G. Cimbalo tratta:
“Religione, società e diritti umani nel contesto centro-orientale N. 2”
“Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa”
Commento, riflessioni ed osservazioni.
Riflessioni osservazioni ed interpretazioni di uno spettatore esterno supportato dalla registrazione audio
Riflessioni relative al Convegno di Studio dal titolo “Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa” tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Osservazioni sulla relazione svolta dal professor G. Cimbalo “Religione, società e diritti umani nel contesto centro-orientale.”
L’intervento del professor Giovanni Cimbalo docente di diritto canonico e diritto ecclesiastico all’Università di Bologna viene commentato partendo dalla registrazione e dagli appunti in sala.
Il
titolo della sua relazione è “Religione, società e diritti umani nel contesto
centro-orientale”. Il titolo è lo stesso della relazione del professor Giovanni
Barberini, ma il contenuto è diverso. Non è un caso
che al Convegno di studi su “Diritti umani e religioni: il ruolo della libertà
religiosa”, quando si è trattato di parlare dell’est Europa sono stati chiamati
docenti cattolici spesso impegnati nell’attività fondamentalista
ed integralista nei confronti dell’est Europa. Tutti docenti di diritto
ecclesiastico:
Giovanni Codevilla è professore associato
di Diritto ecclesiastico comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche.
Giovanni Barberini Professore ordinario di
Diritto ecclesiastico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Perugia.
Giovanni Cimbalo Professore ordinario di diritto canonico e
diritto ecclesiastico presso l’università di Bologna.
Il
suo intervento dura circa 43 minuti. E’ Il terzo intervento della giornata di
venerdì 05 dicembre.
L’intervento
del professor Cimbalo mette in rilievo una serie di considerazioni relative ai
paesi dell’est Europa e alle implicazioni del loro arrivo nella comunità
Europea per la libertà religiosa. Alcuni nuovi problemi.
Il
professor Cimbalo mette l’accento soltanto le relazioni istituzionali. Come per
altri relatori, le persone spariscono dall’orizzonte. L’armata cattolica dice: “Dobbiamo
conquistare l’est Europa: quali sono le condizioni in cui dobbiamo operare?”
Innanzi
tutto il professor Cimbalo parla dell’esistenza di una commissione della
Comunità Europea: La Commissione di Venezia.
Che
cos’è la Commissione di Venezia?
E
quale funzione ebbe?
La Commissione
europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione di
Venezia, dal nome della città in cui si riunisce, è un organo consultivo del
Consiglio d'Europa. Istituita nel 1990, la Commissione ha svolto un ruolo
chiave nell’adozione di costituzioni conformi agli standard del patrimonio
costituzionale europeo.
Concepita
inizialmente come strumento d’ingegneria costituzionale di emergenza, in un
contesto di transizione democratica, la Commissione ha visto la propria
attività evolvere progressivamente sino a diventare un'istanza di riflessione
giuridica indipendente, internazionalmente riconosciuta.
La Commissione
contribuisce in modo significativo alla diffusione del patrimonio
costituzionale europeo, che si basa sui valori giuridici fondamentali del
continente, e garantisce agli Stati un "sostegno costituzionale".
Inoltre, la Commissione di Venezia, elaborando norme e consigli in materia
costituzionale, svolge un ruolo essenziale nella gestione e prevenzione dei
conflitti.
Istituita nel
maggio 1990, come accordo parziale tra gli allora 18 Stati membri del Consiglio
d'Europa, la Commissione è divenuta un accordo allargato nel febbraio 2002, con
la conseguente possibilità di accogliere come membri anche Paesi non europei.
La Commissione
di Venezia è composta da "esperti indipendenti di fama internazionale
per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo
allo sviluppo del diritto e della scienza politica" (art.2 dello Statuto).
I membri sono
in particolare professori universitari, di diritto costituzionale o di diritto
internazionale, giudici di corti supreme o costituzionali, e alcuni membri di
parlamenti nazionali. Essi sono designati, per quattro anni, dagli Stati membri
della Commissione ma agiscono in piena autonomia e indipendenza.
Tutti gli
Stati membri del Consiglio d'Europa hanno aderito alla Commissione di Venezia.
Inoltre, il Kyrgisistan è diventato membro nel 2004,
il Cile nel 2005 e la Repubblica di Corea e il Montenegro nel 2006, portando a
50 il numero degli stati membri della Commissione. La Bielorussia
partecipa in qualità di membro associato. Gli Stati che godono di uno statuto
di osservatore presso la Commissione sono: Argentina, Canada, Santa Sede,
Israele, Giappone, Kazakstan, Messico, Stati Uniti e
Uruguay. Il Sudafrica ha uno speciale statuto di cooperazione.
La Commissione
europea e l'OSCE/ODIHR partecipano alle sessioni plenarie della Commissione.
Il lavoro
della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto si articola
intorno ai tre principi chiave del patrimonio costituzionale europeo: la
democrazia, i diritti umani e il primato del diritto, che sono alla base di
tutte le attività del Consiglio d’Europa. Questi principi si concretizzano nei
quattro settori chiave dell'attività della Commissione:
·
Assistenza costituzionale
·
Elezioni e referendum
·
Cooperazione con le corti costituzionali
·
Studi, rapporti e seminari transnazionali
(Adottato dal
Comitato dei Ministri il 21 febbraio 2002 durante la 784ª riunione dei Delegati
dei Ministri).
I Rappresentanti, presso il Comitato dei Ministri, degli
Stati membri dell’Accordo parziale che stabilisce la creazione della
Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto
In base alla Risoluzione
90(6) relativa ad un Accordo parziale che stabilisce la creazione della
Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto;
Vista la
decisione, presa durante la riunione 484bis dei Delegati dei Ministri nel
dicembre 1992 di mantenere in futuro la struttura della Commissione come
un Accordo parziale del Consiglio d’Europa;
Vista la
Risoluzione statutaria 93 (28) sugli Accordi parziali ed allargati;
Si felicitano
dell’interesse per i lavori della Commissione manifestato da molti Stati non
membri del Consiglio d’Europa e si augura di dare a questi Stati la possibilità
di partecipare ai lavori della Commissione;
Convinti che
il carattere indipendente della Commissione ed i suoi metodi flessibili di
lavoro siano la chiave del suo successo e debbano essere mantenuti;
Augurandosi di
sviluppare lo statuto della Commissione alla luce dell’esperienza acquisita,
Decidono che
la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto sarà d’ora
in avanti un Accordo allargato retto dalle disposizioni dello statuto
modificato annesso che entrerà in vigore con l’adozione della presente
Risoluzione
Statuto
modificato della Commissione europea per la Democrazia attraverso il
Diritto
Articolo 1
1. La
Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto è un organo
consultivo indipendente che coopera con gli Stati membri del Consiglio
d’Europa, e con gli Stati non membri, le organizzazioni e gli organismi
interessati.
- Il suo campo
d’azione specifico è quello delle garanzie offerte dal diritto al servizio
della democrazia.
La Commissione
persegue i seguenti obiettivi:
- rafforzare
la comprensione dei sistemi giuridici degli Stati partecipanti, soprattutto in
vista di un avvicinamento a questi sistemi.
- promuovere
lo Stato di diritto e la democrazia ;
- esaminare i
problemi posti dal funzionamento, dal consolidamento e dallo sviluppo delle
istituzioni democratiche.
2. La
Commissione dà priorità ai seguenti lavori:
a. ai principi e alla tecnica costituzionali, legislativi ed
amministrativi che accrescono l’efficacia delle istituzioni democratiche ed il
loro consolidamento, e al principio del primato del diritto
b. ai diritti e le libertà fondamentali, soprattutto quelle che
riguardano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
c. al
contributo delle collettività locali e regionali allo sviluppo della
democrazia.
3. In vista
della diffusione dei valori fondamentali dello Stato di diritto, dei diritti
umani e della democrazia, la Commissione incoraggia la creazione di organismi
analoghi in altre regioni del mondo e può stabilire con loro dei legami per
attuare programmi comuni inerenti al suo ambito d’attività.
Articolo 2
1. La
Commissione è composta di esperti indipendenti di fama internazionale per la
loro esperienza in istituzioni democratiche o per il loro contributo allo
sviluppo del diritto e delle scienze politiche. I membri della Commissione
agiscono autonomamente e non ricevono, né accettano, alcuna istruzione.
2. Un membro
ed un(a) supplente sono designati da ogni Paese membro dell’Accordo allargato.
Il membro e il(la) supplente sono nominati dallo Stato membro ed hanno le
qualifiche richieste dalla prima riga di questo articolo e inoltre hanno
la capacità e la disponibilità di partecipare ai lavori della Commissione.
3. I membri
restano in carica per quattro anni, il loro mandato può essere rinnovato.
Durante il loro mandato possono essere sostituiti solo se hanno presentato le
loro dimissioni o se la Commissione ritiene che un determinato membro non sia
più in grado di, o non sia più qualificato, ad esercitare le proprie funzioni.
4. I
rappresentanti del Comitato dei Ministri, dell’Assemblea parlamentare, del
Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell’Europa e la giunta della Regione
Veneto possono assistere alle sessioni della Commissione
5. Il Comitato
dei Ministri può decidere, secondo la maggioranza prevista dall’articolo 20.d
dello Statuto del Consiglio d’Europa, di invitare tutti gli Stati non membri
del Consiglio d’Europa ad aderire all’Accordo allargato; i membri designati
dagli Stati che non sono parti non possono votare sulle questioni presentate
dagli organi statutari del Consiglio d’Europa.
6. La Comunità
europea è autorizzata a partecipare ai lavori della Commissione. Essa potrà
divenire membro della Commissione secondo le modalità stabilite in accordo con
il Comitato dei Ministri.
7. Il Comitato
dei Ministri, con la maggioranza prevista nell’articolo 20.d dello Statuto del
Consiglio d’Europa, può autorizzare la Commissione ad invitare alcune
organizzazioni od organismi internazionali a partecipare ai suoi lavori.
8. Ogni Stato
autorizzato in passato a partecipare ai lavori della Commissione in qualità di
membro associato od osservatore può continuare a farlo se non aderisce alla
Commissione in qualità di membro. Gli osservatori sono invitati ad assistere
alle sessioni della Commissione in base ai punti all’ordine del giorno. Le
regole che concernono i membri si applicano, mutatis mutandis, ai membri associati e agli osservatori.
Articolo 3
1. Senza
pregiudizio per la competenza degli organi del Consiglio d’Europa, la
Commissione è autorizzata ad eseguire delle ricerche di sua iniziativa, e nel
caso, ad intraprendere studi ed elaborare linee direttrici, leggi e accordi
internazionali. Tutte le proposizioni della Commissione possono essere discusse
e adottate dagli organi statutari del Consiglio d’Europa.
2. La
Commissione può emettere dei pareri, nell’ambito del suo mandato, su richiesta
del Comitato dei Ministri, dell’Assemblea Parlamentare, del Congresso dei
Poteri Locali e Regionali d’Europa, del Segretario Generale, su richiesta di
uno Stato, di un’organizzazione internazionale, o di un organismo
internazionale che partecipa ai lavori della Commissione. Quando uno Stato
richiede un parere su una questione che riguarda un altro Stato, la Commissione
deve informarne quest' ultimo e sottoporre la
questione al Comitato dei Ministri, a meno che i due Stati non siano d’accordo.
3. Tutti gli
Stati non membri dell’accordo allargato possono beneficiare dell’attività del
Consiglio d’Europa facendone richiesta al Comitato dei Ministri.
4. La
Commissione coopera con le corti costituzionali e le istanze equivalenti in
maniera bilaterale e attraverso l’intermediazione di associazioni che
rappresentano queste corti. Per favorire questa cooperazione, la Commissione
può creare un Consiglio misto di giustizia costituzionale, composto da membri
della Commissione e da rappresentanti delle corti e delle associazioni che partecipano
alla cooperazione.
5. La
Commissione può inoltre stabilire legami con istituti e centri di
documentazione, di studio e di ricerca.
Articolo 4
1. La
Commissione sceglie, tra i suoi membri, un ufficio costituito dal Presidente,
tre vice presidenti e quattro membri che restano in carica due anni. Il
Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri sono rieleggibili.
2. Il/La
Presidente dirige i lavori della Commissione e ne assicura la rappresentanza.
Uno dei Vice presidenti sostituisce il Presidente in caso d’impedimento di quest'ultimo.
3. La
Commissione si riunisce in sessione plenaria, in genere quattro volte l’anno.
Le sub-commissioni si riuniscono quando necessario.
4. La
Commissione definisce le proprie procedure ed i propri metodi di lavoro tramite
il regolamento interno e decide la pubblicità da dare alle proprie attività. Le
lingue di lavoro della Commissione sono l’inglese ed il francese.
Articolo 5
1. La
Commissione può richiedere l'assistenza, se lo ritiene necessario, di
consulenti esterni.
2. La
Commissione può inoltre procedere ad audizioni o invitare a partecipare ai
propri lavori chiunque sia qualificato o le organizzazioni non governative che
operano nella sfera di competenza della Commissione e che possono aiutare la
Commissione a raggiungere i suoi obiettivi.
Articolo 6
1. Le spese di
realizzazione del piano d’attività e le spese comuni del segretariato rientrano
nel budget dell’Accordo allargato che è finanziato dagli Stati membri
dell’Accordo allargato e regolato dalle disposizioni finanziarie previste per i
budget degli Accordi ampliati del Consiglio d’Europa, con riserva delle
seguenti modifiche:
a) Il tasso di
contribuzione degli Stati non membri del Consiglio d’Europa al budget
dell’Accordo allargato è uguale ad un terzo del contributo calcolato seguendo
le norme applicabili per gli Stati membri del Consiglio d’Europa, senza
superare un terzo del contributo dei principali contribuenti.
b) La
Commissione sottopone, dopo aver consultato gli Stati membri dell’Accordo
allargato non membri del Consiglio d’Europa, il proprio progetto di
budget annuale al Comitato dei Ministri per l’adozione .
2. Inoltre, la
Commissione può accettare dei contributi volontari che sono versati su un conto
speciale aperto ai sensi dell’articolo 4.2 del Regolamento finanziario del
Consiglio d’Europa. Altri contributi volontari possono essere destinati a
ricerche specifiche.
3. La Regione
Veneto mette cortesemente a disposizione la sede della Commissione. I costi
concernenti il segretariato locale ed il funzionamento della sede della
Commissione sono presi in carico dalla Regione Veneto e dal Governo italiano,
secondo i criteri stabiliti dalle suddette autorità.
4. Le spese di
viaggio e soggiorno di ogni membro sono a carico del Paese che l’ha designato.
Se la Commissione affida delle missioni specifiche, le spese relative sono a
carico del budget della Commissione.
Articolo 7
Una volta
l’anno la Commissione presenta al Comitato dei Ministri un rapporto d’attività
che contiene anche una descrizione, a grandi linee, delle attività future.
Articolo 8
1. La
Commissione è assistita dal Segretariato Generale del Consiglio d’Europa, che
assicura inoltre il collegamento con il personale distaccato dalle autorità
italiane presso la sede della Commissione.
2. Il
personale distaccato dalle autorità italiane presso la sede non fa parte del
personale del Consiglio d’Europa.
3. La sede
della Commissione è Venezia.
Articolo 9
1. Il Comitato
dei Ministri può adottare emendamenti al presente Statuto, con la maggioranza
prevista dall’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, dopo aver
ricevuto il parere della Commissione.
2. La
Commissione può proporre emendamenti al presente Statuto al Comitato dei
Ministri, che deciderà secondo la maggioranza sopraindicata.
Tratto dal sito:
http://www.venice.coe.int/site/main/presentation_ITA.asp
Molti
membri di questa commissione, professori universitari, sono andati nei paesi dell’est
Europa per aiutare a compilare le loro Costituzioni. Costituzioni che non sono
nate attraverso un dibattito interno alla Nazione, ma sono state calate nella
nazione senza che le popolazioni sapessero come usare le “nuove” forme di
diritto. Non rispondevano ai bisogni dei cittadini né ai cittadini sono stati
forniti gli strumenti giuridici con cui rivendicare i cosiddetti “nuovi diritti”
che le nuove Carte Costituzionali elencavano. Al contrario, quei diritti sono
stati usati dai “potentati” di turno che usarono quei diritti per riaffermare
il loro potere contro i cittadini.
Pertanto,
bisogna prendere atto che nei paesi dell’est Europa si incontra una situazione
per la quale soltanto gli appartenenti a gerarchie politiche o chiese, sanno
come usare la struttura dei diritti e come piegare quei diritti per i loro
interessi. Cosa che i cittadini non sono in grado di fare. I cittadini dei
paesi dell’est Europa non hanno avuto quella formazione di consapevolezza in
quanto fruitori dei diritti tale da consentire loro quel potere di essere per
rivendicare, dinanzi alle Istituzioni, di essere dei soggetti di diritto. Quei
cittadini non sono passati attraverso quegli adattamenti sociali che avrebbero
permesso loro di appropriarsi della nuova e diversa struttura giuridica. Tutta
la loro economia è stata distrutta, dai minatori di Temisoara,
ai cantieri di Danzica, alla struttura industriale
della DDR, alla struttura sociale e pensionistica dell’URSS. Queste persone
dall’oggi al domani si sono viste derubare dell’intero stato sociale: la loro
vera ricchezza. E tutto per volontà di operazioni di potentati che hanno visto
la chiesa cattolica la maggiore artefice della costruzione di quella miseria
morale.
Per
questo motivo, sulla testa dei cittadini dell’est Europa, si combatte una
battaglia fra cattolici, ortodossi e quant’altri il
cui fine è quello di spartirsi l’uso privato dei diritti a discapito dei
cittadini. E’ il professor Cimbalo a dirci che molte leggi sulla libertà
religiosa e alcune di queste norme sono in realtà norme che sono fatte fuori
dal contesto giuridico, sociologico e culturale dello stesso paese.
Il
professor Cimbalo prende atto che quasi tutti i paesi dell’est hanno operato
una separazione fra Stato e chiesa
Il
professor Cimbalo mette l’accento sull’autocefalia
delle chiese ortodosse dell’est Europa come un problema che deve essere
considerato nel momento in cui si costruiscono dei rapporti con tali chiese.
Autecefalo è un termine greco che sta a significare “che si governa da
sé”; una chiesa che non ha un primate superiore al primate della chiesa stessa.
E’ il
tipo di organizzazione religiosa che caratterizza le chiese ortodosse a forte
impronta nazionale.
Si
tratta di chiese usate in passato dagli stati dell’est Europa proprio perché il
concetto di nazione è un loro concetto fondamentale. Si crea un’unità fra
chiesa ortodossa e lo Stato.
La
chiesa ortodossa Bulgara è una chiesa nazionale, o meglio tradizionale, perché
è la chiesa della nazione bulgara. Ha conservato la lingua, la cultura, l’editoria
e la tradizione, anche nel periodo dell’occupazione turca.
Con
la rinascita dell’autonomia di questi stati sono state ripescate e riprese,
anche a livello giuridico, delle leggi sancendo la loro libertà religiosa
garantiscono i loro privilegi all’interno della società. Con la distruzione
della Jugoslavia è proliferata l’autocefalia per cui
noi assistiamo che la Macedonia rivendica la propria autocefalia
con nessuna differenza dalla chiesa ortodossa Serba perché ogni Stato dell’ex
Jugoslavia vuole la propria chiesa.
La
diversa appartenenza delle varie chiese
ortodosse ha portato a conflitti giuridici che hanno interessato i diritti dell’uomo.
La coesistenza di diritti e distribuzione di proprietà e di beni delle chiese.
La
comunità Europea ha istituito la Commissione di Venezia un osservatorio o
gruppo di esperti sull’area balcanica. Spesso si sono
incontrate condizioni imposte a quel paese dagli scontri interreligiosi o dalle
conflittualità ideologiche che hanno usato il carattere religioso come mezzo di
differenziazione.
In Ungheria
vige la separazione stato chiesa.
Nei balcani centrali noi troviamo molti gruppi islamici; con l’ingresso
di questi paesi nell’Europa noi abbiamo l’islam come terza religione.
L’islam
balcanico è stato soffocata dai regimi di stampo sovietico,
ma è riemerso con sforza. L’islam bulgaro è sostanzialmente occidentale. La
comunità musulmana di Bulgaria è riconosciuta fin dalla prima Costituzione
Bulgara.
Hanno
autonomia confessionale e loro statuti e hanno un assetto democratico con
statuti democratici. Venticinque famiglie musulmane che eleggono il Mufti.
Questo
sistema dà all’islam bulgaro una rappresentatività sconosciuta ad altri islam. Lo
stato pretende ed ottiene esercitare un controllo sulla confessione approvando
la nomina del Mufti, così si sa con chi si ha a che
fare. Sono ben individuati.
In
Albania, l’islam albanese ha libertà di proselitismo. Nel 1923 si dichiarò l’autonomia
a tutte le chiese musulmane e delle diversità nel mondo musulmano. E dal 1938
in Albania c’è il divieto dell’uso del velo islamico. Dichiara la piena
uguaglianza fra uomini e donne e non separazione fra i sessi. L’islam ha fatto
i conti con l’inserimento religioso nell’ottica europea.
In Bielorussia quando
vengono invitati i sacerdoti stranieri, e quindi i missionari, ma li
controllano fino all’ultimo passo in quanto sono elementi di disturbo e di
rottura dell’unità nazionale.
L’identificazione
fra Stato e organizzazione religiosa si pratica in molti paesi dell’est europeo.
Oltre a quello già detto dal professor Codevilla
degli Ortodossi Russi, la chiesa ortodossa Bulgara per legge può, con un atto
di battesimo, dichiarare sia il fedele alla chiesa bulgara che il cittadino
dello Stato bulgaro. La chiesa ortodossa Bulgara funge da Ufficio di stato
civile. Il bulgaro all’estero registra il proprio figlio come cittadino Bulgaro
col battesimo presso la chiesa ortodossa bulgaro e diventa cittadino bulgaro
all’atto del battesimo.
La Romania
ha fatto degli accordi sia con le religioni ortodosse sia con la conferenza
episcopale greca cattolica e latino cattolica. Si tratta di cooperazione e
protocolli di cooperazione. Lo stato romeno delega alle organizzazioni
religiose l’erogazione di servizi ai cittadini in campo dell’istruzione, del
campo sociale, della sanità dove c’è una sofferenza proprio le associazioni
religiose con la loro azione caritatevole possono agire in collaborazione dello
stato. Esattamente come avviene in Italia col finanziamento illegale alle
scuole cattoliche.
Ci
sono dei rapporti e dei protocolli che legano le confessioni religiose balcaniche agli Stati. Vengono dati dei finanziamenti alle
chiese ortodosse romene. Così la chiesa ortodossa Romena ha stabilito delle
strutture in Spagna e in Italia.
Per
qualche chiesa restituita ai cattolici in Romania, in Italia ci sono 63
parrocchie della chiesa ortodossa Romena concesse dalla chiesa cattolica.
La
chiesa ortodossa di Istanbul si è attribuita la giurisdizione sugli ortodossi
della diaspora per cui gli accordi fatti dallo Stato Italiano sono piuttosto
labili in quanto ora le varie chiese ortodosse pretendono il controllo degli
appartenenti alla loro chiesa. In particolare gli ortodossi Romeni. C’è un
conflitto che ci porterà a risolvere il contenzioso davanti ai magistrati.
Lo
stato deve prendere atto di ogni autonomia confessionale e ha il diritto a
riconoscere una propria identità.
In
realtà, a differenza di quanto ipotizza il professor Cimbalo, gli Ortodossi
stanno tentando di costruire delle strutture tali da permettere loro di agire
all’interno delle comunità Europea non più solo come chiese nazionali divise,
ma questo è un problema che riguarda la guerra in corso fra gli Ortodossi e i
Cattolici per il controllo delle persone trasformate in bestiame.
Io
ricordo che gli ortodossi Greci impedirono a Wojtyla
di baciare la terra.
Non
capivo perché, finché gli ortodossi spiegarono il simbolo cattolico di “baciare
la terra”. Significava che il cattolico affermava: “Questa terra è roba mia!” E
gli Ortodossi non vollero che i cattolici dicessero che la Grecia era roba loro
permettendo a Wojtyla di baciare la terra greca.
Marghera,
14 dicembre 2008
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 041933185
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
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