Il concetto di LIBERTA' è sempre attribuito al singolo individuo. Quando è attribuito ad una società o ad un'organizzazione, è sempre e solo dispotismo!

Giovanni Cimbalo (1947 - vivente)
"Religione, società e diritti umani nel contesto centro-orientale"
Seconda conferenza col medesimo titolo
"Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa"

Riflessioni ed osservazioni di Claudio Simeoni

Comunità Europea: La Commissione di Venezia
funzioni, finalità e Statuto

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

Giovanni Cimbalo

 

Riflessioni relative al Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

 

L'intervento del professor Giovanni Cimbalo docente di diritto canonico e diritto ecclesiastico all'Università di Bologna viene commentato partendo dalla registrazione e dagli appunti in sala.

Il titolo della sua relazione è "Religione, società e diritti umani nel contesto centro-orientale". Il titolo è lo stesso della relazione del professor Giovanni Barberini, ma il contenuto è diverso. Non è un caso che al Convegno di studi su "Diritti umani e religioni: il ruolo della libertà religiosa", quando si è trattato di parlare dell'est Europa sono stati chiamati docenti cattolici spesso impegnati nell'attività fondamentalista ed integralista nei confronti dell'est Europa. Tutti docenti di diritto ecclesiastico:

Giovanni Codevilla è professore associato di Diritto ecclesiastico comparato presso la Facoltà di Scienze Politiche.

Giovanni Barberini Professore ordinario di Diritto ecclesiastico, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Perugia.

Giovanni Cimbalo Professore ordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico presso l'università di Bologna.

Il suo intervento dura circa 43 minuti. E' Il terzo intervento della giornata di venerdì 05 dicembre.

L'intervento del professor Cimbalo mette in rilievo una serie di considerazioni relative ai paesi dell'est Europa e alle implicazioni del loro arrivo nella comunità Europea per la libertà religiosa. Alcuni nuovi problemi.

Il professor Cimbalo mette l'accento soltanto le relazioni istituzionali. Come per altri relatori, le persone spariscono dall'orizzonte. L'armata cattolica dice: "Dobbiamo conquistare l'est Europa: quali sono le condizioni in cui dobbiamo operare?"

Innanzi tutto il professor Cimbalo parla dell'esistenza di una commissione della Comunità Europea: La Commissione di Venezia.

Che cos'è la Commissione di Venezia?

E quale funzione ebbe?

La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione di Venezia, dal nome della città in cui si riunisce, è un organo consultivo del Consiglio d'Europa. Istituita nel 1990, la Commissione ha svolto un ruolo chiave nell'adozione di costituzioni conformi agli standard del patrimonio costituzionale europeo.

Concepita inizialmente come strumento d'ingegneria costituzionale di emergenza, in un contesto di transizione democratica, la Commissione ha visto la propria attività evolvere progressivamente sino a diventare un'istanza di riflessione giuridica indipendente, internazionalmente riconosciuta.

La Commissione contribuisce in modo significativo alla diffusione del patrimonio costituzionale europeo, che si basa sui valori giuridici fondamentali del continente, e garantisce agli Stati un "sostegno costituzionale". Inoltre, la Commissione di Venezia, elaborando norme e consigli in materia costituzionale, svolge un ruolo essenziale nella gestione e prevenzione dei conflitti.

Natura giuridica e composizione

Statuto della Commissione

Istituita nel maggio 1990, come accordo parziale tra gli allora 18 Stati membri del Consiglio d'Europa, la Commissione è divenuta un accordo allargato nel febbraio 2002, con la conseguente possibilità di accogliere come membri anche Paesi non europei.

La Commissione di Venezia è composta da "esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza nelle istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e della scienza politica" (art.2 dello Statuto).

I membri sono in particolare professori universitari, di diritto costituzionale o di diritto internazionale, giudici di corti supreme o costituzionali, e alcuni membri di parlamenti nazionali. Essi sono designati, per quattro anni, dagli Stati membri della Commissione ma agiscono in piena autonomia e indipendenza.

Stati membri

Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno aderito alla Commissione di Venezia. Inoltre, il Kyrgisistan è diventato membro nel 2004, il Cile nel 2005 e la Repubblica di Corea e il Montenegro nel 2006, portando a 50 il numero degli stati membri della Commissione. La Bielorussia partecipa in qualità di membro associato. Gli Stati che godono di uno statuto di osservatore presso la Commissione sono: Argentina, Canada, Santa Sede, Israele, Giappone, Kazakstan, Messico, Stati Uniti e Uruguay. Il Sudafrica ha uno speciale statuto di cooperazione.

La Commissione europea e l'OSCE/ODIHR partecipano alle sessioni plenarie della Commissione.

Attività della Commissione

Il lavoro della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto si articola intorno ai tre principi chiave del patrimonio costituzionale europeo: la democrazia, i diritti umani e il primato del diritto, che sono alla base di tutte le attività del Consiglio d'Europa. Questi principi si concretizzano nei quattro settori chiave dell'attività della Commissione:

Assistenza costituzionale
Elezioni e referendum
Cooperazione con le corti costituzionali
Studi, rapporti e seminari transnazionali

Statuto: Risoluzione (2002)

Statuto modificato della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto.

(Adottato dal Comitato dei Ministri il 21 febbraio 2002 durante la 784ยช riunione dei Delegati dei Ministri).
I Rappresentanti, presso il Comitato dei Ministri, degli Stati membri dell'Accordo parziale che stabilisce la creazione della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto
In base alla Risoluzione 90(6) relativa ad un Accordo parziale che stabilisce la creazione della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto;
Vista la decisione, presa durante la riunione 484bis dei Delegati dei Ministri nel dicembre 1992 di mantenere in futuro la struttura della Commissione come un Accordo parziale del Consiglio d'Europa;
Vista la Risoluzione statutaria 93 (28) sugli Accordi parziali ed allargati;
Si felicitano dell'interesse per i lavori della Commissione manifestato da molti Stati non membri del Consiglio d'Europa e si augura di dare a questi Stati la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione;
Convinti che il carattere indipendente della Commissione ed i suoi metodi flessibili di lavoro siano la chiave del suo successo e debbano essere mantenuti;
Augurandosi di sviluppare lo statuto della Commissione alla luce dell'esperienza acquisita,
Decidono che la Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto sarà d'ora in avanti un Accordo allargato retto dalle disposizioni dello statuto modificato annesso che entrerà in vigore con l'adozione della presente Risoluzione
Statuto modificato della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto

Articolo 1

1. La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto è un organo consultivo indipendente che coopera con gli Stati membri del Consiglio d'Europa, e con gli Stati non membri, le organizzazioni e gli organismi interessati.
- Il suo campo d'azione specifico è quello delle garanzie offerte dal diritto al servizio della democrazia.
La Commissione persegue i seguenti obiettivi:
- rafforzare la comprensione dei sistemi giuridici degli Stati partecipanti, soprattutto in vista di un avvicinamento a questi sistemi.
- promuovere lo Stato di diritto e la democrazia ;
- esaminare i problemi posti dal funzionamento, dal consolidamento e dallo sviluppo delle istituzioni democratiche.
2. La Commissione dà priorità ai seguenti lavori:
a. ai principi e alla tecnica costituzionali, legislativi ed amministrativi che accrescono l'efficacia delle istituzioni democratiche ed il loro consolidamento, e al principio del primato del diritto
b. ai diritti e le libertà fondamentali, soprattutto quelle che riguardano la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
c. al contributo delle collettività locali e regionali allo sviluppo della democrazia.
3. In vista della diffusione dei valori fondamentali dello Stato di diritto, dei diritti umani e della democrazia, la Commissione incoraggia la creazione di organismi analoghi in altre regioni del mondo e può stabilire con loro dei legami per attuare programmi comuni inerenti al suo ambito d'attività.

Articolo 2

1. La Commissione è composta di esperti indipendenti di fama internazionale per la loro esperienza in istituzioni democratiche o per il loro contributo allo sviluppo del diritto e delle scienze politiche. I membri della Commissione agiscono autonomamente e non ricevono, né accettano, alcuna istruzione.
2. Un membro ed un(a) supplente sono designati da ogni Paese membro dell'Accordo allargato. Il membro e il(la) supplente sono nominati dallo Stato membro ed hanno le qualifiche richieste dalla prima riga di questo articolo e inoltre hanno la capacità e la disponibilità di partecipare ai lavori della Commissione.
3. I membri restano in carica per quattro anni, il loro mandato può essere rinnovato. Durante il loro mandato possono essere sostituiti solo se hanno presentato le loro dimissioni o se la Commissione ritiene che un determinato membro non sia più in grado di, o non sia più qualificato, ad esercitare le proprie funzioni.
4. I rappresentanti del Comitato dei Ministri, dell'Assemblea parlamentare, del Congresso dei Poteri Locali e Regionali dell'Europa e la giunta della Regione Veneto possono assistere alle sessioni della Commissione
5. Il Comitato dei Ministri può decidere, secondo la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, di invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire all'Accordo allargato; i membri designati dagli Stati che non sono parti non possono votare sulle questioni presentate dagli organi statutari del Consiglio d'Europa.
6. La Comunità europea è autorizzata a partecipare ai lavori della Commissione. Essa potrà divenire membro della Commissione secondo le modalità stabilite in accordo con il Comitato dei Ministri.
7. Il Comitato dei Ministri, con la maggioranza prevista nell'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, può autorizzare la Commissione ad invitare alcune organizzazioni od organismi internazionali a partecipare ai suoi lavori.
8. Ogni Stato autorizzato in passato a partecipare ai lavori della Commissione in qualità di membro associato od osservatore può continuare a farlo se non aderisce alla Commissione in qualità di membro. Gli osservatori sono invitati ad assistere alle sessioni della Commissione in base ai punti all'ordine del giorno. Le regole che concernono i membri si applicano, mutatis mutandis, ai membri associati e agli osservatori.

Articolo 3

1. Senza pregiudizio per la competenza degli organi del Consiglio d'Europa, la Commissione è autorizzata ad eseguire delle ricerche di sua iniziativa, e nel caso, ad intraprendere studi ed elaborare linee direttrici, leggi e accordi internazionali. Tutte le proposizioni della Commissione possono essere discusse e adottate dagli organi statutari del Consiglio d'Europa.
2. La Commissione può emettere dei pareri, nell'ambito del suo mandato, su richiesta del Comitato dei Ministri, dell'Assemblea Parlamentare, del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, del Segretario Generale, su richiesta di uno Stato, di un'organizzazione internazionale, o di un organismo internazionale che partecipa ai lavori della Commissione. Quando uno Stato richiede un parere su una questione che riguarda un altro Stato, la Commissione deve informarne quest' ultimo e sottoporre la questione al Comitato dei Ministri, a meno che i due Stati non siano d'accordo.
3. Tutti gli Stati non membri dell'accordo allargato possono beneficiare dell'attività del Consiglio d'Europa facendone richiesta al Comitato dei Ministri.
4. La Commissione coopera con le corti costituzionali e le istanze equivalenti in maniera bilaterale e attraverso l'intermediazione di associazioni che rappresentano queste corti. Per favorire questa cooperazione, la Commissione può creare un Consiglio misto di giustizia costituzionale, composto da membri della Commissione e da rappresentanti delle corti e delle associazioni che partecipano alla cooperazione.
5. La Commissione può inoltre stabilire legami con istituti e centri di documentazione, di studio e di ricerca.

Articolo 4

1. La Commissione sceglie, tra i suoi membri, un ufficio costituito dal Presidente, tre vice presidenti e quattro membri che restano in carica due anni. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri sono rieleggibili.
2. Il/La Presidente dirige i lavori della Commissione e ne assicura la rappresentanza. Uno dei Vice presidenti sostituisce il Presidente in caso d'impedimento di quest'ultimo.
3. La Commissione si riunisce in sessione plenaria, in genere quattro volte l'anno. Le sub-commissioni si riuniscono quando necessario.
4. La Commissione definisce le proprie procedure ed i propri metodi di lavoro tramite il regolamento interno e decide la pubblicità da dare alle proprie attività. Le lingue di lavoro della Commissione sono l'inglese ed il francese.

Articolo 5

1. La Commissione può richiedere l'assistenza, se lo ritiene necessario, di consulenti esterni.
2. La Commissione può inoltre procedere ad audizioni o invitare a partecipare ai propri lavori chiunque sia qualificato o le organizzazioni non governative che operano nella sfera di competenza della Commissione e che possono aiutare la Commissione a raggiungere i suoi obiettivi.

Articolo 6

1. Le spese di realizzazione del piano d'attività e le spese comuni del segretariato rientrano nel budget dell'Accordo allargato che è finanziato dagli Stati membri dell'Accordo allargato e regolato dalle disposizioni finanziarie previste per i budget degli Accordi ampliati del Consiglio d'Europa, con riserva delle seguenti modifiche:
a) Il tasso di contribuzione degli Stati non membri del Consiglio d'Europa al budget dell'Accordo allargato è uguale ad un terzo del contributo calcolato seguendo le norme applicabili per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, senza superare un terzo del contributo dei principali contribuenti.
b) La Commissione sottopone, dopo aver consultato gli Stati membri dell'Accordo allargato non membri del Consiglio d'Europa, il proprio progetto di budget annuale al Comitato dei Ministri per l'adozione .
2. Inoltre, la Commissione può accettare dei contributi volontari che sono versati su un conto speciale aperto ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento finanziario del Consiglio d'Europa. Altri contributi volontari possono essere destinati a ricerche specifiche.
3. La Regione Veneto mette cortesemente a disposizione la sede della Commissione. I costi concernenti il segretariato locale ed il funzionamento della sede della Commissione sono presi in carico dalla Regione Veneto e dal Governo italiano, secondo i criteri stabiliti dalle suddette autorità.
4. Le spese di viaggio e soggiorno di ogni membro sono a carico del Paese che l'ha designato. Se la Commissione affida delle missioni specifiche, le spese relative sono a carico del budget della Commissione.

Articolo 7

Una volta l'anno la Commissione presenta al Comitato dei Ministri un rapporto d'attività che contiene anche una descrizione, a grandi linee, delle attività future.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita dal Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, che assicura inoltre il collegamento con il personale distaccato dalle autorità italiane presso la sede della Commissione.
2. Il personale distaccato dalle autorità italiane presso la sede non fa parte del personale del Consiglio d'Europa.
3. La sede della Commissione è Venezia.

Articolo 9

1. Il Comitato dei Ministri può adottare emendamenti al presente Statuto, con la maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, dopo aver ricevuto il parere della Commissione.
2. La Commissione può proporre emendamenti al presente Statuto al Comitato dei Ministri, che deciderà secondo la maggioranza sopraindicata.

Tratto dal sito:

http://www.venice.coe.int/site/main/presentation_ITA.asp (oggi, pagina inattiva)

Molti membri di questa commissione, professori universitari, sono andati nei paesi dell'est Europa per aiutare a compilare le loro Costituzioni. Costituzioni che non sono nate attraverso un dibattito interno alla Nazione, ma sono state calate nella nazione senza che le popolazioni sapessero come usare le "nuove" forme di diritto. Non rispondevano ai bisogni dei cittadini né ai cittadini sono stati forniti gli strumenti giuridici con cui rivendicare i cosiddetti "nuovi diritti" che le nuove Carte Costituzionali elencavano. Al contrario, quei diritti sono stati usati dai "potentati" di turno che usarono quei diritti per riaffermare il loro potere contro i cittadini.

Pertanto, bisogna prendere atto che nei paesi dell'est Europa si incontra una situazione per la quale soltanto gli appartenenti a gerarchie politiche o chiese, sanno come usare la struttura dei diritti e come piegare quei diritti per i loro interessi. Cosa che i cittadini non sono in grado di fare. I cittadini dei paesi dell'est Europa non hanno avuto quella formazione di consapevolezza in quanto fruitori dei diritti tale da consentire loro quel potere di essere per rivendicare, dinanzi alle Istituzioni, di essere dei soggetti di diritto. Quei cittadini non sono passati attraverso quegli adattamenti sociali che avrebbero permesso loro di appropriarsi della nuova e diversa struttura giuridica. Tutta la loro economia è stata distrutta, dai minatori di Temisoara, ai cantieri di Danzica, alla struttura industriale della DDR, alla struttura sociale e pensionistica dell'URSS. Queste persone dall'oggi al domani si sono viste derubare dell'intero stato sociale: la loro vera ricchezza. E tutto per volontà di operazioni di potentati che hanno visto la chiesa cattolica la maggiore artefice della costruzione di quella miseria morale.

Per questo motivo, sulla testa dei cittadini dell'est Europa, si combatte una battaglia fra cattolici, ortodossi e quant'altri il cui fine è quello di spartirsi l'uso privato dei diritti a discapito dei cittadini. E' il professor Cimbalo a dirci che molte leggi sulla libertà religiosa e alcune di queste norme sono in realtà norme che sono fatte fuori dal contesto giuridico, sociologico e culturale dello stesso paese.

Il professor Cimbalo prende atto che quasi tutti i paesi dell'est hanno operato una separazione fra Stato e chiesa

Il professor Cimbalo mette l'accento sull'autocefalia delle chiese ortodosse dell'est Europa come un problema che deve essere considerato nel momento in cui si costruiscono dei rapporti con tali chiese.

Autecefalo è un termine greco che sta a significare "che si governa da sé"; una chiesa che non ha un primate superiore al primate della chiesa stessa.

E' il tipo di organizzazione religiosa che caratterizza le chiese ortodosse a forte impronta nazionale.

Si tratta di chiese usate in passato dagli stati dell'est Europa proprio perché il concetto di nazione è un loro concetto fondamentale. Si crea un'unità fra chiesa ortodossa e lo Stato.

La chiesa ortodossa Bulgara è una chiesa nazionale, o meglio tradizionale, perché è la chiesa della nazione bulgara. Ha conservato la lingua, la cultura, l'editoria e la tradizione, anche nel periodo dell'occupazione turca.

Con la rinascita dell'autonomia di questi stati sono state ripescate e riprese, anche a livello giuridico, delle leggi sancendo la loro libertà religiosa garantiscono i loro privilegi all'interno della società. Con la distruzione della Jugoslavia è proliferata l'autocefalia per cui noi assistiamo che la Macedonia rivendica la propria autocefalia con nessuna differenza dalla chiesa ortodossa Serba perché ogni Stato dell'ex Jugoslavia vuole la propria chiesa.

La diversa appartenenza delle varie chiese ortodosse ha portato a conflitti giuridici che hanno interessato i diritti dell'uomo. La coesistenza di diritti e distribuzione di proprietà e di beni delle chiese.

La comunità Europea ha istituito la Commissione di Venezia un osservatorio o gruppo di esperti sull'area balcanica. Spesso si sono incontrate condizioni imposte a quel paese dagli scontri interreligiosi o dalle conflittualità ideologiche che hanno usato il carattere religioso come mezzo di differenziazione.

In Ungheria vige la separazione stato chiesa.

Nei balcani centrali noi troviamo molti gruppi islamici; con l'ingresso di questi paesi nell'Europa noi abbiamo l'islam come terza religione.

L'islam balcanico è stato soffocata dai regimi di stampo sovietico, ma è riemerso con sforza. L'islam bulgaro è sostanzialmente occidentale. La comunità musulmana di Bulgaria è riconosciuta fin dalla prima Costituzione Bulgara.

Hanno autonomia confessionale e loro statuti e hanno un assetto democratico con statuti democratici. Venticinque famiglie musulmane che eleggono il Mufti.

Questo sistema dà all'islam bulgaro una rappresentatività sconosciuta ad altri islam. Lo stato pretende ed ottiene esercitare un controllo sulla confessione approvando la nomina del Mufti, così si sa con chi si ha a che fare. Sono ben individuati.

In Albania, l'islam albanese ha libertà di proselitismo. Nel 1923 si dichiarò l'autonomia a tutte le chiese musulmane e delle diversità nel mondo musulmano. E dal 1938 in Albania c'è il divieto dell'uso del velo islamico. Dichiara la piena uguaglianza fra uomini e donne e non separazione fra i sessi. L'islam ha fatto i conti con l'inserimento religioso nell'ottica europea.

In Bielorussia quando vengono invitati i sacerdoti stranieri, e quindi i missionari, ma li controllano fino all'ultimo passo in quanto sono elementi di disturbo e di rottura dell'unità nazionale.

L'identificazione fra Stato e organizzazione religiosa si pratica in molti paesi dell'est europeo. Oltre a quello già detto dal professor Codevilla degli Ortodossi Russi, la chiesa ortodossa Bulgara per legge può, con un atto di battesimo, dichiarare sia il fedele alla chiesa bulgara che il cittadino dello Stato bulgaro. La chiesa ortodossa Bulgara funge da Ufficio di stato civile. Il bulgaro all'estero registra il proprio figlio come cittadino Bulgaro col battesimo presso la chiesa ortodossa bulgaro e diventa cittadino bulgaro all'atto del battesimo.

La Romania ha fatto degli accordi sia con le religioni ortodosse sia con la conferenza episcopale greca cattolica e latino cattolica. Si tratta di cooperazione e protocolli di cooperazione. Lo stato romeno delega alle organizzazioni religiose l'erogazione di servizi ai cittadini in campo dell'istruzione, del campo sociale, della sanità dove c'è una sofferenza proprio le associazioni religiose con la loro azione caritatevole possono agire in collaborazione dello stato. Esattamente come avviene in Italia col finanziamento illegale alle scuole cattoliche.

Ci sono dei rapporti e dei protocolli che legano le confessioni religiose balcaniche agli Stati. Vengono dati dei finanziamenti alle chiese ortodosse romene. Così la chiesa ortodossa Romena ha stabilito delle strutture in Spagna e in Italia.

Per qualche chiesa restituita ai cattolici in Romania, in Italia ci sono 63 parrocchie della chiesa ortodossa Romena concesse dalla chiesa cattolica.

La chiesa ortodossa di Istanbul si è attribuita la giurisdizione sugli ortodossi della diaspora per cui gli accordi fatti dallo Stato Italiano sono piuttosto labili in quanto ora le varie chiese ortodosse pretendono il controllo degli appartenenti alla loro chiesa. In particolare gli ortodossi Romeni. C'è un conflitto che ci porterà a risolvere il contenzioso davanti ai magistrati.

Lo stato deve prendere atto di ogni autonomia confessionale e ha il diritto a riconoscere una propria identità.

In realtà, a differenza di quanto ipotizza il professor Cimbalo, gli Ortodossi stanno tentando di costruire delle strutture tali da permettere loro di agire all'interno delle comunità Europea non più solo come chiese nazionali divise, ma questo è un problema che riguarda la guerra in corso fra gli Ortodossi e i Cattolici per il controllo delle persone trasformate in bestiame.

Io ricordo che gli ortodossi Greci impedirono a Wojtyla di baciare la terra.

Non capivo perché, finché gli ortodossi spiegarono il simbolo cattolico di "baciare la terra". Significava che il cattolico affermava: "Questa terra è roba mia!" E gli Ortodossi non vollero che i cattolici dicessero che la Grecia era roba loro permettendo a Wojtyla di baciare la terra greca.

Marghera, 14 dicembre 2008

 

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

 

La libertà religiosa

I cristiani truffano le persone fingendo di equivocare. La libertà religiosa riguarda il singolo individuo, il singolo cittadino, che deve essere libero dall'imposizione religiosa. Non esiste, se non come atto criminale, la libertà di una religione di imporsi sui cittadini al di là del diritto dei singoli di manifestare le loro idee. Ogni costrizione fisica, economica, emotiva, psichica, per imporre una religione, e' un atto illegale e criminale. Crimini che la chiesa cattolica commette nei confronti dei bambini per imporre la sua fede.

 

Sito di Claudio Simeoni

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

 

 

Ultima formattazione 06 aprile 2023

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