La chiesa cattolica
L’ottavo comandamento (nono
per l’esodo)
Non dire falsa
testimonianza!
Significato sociale e
giuridico, Del (nono) ottavo
comandamento della bibbia di
ebrei e cristiani
di Claudio Simeoni
Non dire falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Esodo 20,
16
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Vai al Commento ai comandamenti ebraici di Mosè fatti propri dai cristiani.
Si tratta del nono
comandamento dell’Esodo, l’ottavo per la chiesa cattolica.
In quel comandamento
della chiesa cattolica interviene il “concetto di autorità che proviene da dio”.
L’autorità sociale è il risultato dei rapporti di forza e delle condizioni che
sono in atto nella società. Gli ebrei si appropriano delle condizioni che
costruiscono l’equilibrio di potere
nelle società civili, si separano da esse e fanno derivare la loro
condizione di separazione dalla società dalla volontà del loro dio padrone. In
questo modo l’autorità non è “ciò che gestisce la società civile”. Diventa “ciò
che possiede la società civile” per volontà del dio che, appunto per questo, va
definito come “dio padrone”. Il dio onnisciente e onnipotente descritto dai
cristiani non avrebbe nessuna necessità della testimonianza degli uomini in
quanto dovrebbe trarre da sé la nozione del vero. Il padrone sociale che domina
la società (o aspetti e parti di essa) per volontà del dio assoluto dal quale
deriva la legittimazione del proprio possedere la società, necessita che i suoi
schiavi non dicano il falso e non lo traggano in inganno. Il facente funzioni
del dio padrone in terra non trae da sé la verità, ma questa gli deve essere
fornita mediante testimonianza dal suo schiavo. Come il dio padrone dei
cristiani, dipinto come onnipotente, non regge la sua onnipotenza se gli uomini
lo deridono mentendo, così il padrone sociale non regge il proprio essere padrone
sociale se gli schiavi gli mentono. Mentire al padrone significa non riconosce
al padrone la legittimità del suo possesso. Mentire al padrone significa
riconoscere che il padrone esercita la violenza del possesso, alla quale gli
uomini si sottomettono, ma non è legittimato né moralmente, né giuridicamente a
possedere gli uomini da cui pretende che non dicano falsa testimonianza.
Mentire al padrone significa delegittimarlo dal possedere uomini. Mentire al
padrone significa dare inizio al cammino di libertà che porterà gli schiavi a
spodestare il padrone.
Io non mento al mio
amico. Col mio amico cammino assieme e la sua conoscenza aumenta la mia forza.
Il mio amico non mi aggredisce usando le mie debolezze e le mie inadeguatezze,
ma rafforza là dove sono debole e inadeguato con la sua conoscenza. Né mento al
mio amico sottolineando le mie debolezze in quanto io, col mio amico, cammino
assieme non tento di appropriarmi di lui. Un padrone è oggettivamente un mio
nemico. Vive di me. Si appropria del mio sapere, del mio lavoro, del mio corpo,
del mio abitare il mondo. E’ oggettivamente mio nemico e anche se io posso
nutrire un affetto sottomesso, rimane colui che mi ruba la vita. Rimane il
vampiro che si ciba di me. Il mentire, la falsa testimonianza, diventa la mia
difesa contro il suo vampirismo.
Nel Codice Hammurapi e negli altri codici dell’Oriente Antico, non
esisteva il concetto di “autorità che proviene da dio”. L’autorità era una
funzione sociale non era un concetto religioso.
Perché Hammurapi ha autorità? Perché si sente forte. Proprio
perché si sente forte si sente ispirato dal dio e le sue azioni sono le azioni
che il dio compie attraverso lui. Sono le azioni che qualificano Hammurapi come un uomo-dio. Sono le azioni di Hammurapi che qualificano la qualità morale degli Dèi che
ispirano Hammurapi. Esattamente come
l’interpretazione della qualità religiosa del dio degli ebrei e dei cristiani.
Perché il padrone ordina di non dire falsa testimonianza? Perché altrimenti si
sente svilito nel suo ruolo di padrone. Chi scrive i “comandamenti” del dio
padrone si sente svilito nel suo potere se un uomo non accetta la sottomissione
decidendo di mentire per difendere un presente o un futuro che quel padrone
danneggerebbe. Un uomo debole ha un dio debole che vive di onnipotenza e
violenza con cui imporre il proprio dominio. Un uomo consapevole di un proprio
ruolo nel mondo e nella vita, manifesta Dèi potenti consapevoli delle relazioni
che esistono fra il vivere dell’uomo che li manifesta e le esigenze degli
infiniti uomini che lo circondano.
Da qui la diversa
qualità, sia religiosa che sociale, del concetto di “falsa testimonianza” fra
gli ebrei e i cristiani e il codice di Hammurabi.
Scrive Hammurabi:
“1) Se un
uomo accusa un altro di omicidio senza provare la sua accusa sia condannato a
morte.
2) Se un uomo accusa un altro di Stregoneria
senza provare la sua accusa, l’accusato vada al fiume e vi si immerga; se il
fiume lo rapisce, l’accusatore abbia il suo patrimonio; ma se ne esce salvo,
l’accusatore sia messo a morte e l’accusato ne prenda il patrimonio.
3) Se un uomo rende falsa testimonianza in un
processo per un reato per il quale è prevista la pena di morte, sia condannato
a morte.
4) Se un uomo presta falsa testimonianza in un
processo che prevede il pagamento di orzo e argento da parte del colpevole, sia
condannato al pagamento di una eguale somma.
5) Se un
giudice ha pronunciato una sentenza apponendo sul documento il sigillo, ed in
secondo tempo ha dolosamente mutato questa sentenza, paghi dodici volte il
valore del bene trattato nel processo e sia radiato per sempre dall’assemblea
dei giudici. Questo giudice non potrà mai più giudicare.
Si tratta delle prime
cinque leggi del codice di Hammurabi.
La preoccupazione di Hammurabi non è per la falsa testimonianza, ma per gli
effetti sociali che può avere la falsa testimonianza quando sfocia nella
calunnia, nel diffamare, nel denigrare. Quando la calunnia viene legittimata
mediante atti giuridici devasta la società civile.
La preoccupazione di Hammurabi è il benessere della società mentre, la
preoccupazione dei cristiani, è la riaffermazione del loro dio (e di chi lo
rappresenta e lo gestisce) come padrone della società.
L’ottavo comandamento
della chiesa cattolica parte dal presupposto che la società sia retta dal dio
padrone e che la società non ha un “potere” indicato dalla società, ma voluto
da dio.
L’ottavo
comandamento, non dire falsa testimonianza, permette al dio padrone, e al
comando sociale, di dire il falso ai suoi schiavi. Di occultare la realtà delle
cose. L’ottavo comandamento permette di nascondere gli intendimenti del padrone
dietro a giri di parole o a presentazione dei fatti e di intendimenti falsi e
ingannevoli il reale fine delle proprie azioni. Proprio perché il dio padrone e
il padrone per esso, conoscono l’uso della falsità e della menzogna per
ingannare gli schiavi devono impedire che gli schiavi ritorcano contro di loro
la pratica dell’uso della menzogna. Il
fatto che lo schiavo non deve affermare il falso non implica che il padrone sia
tenuto ad affermare il vero nei confronti dello schiavo: lo dice Paolo di Tarso
quando esalta la sua menzogna in quanto la menzogna serve ad aumentare la
gloria di dio. La falsità sta nell’affermare un dio che ordina di “non dire
falsa testimonianza” quando è falsa ogni testimonianza sull’esistenza di un dio
che lo ordina. Infatti, il dio che lo ordina è circoscritto nell’ambito della
fede e non essendo un soggetto che agisce nella realtà (se non nelle illusioni
e nelle aspettative della persona malata) affermarne l’esistenza è menzogna in
sé. Comiche e false sono le farneticazioni della chiesa cattolica manifestate
nel suo catechismo romano.
E’ illuminante il
concetto di “non dire falsa testimonianza” usato nel Catechismo Romano dalla
chiesa cattolica nel 348.
“ 348 –
Nella spiegazione di questo comandamento dobbiamo procedere con lo stesso
metodo e per la stessa via che usammo per gli altri, distinguendo cioè in esso
due leggi: una che proibisce di dire falsa testimonianza, l’altra che comanda
di pesare le nostre parole e le nostre azioni con la verità, eliminando ogni
simulazione e menzogna. L’apostolo ammonì gli Efesini di questo dovere con le
parole: “Operando la verità nella carità, cresciamo in lui [cioè in cristo] in
ogni cosa” Ef. 4, 15
La prima
parte di questo comandamento con il nome di falsa testimonianza indica
egualmente ciò che si dice in bene o in male di qualcuno, sia in giudizio, sia
fuori: tuttavia proibisce specialmente la falsa testimonianza resa in giudizio
da chi ha giurato. Infatti il testimonio giura in nome di dio, perché il
discorso di chi fa tale testimonianza, interponendovi il nome divino, ha
moltissima credibilità e importanza. Essendo questa falsa testimonianza pericolosa,
è proibito in modo speciale. Infatti neppure il giudice può respingere
testimoni che giurino, se non siano esclusi da legittimi motivi o sia manifesta
la loro malvagità o perversità, soprattutto dal momento che la legge divina
comanda che per bocca di due o tre testimoni si stabilisca ogni cosa (Dt 19,15; Mt 18,16)”.
Queste affermazioni
fatte dalla chiesa cattolica rasentano e superano ogni forma di ridicolo cui
può pensare un cittadino.
E’ talmente
ingannevole, menzoniero, soggettivo, il giuramento
fatto davanti al dio padrone dei cristiani nei processi, sia civile che penale,
che la Corte Costituzionale ha provveduto a depennarlo dall’ordinamento
giuridico italiano.
Riporto la parte
finale della sentenza della Corte Costituzionale, del 02 ottobre 1979 anche se
sono passati trent’anni di violenze del dio dei cristiani sui testimoni ai
processi in violazione della carta Costituzionale.
[.......]
Conclusione
Tale
risultato costituzionalmente corretto non si consegue, tuttavia, con l'uso
delle formule di ammonizione e di giuramento previste nell'art. 251, secondo
comma, del codice di procedura civile, per i motivi già esposti. In
particolare, esse si pongono in contrasto con l'art. 19 Cost. in quanto il
legislatore non ha provveduto a limitare ai credenti l'impegno di veridicità
contratto dinanzi a Dio. Di conseguenza deve dichiararsi la illegittimità
costituzionale dell'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile,
nella parte in cui non è contenuto l'inciso «se credente»; dopo le parole «Il
giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...» e dopo
le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete
davanti a Dio...». Va inoltre considerato che dalla presente declaratoria di
illegittimità costituzionale consegue, a norma dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, identica declaratoria, per la stessa parte e nei medesimi
termini, degli artt. 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo
comma, del codice di procedura penale; e la declaratoria deve estendersi anche
all'art. 142, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
non è contenuto l'inciso «se credente» dopo le parole «del vincolo religioso
che con esso contrae davanti a Dio». A seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale degli artt. 251, secondo comma, del codice di
procedura civile e 316, secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma,
del codice di procedura penale, deve ritenersi superata, in questa sede, ogni
questione proposta in ordine all'articolo 366, secondo comma, del codice
penale.
a.
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art.
251, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, dopo le
parole «il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa...»
e dopo le parole «consapevole della responsabilità che con il giuramento
assumete davanti a Dio...» non è contenuto l'inciso «se credente».
b.
dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei
medesimi termini di cui alla lett. a) di questo dispositivo, degli artt. 316,
secondo comma, 329, primo comma, e 449, secondo comma, del codice di procedura
penale;
c.
dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 142, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui, dopo le parole «del vincolo
religioso che con esso contrae dinanzi a Dio...» non è contenuto l'inciso «se
credente».
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 2 ottobre 1979.
La falsa
testimonianza presuppone il giuramento su dio che, non esistendo e non
intervenendo a sanzionare la testimonianza, certifica ogni menzogna del
testimone.
La chiesa cattolica
cita Matteo 18, 16:
“se ti
scolta hai guadagnato un fratello; ma se non t’ascolta, prendi con te una
persona o due, affinché sulla parola di due o tre testimoni sia decisa ogni
questione e se....”
Naturalmente non cita
Giovanni 8, 13-20 che indica come Gesù usi dei trucchi retorici per
imbrogliare, truffare, prendere in giro le persone:
“Gli
dissero i Farisei: “Tu rendi testimonianza a te stesso; la tua testimonianza
non vale”. Gesù replicò loro: “ Sebbene io renda testimonianza a me stesso,
vale sempre la mia testimonianza, perché so donde sono venuto e dove vado;
mentre voi non sapete donde io venga, né dove vado. Voi giudicate secondo la
carne, io non giudico nessuno. Ma, se giudico io il mio giudizio vale, perché
non sono solo, ma ho con me il padre che mi ha inviato. E proprio nella vostra
legge sta scritto che è valida la testimonianza di due persone. Io rendo
testimonianza a me stesso, e mi rende pure testimonianza colui che mi ha
mandato, il padre”. Gli domandarono: “Dov’è tuo padre?”. Rispose Gesù: “Non
conoscete né me né mio padre; se conosceste me conoscereste anche il padre
mio”. Gesù disse queste cose nel gazofilaccio,
insegnando nel Tempio; e nessuno lo prese, perché non era venuta la sua ora.”
Nell’uso distorto
della testimonianza siamo alla follia pura: se questa non è falsa! Oltretutto
Gesù è ridicolo!
Se Gesù supera il
ridicolo, Paolo di Tarso usa la testimonianza come un atto criminale con cui
ingannare le persone. La chiesa cattolica cita Paolo di Tarso negli Efesini,
“Operando la verità nella carità, cresciamo in lui [cioè in cristo] in ogni
cosa”, tralasciando il contesto in cui avviene la citazione che certifica la
menzogna:
“Così noi
non saremmo più dei fanciulli fluttuanti, che si lasciano trasportare da ogni
vento di dottrina, secondo i raggiri degli uomini e la loro insidiosa astuzia,
per trascinare nell’errore; ma vivendo secondo la verità e nella carità, noi
cresceremo sotto ogni aspetto in colui che è il capo, cristo, da cui tutto il
corpo riceve coesione e unità, grazie ai vari legami che lo alimentano e
attivano secondo l’attività propria di ciascuno, crescendo fino al suo
compimento nella carità”. Efesini 4, 14-16
Questo è un discorso
ingannevole in cui chi cresce è il vampiro e non le vittime che si sottomettono
al vampiro. Infatti Paolo di Tarso truffa e raggira gli uomini per rubare loro
la vita e nel farlo si assicura che la vita che lui ruba non sia ritenuta
preziosa dagli Esseri Umani.
Tutto è falso per
Paolo di Tarso. L’uomo alla ricerca del vero è falso. Chi cerca il vero è come
un fanciullo che viene “fatto fesso”. Noi, afferma Paolo di Tarso, non veniamo
fatti fessi. Noi abbiamo la verità e rifuggiamo “l’insidiosa astuzia” degli
uomini. Noi, afferma Paolo di Tarso, non veniamo trascinati nell’errore.
Proviamo a leggerci II Corinti 12 per capire come la
menzogna viene condita con una “modestia” il cui scopo è costringere
l’interlocutore a non indagare sulle affermazioni:
“Conosco un
uomo in cristo, il quale, quattordici anni fa, se nel suo corpo o fuori del suo
corpo non lo so, lo sa iddio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che
quest’uomo, se nel suo corpo o fuori dal corpo non lo so, iddio lo sa, fu
rapito in paradiso e udì parole ineffabili, che non è dato all’uomo di poter
esprimere. Riguardo a tale uomo mi glorierò, ma in quanto a me non mi glorierò
che delle mie debolezze. Tuttavia anche se volessi gloriarmi, non sarei stolto,
perché direi la verità; ma me ne astengo, affinché nessuno si formi di me un
concetto superiore a quello che vede in me o che sente da me. Anzi, affinché la
grandezza delle rivelazioni non mi facesse insuperbire, mi è stata messa nella
carne una spina, un angelo di Satana, incaricato di schiaffeggiarmi, perché non
m’insuperbisca. Tre volte pregai il dio padrone perché lo allontanasse da me,
ma egli mi ha risposto: “Ti basta la mia grazia, perché la mia potenza trionfa
nella debolezza”. Ben volentieri, adunque, io
preferisco gloriarmi delle mie debolezze, affinché abiti in me la potenza di
cristo.” Paolo di Tarso II Corinti 12, 1-9
Paolo di Tarso
testimonia il falso: colui che è stato portato in paradiso.
Paolo di Tarso usa
una tecnica per fermare le domande del suo interlocutore: “Si lo so che sono
una merda, ma io parlo delle mie debolezze non di quanto sono forte. Sapessi
quanto sono forte, ma non ne parliamo. Parliamo delle mie debolezze, ma tu
immagina quanto io sono forte. Sono talmente forte che dio, con cui parlo, mi
ha dato un angelo di Satana che contenga il potere che ho. Guarirei anche il
cancro, ma c’è l’angelo di Satana che me lo impedisce....”. Si tratta di falsa
testimonianza finalizzata alla truffa. Ed è lo stesso Paolo di Tarso che
afferma di essere un truffatore, di aver mentito.
Paolo di Tarso
millanta un filo diretto col suo dio padrone testimoniando, di fatto, la sua
esistenza davanti agli astanti che sta ingannando. Afferma in II Corinti 12, 16 (poco più avanti):
“E sia
pure: io non vi sono stato d’aggravio, ma da furbo qual sono vi ho presi con
l’inganno”.
Tutto ciò che Paolo
di Tarso ha fatto è mentire! La sua falsa testimonianza serve per far fesse le
persone. Per raggirarle, truffarle; portare loro via la vita sottomettendole al
suo dio padrone. Lo stesso si comporta Ratzinger, nelle vicende di pedofilia.
Ha mentito, ha fornito false testimonianze alle persone: a chi ha violentato e
stuprato. Lui si ritiene il padrone e nel comandamento non è scritto che “dio
non deve fare falsa testimonianza” e nemmeno che “il comando sociale deve fare
falsa testimonianza”, ma sono gli schiavi, le prede di Paolo di Tarso o dei Leviti
o di Ratzinger, che non devono fare falsa testimonianza. Loro, il dio padrone
dei cristiani, la chiesa cattolica, i rabbini, possono fare falsa testimonianza
perché la verità della loro testimonianza favorisce il dominio del dio padrone.
Quanta distanza con
la libertà di Hammurabi, del suo codice, delle sue
leggi e dei suoi intendimenti. Diversa è la morale nel codice di Hammurabi in cui si prevede anche una pena per il giudice
che commette dei falsi.
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
Piaz.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 3277862784
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