A. Perulli tratta:
“Discriminazione sul lavoro per motivi religiosi.”
“Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa”
Commento, riflessioni ed osservazioni.
Riflessioni osservazioni ed interpretazioni di uno spettatore esterno supportato dalla registrazione audio
Riflessioni relative al Convegno di Studio dal titolo “Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa” tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Osservazioni sulla relazione svolta dal professor A. Perulli “Discriminazione sul lavoro per motivi religiosi.”
L’intervento
del professor Adalberto Perulli dell’università Ca’ Foscari di Venezia viene
commentato partendo dalla registrazione e dagli appunti in sala.
La
relazione del professor Perulli dura circa 39 minuti.
Nella
sua relazione il professor Perulli fa riferimento a vari casi di contestazione
in sede giudiziaria di discriminazioni, o presunte tali, subite dai lavoratori
e sentenziate da vari tribunali. Oltre a quanto detto dal professor Perulli,
andrò a cercare alcune notizie relative a casi simili in internet per integrare
la sua esposizione e tarre le mie conclusioni.
Ciò
che il professor Perulli ha dimenticato nella sua esposizione è che
l’ostentazione dei simboli religiosi delle persone non cristiane nei paesi
cristiani, c’è solo perché lo Stato non si è emancipato dalla morale cattolica
e, se da un lato professa una morale e un’etica Costituzionale, di fatto,
permette (nel caso italiano) alla religione cattolica di vessare i diritti dei
cittadini per imporre la sua morale di morte e di aggressione. Sottoposti ad
aggressioni ad opera del cristianesimo, chi è di una diversa religione, ostenta
la sua separazione. Si chiude su sé stesso. Una separazione che trova aspetti
conflittuali quando il datore di lavoro è di religione cattolica e intende
riaffermare il proprio dominio religioso sul dipendente (magari di religione
musulmana come avviene sul territorio del nord-est Veneto).
La
questione della manifestazione religiosa sui posti di lavoro e i relativi fatti
discriminatori sono il frutto di dinamiche complesse e ben fanno i magistrati a
mantenere un equilibrio fra condizioni sociali di lavoro e riaffermazione dei
principi religiosi delle persone.
Ma
seguiamo il professor Perulli.
Il
professor Perulli affronta il tema della libertà religiosa relativamente ai
rapporti di lavoro che rappresentano,
secondo lui, un luogo privilegiato per tastare il grado di resistenza
all’applicazione dei diritti fondamentali. L’impresa è un microcosmo di
tensioni sociali in cui logiche diverse e antagoniste si confrontano. In
un’epoca in cui le identità religiose sono riaffermate, anche la sfera del
lavoro può essere uno spaccato significativo per capire i rapporti che
intercorrono fra libertà religiosa e i diritti umani, soprattutto nei paesi
occidentali. Il professor Perulli si riferisce, nella sua relazione,
essenzialmente ai paesi occidentali. Mi riferisco, dice, a sistemi giuridici in
cui la libertà religiosa è un diritto Costituzionale.
Nell’ambito
dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare questa libertà e la
legge, normalmente, interviene per tutelare la pratica religiosa e soprattutto
le discriminazioni fondate su ragioni religiose. Sia che si tratti di una
discriminazione effettuata all’accesso al lavoro, o con il licenziamento, o con
l’assunzione di qualunque misura sfavorevole al lavoratore assunte dal datore
di lavoro in base all’appartenenza del lavoratore ad una religione o ad un
credo.
Il
professor Perulli inizia la sua esposizione partendo dal caso italiano di un
prete operaio che negli anni ’70 venne licenziato. Il datore di lavoro non
sapeva, al momento dell’assunzione, che era un prete e questo licenziamento fu
giudicato discriminatorio per motivi religiosi, anche se questo licenziamento
si colorava da motivazioni sindacali in quanto questo prete faceva anche il sindacalista.
La
cassazione stabilì che l’interessato aveva il diritto di non rivelare il suo
stato di prete dal momento che quell’informazione non aveva nulla a che vedere
col suo stato professionale.
Questa
questione è importante, perché ci sono delle condizioni che portano il
lavoratore a fruire dei suoi diritti religiosi. Infatti, in altre condizioni di
lavoro, alcuni datori di lavoro saranno giustificati, in alcune scelte
antagoniste al credo religioso di alcuni dipendenti perché, al momento
dell’assunzione, il dipendente non ha fatto loro presente il suo credo
religioso e i suoi obblighi di fede in relazione alle mansioni che il datore di
lavoro gli avrebbe affidato.
Un
primo aspetto di questo difficile equilibrio fra libertà religiosa e rapporto
di lavoro riguarda le obbligazioni contrattuali. In una sentenza famosa della
Cassazione francese del 1998 si stabilì che le convinzioni religiose non devono
intervenire nel rapporto di lavoro se non rientrano nel contratto di lavoro.
Solo se nel contratto c’è una clausola che preveda espressamente il lavoratore
che professa una sua determinata fede riconoscendo determinate esigenze le
convinzioni religiose possono essere prese in considerazione. In questo modo, dice il professor Perulli la
fede religiosa diventa parte del contratto e negoziabile.
Un
lavoratore di fede musulmana, dipendente da un negozio di alimentari da 10 anni
veniva destinato al settore macelleria. Questa persona voleva essere spostata
ad altro impiego perché la sua fede gli impediva di aver contatti con la carne
di maiale. Il giudice di primo grado decise che il datore del lavoro aveva
commesso una colpa in quanto non aveva informato il lavoratore e lo ha
reintegrato nelle mansioni. La Cassazione francese ha invece accolto il ricorso
del datore di lavoro perché non avrebbe commesso una colpa in quanto non vi era
nel contratto di lavoro nessuna clausola che riconoscesse questa situazione del
dipendente. La giurisprudenza civile si è pronunciata in senso analogo ad
esempio per l’installazione di una capanna per una festa ebraica su una
terrazza di un palazzo. Questa capanna è stata giudicata incompatibile con le
disposizioni del regolamento di comproprietà; così è accaduto per
l’installazione di un codice digitale per un proprietario di un immobile che
era stato giudicato incompatibile con la fede ebraica dei suoi conduttori (il
professor Perulli al convegno ha detto di non capire la questione. Non ha
considerato che la Cabala è considerato un libro sacro per molti settori
ebraici).
Questa
giurisprudenza restrittiva viene ritenuta corretta all’interno delle
disposizioni europee.
Nel
1976 la corte di giustizia europea ha considerato che la candidata di un
concorso pubblico avrebbe dovuto dichiarare la sua fede religiosa affinché le
esigenze, derivanti dalla sua fede religiosa, potessero essere prese in
considerazione.
Era
accaduto che questa persona aveva comunicato al consiglio della Comunità
Europea che le date per le prove d’esame di un concorso non gli permettevano di
partecipare al concorso perché coincidevano con le date del primo giorno della
festa ebraica. Non avendo comunicato la sua fede religiosa in anticipo. aveva
perso il diritto di rivendicare lo spostamento della data del concorso e venne
estromessa dal concorso.
La
Corte Europea dei diritti dell’Uomo nel 1981 si è espressa in senso analogo con
riferimento ad un musulmano che voleva modificare il suo orario di lavoro per
partecipare alla preghiera del venerdì. La corte affermò che questo istitutore
avrebbe dovuto avanzare queste esigenze al momento della sua assunzione, ben
sei anni prima.
Oltre
a lasciare qualche dubbio sulla contrattualizzazione della fede religiosa, si
lascia poco spazio alla possibilità del lavoratore di cambiare la sua
religione. Se si fa una clausola perché si è musulmano non si può cambiare la
clausola di lavoro se si è cambiata religione e, soprattutto, si impone di
esteriorizzare la propria fede religiosa. Nello stesso tempo alcune condizioni
impediscono di esteriorizzare la propria fede secondo i bisogni immediati. Se
non hai contrattualizzate le necessità derivanti dalla fede religiosa i bisogni
che ne derivano non possono essere presi in considerazione. Non è detto che
attraverso la contrattualizzazione si possa garantire il dipendente di ottenere
il consenso alla soddisfazione delle proprie necessità religiose dal proprio
datore di lavoro. Se il datore di lavoro non prende in considerazione queste
esigenze, può sottrarsi adducendo motivazioni aziendali o di interesse
dell’impresa.
Ad
esempio, un lavoratore al quale è stato espressamente detto, dal suo datore di
lavoro, di dire che il datore di lavoro non è presente, può essere licenziato
se dichiara che la sua religione gli impedisce di mentire. Oppure, il testimone
di Geova può venir licenziato perché secondo la sua religione non può
maneggiare materiale bellico. Queste disposizioni ( o queste interpretazioni)
secondo il professor Perulli sono poco rispettose della libertà religiosa, ma
sono giustificate dalla mancanza di una clausola nei contratti che le preveda.
Il
divieto del datore di lavoro di discriminare le persone al momento dell’accesso
al lavoro in base alle convinzioni religiose e il diritto del lavoratore di
pretendere il rispetto di condizioni di lavoro senza che il datore di lavoro
non lo sapesse al momento dell’assunzione, è motivo di conflitto.
Il
contratto di lavoro deve essere siglato fra le parti in buona fede. E il datore
di lavoro può venir incontro al dipendente qualora tale accondiscendenza non
comporta danno alla propria azienda.
La commissione
statunitense per l’uguaglianza ha dettato delle linee guida per determinare un
punto di equilibrio fra le esigenze aziendali e le convinzioni religiose dei
dipendenti. Si tratta di un bilanciamento fra le esigenze soggettive del
dipendente che devono essere sempre prese in considerazione a meno che non vi
siano comprovate esigenze aziendale.
Non
siamo più ai tempi in cui, come racconta la bibbia, i sette fratelli affrontano
il martirio per non violare la legge mosaica perché il re voleva costringerli a
toccare la carne di maiale. Non siamo più a quei tempi e nemmeno il signore
musulmano si sarebbe immolato per non toccare la carne di maiale. E’ corretto che venga per questo licenziato?
Il principio affermato dalla Cassazione francese, per cui il datore di lavoro
deve rispettare le convinzioni del dipendente, sembra molto aleatorio.
La
contrapposizione fra interesse dell’impresa e quello del singolo dipendente
riguarda l’utilizzazione da parte del lavoratore, nel rapporto di lavoro, di
determinati riti e determinate manifestazioni esteriori. Secondo il professor
Perulli bisogna distinguere fra segni di appartenenza religiosa e il
proselitismo. Sono noti i casi dell’uso del velo come segno di appartenenza
religiosa.
Con
l’uso del velo si ottempera ad una tradizione ed entrano in gioco differenti
diritti relativi all’identità personale. Il primo diritto è la libertà di
religione, poi quello più ampio di opinione e la dignità personale. Questi
elementi sono salvaguardati nell’ambito del diritto interno e salvaguardati a
livello internazionale dal patto internazionale del 1976 sui diritti politici.
Sono salvaguardati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. La libertà
di coscienza, di religione, di opinioni e la libertà di manifestare la propria religione
in pubblico e in privato mediante l’insegnamento, la pratica e i riti e non
possono ricevere restrizione se non quelli previsti dalla legge per la
salvaguardia dell’ordine pubblico ecc.
Diritti
da salvaguardare e da ponderare con la situazione generale e altrui.
Il
caso che ora propone il professor Perulli evidenzia come il datore di lavoro
possa limitare certe manifestazioni religiose e l’uso di certi segni esteriori
per sicurezza, igiene e sanità, ma, in questo caso, entra in gioco il rapporto
fra l’utilizzo di un segno di appartenenza religiosa e l’immagine dell’impresa.
Dice
il professor Perulli che c’è una certa violenza in nome di una fede che vede
nel mercato e nel consumo la vera divinità moderna.
A Saint-Denis della
Réunion una signora svolgeva l’attività di commessa in un negozio che esponeva
la scritta Vogue e vendeva articoli femminili. La lavoratrice portava una veste
che la ricopriva dalla testa ai piedi: un ciador. Veniva convocata dalla
direzione del negozio che gli intimava di cambiare abito e di mettersi in
sintonia con le esigenze commerciali della boutique. Lei si rifiutava opponendo
le sue convinzioni religiose e veniva, infine, licenziata. Nella sentenza si
legge che l’azienda aveva fatto presente, nel corso del giudizio, che la
lavoratrice non era coerente con l’immagine della boutique che si rivolgeva a
giovani donne reunionesi, moderne, libere, donne che avevano una bella pelle e
che vivevano la loro sessualità senza complessi sia nel linguaggio che nel
vestire. Era evidente che la commessa del magazzino doveva aderire a questo
spirito modaiolo, non creare confusione nella clientela e che i suoi consigli
di vendita non erano credibili. Come poteva, diceva l’azienda, questa commessa
convincere le clienti a indossare un vestito alla moda vestita in questo modo,
con il ciador? Viene licenziata! La corte dice che è vietato sicuramente
licenziare una dipendente per motivi religiosi, ma nel fatto di specie non
c’era discriminazioni perché il datore di lavoro era stato giustificato da motivi
aziendali. Non aveva violato l’articolo 18 del patto internazionale e
l’articolo 9 della Carta Europea e quindi respingeva il ricorso della signora.
L’immagine dell’impresa ha giustificato il licenziamento. La corte di Parigi ha
dichiarato la colpa grave, nei confronti della lavoratrice che si rifiutava di
togliersi il velo a fronte di una richiesta di mettersi un foulard sulla testa liberando il viso e il collo e i
giudici hanno negato il carattere discriminatorio del provvedimento.
Lo
stesso è accaduto qualche anno fa per una signora che ha fatto ricorso a Lione
perché licenziata dopo essersi presentata al colloquio in una compagnia telefonica con il velo. Le
era stato richiesto di conformarsi col regolamento interno che vigeva
nell’azienda di non portare nell’abbigliamento segni ostentatori
dell’appartenenza religiosa. Ciò nonostante la signora si presenta col velo e
viene licenziata. Ricorre per l’annullamento del licenziamento invocando la
regola che vieta il licenziamento per ragioni religiose; da parte aziendale
viene invece invocata la norma che da facoltà al datore di lavoro a portare
restrizioni se giustificate dalle mansioni.
Una
giustificazione di carattere generale a tutte le discriminazioni non soltanto
per ragioni religiose è contenuta in una direttiva comunitaria del 2000 che fa
salve quelle differenze di trattamento, per questo non costituiscono una
discriminazione, ma lo ritengono una legittima differenza di trattamento
giustificate con la natura dell’attività lavorativa nel contesto in cui viene
espletata quando la caratteristica, presa in considerazione, costituisca un
elemento importante per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Questa
giurisprudenza è contestabile in quanto non c’è prova di un danno. La signora
che andava a lavorare con il velo non creava nessun danno all’azienda;
ottemperare in maniera squilibrata fra diritti alla libertà di religione e alla
libertà personale lascia quanto meno perplessi.
Del
tutto simile è la questione della preghiera sui luoghi di lavoro. Il lavoratore
è libero di pregare quando lavora, ma nessun datore di lavoro deve ottemperare
a quell’obbligo. E’ possibile che il lavoratore venga sanzionato perché a
fronte di una richiesta di interrompere la preghiera, perché in quel momento il
pregare provoca una cattiva prestazione di lavoro, si rifiuti.
Sul
proselitismo.
La
libertà costituzionale di espressione tutelano anche il proselitismo. Ma il
proselitismo può provocare danno alla libertà altrui e spesso è considerato
abusivo.
La
Corte Europea nel 1993, a proposito dei Testimoni di Geova, ha distinto la
testimonianza di fede dal proselitismo abusivo. Se la testimonianza di fede
corrisponde ad una missione essenziale e attiene alla responsabilità di ogni
credente, il proselitismo abusivo rappresenta una sua corruzione e deformazione
e può consistere in una pressione psicologica esercitata su altre persone.
I
giudici hanno distinto anche fra convinzioni religiose e slealtà
nell’esecuzione del contratto di lavoro. Il caso è dato da un membro della
chiesa di scientology che aveva usato dei contatti con le persone per questioni
di lavoro per fare attività di proselitismo. Questo è stato sanzionato col
licenziamento da una corte inglese. Non aveva eseguito il contratto in buona
fede.
In
Francia un animatore per bambini di un centro laico che aveva letto la bibbia
ai bambini e aveva distribuito ai bambini materiali dei Testimoni di Geova è
stato giudicato e condannato per aver violato obblighi contrattuali e veniva
licenziato.
Queste
ultime sentenze citate sono state influenzate dal fatto che si trattava di
religioni, di ideologie, “settarie”, comunque, minori. Il professor Perulli si
domanda se si sarebbe deciso nello stesso modo se si fosse trattato di altre
religioni o di fedi maggiori.
La
parità di trattamento tra religioni. In un caso recente sottoposto ad
un’autorità di lotta alle discriminazioni religiosi e l’uguaglianza, un’impresa
si dichiarava disponibile ad autorizzare l’assenza dei dipendenti nella
giornata del Kippur, mentre, invece, taceva per quanto concerneva una festa
religiosa musulmana. Il rappresentante sindacale musulmano chiedeva spiegazioni
all’azienda. Chiedeva perché i musulmani non avevano gli stessi diritti. Non
ricevendo risposta faceva ricorso a questa autorità amministrativa che dà una
risposta prudente facendo riferimento alle necessità dell’impresa e alle sue
scelte economiche; al potere organizzativo dell’impresa. Là dove invece negli
USA la commissione per l’uguaglianza ha disposto delle linee guida dove le
assenze per motivi religiosi devono essere presi in considerazione e trattati
tutti allo stesso modo. Per la commissione USA è onere del datore di lavoro
dimostrare l’esistenza di condizioni che non gli consentono di prendere in
considerazione la questione. L’esempio è quello di un piccolo magazzino dove
non era possibile assentarsi per motivi religiosi in quanto quel magazzino non
aveva personale sufficiente: dunque era legittimo il rifiuto del datore di
lavoro. Non sarebbe stato legittimo se ci fossero state più lavoratori.
Sul tema
dei congedi per motivi religiosi, in Spagna ci sono stati degli accordi fra
evangelici e altri gruppi religiosi in modo che venisse fatta domanda al datore
di lavoro al momento della stipula del contratto.
Secondo
il professor Perulli, c’è una difficoltà nei rapporti di lavoro a coniugare
fede religiosa e le esigenze dell’impresa. L’ambiente di lavoro è un contesto
per verificare il rispetto dei diritti fondamentali.
Fin
qui il professor Perulli.
Ci sono alcune sentenze
della Corte di Cassazione, in merito alla conflittualità sui posti di lavoro
che ci permettono di comprendere la qualità della conflittualità che le religioni monoteiste, sia pur indirettamente, provocano.
Sentenze della Corte di Cassazione che possono chiarire la grande lacuna IDEOLOGICA del professor Perulli
nel comprendere l'importanza sociale della libertà religiosa: LA CORTE DI CASSAZIONE E IL DIO PADRONE:
DEI CATTOLICI, DEI CRISTIANI E DEI MONOTEISTI.(nota aggiuntiva marzo 2009)
Fa
una certa impressione quando un relatore, che parla di problemi relativi alla
libertà religiosa in un Convegno di Studi, si riferisce a fatti piuttosto
lontani nel tempo e non a fatti vicini e, direi, attuali. Specialmente se chi
lo ascolta quei problemi li vive da vicino.
Questo
articolo, che riporto dal giornale La Repubblica, dimostra l’esistenza di
un’attualità del conflitto sui diritti alla libertà religiosa in atto. Solo che il problema dei conflitti sui posti
di lavoro riveste una questione ben più complessa che il diritto alla libertà
religiosa di chi manifesta la sua religione.
Ma
leggiamo l’articolo:
LONDRA - Dopo la maestra musulmana sospesa da
scuola perché portava il velo, una hostess cristiana licenziata perché porta il
crocefisso. É accaduto nei giorni scorsi a Londra, dove una dipendente della
British Airways è stata rimandata a casa per due settimane senza stipendio per
essersi rifiutata di togliere il piccolo crocefisso d'argento che portava al
collo.
Il caso sconfigge ogni
stereotipo perché la donna, Nadia Ewieda, 55 anni, è un'araba, di padre
egiziano e madre inglese, di fede cristiana copta. Sembra una sfida fatta
apposta per mettere alla prova il multiculturalismo di cui Londra si erge a
capitale: un'araba cristiana che difende il diritto di esibire il crocefisso in
un paese cristiano che glielo nega. Eccessi del politicamente corretto?
"Non nasconderò la mia
fede in Gesù", dice la hostess, preannunciando un ricorso in tribunale.
"La British Airways permette alle impiegate musulmane di portare il velo e
agli impiegati di religione sikh di portare il turbante. Solo ai cristiani
viene impedito di esprimere la propria fede. Non è giusto". Replica la
linea aerea: "Quando i nostri dipendenti portano la divisa, è consentito
loro indossare simboli religiosi al collo, ma sotto i vestiti. La regola si
applica ai simboli di tutte le religioni, non riguarda specificatamente le
croci cristiane. Abbiamo chiesto più volte alla signora Ewieda di celare il
crocefisso sotto un foulard, ha sempre rifiutato, per cui abbiamo dovuto
applicare il regolamento".
La norma mira a non offendere
la sensibilità di viaggiatori di una diversa fede religiosa. Il fazzoletto
islamico che ricopre la testa o il turbante sikh non sono apparentemente
considerati "simboli religiosi", ma non è chiaro se il personale
della British possa indossarli anche quando è in divisa.
La polemica segue di qualche
giorno un episodio analogo: la dirigenza della Bbc si era spaccata sulla
decisione da prendere riguardo a una conduttrice del telegiornale, Fiona Bruce,
consentendole o meno di portare una croce al collo quando va in onda. Per il
momento, tuttavia, non è stata presa alcuna decisione. Quanto alla maestra
musulmana sospesa da una scuola del nord dell'Inghilterra perché indossava il
"niqab", che lascia scoperti solo gli occhi, ora smentisce che fossero
stati i suoi alunni a lamentarsi di non capire cosa diceva a causa del velo
davanti alla bocca. "Nessuno si è mai lamentato e comunque non avevo
problemi a togliere il velo in classe", afferma Aishah Azmi, "ma lo
mettevo se entrava in classe un collega uomo". Anche lei intende fare
ricorso alla giustizia per difendere i suoi diritti.
Intanto Jack Straw,
l'ex-ministro degli Esteri che nei giorni scorsi ha auspicato che le musulmane
rinuncino al velo, è stato contestato durante una cerimonia pubblica al grido
di "il velo è libertà".
(15
ottobre 2006)
Il
problema è quello dell’uso della religione come “arma” di conquista sociale. La
religione come soggetto attivo nella società e nelle strutture sociale allo scopo
di piegare le strutture sociali alla moralità e all’etica religiosa e
disarticolare l’etica Costituzionale delle società stesse.
Il
problema vero è l’ingerenza delle religioni nei principi sociali separando gli
individui dalla fruizione dei diritti sociali per sottometterli ai principi
religiosi che spesso sono antagonisti ai principi Costituzionali.
Sui
posti di lavoro, in particolare, spesso lo scontro non verte sui “diritti alla
libertà religiosa”, ma sulla pretesa di qualcuno di usare strumenti per
danneggiare la religiosità delle persone fragili e, spesso, sottoposte. Per
contro, in alcune situazioni, alcune persone aggrediscono altre persone
pretendendo di imporre il proprio simbolo religioso e costringono l’altro ad
essere tollerante rispetto al proprio simbolo religioso mentre all’altro è
negato il diritto al proprio simbolo religioso. E’ il caso dei cattolici che
offendono le persone esponendo il crocifisso. Quasi fosse un loro diritto
imporre a tutti il loro dio assassino in disprezzo del dettato Costituzionale.
E sono proprio coloro che espongono il crocifisso nei luoghi pubblici che, per
aggredire la religione dei musulmani, aggrediscono le donne accusandole di
portare il velo (come se il velo non fosse stato imposto dai cristiani e
copiato dai musulmani in un secondo tempo). Ancora oggi i cristiani usano il
“velo da sposa”.
Il
vero problema non è la libertà religiosa nei luoghi pubblici, ma l’attività
dello Stato che deve ribadire la priorità dei principi Costituzionali in tutte
quelle relazioni che sono relative alla vita pubblica iniziando dalla religione
maggioritaria del paese dal quale lo Stato deve emanciparsi una volta per
tutte.
Solo
quando lo Stato sarà emancipato dalla religione maggioritaria del paese sarà in
grado di imporre regole uguali per tutti riducendo la religione a fatto intimo
e personale. Altrimenti le religioni continueranno ad imporre ai bambini la
loro morale sottraendoli alla consapevole fruizione dei diritti Costituzionali
e, per conseguenza, gli adulti, sia magistrati che datori di lavoro o
dipendenti, continueranno a proporre la loro religione mediante i loro simboli
come emancipazione psicologica dal predominio di un’altra religione che
aborriscono.
La
donna musulmana che porta il velo si sta difendendo dai crocifissi che la
circondano, esattamente come fa il Pagano Politeista che non capisce come lo
Stato possa permettere le manifestazioni di odio e di genocidio nei confronti
dell’umanità che il crocifisso rappresenta. Un crocifisso che viene
rappresentato anche negli atteggiamenti dei cittadini che occupano ruoli
Istituzionali che troppo spesso si sentono tanti “dio padrone”, col diritto di
vessare i cittadini, anziché ciò che la Costituzione impone loro: dei
dipendenti che hanno solo obblighi nei confronti dei cittadini.
Un’altra
questione che il professor Perulli non ha considerato, relativa ai conflitti
sul diritto alla libertà religiosa e di coscienza sui posti di lavoro, è la
vicenda di Luigi Tosti il magistrato che ha chiesto di togliere il crocifisso
dall’aula nella quale amministrava la giustizia in quanto i valori etici e
morali rappresentati dal crocifisso erano in contrasto con i valori etici e
morali della Costituzione. Il magistrato Luigi Tosti è stato condannato in
primo e in secondo grado per essersi rifiutato
di amministrare la giustizia sotto la minaccia del crocifisso. Proprio in
questi giorni la Corte di Cassazione sta esaminando il caso e, a quanto mi
risulta, è il primo caso sul rifiuto dell’esposizione del crocifisso, che
arriva alla Corte di Cassazione proprio all’interno di un conflitto di lavoro.
INTEGRO:
La Corte di Cassazione in data 17 febbraio 2009
assolveva il giudice Luigi Tosti annullando la sentenza di condanna senza
rinvio. La Suprema Corte ha assolto Luigi Tosti in quanto "il fatto non
sussiste". A tutt'oggi, dopo oltre un mese, si è ancora in attesa delle
motivazioni.
Trovo
strano, se non sospetto, il tentativo dei professori universitari e di questo
docente in particolare, di fuggire dalla cronaca quotidiana per rifugiarsi in
esempi lontani nello spazio (altri paesi europei) o nel tempo piuttosto che
affrontare l’attualità territoriale e temporale in cui quello stesso docente
vive. Quasi fosse un estraneo alla sua stessa società civile.
Marghera,
18 dicembre 2008
Integro le riflessioni sulla libertà religiosa nei luoghi di lavoro
con altre riflessioni su avvenimenti di questi giorni. Marghera,
11 febbraio 2009
L’argomento
trattato dal professor Perulli non si è esaurito. Altre
vicende continuano a presentarsi all’attenzione e inducono a varie riflessioni
sull’uso della religione nei posti di lavoro.
Due
vicende recenti inducono ad una serie di riflessioni. Vicende che riporto da
piccoli articoli giornalistici con le riflessioni che inducono nella società.
Si tratta dell’uso della propria posizione lavorativa per imporre
la propria religione a persone fragili ed indifese. Nel caso dell’infermiera
sembra che la sua azione non sia avvenuta nei confronti di appartenenti ad
altre religioni, ma sta di fatto che la sua attività aveva carattere religioso
nei confronti di persone che, magari in quel momento, non pensavano all’aspetto
religioso della loro malattia.
Si tratta comunque di un atto di violenza anche quando comporta
richiamare alla mente ciò che le persone, fino ad allora, non hanno preso in
considerazione.
La violenza che fanno i cristiani è quella di spacciare una “possibile
guarigione dalla morte”. Allontanano il malato dalle possibilità che ha la
scienza medica nel suo caso e lo inducono ad attese spasmodiche di una qualche
forma di miracolo, come le braccia che crescono, indotto dalla fede.
Per contro, il cristiano che lo fa ottiene una legittimazione
emotiva nel convincimento che la sua fede non è il prodotto di una sua
patologia psichiatrica, ma è un oggetto reale in quanto anche l’altro, il
malato, ha avvertito la necessità che egli pregasse per lui.
La domanda rimane la stessa: qual è il soggetto che ha diritto
alla sua libertà religiosa?
L’infermiera e il cappellano del carcere di Salerno o i malati e i
detenuti che hanno diritto a non ricevere pressioni di natura religiosa o
violenze giustificate dalla natura religiosa del criminale?
E’ legittimo che il cristiano usi rapporti di forza sociale per
imporre la propria religione?
Se nel caso del cappellano del carcere di Salerno c’è una sentenza
della Corte di Cassazione che chiarisce la deficienza dell’applicazione dell’ordinamento
laico dello Stato, nel caso dell’infermiera inglese le reazioni della struttura
sanitaria sono state contraddittorie.
Rilevata la natura violenta dell’azione dell’infermiera, l’ospedale
ha proceduto a sospendere l’infermiera. Questa sospensione ha innescato
reazioni violente da parte di cappellani, organizzazioni mediche e religiose
che ritengono di poter violentare emotivamente i pazienti. Secondo queste
organizzazioni (Christian Medical
Fellowship), impedire all’infermiera la violenza
emotiva nei confronti del paziente è un atto di “discriminazione religiosa”. Un
po’ come un vescovo cattolico francese che ha affermato che essere processati
per violenza a minori è un atto di discriminazione religiosa.
L’atto di questa infermiera, comunque, non fu diretto, almeno in
questo caso, nei confronti di una paziente di un’altra religione e forse è per
questo che l’ospedale, col comunicato che riporto, ha reintegrato l’infermiera.
Dal punto di vista della libertà religiosa l’accento va messo sul
comportamento a prescindere dalla sua gravità, nell’intervento giuridico la
pena si misura in base alla gravità dell’azione con cui si è veicolato il
comportamento in violazione alla libertà religiosa. Il giudizio del magistrato
è un giudizio diverso da quello dato dalla persona religiosa offesa. Mentre il
magistrato deve proporzionare la pena in base alla gravità dell’azione con cui
si è offeso, la persona religiosa vive l’offesa ricevuta come una condizione
assoluta. Per questo motivo la legge civile DEVE sempre intervenire per
definire il confine fra ciò che è legittimo, nella propaganda della propria
fede, da ciò che è illegittimo.
Riporto le notizie di fonte giornalistica:
Fri, 06 Feb 2009
22:09:00
Un'infermiera cristiana battista, sospesa
per essersi offerta di pregare per una paziente, ha ricevuto questo lunedì
grande sostegno da parte di organizzazioni mediche e religiose, pazienti e
cappellani ospedalieri, secondo quanto rende noto il quotidiano britannico Daily Mail.
Mentre i cappellani hanno chiesto nuovi
orientamenti per il sistema sanitario nazionale per quanto riguarda
l'assistenza spirituale ai pazienti, il Christian Medical Fellowship ha affermato
che la sospensione di Caroline Petrie
è un atto di “discriminazione religiosa”.
La signora Petrie,
cristiana impegnata di 45 anni, affronta un'azione disciplinare dopo essere
stata accusata di non rispettare l'impegno di uguaglianza e diversità. Potrebbe
essere licenziata per aver chiesto a una paziente anziana se voleva che
pregasse per lei.
La paziente, May Phippen, di 79 anni, non si è sentita offesa, ma ha
commentato con un'altra infermiera che poteva essere offensivo per altri
pazienti.
La signora Petrie,
che ha due figli, ha detto che la sua offerta di preghiera era il suo modo di
augurare un miglioramento. “Non penso di aver fatto qualcosa di sbagliato – ha
confessato –. Ho solo cercato di far sì che la paziente sapesse che pensavo a
lei. E' il mio modo di dire 'spero che guarisca'”.
Tratto da:
http://www.italiachiamaitalia.net/news/149/ARTICLE/13510/2009-02-06.html
Reintegrata l'infermiera britannica sospesa per aver
voluto pregare
10/02/2009
L'ospedale riconosce l'importanza del “credo
spirituale”
LONDRA, martedì, 10 febbraio 2009.-
L'infermiera cristiana britannica sospesa per essersi offerta di pregare per
una paziente è stata riammessa al lavoro.
Caroline Petrie è stata
contattata giovedì scorso dal North Somerset Primary Care Trust e
le è stato comunicato che nell'arco di pochi giorni avrebbe potuto riassumere
il proprio ruolo all'interno dell'ospedale.
L'infermiera 45enne aveva
chiesto a un'anziana se voleva che pregasse per lei. La paziente, May Phippen, 79 anni, ha
affermato di non essersi sentita offesa, ma ha commentato con un'altra
infermiera che aveva trovato la proposta strana e che avrebbe potuto essere
offensiva per altri pazienti.
Il risultato è stato che la Petrie ha subito un provvedimento disciplinare per “non
aver dimostrato un impegno nei confronti dell'uguaglianza e della diversità”.
I responsabili dell'ospedale
hanno reso noto il suo reinserimento giovedì sera, affermando di essere
“profondamente consapevoli dell'importanza del credo spirituale di un
individuo”.
“Riconosciamo che Caroline ha sentito che stava agendo nell'interesse dei
suoi pazienti. Per alcune persone di fede, la preghiera è parte integrante
dell'assistenza sanitaria e del processo di guarigione”.
“E' accettabile offrire
sostegno spirituale come parte di una cura quando il paziente lo richiede”,
aggiunge la dichiarazione.
L'ospedale ha espresso
sostegno a “Caroline e agli membri dello staff che
hanno una fede” perché continuino a “offrire un'assistenza di alta qualità
restando impegnati nel proprio credo”.
Tratto da:
http://www.zenit.org/article-17145?l=italian
Questo caso,
avvenuto in Inghilterra, sia pur diverso nei contenuti, non lo è nella pretesa
di autopromozione del soggetto religioso nei
confronti della persona debole e indifesa. Se nel caso del cappellano c’è una autopromozione nei confronti del detenuto di natura
sessuale, nel caso inglese c’è un’autopromozione di
natura emotiva. In entrambe le situazioni i protagonisti, sia il cappellano del
carcere che l’infermiera inglese, dalla loro azione ottengono una
legittimazione della loro superiorità nell’accettazione, da parte della persona
debole, del loro potere. Sia che si tratti del “potere di pregare per una
possibile guarigione” sia che si tratti del potere di ottenere delle
prestazioni sessuali.
Chi viene
umiliata è la persona malata, la persona carcerata, la persona che si trova, in
quel momento, in uno stato di fragilità esposta ad attacchi di natura emotiva.
Occupandosi di abusi sessuali
commessi da un cappellano in servizio presso la casa circondariale
di salerno , la Corte di Cassazione ha
evidenziato che nelle carceri (anche dopo la riforma del 1975 con cui sono
stati fatti, si pur con qualche “timidezza”, dei passi verso la laicità) il
cappellano, pur non essendo un pubblico ufficiale ''svolge sicuramente un
servizio pubblico''. La Corte ha per questo
confermato la condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per il reato di
concussione nei confronti del cappellano colpevole di abusi sessuali ai danni
di alcuni detenuti. Nella parte motiva della sentenza (12/2009) la Corte
denuncia il fatto che ''la riforma carceraria del 1975, tradendo in parte i
propositi di laicizzazione della vita pubblica,
continua a prevedere che il trattamento del condannato e dell'internato sia
svolto avvalendosi anche della religione e, a tal fine, mantiene il servizio di
assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura
penitenziaria, ma non può sottacersi – spiega la Corte - che, nella prospettiva
di affrancarsi, con una qualche timidezza, da tendenze confessionali, ha
comunque rimosso il cappellano dal Consiglio di disciplina e dalla quasi
totalità delle funzioni amministrative che il regolamento precedente gli conferiva''. A prescindere da queste privazioni il
cappellano continua a svolgere ''compiti di natura religiosa che consistono
nell'organizzare e presiedere alle pratiche di culto e nell'istruire e
assistere i detenuti''. Proprio per questo il
cappellano svolge ''sicuramente un servizio pubblico la cui natura e'
conclamata dalla normativa che lo governa, dall'assenza dei poteri tipici della
funzione pubblica, dall'attività intellettiva e non meramente applicativa o
esecutiva che lo caratterizza''. La Corte, nel
confermare la condanna inflitta al cappellano dai giudici di merito, per aver aver preteso prestazioni di natura sessuale da alcuni
detenuti, ha evidenziato che sussiste il reato di concussione avendo l'imputato
''indotto i detenuti a soddisfare le sue insane pulsioni sessuali sfruttando
indebitamente la propria posizione di preminenza fino a garantire non
consentiti contatti tra il mondo esterno e i detenuti''.
(Data: 08/01/2009 9.50.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Tratto da:
La carenza legislativa voluta dal Vaticano al fine di mantenere
quel confine grigio in cui la sua violenza vive di impunità, di fatto sottrae
ai cittadini i diritti che la Costituzione garantisce loro. Legittima la
violenza nei confronti dei cittadini fragili. Una violenza che è sempre di natura
religiosa, sia che si tratti del Don Gelmini che fa
violenza sui detenuti nel suo campo di concentramento, sia che si tratti di
malati, di detenuti nelle carceri, dei
barboni, dei detenuti nei CPT o nelle strade. Il concetto cattolico secondo cui
le persone che hanno peccato non hanno diritti nei confronti del dio padrone, e
pertanto non possono rivendicare giustizia, è molto radicato nei comportamenti
sociali ed è una delle fonti da cui scaturisce, molto spesso, la violazione del
diritto religioso delle persone sui loghi di lavoro.
Marghera,
11 febbraio 2009
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
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