L. Zagato tratta:
“La
tutela della libertà religiosa nel sistema ONU
e nei sistemi regionali.”
“Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa”
Commento, riflessioni ed osservazioni.
Riflessioni osservazioni ed interpretazioni di uno spettatore esterno supportato dalla registrazione audio
Riflessioni relative al Convegno di Studio dal titolo “Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa” tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Osservazioni sulla relazione svolta dal professor L. Zagato “La tutela della libertà religiosa nel sistema ONU e nei sistemi regionali.”
L’intervento
del professor Lauso Zagato dell’università Ca’ Foscari di Venezia viene
commentato partendo dalla registrazione e dagli appunti in sala.
La
relazione del professor Zagato dura circa 36 minuti.
Nella
sua relazione il professor Zagato tende a sottolineare l’aspetto culturale,
come enunciato dalla dichiarazione dell’UNESCO del 2003 (che con l’occasione
inserisco nella pagina), la questione de “genocidio culturale” che non poté
essere introdotta negli anni ’40 nel diritto internazionale e alcune
discrepanze che rileva fra lettera del diritto alla libertà religiosa e alcune
sentenze della Corte di Strasburgo. Inoltre, uno dei riferimenti di cui parla
il professor Zagato, è il “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici”,
in particolare l’articolo 18 e l’articolo 27.
Tutto
l’intervento del professor Zagato è caratterizzato da una certa difficoltà a
individuare motivi originali rispetto agli argomenti che i suoi colleghi hanno
trattato prima di lui. Ascoltando la registrazione ho avuto l’impressione che
avesse rinunciato a seguire un proprio discorso per adattarsi alle condizioni
che il Convegno di studi aveva creato con i vari interventi.
Ho
una certa difficoltà a seguire il filo dell’intervento del professor Zagato, ma
commentare il suo intervento mi permette di intervenire sia sulla dichiarazione
della Conferenza generale dell’Unesco che del “Patto Internazionale sui Diritti
Civili e Politici”, che nelle altre conferenze non avevo preso in
considerazione o non avevo colto l’uso che ne facevano i relatori.
Il
professor Zagato inizia col domandarsi se nel campo del diritto dei diritti ci
sia qualche cosa di nuovo a quanto già si è detto in relazione all’articolo 18
del Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici e l’articolo 9 della
Carta Europea dei Diritti dell’uomo.
Una
diversità, da quanto hanno trattato i relatori che lo hanno preceduto, la trova
nella dichiarazione dell’UNESCO del 2003 e in particolare in quegli articoli
che si riferiscono alla tutela culturale dei popoli indigeni. Dice il professor
Zagato che mentre prima si faceva riferimento “alle società” mentre, con la
dichiarazione dell’UNESCO si fa riferimento alle “entità culturali” anche
all’interno di Stati e di società più vasti.
Riporto
la dichiarazione dell’UNESCO:
"La Conferenza Generale,
UNESCO - 2003
Impegnata nella piena
realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell|’uomo e negli altri accordi
internazionali del 1966 relativi, rispettivamente, ai diritti civili e politici
e a quelli economici, sociali e culturali;
Ricordando che il preambolo
della costituzione dell'UNESCO afferma che ‘l'ampia diffusione della cultura e
l'educazione degli uomini alla giustizia, alla libertà e alla pace sono
indispensabili alla dignità dell'uomo e costituiscono un dovere primario che
tutte le nazioni sono tenute a rispettare in uno spirito di mutua assistenza e
interesse ’;
Richiamandosi inoltre
all'art. I della Costituzione che assegna all'UNESCO, fra i vari compiti,
quello di raccomandare "gli accordi internazionali che possono essere
necessari per promuovere la libera circolazione di idee utilizzando parole ed
immagini";
In riferimento a quanto
previsto in merito alla diversità culturale e all'esercizio dei diritti
culturali negli accordi internazionali stipulati dall'UNESCO 1;
Riaffermando che la cultura
dovrebbe essere considerata come un insieme dei distinti aspetti presenti nella
società o in un gruppo sociale quali quelli spirituali, materiali,
intellettuali ed emotivi, e che include sistemi di valori, tradizioni e
credenze, insieme all'arte, alla letteratura e ai vari modi di vita 2;
Notando che la cultura è il
cuore dei dibattiti contemporanei che vertono sull'identità, la coesione
sociale e sullo sviluppo di un'economia fondata sulla conoscenza;
Affermando che il rispetto
per la diversità fra le culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione,
in un clima di fiducia e comprensione reciproca, costituiscono le migliori
garanzie per la pace e la sicurezza internazionale;
Aspirando ad una maggiore
solidarietà sulla base del riconoscimento della diversità culturale, della
consapevolezza dell'unicità del genere umano e dello sviluppo degli scambi
interculturali;
Considerando che il processo
di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, benché rappresenti una sfida per le
diversità culturali, crea le condizioni per un rinnovato dialogo fra le varie
culture e civiltà ;
Consapevole dello specifico
mandato che è stato assegnato all'UNESCO, nel quadro dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite al fine di assicurare la tutela e promozione della feconda
diversità delle culture;
Proclama i principi che
seguono e adotta la presente Dichiarazione:
IDENTITA’. DIVERSITA’ E
PLURALISMO
Articolo 1 – La diversità
culturale: il patrimonio comune dell’umanità
La cultura assume forme
diverse attraverso il tempo e lo spazio. Questa diversità si incarna
nell’unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che
costituiscono l’umanità. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la
diversità culturale è necessaria per l’umanità quanto la biodiversità per la
natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell’umanità e dovrebbe essere
riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future.
Articolo 2 – Dalla diversità
culturale al pluralismo culturale
Nelle nostre società sempre
più differenziate, è essenziale assicurare un’interazione armoniosa e un voler
vivere insieme di persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e
dinamiche. Le politiche per l’inclusione e la partecipazione di tutti i
cittadini sono garanzie di coesione sociale, della vitalità della società
civile e della pace. Definito in questo modo, il pluralismo culturale dà
espressione politica alla realtà della diversità culturale. Indissociabile da
un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e
lo sviluppo delle capacità creative che sostengono la vita pubblica.
Articolo 3 – La diversità
culturale come fattore di sviluppo
La diversità culturale amplia
la gamma di opzioni aperte a tutti; è una delle radici dello sviluppo, inteso non
semplicemente in termini di crescita economica, ma anche come mezzo per
raggiungere un’esistenza più soddisfacente dal punto di vista intellettuale,
emotivo, morale e spirituale.
DIVERSITA’ CULTURALE E
DIRITTI UMANI
Articolo 4 – I diritti umani
come garanzie della diversità culturale
La difesa della diversità
culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità
umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà
fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a
minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla
diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto
internazionale, né per limitarne la portata.
Articolo 5 – I diritti
culturali come ambiente favorevole alla diversità culturale
I diritti culturali sono
parte integrante dei diritti umani, che sono universali, indivisibili e
interdipendenti. Lo sviluppo di una diversità creativa esige la piena
realizzazione dei diritti culturali come definiti dall’Articolo 27 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo e dagli Articoli 13 e 15 della
Convenzione Internazionale relativa ai diritti economici sociali e culturali.
Ogni persona deve così potersi esprimere, creare e diffondere le sue opere
nella lingua di sua scelta e in particolare nella propria lingua madre; ogni
persona ha il diritto ad una educazione e ad una formazione di qualità che
rispettino pienamente la sua identità culturale; ogni persona deve poter
partecipare alla vita culturale di sua scelta ed esercitare le sue attività
culturali nei limiti imposti dal rispetto dei diritti umani e delle libertà
fondamentali.
Articolo 6 – Verso un accesso
alla diversità culturale per tutti
Oltre ad assicurare la libera
circolazione di idee attraverso parole e immagini, bisogna vegliare affinché
tutte le culture possano esprimersi e di farsi conoscere. La libertà di
espressione, il pluralismo dei media, il multilinguismo, l’accesso paritario
all’arte e alla conoscenza scientifica e tecnologica, compreso il formato
digitale, e la possibilità data a tutte le culture di accedere ai mezzi di
espressione e di diffusione sono le garanzie della diversità culturale.
DIVERSITA’ CULTURALE E
CREATIVITA’
Articolo 7 – Il patrimonio
culturale come fonte principale della creatività
La creazione si basa sulle
radici della tradizione culturale, ma si sviluppa in contatto con altre
culture. Per questo motivo, il patrimonio in tutte le sue forme deve essere
conservato, valorizzato e trasmesso alle generazioni future come testimonianza
dell’esperienza e delle aspirazioni umane, in modo da incoraggiare la
creatività in tutta la sua diversità e da ispirare un dialogo autentico tra
culture.
Articolo 8 – Beni e servizi
culturali : dei prodotti unici
A fronte del cambiamento
economico e tecnologico di questo momento storico, che apre ampie prospettive
di creazione e innovazione, bisogna prestare particolarmente attenzione alla
diversità dell’offerta di lavoro creativo, al dovuto riconoscimento dei diritti
degli autori e degli artisti come alla specificità di beni e servizi culturali
che, quali vettori di identità, valori e significati, non devono essere
trattati come semplici prodotti o merci di consumo.
Articolo 9 – Le politiche
culturali come catalizzatori della creatività
Oltre ad assicurare la libera
circolazione delle idee e delle opere, le politiche culturali devono creare
condizioni favorevoli alla produzione e alla diffusione di beni e servizi
culturali diversificati attraverso industrie culturali che abbiano modo di
affermarsi a livello sia locale che globale. Ogni Stato, con il dovuto riguardo
ai suoi obblighi internazionali, ha il compito di definire la sua politica
culturale e di realizzarla con i mezzi che ritiene opportuni, sia tramite
sostegni operativi, sia tramite cornici normative appropriate.
DIVERSITA’ CULTURALE E
SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
Articolo 10 – Rafforzare le
capacità di creazione e di diffusione a livello mondiale
A fronte degli attuali
squilibri nella circolazione e negli scambi di beni e servizi culturali a
livello globale, è necessario rafforzare la cooperazione e la solidarietà
internazionale con lo scopo di dare a tutti i Paesi, soprattutto a quelli in
via di sviluppo e quelli in fase di transizione, la possibilità di stabilire
industrie culturali che siano vitali e competitive a livello nazionale e
internazionale.
Articolo 11 – Istituire
collaborazioni fra il settore pubblico, il settore privato e la società civile
Le sole forze del mercato non
possono garantire la conservazione e la promozione della diversità culturale,
che è la chiave dello sviluppo umano sostenibile. Da questa prospettiva, il
primato della politica pubblica, in collaborazione con il settore privato e con
la società civile, deve essere riaffermato.
Articolo 12 – Il ruolo
dell’UNESCO
L’UNESCO, in virtù del suo
mandato e delle sue funzioni, ha la responsabilità di:
a)Promuovere l’integrazione
dei principi stabiliti nella presente Dichiarazione nelle strategie di sviluppo
elaborate all’interno dei vari organismi intergovernativi;
b) Servire come punto di
riferimento e come forum dove gli stati, le organizzazioni
governative e non
governative, la società civile e il settore privato possano trovarsi insieme
per elaborare concetti, obiettivi e politiche in favore della diversità
culturale;
c)Perseguire le sue attività
per stabilire standard, stimolare la consapevolezza e sviluppare capacità nelle
aree collegate alla presente Dichiarazione all’interno dei suoi
campi di competenza;
d)Facilitare la realizzazione
del Piano di Azione, le cui principali linee sono allegate alla
Presente Dichiarazione.
LINEE PRINCIPALI DI UN PIANO
DI AZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL’UNESCO SULLA
DIVERSITA’ CULTURALE
Gli Stati Membri si impegnano
a prendere misure appropriate per diffondere ampiamente la “Dichiarazione
Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale”, cooperando in particolare
con l’intenzione di raggiungere i seguenti obiettivi:
1.Approfondire il dibattito
internazionale su questioni connesse alla diversità culturale, in particolare
per quanto riguarda i suoi legami con lo sviluppo e il suo impatto sulla
formulazione di politiche, a livello sia nazionale che internazionale; portando
avanti soprattutto la considerazione dell’opportunità di uno strumento legale
internazionale sulla diversità culturale.
2.Avanzare sul fronte della
definizione di principi, standard e pratiche, a livello sia nazionale che
internazionale, oltre che di modalità di sviluppo della consapevolezza e modelli
di cooperazione, che siano piu idonei alla salvaguardia e alla promozione della
diversità culturale.
3.Incoraggiare lo scambio di
conoscenze e sistemi validi riguardanti il pluralismo culturale con lo scopo di
facilitare, in società diversificate, l’inclusione e la partecipazione di
persone e gruppi provenienti da vari percorsi culturali .
4.Avanzare ulteriormente nel
cammino verso la comprensione e la chiarificazione del contenuto dei diritti
culturali come parte integrante dei diritti umani.
5.Salvaguardare il patrimonio
linguistico dell’umanità e offrire sostegno all’espressione, alla creazione e
alla diffusione nel numero maggiore possibile di lingue.
6.Incoraggiare la diversità
linguistica – pur rispettando la madrelingua – a tutti i livelli di istruzione,
ovunque possibile, e incoraggiare l’apprendimento di diverse lingue a partire
dall’infanzia.
7.Promuovere attraverso
l’istruzione una consapevolezza della valenza positiva della diversità
culturale e migliorare a questo scopo sia la programmazione che la formazione
degli insegnanti.
8.Inserire, dove appropriato,
le pedagogie tradizionali nel processo educativo con lo scopo di conservare e
ottimizzare i metodi culturalmente appropriati per la comunicazione e la
trasmissione del sapere.
9.Incoraggiare l’
“alfabetizzazione digitale” e assicurare una maggiore padronanza delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che dovrebbero essere viste
sia come disciplina educativa che come strumenti pedagogici in grado di
valorizzare l’efficacia dei servizi educativi.
10.Promuovere la diversità
linguistica nel cyberspazio e incoraggiare l’accesso universale attraverso la
rete globale a tutte le informazioni di pubblico dominio.
11.Contrastare il divario
digitale, in stretta cooperazione con le istituzioni competenti del sistema
rilevanti delle Nazioni Unite, incoraggiando l’accesso alle nuove tecnologie da
parte dei paesi in via di sviluppo, aiutandoli a padroneggiare le tecnologie
dell’informazione e facilitando la diffusione digitale dei prodotti culturali
endogeni e l’accesso da parte di questi paesi alle risorse digitali educative,
culturali e scientifiche disponibili a livello mondiale.
12.Incoraggiare la
produzione, la salvaguardia e la diffusione di contenuti diversificati nei media
e nelle reti globali di informazione e, a questo scopo, promuovere il ruolo dei
servizi radiotelevisivi pubblici nello sviluppo di produzioni audiovisive di
qualità, in particolare incoraggiando la creazione di meccanismi cooperativi
per facilitare la loro distribuzione.
13.Formulare politiche e
strategie per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale, in particolare il patrimonio culturale orale e immateriale, e
combattere il traffico illegale di beni e servizi culturali.
14.Rispettare e proteggere la
conoscenza tradizionale, in particolare quello delle popolazioni indigene;
riconoscere il contributo della conoscenza tradizionale, soprattutto per quanto
riguarda la protezione dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, e
incoraggiare le sinergie tra la scienza moderna e la conoscenza locale.
15.Incoraggiare la mobilità
di creatori, artisti, ricercatori, scienziati e intellettuali e lo sviluppo di
programmi e collaborazioni di ricerca internazionale, e allo stesso tempo
impegnarsi per conservare e valorizzare la capacità creativa dei paesi in via
di sviluppo e dei paesi in transizione.
16.Assicurare la protezione
del copyright e del diritto d’autore ad esso collegati nell’interesse dello
sviluppo della creatività contemporanea e della giusta remunerazione del lavoro
creativo, e allo stesso tempo sostenere il diritto pubblico di accesso alla
cultura, in accordo con l’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo.
17.Assistere la
manifestazione e il consolidamento delle industrie culturali nei paesi in via
di sviluppo e nei paesi in transizione e, a questo scopo, cooperare allo
sviluppo delle infrastrutture e abilità necessarie, incoraggiando la comparsa
di mercati locali vitali, e semplificare l’accesso ai prodotti culturali di
questi paesi al mercato globale e alle reti di distribuzione internazionale.
18.Sviluppare politiche
culturali, elaborati per promuovere i principi contenuti nella Dichiarazione,
compresi accordi di supporto operativo e/o quadri normativi appropriati , in
accordo con gli obblighi internazionali di ogni Stato.
19.Coinvolgere da vicino la
società civile nell’elaborazione di politiche pubbliche dirette a salvaguardare
e promuovere la diversità culturale.
20.Riconoscere e incoraggiare
il contributo che il settore privato può offrire per valorizzare la diversità
culturale e facilitare a questo scopo la creazione di forum di dialogo tra il
settore pubblico e quello privato.
Gli Stati Membri raccomandano
che il Direttore Generale prenda in considerazione gli obiettivi stabiliti in
questo Piano di Azione nella realizzazione dei programmi dell’UNESCO e
comunichi questi ultimi alle istituzioni facenti parte del sistema delle
Nazioni Unite e ad altre organizzazioni intergovernative e non governative
interessate, al fine di rafforzare la sinergia delle azioni in favore della
diversità culturale.
1.Tra queste, in particolare,
l’Accordo di Firenze del 1950 e il suo Protocollo di Nairobi del 1976, la
Convenzione Universale sui diritti d’autore del 1952, la Dichiarazione dei
Principi della Cooperazione culturale internazionale del 1966, la Convenzione
sui mezzi per proibire e impedire l’importazione, l’esportazione e il
trasferimento di proprietà illegali di beni culturali (1970), la Convenzione
per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972, la
Dichiarazione dell’UNESCO sulla razza e sui pregiudizi razziale del 1978, la
Raccomandazione riguardante lo status dell’artista del 1980, e la
Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e popolare del
1989.
2. Questa definizione è in
linea con le conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche
culturali (MONDIACULT, Città
del Messico, 1982), della Commissione mondiale sulla cultura e lo sviluppo (La
nostra diversità creativa, 1995), e della Conferenza intergovernativa sulle
politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).
Tratta dalla pagina:
http://www.niewiem.org/tiki/tiki-index.php?page=Dichiarazione+UNESCO
La
tutela del gruppo o entità culturale, viene indicata come fonte di ricchezza
sociale. Una ricchezza sociale che, come tale, deve essere tutelata e non per meri
interessi turistici, ma come patrimonio sociale.
Per
la prima volta ci sono delle norme internazionali, dei riscontri pratici che
danno questi strumenti sia per gli indigeni che altre culture del continente
africano o asiatico. Si tratta di obblighi di protezione e di rispetto dei
diritti umani individuali. E’ da capire il diritto umano è un diritto chiuso
nella sfera individuale o se comporta delle ricadute pratiche nella società.
Come per il diritto di religione si è posto sin dall’inizio la questione se si
tratta di una protezione individuale o di una protezione collettiva; dei
diritti di una religione. Si tratta di obblighi di protezione nel senso che i
diritti umani sono, secondo il professor Zagato, essenzialmente mal
individuati.
Ciò
che il professor Zagato non dice o non vuole dire è che non basta la
dichiarazione dell’ONU, della Comunità Europea o della Corte di Cassazione per
determinare un principio, ma è necessaria anche la forza sociale e la
mobilitazione affinché quel principio venga applicato nel senso dello spirito
della legge e della norma. Altrimenti, i vari potentati, lobbies, mafie o
chiese, useranno quel principio per garantirsi degli spazi, dei diritti, di
agire anche e soprattutto in disprezzo dei cittadini e delle persone al fine di
garantirsi diritti a discapito dei diritti che dovrebbero essere garantiti alle
persone. La loro libertà per imporre la loro libertà religiosa al cittadino che
deve sottomettersi a quella religione; la libertà del cittadino come libertà di
sottomissione a quella religione.
Il
rapporto che si è posto fin dall’inizio fra rapporti individuali del diritto di
religione e diritti collettivi. Il rapporto che c’è fra l’articolo 18 e
l’articolo 27 del “Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici” relativo
agli individui appartenenti alle società e le minoranze minoranze religiose.
Diritto religioso individuale e diritto religioso della minoranza come unità
culturale!
L’articolo
9 della convenzione europea parla didirito individuale, non di diritto della
religione nei confronti dell’individuo o ella società:
“Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria
religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in
pubblico o in privato, mediante il culto, l‘insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.”
Il
professor Zagato coinvolge il “Patto Internazionale sui Diritti Civili e
Politici”. Questo patto adottato nel 1966 e reso esecutivo in Italia nel 1978
va ad integrare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
Che
cos’è il Patto Internazionale?
“Adottato dall'Assemblea Generale dell’ONU il 16
dicembre 1966 è entrato in vigore il 23 marzo 1976. Stati parte al 2000:
147 Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E’
entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.”
Di
questo patto il professor Zagato cita particolarmente l’articolo 18 e l’art. 27
del “Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici” che dicono:
L’articolo
18 del Patto dice:
“1. Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o
un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare,
individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la
propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei
riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.
2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni
che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o
un credo di sua scelta.
L’articolo
27 del Patto dice:
“In quegli Stati, nei quali esistono minoranze
etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali
minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale
propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria
lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.”
L’articolo
1 del Patto dice:
“1. Tutti i popoli hanno il diritto di
autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono
liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo
economico, sociale e culturale.
Il
professor Zagato dice che quando ci sono stati dei ricorsi individuali al
comitato per i diritti umani per violazione dell’articolo uno, il comitato li
ha trasformati in ricorsi in base all’articolo 27 del patto.
Il
diritto di autodeterminazione della minoranza!
Il
professor Cassese dice che sarebbe ora che il comitato per i diritti umani
iniziasse ad accogliere ricorsi individuali anche in base all’articolo 1. Ma
fino ad oggi è stata elogiata la scelta del Comitato che ha voluto mantenere
una certa prudenza nell’agire in base all’articolo 1.
Nella
vicenda storica dell’applicazione dell’articolo 10 sulla libertà di religione
sotto il profilo della tutela delle minoranze ci fu solo la dichiarazione del
1981 sull’eliminazione dell’intolleranza religiosa.
La
presenza di questi nuovi strumenti normativi è collegati ad altri. Ad esempio
lo statuto della Corte Internazionale Penale che contempla espressamente la
distruzione del gruppo religioso quali finalità che integrano il crimine di
genocidio art. 6 nonché la persecuzione di un gruppo di una collettività
ispirata da motivi religiosi per i crimini contro l’umanità art. 7 paragrafo 1
lettera h e la distruzione degli edifici dedicati al culto citato espressamente
fra i crimini di guerra.
I
crimini nell’ex Jugoslavia dà una nuove possibilità alla nuova battaglia per
l’inserimento del delitto di genocidio culturale dopo la sconfitta degli anni
’40. Quando l’inserimento del delitto del genocidio culturale nella convenzione
contro il genocidio non fu possibile. Allora fu una disfatta, ma oggi la
questione si ripropone.
Il
problema della difesa dell’identità culturale e religioso dei gruppi, delle
minoranze e delle comunità, emerge con nuova forza ponendo degli strumenti che
possono essere usati da gruppi religiosi più forti, non si tratta di gruppi
ultraisolati. Ma potrebbero essere utili alle culture animistiche dell’Africa,
sottoposte alla demonizzazione o alla persecuzione anche dopo la fine della
colonizzazione, o il suolo che hanno avuto le campagne per la distruzione
dell’identità di quelle popolazioni. Come gli americani hanno fatto per la
conversione delle minoranze.
Il
secondo aspetto si ricollega alla domanda che il professor Perulli faceva. Non
è che un certo atteggiamento è provocato dal carattere ultraminoritario di chi
ne è fatto oggetto?
L’articolo
9 della corte di Strasburgo, anche pronunce recenti del novembre 2008, danno
una risposta positiva; risponderebbero si al quesito che ci si poneva e che
lascia perplessi.
Il
paragrafo 1 dell’articolo 9 è stato interpretato dalla Corte Europea come
libertà dell’individuo da ogni costrizione; la giurisprudenza è stata
d’accordo.
Ci
sono alcuni casi in cui la corte ha risposto no anche su ricorsi di libertà di
coscienza. La libertà di coscienza fatta da un detenuto dell’IRA per sottrarsi
all’obbligo della divisa carceraria; in altre situazioni ci sono state
richieste per motivi religiosi per portare oggetti in carcere. (rigettati dalla
Corte Europea).
Un’altra
sentenza è l’esclusione dei Testimoni di Geova di usufruire del servizio
sostitutivo al servizio militare in Austria la sentenza è del 1967 in cui la
Corte accettò che l’esclusione non costituiva una violazione dell’art. 9 del
CEDU
L’insegnamento
delle tradizioni e le pratiche religiose comprese le pratiche non religiose.
Cita
l’episodio del sequestro di un film, “La tentazione di cristo” e le relative
vicende processuali in cui la Corte Europea è intervenuta stabilendo una
gerarchia di valori fra i diritti. Fra protezione del sentimento religioso,
diritto di espressione proposto dal film.
Il
professor Zagato cita due sentenze che applicano il comma due dell’articolo 9
della CEDU, che dice:
“La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono
stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una
società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione
dell‘ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei
diritti e della libertà altrui.”
La
libertà manifestare il proprio credo non può essere negata se non quanto
previsto dalla legge. La Corte Europea tende a dare ragione a quanto deciso
dagli Stati. A proposito del proselitismo tra testimonianza e abuso del
proselitismo, in sede europea scrisse che la libertà di proselitismo è parte
integrante della libertà di religione. Ci sono delle protezioni per i
minorenni, ma per questo giudice, per i maggiorenni, si può usare la pubblicità
ingannevole.
C’è
una resistenza da parte della corte ad accogliere le istanze contro gli Stati
per le loro misure discriminanti e qualcuno ha parlato di un criterio
minimalista usato dai giudici di Strasburgo che li porta a misurarsi con le
situazioni di fatto e non con le scelte di fondo degli Stati.
La
corte non si è mai misurata con le scelte di fondo. E’ da chiedersi se la cosa
non nasconda qualche altro profilo e se non sia riscontrata una pericolosa
tendenza a restringere lo spazio dei gruppi minoritari a vantaggio dei gruppi
maggioritari religiosi nei vari paesi.
Nel
1997 c’è il caso, sempre in Grecia, in cui alcuni genitori, Testimoni di Geova,
che si rifiutarono di mandare il bambino ad una parata del 28 ottobre (giorno
dell’invasione italiana nella seconda guerra mondiale) La corte Europea stabilì
che la festa dei Greci ha valore di democrazia e libertà e l’obbligo di
partecipare alla parata non ledeva alcun diritto dell’articolo 9.
Una
situazione analoga negli USA, in piena seconda guerra mondiale, il rifiuto del
saluto alla bandiera da parte di alcuni bambini di alcuni Testimoni di Geova
venne giustificato dalla Corte Suprema dello stato perché il saluto
presupponeva una certa predisposizione mentale.
Il
professor Zagato, per il riconoscimento delle minoranze religiose, cita la
Wicca che è stata recentemente ufficialmente riconosciuta negli USA in base al
fatto che qualcuno è andato a combattere in Iraq e si è dichiarato appartenente
a quella religione e quindi, quando fu ucciso, gli onori militari sono stati
fatti negli USA dopo la cerimonia religiosa. In qualche modo è stata
riconosciuta attraverso la cerimonia funebre militare.
Una
posizione più aperta rispetto alla tendenza di accettazione da parte della
Corte di Strasburgo delle limitazione imposte dagli stati?
Una
recente pronuncia relativa ai centri Rajneesh in Germania relativa alla
protesta di costoro contro la sistematica campagna di messa in guardia di
gruppi antisette che, affermavano, li indicavano con appellativi offensivi
“setta-pseudoreligiosa”. I Centri Rajneesh furono censurati in maniera violenta
dalla Corte della Renania Westfalia che affermò che il diritto costituzionale
di informare il pubblico e di proteggere i cittadini giustificava le
interferenze con la libertà religione e di credo. Mettere sull’avviso il
pubblico e considerare quanto era pericolosa l’attività di queste persone. Nel
frattempo intervenne con una sentenza della Corte Costituzionale Federale che
sosteneva che alcune delle espressioni usate dagli antisette definendoli, fra
l’altro, come pseudoreligione, erano andati contro il principio di
proporzionalità. Sostiene la scorrettezza di uno stato democratico nel condurre
una campagna del governo tedesco con accuse immotivate contro i centri di nuove
religioni.
Il
professor Zagato sospetta che se non ci fosse stata la sentenza alla Corte
Federale, forse i giudici di Strasburgo avrebbero trovato del tutto normale il
complesso delle espressioni usate dalla corte amministrative dei land tedeschi.
Il
professor Zagato si rammarica per il troppo poco tempo a disposizione per non
poter concludere quello che avrebbe voluto dire.
Nell’intervento
del professor Zagato rilevo che ci sia una certa superficialità nella
distinzione fra ciò che è il diritto alla libertà religiosa e il diritto di
usare il diritto alla libertà religiosa come motivazione per scopi che possono
essere la conquista di privilegi sociali o, peggio, per costringere la società
ad accettare dei comportamenti diversi dalle norme sociali. Troppo spesso non
si rivendica un diritto; ma si tenta di imporre un privilegio. Ora si tratta di
stabilire se quello che si chiede, mediante il diritto alla libertà religiosa,
arricchisce la società (o è indifferente perché non reclama delle modificazioni
nella società), oppure la danneggia.
Il
velo delle donne musulmane equivale alle mutande delle suore cattoliche che
devono essere vergini in onore della madonna. Nessuno toglierebbe le mutande
alle suore cattoliche e chi lo farebbe commetterebbe un reato; questo vale per
il velo delle donne musulmane. Ma se una donna musulmana pretendesse che altre
donne portino il velo in rispetto alla sua religione (o in nome della
tolleranza) o so rifiutasse di svolgere mansioni perché altre donne non portano
il velo, LA QUESTIONE SAREBBE DIVERSA, SE NON OPPOSTA.
Questo
vale anche per i giudizi della corte di Strasburgo. Il cristianesimo in
occidente si è abituato in duemila anni di genocidi ordinati dal cristo Gesù
ad usare morale, dogmi e comportamenti, come “armi di distruzione di
massa”; da qui la necessità dei diritti alla libertà religiosa che le “armi di
distruzione di massa” cristiane hanno negato.
La
libertà del diritto alla libertà religiosa: SI APPLICA A SE’ STESSI; ALLE
PROPRIE ESIGENZE!
Non
serve ad imporre le proprie esigenze alla società civile. Quando si chiede il
rispetto dei diritti, si chiede il rispetto per sé. Un rispetto che è stato
troppo spesso violato. Però non si può imporre alla società di adeguarsi a sé.
Quando questo avviene, nasce il conflitto.
E’ il
caso della sentenza della Corte di Cassazione Italiana a proposito delle norme
entro le quali deve avvenire la contestazione del credo religioso nel confronto
fra diverse fedi religiose che ho già caricato nel commento all’intervento del professor Mazzeschi.
Chiedere
il “rispetto” della propria convinzione religiosa o del proprio credo all’altro
in quale, per riconoscerla o solo ammetterne il credo, è costretto a violentare
la propria coscienza e il proprio credo. E’ il caso dei cristiani e dei
cattolici: che significa “imporre il rispetto per Gesù” se non avere “deferenza”
per un soggetto che viene imposto alle coscienze come il padrone del mondo in
quanto figlio del dio padrone? Significa che tu, che nella tua coscienza gli
uomini sono uguali sotto la medesima legge e le medesime regole, devi fare
violenza alla tua coscienza religiosa e al tuo credo ed avere rispetto per un
padrone che costringe gli uomini in ginocchio, uguali nella schiavitù, ma
diversi da sé in quanto padrone. E padroni pretendono di esserlo i suoi
rappresentanti. In base a questo credo i cristiani, o le Istituzioni occupate
da individui cristiani, ritengono normale calpestare ogni diritto alla libertà
religiosa in quanto non concepiscono, emotivamente e intimamente, nessun altro
diritto per l’uomo che quello di mettersi in ginocchio davanti a Gesù e chi lo
rappresenta: è il significato del loro “amare Gesù”. Il concetto di tolleranza
permette ai cristiani di mettersi in ginocchio davanti a Gesù, di farne
propaganda, ma non permette ai cristiani di violentare le coscienze delle
persone per sottrarle alla Costituzione, a quel principio di uguaglianza davanti
alla legge, per trasformare i bambini in bestiame in ginocchio davanti al
padrone. Una cosa è che il conflitto religioso riaffermi le norme Costituzionali
nelle relazioni sociali, che sono norme RELIGIOSE in quanto determinano,
comunque, condizioni etiche e morali (l’ideologia morale dell’occidente) nelle
relazioni fra gli uomini e un conto è la pretesa di libertà di una religione di
imporre nella società, a degli individui, norme morali antagoniste se non
opposte a quelle Costituzionali, in nome della sua libertà di religione. La
violenza che i bambini subiscono per imporre loro la dipendenza psicologica dal
credo cattolico ed essere sottratti alle norme del diritto sociale e
Costituzionale (psicologicamente li mette nelle condizioni di supplicare un
aiuto anziché rivendicare un diritto; supplicano perché gli è stata imposta la
paura di rivendicare un diritto e gli è stata sottratta la conoscenza e la
consapevolezza dei propri diritti all’interno del dettato Costituzionale; hanno
supplicato così tanto il buon Gesù e la verginità della madonna, che sanno solo
pregare in abito sociale e lavorativo!) è uno STUPRO! E’ una violenza di natura
sessuale, sempre! Questa violenza costringe le emozioni intime dei bambini a
ripiegare su sé stesse, costringendole ad una dipendenza emotiva profonda dal
loro onnipotente immaginato.
La
religione coinvolge le relazioni profonde fra l’uomo e il mondo in cui vive;
manipola l’uomo e la sua percezione del mondo e della vita. Il suo agire in
essa. Ho personalmente l’impressione che volutamente i relatori di questo
convegno abbiano ignorato la lotta in atto in Italia attorno all’imposizione
del crocifisso alla società civile: che cosa significa imporre quel simbolo in
disprezzo delle norme Costituzionali? E’ attentato del diritto alla libertà
religiosa da parte dei cristiani ed è la rivendicazione di un diritto da parte
dei non cristiani. I relatori di questo convegno su “Diritti umani e religioni:
il ruolo della libertà religiosa” hanno volutamente ignorato le aggressioni
alla libertà religiosa che avvengono in Italia e che molte sentenze della Corte
di Cassazione e della Corte Costituzionale hanno definito. Spicca fra tutti la
rimozione della definizione della religione cattolica come “religione di stato”
fatta dalla Corte Costituzionale equiparando la religione cattolica ad ogni
altra religione ammessa. Capisco i relatori: è facile per loro parlare di cosa
avviene negli USA. Non incorrono in sanzioni. Più difficile è parlare delle
aggressioni alla libertà religiosa che avvengono attorno a loro: in Veneto! Galan che semina odio religioso potrebbe intralciare le
loro carriere di luminari! Solo che ignorare una realtà è, di fatto, una scelta
RELIGIOSA, in cui si accetta che l’altro venga violentato nella sua coscienza e
nella sua religione per aderire alle scelte di violenza della religione
maggioritaria (in contrasto con le sentenze sociali della Costituzione). E’
come per la violenza operata da Amnesty International: si attira l’attenzione su ciò che avviene
nei paesi lontani e si ignorano le torture che i cittadini subiscono a Venezia.
Troppo pericoloso!
L’applicazione
della legge è anche una questione di “rapporti di forza” che si sviluppano
nella società. Se nessuno rileva come violenza l’imposizione del crocifisso,
nessuna violenza è fatta. Ma quando le persone che ne denunciano la violenza
vengono intimidite e ricattate affinché ritirino la loro denuncia, non è che la
violenza dell’imposizione del crocifisso non sia fatta. Ne è solo impedita, con
la violenza, la denuncia. Violenza che copre violenza: che ne è del diritto
alla libertà religiosa in questo contesto?
Naturalmente,
questo strano e assurdo convegno, si è verniciato la faccia alienandosi dalla
società civile.
Uno
strano ed assurdo convegno. Come strano ed assurde sono le pretese dei “pacifisti”
che all’interno di un campo di sterminio parlano di pace ai prigionieri che
vengono condotti nelle camere a gas. A loro va imposta la pace affinché i
guardiani delle torrette non siano turbati mentre aprono i rubinetti del gas. Così
è per questo convegno che, al di là degli alti interventi culturali volti a
fornire un quadro della situazione generale, ha ignorato il senso e il
significato della libertà religiosa come espresso dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo quasi volesse dire ai “torturati dalla chiesa
cattolica” state buoni mentre i cristiani cattolici stuprano i bambini e i
fondamenti della società civile. Questo convegno, tanto per fare un esempio, ha
ignorato COMPLETAMENTE quanto sta avvenendo in Spagna e gli sforzi della
Nazione spagnola per liberarsi dall’orrore sociale imposto dalla chiesa
cattolica. Gli sforzi della Spagna per consentire ai propri cittadini di fruire
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Rapporti di forza, dati
dalle rivendicazioni sociali dei diritti, sono quello che aiuta i giudici ad
emettere sentenze in risposta alle leggi e senza la preoccupazione di essere
aggrediti dai cattolici ogni volta che sentenziano in favore dei diritti Costituzionali.
Sono da ricordare, ad esempio, le aggressioni subite dalla Corte Costituzionale
ad opera dei cattolici quando la Corte Costituzionale sentenziò che la madonna dei cristiani non aveva
diritto a tutele particolari in quanto non era una divinità. O le aggressioni
subite dalla Procura della Repubblica di Bologna, pur assai deferente alla
gerarchia cattolica, quando dichiarò la propria impossibilità a perseguire gli
autori della mostra “la madonna piange sperma” in quanto ciò non costituiva
reato.
Il
convegno di studi, nell’ignorare la società civile Italiana nelle sue esigenze,
l’ha, praticamente, insultata.
In
questo caso sono le norme dello stato che devono regolare il conflitto secondo
il principio di uguaglianza di tutte le confessioni religiose. Ma, questo, è un
altro discorso.
Marghera,
20 dicembre 2008
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Claudio Simeoni
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