suffisant pour que la présence obligatoire du crucifix puisse être raisonnablement
comprise par elle comme
étant en conflit avec celles-ci. L'intéressée voit dans l'exposition du crucifix le signe que l'Etat
se range du côté de la religion catholique. Telle est la signification officiellement retenue dans l'Eglise catholique, qui attribue au crucifix un message fondamental. Dès lors, l'appréhension de la requérante
n'est pas arbitraire.
54. Le
convinzioni della signora Lautsi riguardano così
l’impatto dell’esposizione del crocifisso sui suoi bambini (paragrafo 32 sopra),
all’epoca di undici e tredici anni. La Corte riconosce che, per come viene
esposto, è impossibile non osservare il crocifisso nelle aule. Nel contesto
dell’istruzione pubblica, questo è necessariamente percepito come parte
integrante dell’ambiente scolastico e può di conseguenza essere considerato
come “un segno esterno forte” (Dahlab c. Svizzera
(dic.), n. 42393/98, CEDU 2001-V).
54. Les convictions de Mme Lautsi concernent aussi l'impact de l'exposition
du crucifix sur ses enfants (paragraphe 32 ci-dessus), âgés à l'époque de onze et treize ans. La Cour reconnaît que, comme il est
exposé, il est
impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de l'éducation publique, il est
nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors
être considéré comme un « signe extérieur fort » (Dahlab
c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V).
55. La
presenza del crocifisso può facilmente essere considerata da allievi di
qualsiasi età un segno religioso e questi si sentiranno quindi istruiti in un
ambiente scolastico influenzato da una religione specifica. Ciò che può essere
gradito da alcuni allievi religiosi, può essere sconvolgente emotivamente per
allievi di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione.
Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a
minoranze religiose. La libertà negativa non è limitata all’assenza di servizi
religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai
simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una
religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una protezione
particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in
una situazione di cui non può liberarsi o soltanto con degli sforzi e con un
sacrificio sproporzionati.
55. La présence du crucifix
peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme
un signe religieux et ils se sentiront
éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée. Ce
qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant
émotionnellement pour des élèves
d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement
présent chez les élèves
appartenant à des minorités
religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement
religieux. Elle s'étend
aux pratiques et aux symboles
exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une
religion ou l'athéisme. Ce droit négatif
mérite une
protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance
et si la personne est placée dans
une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des
efforts et un sacrifice disproportionnés.
56.
L’esposizione di uno o più simboli religiosi non può giustificarsi né con la
richiesta di altri genitori che desiderano un’istruzione religiosa conforme
alle loro convinzioni, né, come il governo sostiene, con la necessità di un
compromesso necessario con le componenti di ispirazione cristiana. Il rispetto
delle convinzioni di ogni genitore in materia di istruzione deve tenere conto
del rispetto delle convinzioni degli altri genitori. Lo Stato è tenuto alla
neutralità confessionale nel quadro dell’istruzione pubblica obbligatoria dove
la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione e che deve
cercare di insegnare agli allievi un pensiero critico. La Corte non vede come
l’esposizione nelle aule di scuole pubbliche di un simbolo che è ragionevole
associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia) potrebbe
servire al pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione d’una
"società democratica" come la concepisce la Convenzione, e alla
preservazione del pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte
costituzionale nel diritto nazionale (vedi paragrafo 24).
56. L'exposition d'un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme
à leurs convictions, ni, comme le Gouvernement
le soutient, par la nécessité
d'un compromis nécessaire avec
les partis politiques d'inspiration chrétienne. Le respect des convictions de
parents en matière d'éducation
doit prendre en compte le respect des convictions des autres
parents. L'Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique obligatoire où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit
chercher à inculquer aux élèves une pensée
critique. La Cour ne voit
pas comment l'exposition, dans
des salles de classe des
écoles publiques, d'un symbole qu'il est
raisonnable d'associer au
catholicisme (la religion majoritaire
en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle en droit
interne (voir paragraphe
24).
57. La
Corte ritiene che l’esposizione obbligatoria di un simbolo confessionale
nell’esercizio del settore pubblico relativamente a situazioni specifiche che
dipendono dal controllo governativo, in particolare nelle aule, viola il
diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e
il diritto dei bambini scolarizzati di credere o non di credere. La Corte
considera che questa misura violi questi diritti poiché le restrizioni sono
incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità
nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’
istruzione.
57. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice
de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle
gouvernemental, en particulier
dans les salles de classe, restreint le droit des parents
d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit
des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette
mesure emporte violation de ces droits car
les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation.
58. Perciò
la Corte stabilisce che in questo caso c’è stata violazione dell’articolo 2 del
protocollo n. 1 e dell’ articolo 9 della Convenzione.
58. Partant, il y a eu violation de l'article 2 du Protocole no 1 conjointement avec l'article 9 de la Convention.
Lo Stato Italiano,
imponendo il crocifisso ai ragazzi, ha dichiarato che il povero pazzo Gesù è la
verità!
Non ha nemmeno avuto
la dignità di Stato che ebbe Pilato nel porgli la questione su che cosa fosse
la verità. Però, lo Stato, impone questo povero pazzo ai ragazzi esponendolo
nelle aule e offendendo i cittadini.
Nessun magistrato
Italiano potrebbe, se non in virtù di terrore e minacce di strage e genocidio,
emettere una sola sentenza contro atti di violenza, atti di furto, atti o quant’altro
previsto dal Codice Penale in quanto l’imposizione del crocifisso e con esso
del “modello Gesù” ai ragazzi, induce i ragazzi stessi ad identificarsi in Gesù
e, dunque, dal momento che i magistrati non sono intervenuti nel reprimere quel
modello, non possono intervenire per punire i delitti che, dalla manifestazione
delle persone di quel modello, vengono commessi.
Nessun magistrato può
condannare per furto una persona che sia stata costretta da bambino a
sottomettersi al crocifisso.
Questo perché, la
violenza della sottomissione, induce la persona a dire al magistrato:
“Io sono il figlio
del vostro dio padrone, e dunque sono il vostro padrone e d’ora in poi vedrete
il figlio del dio padrone assiso alla destra del vostro padrone.” Luca 22, fra
67-70 e altri evangelisti.
Il magistrato NON PUO’
EMETTERE NESSUN GIUDIZIO. Non lo può emettere perché ai bambini è stata imposta
la convinzione di essere, ad imitazione del criminale Gesù, i figli del dio
padrone. L’idea di aver diritto all’impunità per i delitti, cosa normale nei
delitti di mafia e nei delitti in cui sono coinvolte le Istituzioni. Sono tanti
Gesù, criminali, nasce dall’identificazione soggettiva di figli del dio padrone,
pretendono l’immunità dai delitti commessi.
Stando all’ordinamento
giuridico nessun magistrato potrebbe reprimere un crimine se non ha represso,
prima, l’imposizione del crocifisso e dell’idea di onnipotenza che trasmette. Questo
perché l’uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, cretino e
deficiente. E se il magistrato ha permesso e facilitato la violenza con la
quale è stata imposta l’idea di onnipotenza ai bambini, NON HA NESSUN DIRITTO
GIURIDICO DI PERSEGUIRE I DELITTI CHE QUEL DELIRIO DI ONNIPOTENZA HA VEICOLATO NEL TENTATIVO DI ESPRIMERSI!
Solo all’interno dell’ideologia
di morte del crocifisso il magistrato, da vigliacco, finge di non veder l’origine
del delitto per mettere in atto un vero e proprio “sacrificio umano”
condannando il reo per ciò che ha fatto e non assolvendolo per ciò che ha
subito e lo ha costretto a fare. E’ compio del magistrato perseguire i delitti
che i cittadini subiscono; il fatto di non averlo fatto lo rende
corresponsabile di ogni delitto commesso.
Pertanto, per la
legge italiana, nessun magistrato, in diritto (a parte la violenza della
tortura e della prevaricazione a mano armata) può emettere una sola sentenza
contro chi si identifica nel figlio del dio padrone in quanto padrone lui
stesso. E non lo può fare perché riconosce che l’imputato è figlio del dio
padrone e SUO padrone proprio esponendo il crocifisso nelle aule giudiziarie. Un
crocifisso che viene esposto sopra la dicitura Costituzionale “La legge è
uguale per tutti” proprio a significare che la legge è uguale per tutti meno
che per quelli che si identificano col dio padrone, con quel crocifisso che
nega la Costituzione nell’infanzia costringendo i bambini a non considerarsi
persone della società civile, ma bestiame sottomesso al dio padrone e dio
padrone a loro volta sopra ad un ipotetico bestiame sottomesso che
identificano, di volta in volta, negli emarginati di turno marchiati da una
distinzione di sesso, di razza (o di provenienza) di lingua, di religione, di
opinioni politiche o di condizioni economiche o sociali.
Il crocifisso impone
l’ideologia nazista e questa, da sindaci criminali e dai terroristi nelle
Istituzioni, viene imposta sui ragazzi!
Questo dice la Corte
Europea per i Diritti dell’Uomo: diritti che sono propri dei cittadini e non
delle Istituzioni contro il volere dei cittadini!
Un terrorismo, frutto
di ignoranza e volontà criminale, ben rappresentato in questo manifesto affisso
a cura di Alfonso Saetta. Un manifesto che dimostra l’ignoranza culturale e
storica di chi lo ha affisso e un assoluto disprezzo per le istituzioni che
sfocia nell’incitamento all’odio sociale. Un delinquente che non scorge l’analogia
fra la frusta con cui Gesù aggredisce i commercianti al tempio di Gerusalemme per
impossessarsi del luogo di culto (episodio usato da Hitler per giustificare
ideologicamente la soluzione fiale nei campi di sterminio) e i Talebani. Non
vede l’analogia di una chiesa cattolica che nelle vesti di un adoratore del
macellaio di Sodoma e Gomorra,
Ettore Scola, costringe i bambini a sottostare al crocifisso e le stragi dei
talebani per imporre la loro religione ai bambini Afgani. E’ vergognoso vedere
a Venezia le Istituzioni offese da Angelo Scola nel suo delirio di onnipotenza
(afferma in data 08.11.2009 sul giornale Il Gazzettino: "E' giusto sdegnarsi pubblicamente di una sentenza sbagliata
l'importante è non limitarsi a questo per qualche giorno per poi dimenticare tutto ma
continuare a battersi sostenendo le proprie ragioni." Già, come il suo dio, quel criminale che nell'Esodo
ordina: "Chi sacrifica ad altri Dèi, fuorché al padrone solo, sia punito con la morte" Esodo 22, 19 che è quello
che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo censura come valore morale proprio del cristianesimo.) e magistrati e poliziotti complici di quel delirio contro i diritti dei
cittadini.
Questo è il manifesto,
aberrante ed offensivo, di Alfonso Saetta:
Fra Democrazia e
nazismo non esiste mediazione e il crocifisso è l’emblema dell’ideologia
nazista. Gesù è il superuomo dei nazisti: il figlio del dio padrone davanti al
quale chiunque doveva sottomettersi. E Alfonso Saetta esalta il nazismo nella
sua voglia di stuprare i bambini sottraendoli dai loro diritti Costituzionali
per sottometterli all’ideologia di un criminale appeso in croce.
Marghera, 15 novembre 2009
TORNA AI TESTI DI GESU DI NAZARETH L’INFAMIA UMANA
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
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