Il concetto di LIBERTA' è sempre attribuito al singolo individuo. Quando è attribuito ad una società o ad un'organizzazione, è sempre e solo dispotismo!

La vicenda sulla libertà religiosa di Luigi Lombardi Vallauri
contro Università Cattolica Sacro Cuore di Milano

Dalla sentenza del Consiglio di Stato
alla sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo

Riflessioni ed osservazioni di Claudio Simeoni

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

Le pagine della vicenda Vallauri

a) La sentenza del Consiglio di Stato che giustifica l'allontanamento del Prof. Luigi Lombardi Vallauri dall'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano: un attacco alla Costituzione della Repubblica Italiana.

b) Luigi Lombardi Vallauri: dalla sentenza del Consiglio di Stato alla sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo: Luigi Lombardi Vallauri contro il Vaticano e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

c) Sentenza, integrale, della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo: Luigi Lombardi Vallauri contro l'Italia (il Vaticano e l'Università Cattolica di Milano).

La vicenda di Lombardi Vallauri è una vicenda che vede contrapporsi la chiesa cattolica, con tutta la sua ideologia religiosa al Prof. Lombardi Vallauri incaricato dell'insegnamento della Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Il suo contratto veniva rinnovato di anno in anno finché, trovando le sue idee religiose non gradite alla chiesa cattolica, il Vaticano ne impose l'allontanamento dall'insegnamento.

Si tratta, in sostanza, di una causa di lavoro in cui il lavoratore veniva discriminato per le sue idee religiose che venivano considerate non gradite dal suo datore di lavoro. Il suo datore di lavoro, il Vaticano, che voleva imporre le idee religiose proprie della chiesa cattolica ai ragazzi, incapace di discutere del suo diverso orientamento rispetto alle idee di Lombardi Vallauri, preferiva ricorrere alla violenza e allontanare il prof. Luigi Lombardi Vallauri dall'insegnamento.

Il Consiglio di Stato Italiano sentenziava, nei confronti di Lombardi Vallauri, appellante dopo il giudizio negativo del TAR, con questo giudizio:

5. Ciò posto, risultano infondate le censure dell'appellante.

5.1. L'Accordo e il Protocollo addizionale - nel considerare insuscettibili di modifiche unilaterali i principi enunciati dalla Corte Costituzionale sulla portata dell'art. 38 del Concordato - hanno ribadito il peculiare status dell'Università Cattolica, i cui docenti possono essere nominati dai suoi organi solo ove risulti il gradimento della competente autorità ecclesiastica.

In ordine alla rilevanza di tale gradimento, la Corte Costituzionale (con la sentenza ai cui principi si è richiamato nel Protocollo addizionale) ha osservato che:

a) "la legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale";

b) "la libertà dei cattolici sarebbe gravemente compromessa", ove l'Università Cattolica fosse tenuta ad instaurare "un rapporto con un docente che ... non ne condivida le fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che accetta di insegnare in una università confessionalmente o ideologicamente caratterizzata lo fa per un atto di libero consenso, che implica l'adesione ai principi e alle finalità cui quella istituzione scolastica è informata";

c) l'art. 33 della Costituzione consente a soggetti diversi dallo Stato "la creazione di università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate", dal che "deriva necessariamente che la libertà di insegnamento da parte dei singoli docenti - libertà pienamente garantita nelle università statali - incontra nel particolare ordinamento di siffatte università", confessionalmente o ideologicamente caratterizzate, "limiti necessari a realizzarne le finalità";

d) appare "di tutta evidenza che, negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e negandosi alla stessa il potere di recedente dal rapporto ove gli indirizzi religiosi o ideologici del docente siano ... contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile senza la titolarità di quei poteri", che "costituiscono certo una indiretta azione della libertà del docente ma non ne costituiscono violazione, perché libero è il docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari finalità della scuola; libero è egli di recedere a sua scelta dal rapporto con essa quando tali finalità più non condivida".

5.2. Emerge da tali principi che le valutazioni della autorità ecclesiastica non sono sindacabili da alcuna autorità della Repubblica:

— il gradimento costituisce un fatto estraneo all'ordinamento italiano, la cui concreta sussistenza costituisce un presupposto di legittimità della nomina del docente (e non è sindacabile né dall'Università Cattolica, né dal giudice amministrativo ove un interessato impugni la nomina del docente, contestando il gradimento);

- l'assenza del gradimento obbliga gli organi dell'Università Cattolica a prenderne atto, nel senso che essi non possono attivare una fase del procedimento, volta ad accertare le ragioni di tale assenza, e neppure possono disporre la nomina, in contrasto con le determinazioni dell'autorità ecclesiastica.

Risultano dunque inammissibili tutte le censure volte a contestare - per inadeguata istruttoria, difetto di motivazione e assenza del giusto procedimento - la legittima del diniego di gradimento, poiché questo è riconducibile ad un ordinamento diverso da quello interno e ad una Autorità (la Congregazione per l'educazione cattolica) i cui atti non sono impugnabili innanzi ad un giudice italiano.

Risultano inoltre infondate le censure rivolte avverso l'art. 45 dello Statuto (coerente con le disposizioni dell'Accordo e del Protocollo addizionale), nonché contro gli atti del Consiglio di Facoltà (che ha doverosamente preso atto della mancanza del gradimento della autorità ecclesiastica e, non potendo in alcun modo sindacare tale determinazione, ha altrettanto doverosamente escluso di poter valutare la domanda dell'appellante).

Vanno infine respinte le censure che hanno richiamato l'esigenza - di rilevanza costituzionale - che un atto di estromissione possa avere luogo "solo esponendo le relative ragioni" e sulla base di un procedimento che consentisse la difesa.

Infatti, nella specie, il Consiglio di Facoltà non ha disposto la rimozione dall'incarico di docente, né ha adottato un provvedimento avente lato sensu natura sanzionatoria, ma si è limitato a prendere atto della non valutabilità di una domanda dell'interessato volta al conferimento dell'incarico, in ragione del mancato gradimento, prescritto dall'art. 10 dell'Accordo di revisione del concordato.

6. La reiezione dei primi tre motivi di appello rende irrilevante il quarto, con cui è stata dedotta l'illegittimità derivata del provvedimento che ha nominato un altro professore al termine del procedimento in questione.

7. Per le ragioni che precedono, l'appello nel suo complesso è infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Se vuoi leggere la sentenza completa

Per contro, La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, modificava la sentenza del Consiglio di Stato accogliendo il ricorso di Luigi Lombardi Vallauri con la seguente motivazione in data 20 ottobre 2009:

IN DIRITTO

I. SULL'ADDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA

CONVENZIONE

25. Il ricorrente si lamenta per il fatto che la decisione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, priva di motivazione e presa in assenza di un vero dibattito in contraddittorio, ha violato la sua libertà di espressione, così come sancita dall'articolo 10 della Convenzione. Tale articolo, nelle sue parti pertinenti, recita:

"1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di (…) comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza riguardo alla nazionalità. (...)

2. Poiché comporta dei doveri e delle responsabilità, l'esercizio di queste libertà può essere subordinato a determinate (…) condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla (…) protezione (…) dei diritti altrui (...)."

A. Sulla ricevibilità

26. Il Governo sostiene anzitutto che l'Università del Sacro Cuore "è una istituzione privata, inquadrata nell'ordinamento giuridico pubblico di uno Stato estero", ossia la Santa Sede.

27. Egli osserva poi il mancato rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente attiene all'interesse di quest'ultimo ad avere accesso ad un impiego, interesse che si situa fuori del campo di applicazione della Convenzione. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte Glasenapp c. Germania (28 agosto 1986, serie A n. 104, § 50) e Kosiek c. Germania (28 agosto 1986, serie A n. 105, § 36,), il Governo sostiene che questa parte del ricorso dovrebbe essere rigettata in quanto incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione.

28. Il ricorrente contesta le posizioni del Governo.

29. La Corte fa riferimento anzitutto al testo dell'articolo 1 dello Statuto dell'Università, secondo il quale "L'Università Cattolica del Sacro Cuore (...) è una persona giuridica di diritto pubblico". Inoltre, la Corte considera che la competenza dei giudici amministrativi interni (tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) per trattare la controversia dissipa ogni eventuale dubbio circa la natura pubblica dell'istituzione in causa (v., mutatis mutandis, Rommelfanger c. Repubblica Federale di Germania, ricorso n. 12242/86, dec. 6 settembre 1989).

30. Quanto all'applicabilità dell'articolo 10, la Corte osserva di avere affermato, nelle cause Glasenapp c. Germania (già cit., § 50) e Kosiek c. Germania (già cit., § 36), che l'articolo 10 della Convenzione "ha certamente attinenza" con i fatti di causa, e di avere concluso per l'assenza di una ingerenza nell'esercizio del diritto tutelato dal paragrafo 1 dell'articolo 10. La Corte osserva che la tutela dell'articolo 10 della Convenzione si estende dunque alla sfera professionale degli insegnanti. Peraltro, i fatti all'origine del mancato rinnovo del contratto del ricorrente erano costituiti da "alcune posizioni che si oppongono nettamente alla dottrina cattolica" (v. paragrafo 8 supra) che rientrano, con ogni evidenza, nell'esercizio della libertà di espressione di quest'ultimo. Pertanto, l'eccezione del Governo relativa all'incompatibilità ratione materiae di questo motivo di ricorso con le disposizioni della Convenzione deve essere rigettata.

31. La Corte constata pertanto che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione, e osserva peraltro che esso non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. è dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Tesi delle parti

a) Il Governo

32. Il Governo contesta l'esistenza di una ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente. Esso osserva che quest'ultimo non era "titolare" di una cattedra presso l'Università Cattolica: aveva firmato dei contratti annuali, rinnovati ogni anno sulla base di una selezione effettuata tra più candidati. La situazione del ricorrente richiamerebbe le cause Glasenapp c. Germania e Kosiek c. Germania (sopra citate) in cui la Corte aveva ritenuto che, per quanto riguarda il rifiuto delle autorità di ammettere le interessate nella pubblica aministrazione, in mancanza di uno dei requisiti richiesti (ossia la difesa del regime liberale e democratico), era l'accesso all'impiego che si trovava al centro del problema (v. Vogt c. Germania 26 settembre 1995, § 44, serie A n. 323). Essa aveva dunque concluso che non vi era stata ingerenza nel loro diritto tutelato dall'articolo 10 della Convenzione.

33. Ad ogni modo, secondo il Governo, anche a voler supporre che vi sia stata una ingerenza nella presente causa, questa era prevista dalla legge, perseguiva uno scopo legittimo, ossia la tutela del diritto dell'Università di offrire agli studenti un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica, ed era proporzionata a questo obiettivo, tenuto conto in particolare che il ricorrente ha continuato ad esercitare la propria attività di insegnamento presso l'Università di Firenze.

b) Il ricorrente

34. Il ricorrente non mette in questione il fatto che la legge italiana prevede che le nomine degli insegnanti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore siano subordinate al gradimento, sotto l'aspetto religioso, dell'autorità ecclesiastica competente, né che tale misura persegua uno scopo legittimo.

35. Egli osserva tuttavia che all'esito della procedura dinanzi alla Congregazione, condotta senza contraddittorio, il Consiglio di Facoltà ha deciso di non rinnovare il suo contratto omettendo di indicare gli aspetti delle sue opinioni che sarebbero stati in contraddizione con la dottrina cattolica. Il ricorrente sostiene anche che il suo licenziamento è avvenuto sulla base di una misura completamente sottratta al controllo dei giudici nazionali.

c) La terza parte interveniente

36. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, intervenuta in qualità di terza parte interveniente nel procedimento, osserva che al ricorrente sono state comunicate le motivazioni religiose sulle quali si basa il suo licenziamento durante il colloquio con un interlocutore della Congregazione che ha avuto luogo il 23 ottobre 1998, e in occasione del quale il ricorrente ha esercitato il suo diritto al contraddittorio.

37. La terza parte si associa alle osservazioni del Governo per quanto riguarda la proporzionalità della misura controversa.

2. Valutazione della Corte

a) Sull'esistenza di una ingerenza

38. Contrariamente alla tesi del Governo, la Corte osserva anzitutto che le circostanze del caso di specie non sono comparabili a quelle che hanno caratterizzato le cause Glasenapp c. Germania e Kosiek c. Germania (sopra citate). In effetti, se è vero che il ricorrente firmava di volta in volta contratti temporanei, il rinnovo di questi ultimi per più di venti anni e il riconoscimento delle qualità scientifiche del ricorrente da parte dei suoi colleghi dimostrano la stabilità della sua situazione professionale (v. la citazione al paragrafo 11, punti i, viii e ix, supra). Secondo la Corte, i fatti della presente causa sono piuttosto assimilabili a quelli descritti nella sentenza Vogt c. Germania (già cit., § 44). In questa sentenza, la Corte aveva concluso per l'esistenza di una ingerenza dello Stato nella libertà di espressione della ricorrente tenuto conto del fatto che, contrariamente alla situazione dei ricorrenti nelle cause Glasenapp c. Germania e Kosiek c. Germania (già cit., v. paragrafo 32 supra), la sig.ra Vogt era un funzionario titolare della cattedra di insegnante da vari anni. Pertanto, le considerazioni del Governo volte a escludere l'esistenza di una ingerenza nel diritto del ricorrente sancito dall'articolo 10 della Convenzione non possono essere accolte.

39. La Corte considera dunque che la decisione del Consiglio di Facoltà di non prendere in considerazione la candidatura del ricorrente abbia costituito una ingerenza nel diritto di quest'ultimo sancito dall'articolo 10 della Convenzione.

b) Giustificazione dell'ingerenza

i) "Prevista dalla legge" e ispirata da uno "scopo legittimo"

40. Conformemente al secondo comma dell'articolo 10 della Convenzione, tale ingerenza era "prevista dalla legge", ossia l'articolo 10 n. 3 della legge n. 121 del 25 marzo 1985.

41. Per quanto riguarda lo scopo perseguito, la Corte osserva che la misura controversa era volta alla realizzazione delle finalità proprie all'Università, ispirata dalla dottrina cattolica e che la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 14 dicembre 1972, ha ritenuto che il fatto di subordinare la nomina dei professori dell'Università Cattolica al gradimento della Santa Sede era compatibile con gli articoli 33 e 19 della Costituzione (v. paragrafo 21 supra). Essa osserva anche che, in alcuni istituti, la religione può costituire un requisito professionale, considerata l'etica dell'organizzazione (v., al paragrafo 23, l'articolo 4 della direttiva comunitaria, 78/2000/CE). In queste condizioni, la Corte ritiene che la decisione del Consiglio di Facoltà poteva essere considerata come ispirata dallo scopo legittimo di tutelare un "diritto altrui", che si manifesta nell'interesse dell'Università ad ispirare il proprio insegnamento alla dottrina cattolica.

ii) "Necessario in una società democratica"

á ) Principi generali

42. La Corte ricorda che, nella sua sentenza Vogt c. Germania (già cit., § 52), ha riassunto come segue i principi fondamentali che derivano dalla sua giurisprudenza relativa all'articolo 10 della Convenzione (v. anche Sunday Times c. Regno Unito (n. 2), 26 novembre 1991, § 50, serie A n. 217 e Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V):

"i. La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni individuo. Fatta salva la riserva del paragrafo 2, essa vale non soltanto per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, sconvolgono o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale, senza i quali non vi è "società democratica". Come sancisce l'articolo 10, questa libertà è soggetta a delle eccezioni, che, tuttavia, devono essere interpretate in maniera restrittiva, e l'esigenza di qualsiasi restrizione deve essere stabilita in modo convincente.

ii. L'aggettivo "necessario", nella lettera dell'art 10 § 2, implica l'esistenza di "un'imperiosa esigenza sociale". Gli Stati Contraenti godono di un certo margine discrezionale per giudicare la sussistenza di un tale bisogno, ma questo margine va di pari passo con un controllo europeo, che riguarda sia la legge che le decisioni che la applicano, persino quelle derivanti da una giurisdizione indipendente. Compete, dunque, alla Corte in ultima istanza di decidere se una "restrizione" è conciliabile con la libertà di espressione tutelata dall'articolo 10.

iii. Nell'esercitare il proprio controllo, la Corte non ha il compito, di sostituirsi alle giurisdizioni interne competenti, ma quello di verificare, sotto il profilo dell'articolo 10, le decisioni pronunciate da queste ultime in virtù del loro potere discrezionale. Questo non significa che essa deve limitarsi a cercare di stabilire se lo Stato convenuto si sia avvalso di questo potere in buona fede, accuratamente e ragionevolmente: deve considerare l'ingerenza in questione alla luce della causa nel suo insieme, per determinare se era "proporzionata allo scopo legittimo perseguito" e se i motivi invocati dalle autorità nazionali per giustificarla sembrano "pertinenti e sufficienti". In questo modo, la Corte deve convincersi che le autorità nazionali hanno applicato norme conformi ai principi sanciti dall'articolo 10, basandosi, per di più, su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti."

Applicazione di questi principi al caso di specie

43. La Corte sottolinea subito l'importanza attribuita nella sua giurisprudenza e, ad un livello più generale, dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, alla libertà accademica, intesa come garanzia della libertà di espressione e di azione, della libertà di trasmettere informazioni e della libertà di " ricercare e divulgare senza restrizioni il sapere e la verità " (si vedano Sorguç c/Turchia, n. 17089/03, § 35, 23 giugno 2009, e la raccomandazione 1762(2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, precedente paragrafo 24).

44. Nella fattispecie, per valutare se la misura controversa fosse " necessaria in una società democratica ", la Corte dovrà prendere in esame, da un lato, il diritto del ricorrente alla libertà di espressione che implica il diritto di trasmettere conoscenze senza restrizioni e, dall'altro, l'interesse dell'Università a dispensare un insegnamento conforme alle convinzioni religiose che le sono proprie. Così vuole il principio del pluralismo " senza il quale non esiste una società democratica " (si veda Handyside c/Regno Unito, 7 dicembre 1976, § 49, serie A n. 24).

45. La Corte rammenta che, nel campo della libertà di espressione, al margine di apprezzamento di cui godono gli Stati contraenti si accompagna un controllo europeo particolarmente stretto per via dell'importanza della suddetta libertà, più volte sottolineata dalla Corte. E' quindi necessario accertare in modo convincente l'esigenza di restringere tale libertà (si vedano Radio ABC c/Austria, 20 ottobre 1997, § 30, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VI e Informationsverein Lentia e altri c/Austria, 24 novembre 1993, § 35, serie A n. 276).

46. Per verificare se tale fosse il caso nella specie, è opportuno valutare se, nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio di Facoltà, il ricorrente abbia beneficiato di adeguate garanzie procedurali, dipendenti in particolare dalla conoscenza delle ragioni all'origine della limitazione del suo diritto alla libertà di espressione e dalla possibilità di contestarle. Per giunta, nel caso di specie, tali garanzie interessano anche la fase, successiva, del controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo e, in particolare, l'efficacia di tale controllo. Al riguardo, è utile rammentare che la Corte ha concluso già per la violazione dell'articolo 10 della Convenzione sul piano procedurale a causa della vaga portata della misura restrittiva della libertà di espressione o dell'assenza di una motivazione dettagliata di tale misura accompagnata dalla mancanza di un adeguato controllo giurisdizionale sull'applicazione della stessa (si vedano, mutatis mutandis, Association Ekin c/Francia, n. 39288/98, § 58, CEDU 2001-VIII e Saygýlý e Seyman c/Turchia, n. 51041/99, §§ 24-25, 27 giugno 2006).

47. Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte osserva in primo luogo che, nella decisione di non prendere in esame la candidatura del ricorrente, il Consiglio di Facoltà non ha comunicato a quest'ultimo (né ha valutato) in quale misura le pretese opinioni eterodosse contestate al ricorrente si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento e, di conseguenza, come potessero contrastare con l'interesse dell'Università a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che le sono proprie.

48. In secondo luogo, più in generale, la Corte osserva che il contenuto stesso di tali " orientamenti " è rimasto completamente sconosciuto. La missiva della Congregazione (il cui testo, nella parte pertinente, è citato nella lettera inviata dal rettore dell'Università al preside della Facoltà di Giurisprudenza) contiene unicamente il riferimento ad alcuni orientamenti del prof. Lombardi Vallauri che " si oppongono nettamente alla dottrina cattolica " (si veda il precedente paragrafo 11, punto iv).

49. La Corte non può che rilevare il carattere vago ed incerto di una tale indicazione e constatare che la decisione del Consiglio di Facoltà, al di là del mero riferimento all'assenza del gradimento della Santa Sede, il cui contenuto è rimasto segreto, è priva di motivazione. In questo quadro, il colloquio tra il ricorrente e un interlocutore della Congregazione non toglie niente a questa constatazione. Il colloquio in questione era stato infatti informale e di esso non risultava alcun resoconto ufficiale.

50. Per quanto concerne il secondo aspetto, relativo all'efficacia del controllo giurisdizionale sul procedimento amministrativo, la Corte rammenta immediatamente che, in linea di principio, gli Stati devono astenersi dal sindacare la legittimità delle convinzioni religiose o delle modalità di espressione delle stesse (si veda, mutatis mutandis, Chiesa metropolitana di Bessarabia e altri c/Moldova, n. 45701/99, § 117, CEDU 2001-XII). Nel presente caso, a giudizio della Corte, la sostanza della decisione adottata dalla Congregazione non era sindacabile dalle autorità dello Stato.

51. La Corte rileva tuttavia che i giudici amministrativi interni hanno limitato il loro esame della legittimità della decisione controversa alla constatazione da parte del Consiglio di Facoltà dell'esistenza di una tale decisione.

52. Ciò facendo, i giudici nazionali hanno rifiutato di prendere in esame la mancata comunicazione al ricorrente, da parte del Consiglio di Facoltà, delle opinioni a lui contestate. Lungi dall'implicare un giudizio delle stesse autorità giudiziarie sulla compatibilità tra gli orientamenti del ricorrente e la dottrina cattolica, la comunicazione di quegli elementi avrebbe consentito al ricorrente di conoscere e quindi di contestare il legame esistente tra le sue opinioni e la sua attività di insegnante.

53. D'altra parte, pur rilevando che gli articoli 10 dell'Accordo e 45 dello Statuto non impongono alcun obbligo di indicare le ragioni alla base dell'esclusione della candidatura del ricorrente, la Corte osserva che l'opportunità di una tale indicazione veniva sollevata già all'epoca dei fatti. Durante la riunione del Consiglio di Facoltà, uno dei professori, appoggiato da altri tre, ha chiesto " di indicare le ragioni della misura adottata nei confronti del professor Lombardi Vallauri. (...) la richiesta è motivata dall'interesse degli insegnanti della Facoltà a ricevere indicazioni sugli aspetti degli studi e insegnamenti del professor Lombardi Vallauri considerati incompatibili con l'ispirazione cattolica della Facoltà ". La proposta, messa ai voti, è stata respinta con una maggioranza risicata: dodici voti contro dieci, con un astenuto (si veda il precedente paragrafo 11, x, xi e xii).

54. Inoltre, la Corte constata che la mancata conoscenza da parte del ricorrente dei motivi alla base della sua estromissione ha, di per sé, escluso ogni possibilità di esercizio di un dibattito in contraddittorio. Neanche questo aspetto ha formato oggetto di esame da parte dei giudici interni. A giudizio della Corte, il controllo giurisdizionale sull'applicazione della misura controversa non è stato quindi adeguato nel caso di specie.

55. In conclusione, la Corte ritiene che l'interesse dell'Università a dispensare un insegnamento ispirato alla dottrina cattolica non potesse estendersi fino al punto di intaccare la sostanza stessa delle garanzie procedurali riconosciute al ricorrente dall'articolo 10 della Convenzione.

56. Di conseguenza, a parere della Corte, nelle circostanze particolari del caso, l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente non era " necessaria in una società democratica ". Vi è stata quindi violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

Per leggere la sentenza completa clicca qui.

Appare del tutto evidente che c'è una diversa attenzione ai diritti dell'uomo da parte della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo che non nel Consiglio di Stato che, al contrario del dettato Costituzionale, ai diritti dell'uomo, privilegia i diritti delle Istituzioni sull'uomo. Come se il portatore di diritti non fosse l'individuo, ma l'Istituzione che vanta diritti nei confronti dell'individuo.

Già in altre occasioni il Consiglio di Stato ha dimostrato disprezzo per la Costituzione della Repubblica Italiana privilegiando violazioni alla Costituzione piuttosto che riaffermare la priorità della Costituzione sui diritti violati dei cittadini.

La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo ritiene che la violazione dell'articolo 10 della convenzione sia talmente grave nel caso di Luigi Lombardi Vallauri da riassumere in sé anche la violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

Dice la Corte Europea per i diritti dell'Uomo:

" La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, una delle condizioni primordiali per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni individuo. Fatta salva la riserva del paragrafo 2, essa vale non soltanto per le "informazioni" o le "idee" accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che offendono, sconvolgono o inquietano: così esigono il pluralismo, la tolleranza e l'apertura mentale, senza i quali non vi è "società democratica". Come sancisce l'articolo 10, questa libertà è soggetta a delle eccezioni, che, tuttavia, devono essere interpretate in maniera restrittiva, e l'esigenza di qualsiasi restrizione deve essere stabilita in modo convincente."

Questo principio non è MAI stato accolto dalla magistratura italiana. Non è MAI stato accolto da organizzazioni di "autorità competenti in materia". Come L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha sempre esercitato un controllo feroce e inquisitoriale contro tutte le idee che non fossero conformi al dettato morale e agli interessi della chiesa cattolica contro il dettato Costituzionale (segnalata al Presidente della Repubblica per attività di eversione dell'ordine democratico).

Va da se che mentre il Consiglio di Stato afferma che:

In ordine alla rilevanza di tale gradimento, la Corte Costituzionale (con la sentenza ai cui principi si è richiamato nel Protocollo addizionale) ha osservato che:
a) "la legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale";
b) "la libertà dei cattolici sarebbe gravemente compromessa", ove l'Università Cattolica fosse tenuta ad instaurare "un rapporto con un docente che ... non ne condivida le fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che accetta di insegnare in una università confessionalmente o ideologicamente caratterizzata lo fa per un atto di libero consenso, che implica l'adesione ai principi e alle finalità cui quella istituzione scolastica è informata";

Mentre il Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo afferma:

46. Per verificare se tale fosse il caso nella specie, è opportuno valutare se, nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio di Facoltà, il ricorrente abbia beneficiato di adeguate garanzie procedurali, dipendenti in particolare dalla conoscenza delle ragioni all'origine della limitazione del suo diritto alla libertà di espressione e dalla possibilità di contestarle. Per giunta, nel caso di specie, tali garanzie interessano anche la fase, successiva, del controllo giurisdizionale del procedimento amministrativo e, in particolare, l'efficacia di tale controllo. Al riguardo, è utile rammentare che la Corte ha concluso già per la violazione dell'articolo 10 della Convenzione sul piano procedurale a causa della vaga portata della misura restrittiva della libertà di espressione o dell'assenza di una motivazione dettagliata di tale misura accompagnata dalla mancanza di un adeguato controllo giurisdizionale sull'applicazione della stessa (si vedano, mutatis mutandis, Association Ekin c/Francia, n. 39288/98, § 58, CEDU 2001-VIII e Saygýlý e Seyman c/Turchia, n. 51041/99, §§ 24-25, 27 giugno 2006).
47. Per quanto concerne il primo aspetto, la Corte osserva in primo luogo che, nella decisione di non prendere in esame la candidatura del ricorrente, il Consiglio di Facoltà non ha comunicato a quest'ultimo (né ha valutato) in quale misura le pretese opinioni eterodosse contestate al ricorrente si ripercuotessero sulla sua attività di insegnamento e, di conseguenza, come potessero contrastare con l'interesse dell'Università a dispensare un insegnamento ispirato alle convinzioni religiose che le sono proprie.
48. In secondo luogo, più in generale, la Corte osserva che il contenuto stesso di tali " orientamenti " è rimasto completamente sconosciuto. La missiva della Congregazione (il cui testo, nella parte pertinente, è citato nella lettera inviata dal rettore dell'Università al preside della Facoltà di Giurisprudenza) contiene unicamente il riferimento ad alcuni orientamenti del prof. Lombardi Vallauri che " si oppongono nettamente alla dottrina cattolica " (si veda il precedente paragrafo 11, punto iv).
49. La Corte non può che rilevare il carattere vago ed incerto di una tale indicazione e constatare che la decisione del Consiglio di Facoltà, al di là del mero riferimento all'assenza del gradimento della Santa Sede, il cui contenuto è rimasto segreto, è priva di motivazione. In questo quadro, il colloquio tra il ricorrente e un interlocutore della Congregazione non toglie niente a questa constatazione. Il colloquio in questione era stato infatti informale e di esso non risultava alcun resoconto ufficiale.

Il Consiglio di Stato vuole salvaguardare il diritto della Chiesa Cattolica di imporre il proprio credo religioso e il proprio controllo militare all'interno della propria struttura al di là di ogni regola morale, sociale e legislativa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo pone al centro delle sue riflessioni il diritto dell'individuo nei confronti delle Istituzioni.

Il diverso modo di valutare i diritti delle Istituzioni di perseguitare i cittadini (Consiglio di Stato) o di proteggere i cittadini dalla violenza delle Istituzioni (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) sono in perenne conflitto in quanto sono portatori di interessi sociali diversi.

Il Consiglio di Stato costringe i cittadini a venir meno alle loro rivendicazioni dei diritti Costituzionali in funzione dei diritti di vessazione ad opera della chiesa cattolica là dove, ai diritti dei cittadini antepone:

a) "la legittima esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di libertà:... ove l'ordinamento imponesse ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola confessionale";

In pratica il Consiglio di Stato, con la sua sentenza, ha offeso l'articolo 33 comma 6 della Costituzione della Repubblica Italiana in cui si dice: "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato." in altre parole, non possono violare la norme Costituzionali. Norme Costituzionali che si applicano ai cittadini e che non consentono alle Istituzioni di agire al di fuori di quelle norme.

L'ignoranza delle leggi, tralasciando una malafede criminale che appare comunque nelle azioni, ad opera del Consiglio di Stato non fa ben sperare nella Democrazia, ma sembra dettata piuttosto all'aggressione dell'ordinamento democratico.

Quando il Consiglio di Stato afferma:

Emerge da tali principi che le valutazioni della autorità ecclesiastica non sono sindacabili da alcuna autorità della Repubblica:
— il gradimento costituisce un fatto estraneo all'ordinamento italiano, la cui concreta sussistenza costituisce un presupposto di legittimità della nomina del docente (e non è sindacabile né dall'Università Cattolica, né dal giudice amministrativo ove un interessato impugni la nomina del docente, contestando il gradimento);
- l'assenza del gradimento obbliga gli organi dell'Università Cattolica a prenderne atto, nel senso che essi non possono attivare una fase del procedimento, volta ad accertare le ragioni di tale assenza, e neppure possono disporre la nomina, in contrasto con le determinazioni dell'autorità ecclesiastica.
Risultano dunque inammissibili tutte le censure volte a contestare - per inadeguata istruttoria, difetto di motivazione e assenza del giusto procedimento - la legittima del diniego di gradimento, poiché questo è riconducibile ad un ordinamento diverso da quello interno e ad una Autorità (la Congregazione per l'educazione cattolica) i cui atti non sono impugnabili innanzi ad un giudice italiano.

L'incongruenza e l'illogicità giuridica appare del tutto evidente. E' come dire che se l'istituzione della chiesa cattolica trova gradito un rapporto di lavoro schiavista, ciò risulterebbe indifferente allo Stato Italiano?

La violazione delle norme Costituzionali, da parte della chiesa cattolica, rappresentano un grave atto di violenza contro la Costituzione della Repubblica in quanto, quanto avviene nel territorio dell'Italia, deve sempre essere circoscritto all'interno delle norme Costituzionali. Il fatto stesso che il Consiglio di Stato ammetta che all'interno della Repubblica si manifestino comportamenti estranei ed avversi alla Costituzione della Repubblica, equivale ad un venir meno della tutela dei diritti dei cittadini in complicità con uno stato estero e con principi sociali avversi all'ordinamento democratico.

Al contrario di ciò che afferma il Consiglio di Stato, sono, non solo ammissibili, ma doverose le censure volte a contestare per inadempienza istruttoria, difetto di motivazione e assenza del giusto procedimento. Non farlo significa abrogare l'autorità dello Stato nei confronti della chiesa cattolica. La chiesa cattolica, nelle sue attività sul suolo italiano, qualunque siano queste attività, è sempre sottoposta alla Costituzione della Repubblica. E i cittadini hanno diritti, nei confronti della chiesa cattolica, sempre. Perché alle norme concordatarie, come ha affermato la Corte Costituzionale, prevale sempre la Costituzione della Repubblica.

Inoltre diventa offensiva per i cittadini italiani l'affermazione del Consiglio di Stato quando riconosce un'Autorità, diversa dalla legge italiana, in un'attività "educatrice i cui atti non sono impugnabili da un giudice italiano". E' come se sul territorio italiano potessero agire potenze straniere senza che un giudice potesse censurare le violazioni di legge.

Si tratta di uno scontro di civiltà giuridica fra Democrazia e monarchia. Una monarchia che pretende di essere accettata, tollerata e legittimata, in uno stato democratico contro i cittadini.

Proviamo a leggere come il Corriere della Sera da la notizia della censura operata dal Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo al Consiglio di Stato Italiano:

NEL 1998 FU CACCIATO PER LE SUE POSIZIONI "NETTAMENTE CONTRARIE AL­LA DOTTRINA"

L'Europa: violati i diritti del filosofo "eretico" escluso dalla Cattolica

La Corte di Strasburgo accoglie il ricorso di Luigi Lombardi Vallauri: 10 mila euro di risarcimento

MILANO - Luigi Lombardi Vallauri si sedette per terra. Lo stupore corse tra studenti e colleghi presenti in aula, a Bari, per la sua conferenza. "Del Dio che emoziona non mi sento di parlare seduto su una sedia — spiegò lui — quindi mentre parlerò di questo Dio starò seduto per terra". Era il 19 aprile 1996. Filosofo del diritto all'Università di Firenze, l'allora sessantenne Lombardi Vallauri insegnava anche, dal 1976, presso l'Università del Sacro Cuore di Milano. Il rinnovo annuale del contratto con la Cattolica era divenuto mano a mano più spinoso. L'incontro di Lombardi Vallauri con le religioni orientali aveva inasprito la sua critica del cattolicesimo. Seduto per terra in quella mattinata barese, Lombardi Vallauri celebrò "il Gange dell'umanità in cui si gettava come affluente il Tevere del cattolicesimo romano". Poi, finita la meditazione sul "Dio che emoziona", passò "al Dio professionale filosofico, di cui si può benissimo parlare seduti a un tavolo congressuale".

E da lì, dal tavolo congressuale, smontò l'ortodossia, la tradizione. La teologia naturale tomista, soprattutto: "Ircocervo consistito nell'attribuire all'etnico, geloso, furioso- tenero, bellicamente e giuridicamente feroce, idiosincraticissimo Yahvè e al dolcissimo-spietato 'Padre' impassibili attributi ontologici desunti da una ingegnosamente violentata ontologia generale aristotelica". Questo Lombardi Vallauri, incontenibile nello stile e nella sostanza, fu convocato in Vaticano due anni dopo, il 23 ottobre 1998, per un colloquio presso la Congregazione per l'Educazione cattolica. Quando i colleghi della Cattolica si riunirono, dieci giorni dopo, il preside comunicò la decisione vaticana: per le sue posizioni "nettamente contrarie alla dottrina cattolica", Lombardi Vallauri non doveva più insegnare nell'Università Cattolica "per rispetto della verità, del bene degli studenti e di quello dell'Università".

Dopo vent'anni di rinnovi, l'incarico cessava. Lombardi Vallauri ricorse al Tar della Lombardia, poi al Consiglio di Stato. Facile la risposta dei giudici amministrativi: non sindachiamo quello che decide la Chiesa; così vuole il Concordato, così vuole la Corte costituzionale, già pronunciatasi nel 1972 sull'analogo caso Cordero. Rimaneva solo la Corte di Strasburgo. E ieri mattina la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso. Il ricorso di Lombardi Vallauri è stato accolto. L'Italia è stata condannata per aver violato la libertà d'espressione del professore e il suo diritto a un giusto processo. La vera condannata è l'Università Cattolica, invano costituitasi di fronte alla Corte europea; soprattutto quel pezzo di Cattolica che in un fatale consiglio di facoltà, ricostruito dai giudici europei, respinse a risicata maggioranza la mozione in cui si domandavano chiarimenti alla Santa Sede. Per la Corte di Strasburgo, quella degli organi accademici milanesi contro Lombardi Vallauri fu una decisione "priva di motivazione e presa in assenza di un reale contraddittorio".

Dall'esa­me della Corte europea esce male anche la giustizia amministrativa italiana: censurata da Strasburgo per aver abdicato al suo dovere di vaglio dell'atto incriminato, per essersi nascosta dietro un comodo rinvio alla decisione della Santa Sede. Due traiettorie s'intrecciano. Quella personale di Lombardi Vallauri. E quella collettiva dei diritti e delle religioni in Europa. Lombardi Vallauri è un pensatore di genio. Originale; controcorrente. Non un buffone, non un eretico a tutti costi. Ha maturato con fatica le sue posizioni. Ben dentro un cattolicesimo cui lo legano, tra l'altro, parentele illustri. La collisione con le autorità cattoliche è seria. A causa del rigore analitico nella denuncia di quel naturalismo teologico in cui è caduto, secondo il filosofo, il pensiero cattolico. E per il modo: per quel lavorio intellettuale che si fa immaginazione, contemplazione; per l'alleanza tra ragione e stupore contro un discorso su Dio squadrato, razionale, politico. Senza contraddittorio.

Analoga traiettoria oppone in Europa il vecchio ordine dei concordati, della laicità francese, delle nordiche Chiese di Stato — i vecchi modelli Stato/Chiesa, insomma — al nuovo paesaggio. Caotico e pieno di opportunità. Non basta più dire la parola magica "concordato "; né arretrare di fronte alla sovranità della Santa Sede, all'intoccabilità del diritto canonico. Lo ha compreso Bene­detto XVI, molto attento all'incontro di lunedì scorso col neo ambasciatore della Commissione europea. Non lo ha ancora compreso l'Italia, già condannata dalla Corte nel 2001 in un caso simile a quello di Lombardi Vallauri. L'arena europea impone nuove regole alla vecchia partita tra ideologie e fedi, Chiese e Stati. Alla Corte europea ci son giudici, come il dissenziente portoghese Barreto, per i quali il Concordato è sacro quanto è sacra la religione. Ma anche giudici per i quali è scontato che i diritti valgano più dei Concordati.

Giudici che temono di dovere domani al diritto islamico quello che si dà oggi al diritto canonico. Come la belga Tulkens, censore della laicità turca in difesa del diritto al velo. O come l'ungherese Sajó, per il quale separare trascendente e pubblici poteri è tanto necessario quanto è vero, come ha scritto di recente, che "i cimiteri esistono per ragioni di sanità pubblica, non per facilitare la resurrezione ". L'Europa spariglia il gioco. La ragion di Stato non è più sola. Il diritto canonico, il diritto ebraico, il diritto islamico vanno ormai difesi a Strasburgo, a Bruxelles. Luigi Lombardi Vallauri celebra. "Brindo in famiglia, al diritto", dice. Alle regole del giusto processo, che sono poi "le stesse d'ogni vero dibattito intellettuale". è questo il valore dei diecimila euro che lo Stato italiano è stato condannato a versargli. Il Dio del filosofo seduto per terra sfida il Dio cattolico. La giustizia europea dei diritti sfida l'ordine concordatario italiano.

Marco Ventura

21 ottobre 2009

Tratto da:

milano.corriere.it

L'articolo del Corriere della Sera, a firma di Marco Ventura, fa una panoramica della vicenda mettendo in rilievo come sia in atto uno scontro di civiltà.

Domani può arrivare in Europa anche la Turchia e, forse, qualche altro paese di religione Islamica. E' necessario stabilire fin da ora l'autorità della Costituzione Europea e delle norme sociali civili a cui ogni religione deve adeguarsi pur mantenendo le proprie peculiarità nelle relazioni religiose.

Non si può ammettere che i cittadini siano privati dei diritti Costituzionali a beneficio delle religioni che usano per sé la libertà di imporre la religione negando ai cittadini il diritto di fruire dei diritti Costituzionali magari rifiutando quella religione.

E' uno dei motivi per cui la sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo, nel caso di Luigi Lombardi Vallauri contro chiesa cattolica, è importante. Come fu importante la sentenza del Tribunale Europeo per i Diritti dell'Uomo contro la sentenza del Consiglio di Stato che pretendeva di legittimare, contro la Costituzione della Repubblica, l'esposizione del crocifisso nelle scuole.

Marghera, 16 gennaio 2010

 

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

 

La libertà religiosa

I cristiani truffano le persone fingendo di equivocare. La libertà religiosa riguarda il singolo individuo, il singolo cittadino, che deve essere libero dall'imposizione religiosa. Non esiste, se non come atto criminale, la libertà di una religione di imporsi sui cittadini al di là del diritto dei singoli di manifestare le loro idee. Ogni costrizione fisica, economica, emotiva, psichica, per imporre una religione, e' un atto illegale e criminale. Crimini che la chiesa cattolica commette nei confronti dei bambini per imporre la sua fede.

 

Sito di Claudio Simeoni

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

 

 

Ultima formattazione 06 aprile 2023

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