R. Pisillo Mazzeschi
tratta:
“Situazione della libertà
religiosa nel consiglio ONU sui diritti umani”
“Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa”
Commento, riflessioni ed
osservazioni.
Riflessioni osservazioni
ed interpretazioni di uno spettatore esterno supportato dalla registrazione
audio
Riflessioni relative al Convegno di Studio
dal titolo “Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa” tenuto
a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro
Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia. Osservazioni sulla relazione svolta dal professor R. Pisillo
Mazzeschi “Situazione della libertà religiosa nel Consiglio Onu sui diritti
umani.”
L’intervento
del professor R. Pisillo Mazzeschi dell’Università di Siena viene commentato
patendo dalla registrazione e dagli appunti in sala.
Il
titolo della sua relazione è “Situazione della libertà religiosa nel Consiglio
ONU sui diritti umani”.
Il
suo intervento dura circa 35 minuti. E’ l’ultimo intervento della giornata di
giovedì 04 dicembre.
L’intervento
del professor Mazzeschi è centrato sulle trasformazioni fra l’idea di libertà
religiosa come intesa quando fu redatta la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e l’evoluzione delle interpretazioni che tale libertà ha subito nel
corso del tempo e per necessità espresse dalle situazioni sociali.
Il
professor Mazzeschi per condurre il suo discorso sull’evoluzione del sistema
giuridico relativo all’applicazione del diritto alla libertà religiosa, usa la
diffamazione e come la diffamazione, in ambito religioso è stata considerata.
All’interno del concetto di diffamazione, il professor Mazzeschi, comprende una
serie di comportamenti come ingiurie, calunnie, ironia e blasfemia, che minano,
di fatto, la libertà religiosa dei credenti.
La
relazione del professor Mazzeschi si svolge fra intervento negativo e
intervento positivo in difesa del diritto alla libertà religiosa. In sostanza,
la libertà negativa del diritto di libertà religiosa si ha quando lo Stato non
interviene sulle questioni religiose. Il diritto positivo del diritto alla
libertà religiosa si ha quando lo Stato è parte attiva nel garantire la libertà
religiosa delle persone.
Possiamo
dire, nel caso della giurisprudenza italiana, che ci sono due tipi di
intervento giuridico in materia di religione: uno positivo e uno negativo.
L’intervento negativo fa si che lo Stato non intervenga in materia religiosa,
mentre l’intervento positivo obbliga lo Stato a salvaguardare il sentimento
religioso delle persone.
Per
comprendere l’importanza di quanto presentato dal professor Mazzeschi, prima di
iniziare il commento a quanto ha esposto, trovo interessante esporre le diverse
tesi dell’autorità giudiziaria italiana in merito alla vicenda Faraon e
Gomiero. Questi due personaggi, il secondo parroco di S. Donà, appartenenti all’organizzazione
cattolica ARIS incaricata dalle gerarchie cattoliche di mettere in atto azioni
di diffamazione religiosa, avevano pubblicato un “attacco” all’associazione
religiosa Testimoni di Geova, su una pubblicazione parrocchiale.
I
Testimoni di Geova li denunciano e la prima sentenza, in Corte d’Assise del 23
marzo 1992 assolve Faraon e Gomiero con la seguente motivazione:
“Il
reato di vilipendio della religione, con riferimento ad uno dei culti ammessi
dallo Stato (nella specie il culto professato dagli appartenenti alla
congregazione dei testimoni di Geova) non sussiste allorché l’offesa è rivolta
ad una collettività di fedeli, senza l’indicazione del nome di alcuno degli
aderenti alla confessione religiosa.
Non
integra il reato la diffamazione ai danni della Congregazione dei Testimoni di
Geova la pubblicazione, in un quotidiano locale ed in un bollettino
parrocchiale rivolto ai professanti il culto cattolico di un piccolo centro
urbano, di interviste e “pezzi” giornalistici contenenti assai pesanti
giudizi e critiche a particolari aspetti
e contenuti della dottrina religiosa avversata, definita << setta
>> pseudo-religiosa, nemica della famiglia e dell’unione dei coniugi,
avente precise, occulte finalità economiche, miranti ad impossessarsi dei beni
dei propri adepti: il nostro ordinamento, così come garantisce la libertà di
professione religiosa, tutela anche la libertà di proselitismo, che può ben
svolgersi con il ricorso ad espressioni di carattere fortemente polemico,
soprattutto allorché l’insegnamento e la propaganda religiosa si professino nei
riguardi dei propri fedeli, con l’unico limite della contumelia e della
gratuita denigrazione.”
La
Corte d’Appello di Venezia nell’ottobre del 1997 capovolgeva la sentenza e
condannava gli imputati Faraon e Gomiero. La Corte d’Appello rileva che le
accuse di Faraon e Gomiero che avevano usato l’espressione “associazione per
delinquere” rivolta ai Testimoni di Geova e che avevano accusato la stessa
congregazione di perseguire la sistematica la separazione dei coniugi allo
scopo di impossessarsi dei beni dei loro adepti, non erano dei fatti, ma
<< semplici opinioni >>, unicamente volte a negare << la
religiosità della dottrina dei Testimoni di Geova e a dimostrarne la
pericolosità sociale >> senza però alcuna argomentazione. Afferma fra
l’altro la Corte d’Appello:
“In
materia di critica religiosa è possibile e lecito, in ossequio alla libertà di
pensiero, giungere a negare fondamento all’altrui credo religioso, ma solo
quando tale giudizio sia frutto di un’argomentata esposizione di contrari
principi dogmatico-dottrinali, e non apoditticamente affermato o, peggio
ancora, correlato a finalità criminose o comunque illecite.”
Conclude
la Corte d’Appello di Venezia:
“Solo
col bilanciamento e la tutela di tutti i diritti garantiti dalla carta Costituzionale si
possono impedire forme di intolleranza e fanatismo religioso, che in passate
epoche storiche, e purtroppo anche oggi in altri contesti geografici, tanti
guasti e sciagure hanno provocato e provocano.”
La
Corte di Cassazione nel dicembre del 1998 confermando la sentenza di condanna
della Corte d’Appello di Venezia (pena prescritta) afferma:
“L’altrui
confessione deve essere sempre rispettata. Anche dai cattolici nelle proprie
pubblicazioni parrocchiali. E, per il cattolico che ha diffamato un’altra
religione, a nulla vale richiamarsi alle norme concordatarie che assicurano al
clero e ai fedeli della chiesa di Roma la piena libertà di manifestazione del
pensiero, perché sul concordato prevale la Costituzione che tutela i diritti
delle minoranze religiose.”
Questa
è la tesi con cui la Corte di Cassazione ha respinto la tesi di Luciano Faraon
e del parroco di S. Donà Gumiero (a volte scritto con Gomiero e a volte scritto
con Gumiero) sostenevano che:
“...in materia religiosa
il diritto di manifestare il proprio pensiero non potrebbe trovare limiti.”
Conclude
la Cassazione rigettando anche la tesi della poca diffusione della
pubblicazione che ha diffamato i Testimoni di Geova:
“Il
fatto che un credo religioso e i relativi principi si basino su un atto di
fede, per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari
della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza
semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e, pertanto, gratuite.”
Queste
affermazioni delle Corti Nazionali ci permettono di capire almeno due aspetti
di orientamento giuridico: quello di chi legittima la diffamazione e quello di
chi ritiene che diffamare sia un attentato al diritto di libertà religiosa.
Da
qui è necessario partire per comprendere il discorso del professor Mazzeschi
sulla storia dell’evoluzione del concetto di diritto di libertà religiosa in
relazione a come veniva considerato nelle varie nazioni e assunto come
principio dall’ONU.
Quando
il principio venne scritto, era inteso come un principio negativo. Negativo nel
senso che negava allo stato il diritto di agire all’interno delle questioni
religiose. Il professor Mazzeschi dice: << La natura tradizionale della libertà religiosa è a
mio avviso una classica libertà negativa di stampo occidentale. Professare la
religione senza interferenze da parte dello Stato. Lo stato ha solo l’obbligo
di non intervenire.>>
I
limiti posti dallo stato sono limiti finalizzati alla salvaguardia
degli altri, della morale, dell’ordine pubblico o “contrari al buon costume”
come recita la Costituzione Italiana. Ci sono altri limiti come, rispettare
l’ateismo o l’agnosticismo.
In
questo contesto tradizionale si inserisce il modo di considerare e affrontare
il concetto di diffamazione religiosa. Dice il professor Mazzeschi <<Si
intende espressione di opinione religiose contenenti ironia, diffamazione,
offese, insulti, ingiurie, blasfemia. La blasfemia è sempre stata oggetto di
repressione ma viene impiegata
frequentemente e spesso confuso con progetti simili come intolleranza,
discriminazione e incitamento all’odio religioso.>>
Nell’esempio
delle sentenze che ho messo, appare chiaro anche il contenuto diffamante e
infamante fatto dal parroco di S. Donà e dall’avvocato Luciano Faraon. Le
giustificazioni che loro hanno adottato devono far riflettere sulla
volontarietà malvagia delle loro azioni e delle loro intenzioni.
Dice
in sostanza il professor Mazzeschi: “Si ammette la lotta contro la diffamazione religiosa. Per la
difesa della libertà religiosa è necessaria una difesa da parte dello stato nei casi di gravi
manifestazione di intolleranza religiosa. Si prevede che l’odio religioso e o
l’incitamento deve essere punito. In questi senso anche nel diritto
tradizionale è ammesso l’intervento positivo dello stato che interviene
giuridicamente contro l’incitamento all’odio religioso. La discriminazione e la
violenza devono essere punite solo nei casi evidenti. >>
Si
agisce nei casi che si evidenzia un reato, ma normalmente il diritto di libertà
religiosa viene bilanciato dal diritto di espressione. E’ un aspetto che viene
sottolineato anche dalla Corte di Cassazione. La diffamazione deve essere
perseguita nei casi eccezionali e bilanciato con il diritto alla libertà di
espressione. La Corte d’Appello di Venezia è chiara in questo.
Libertà
religiosa e libertà di espressione viaggiano assieme dove l’uno e l’altro devono
trovare un equilibrio. La libertà di espressione è una libera critica che non
può degenerare nella negazione dell’altro, critica e aggressione sono due cose
diverse. Tanto che il professor Mazzeschi dice, più o meno: << In sintesi, la repressione penale
della espressione è lecita solo se difende i diritti delle persone contro gravi
attacchi. Entra in gioco il limite del rispetto della libertà di espressione.
Contro gli eccessi della libertà di espressione, che offende i diritti delle
persone, i diritti penali contro la diffamazione religiosa devono essere
proporzionati e finalizzati a difendere le persone.>>
Questi
concetti subiscono un’evoluzione. Il dibattito sulla diffamazione,
l’incitamento all’odio religioso e all’intolleranza, viene legato al razzismo,
alla xenofobia e all’antiislamismo. Questo approccio, da parte del consiglio
ONU, ha modificato l’approccio nei confronti della diffamazione religiosa.
L’enfasi si è spostata dal problema specifico della diffamazione religiosa e
dell’intolleranza verso problemi di natura politica. Essenzialmente problemi
che concernano le relazioni fra paesi occidentali e mondo islamico. Il problema
dell’intolleranza religiosa, manifestato mediante diffamazione, è consistito
nell’identificare l’islamismo col terrorismo. Questa operazione di
identificazione ha inciso sia nel diritto alla libertà religiosa che nel
diritto alla libertà di espressione.
Il
problema è ben presente in Veneto. Con motivazioni razziste e xenofobe molti
sindaci del Veneto incitano all’odio religioso contro gli islamici impedendo
loro di avere un luogo o una condizione decente nella quale pregare.
Nell’attuale
situazione si tende a parlare della diffamazione religiosa insieme
all’incitamento all’odio religioso e al razzismo. Si tratta di uno spostamento
di enfasi importante. La diffamazione religiosa, legata ai motivi di odio
religioso e razziale, accentuano la gravità della diffamazione e richiedono un
maggiore intervento repressivo dello Stato.
Mentre
nella situazione giuridica precedente ci si preoccupava di impedire gli eccessi
dello Stato contro la libertà di espressione accusata di diffamazione, ora ci
si preoccupa di condurre una lotta contro la diffamazione perché la
diffamazione porta ad abusi delle libertà di altra natura. Una volta si tutelavano
le persone contro gli eccessi della libertà di espressione e solo le gravi
offese contro le persone giustificavano le misure repressive. Ora, invece, la
lotta contro la diffamazione deve difendere il sentimento religioso delle
persone e la lotta dello Stato diventa più positiva. La lotta contro la
diffamazione è una lotta per la libertà religiosa e si giustifica da sola.
Se
prima la libertà religiosa era libera da interferenze, ora la situazione è
cambiata sotto la spinta di nuove interpretazioni giuridiche dell’ONU. Ed è
cambiato anche il contenuto del diritto di libertà di espressione. Ora
comprende non solo aspetti negativi, ma anche aspetti positivi per proteggere i
sentimenti religiosi delle persone se non le stesse religioni.
Con
l’accrescere dei diritti accresce anche l’intervento degli Stati.
Lo
Stato deve proteggere la libertà.
Questo
è quanto ha raccontato il professor Mazzeschi arricchendolo con gli articoli
sia della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo che delle varie carte
giuridiche che in tutto il mondo si prefiggono di tutelare i diritti delle
persone. Se oggi assistiamo allo sviluppo del razzismo e della xenofobia nei
confronti dell’islam, non dimentichiamo che anche l’Italia ha avuto momenti di
grande repressione religiosa in tempi recenti. L’azione fatta contro i Bambini
di Satana dallo Stato Italiano è stata una grave violazione della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo. Una diffamazione con incitamento all’odio
religioso. Un incitamento all’odio religioso al quale si affiancò, con una
dichiarazione sul quotidiano Corriere della Sera anche il Presidente delle
Repubblica. La magistratura, assolvendo Marco Dimitri e risarcendolo per
ingiusta carcerazione, ha rimediato alla diffamazione che ha subito. Pur tuttavia,
nessuno dei diffamatori è stato inquisito o censurato per la sua attività.
Ho
voluto presentare il caso di Faraon e Gomiero perché è un caso emblematico ed
esplicativo di come viene usata la diffamazione in Italia. Ho voluto
presentarlo un po’ perché il professor Mazzeschi ha parlato del tema della
diffamazione nel suo intervento e un po’ perché altri oratori parleranno di
processi contro la religiosità di individui vari, ma fuori dall’Italia. Come se
in Italia il problema non esistesse. Un
problema che qualche oratore ha scoperto solo attraverso il nostro volantino.
Quando
Gian Antonio Stella nel 2000 mise in atto la sua diffamazione contro i Pagani
Politeisti, ci siamo difesi come abbiamo potuto, consapevoli che la
magistratura favoriva le attività diffamatorie di questo e altri personaggi:
E
questa è la seconda parte:
Come
ci si può difendere quando le Istituzioni sono organizzate per favorire la
diffamazione delle persone religiose esponendo il crocifisso e minacciando “di
scannare chi non si adegua”?
Il
problema della diffamazione religiosa e dei diffamatori organici all’organizzazione
cattolica è il vero problema in Italia. Un problema che vede i cittadini
privati dei loro diritti fondamentali da Istituzioni che usano quei diritti per
i loro scopi. Il suicidio avvenuto nel veneziano di Maurizio Antonello qualche anno fa, un cattolico che praticava la diffamazione religiosa nel Veneto nei confronti di chi non era cattolico (e che aveva ampi spazi su giornali come Il Gazzettino e il Mattino di Padova), ha attenuto l'aggressione mediante la diffamazione religiosa, ma non ha risolto il problema.
Infine,
il professor Mazzeschi ha raccontato come una eccessiva rigidità sui diritti
quando si è sui tavoli internazionali può impedire dei passi in avanti. Fu il
caso di una sua esperienza in campo internazionale nella quale il Pakistan,
appoggiato dai paesi arabi, propose un irrigidimento dei diritti e l’Europa non
fu in grado di opporsi e di ammorbidire la proposta Pakistana perché i paesi
del nord Europa non accettarono nessun compromesso di limitazione dei diritti.
Il professor Mazzeschi, in sostanza, dice che quando si tratta sul piano
internazionale serve una certa elasticità e che le posizioni “dure e pure” non
sempre pagano infatti, dice, allora passò la mozione del Pakistan.
Marghera,
11 dicembre 2008
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Claudio Simeoni
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