V. Buonomo
tratta: “La libertà religiosa entro il sistema dei diritti umani”
“Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa”
Commento, riflessioni ed
osservazioni.
Riflessioni, osservazioni
ed interpretazioni di uno spettatore esterno supportato dalla registrazione audio
Riflessioni relative al Convegno di
Studio dal titolo “Diritti Umani e Religioni: il ruolo della libertà religiosa”
tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e organizzato dal CIRDU (Centro
Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani) dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Osservazioni sulla relazione svolta dal professor Vincenzo Buonomo:
“La libertà religiosa: suo significato e posizione entro il sistema dei diritti
umani.”
L’intervento
del professor Vincenzo Buonomo dell’Università Lateranense viene commentato partendo dalla registrazione e
dagli appunti in sala.
Il
titolo della sua relazione è “La libertà religiosa: suo significato e posizione
entro il sistema dei diritti umani”.
Il
suo intervento dura circa 35 minuti.
Il
professor Buonomo inizia il suo intervento affermando
che è la cultura dei diritti che fa
nascere i diritti umani e ancor più il diritto di libertà religiosa. E, in
effetti, è proprio la mancanza di diritti, sancita dall’assolutismo cristiano,
che spinge i bisogni umani a riaffermare sé stessi ricavando uno spazio di
libertà soggettiva nell’assolutismo del dovere che i cristiani impongono agli
Esseri Umani
Il
professor Buonomo rileva come una delle difficoltà
culturali, per la definizione del diritto alla libertà religiosa, è la
definizione di che cos’è una religione. Secondo me c’è un’altra difficoltà che
non è stata detta dal professor Buonomo: la
definizione dei limiti d’azione di una religione all’interno di un sistema
sociale. Quali sono i limiti dell’azione religiosa? Quando l’azione religiosa
diventa un’azione politica o sociale? Se ne accenna all’interno della
dichiarazione di Vienna (art. 5) in cui i diritti vanno considerati in maniera
globale, ma si aggiunge che tali diritti devono essere presi in considerazione
nelle diverse culture. Secondo alcuni, però, questo tende a limitare
l’universalità del diritto di libertà religiosa sottomettendolo alla tradizione
specifica di quel paese.
Il
professor Buonomo dice che è complicato chiedere ad
un giudice di intervenire per garantire il diritto della libertà di religione o
convinzione o credo.
Normalmente,
quando si ricorre ad un magistrato, non si ricorre per questioni generiche, ma
sempre per atti e gesti che rientrano in attività miranti a minare il diritto
religioso delle persone. Il magistrato non giudica su un esposto generico, ma
su atti precisi. Poi devono essere prese in considerazioni le finalità dell’atto
e le motivazioni di chi quell’atto ha compiuto.
Il
professor Buonomo ci dice come sia stato equiparato
il diritto alla libertà religiosa con il diritto di non essere una persona
religiosa. Il diritto ad essere ateo o agnostico. Il diritto di professare col
diritto di non professare una religione.
Spesso,
il vero problema per le religioni, è dato dal negare il ruolo pubblico di una
religione. Hai il diritto alla libertà di religione e di coscienza, ma viene
negato il ruolo pubblico della tua manifestazione di religione o della tua
coscienza. Così si presenta il problema del diritto la TOLLERANZA. Sia come un
nuovo diritto che come una riaffermazione e specificazione del diritto alla
libertà religiosa.
Che
cos’è una religione? Si era inteso come una spiegazione del significato della
vita e come vivere in conseguenza. Questo comporta un credo, un modello di
comportamento e dei riti conseguenti. Se questo è la definizione esposta dal
professor Buonomo, ricordo come la Corte di
Cassazione, in una sentenza di rigetto della definizione di religione fatta
dalla Corte d’Appello di Miliano, ha dichiarato che non è possibile definire il
concetto di religione senza incorrere in un atto di discriminazione religiosa.
Anche
sulla questione dei diritti alla libertà religiosa, rileva il professor Buonomo, è difficile che vengano riconosciuti quando
vengono richiesti. I diritti devono essere rivendicati e devono nascere da un
bisogno effettivo delle persone.
Esiste
un complesso di diritti. I diritti d’insieme della persona religiosa. I diritti
di libertà devono essere garantiti come insieme dei diritti. Solo una società
democratica può garantire i diritti religiosi e le persone religiose che non
difendono la democrazia, di fatto, finiscono o per negare i diritti religiosi o
tentano di imporre uno stato teocratico basato sulla loro morale e sulle loro
norme. Anche se il professor Buonomo non lo ha detto
esplicitamente, implicitamente era questo il messaggio.
Particolarmente significativa è, poi, la Dichiarazione sulla
eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate
sulla religione o sul credo, proclamata dall’Assemblea generale con risoluzione A/RES/36/55 del 25
novembre 1981. Questa dichiarazione raccoglie e approfondisce i precetti sui
diritti religiosi contenuti nelle carte, nei patti, nelle convenzioni o nelle
dichiarazioni precedentemente emanati dalle Nazioni Unite.
Se
cambiare religione è una cosa abbastanza ordinaria in occidente, non lo è in
molti paesi (vedi islam). Infatti, alla risoluzione della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo nel 1948 si oppose l’Arabia Saudita, per
motivi religiosi, e i paesi dell’est Europa perché non erano inclusi diritti di
ordine economico.
Alla
base del diritto alla libertà religiosa, diventa importante l’eliminazione di
ogni forma di intolleranza religiosa. Libertà religiosa significa non subire
forme di intolleranza religiosa. In pratica, là dove ci sono forme di
intolleranza religiosa non è applicato il diritto alla libertà religiosa come previsto
in sede ONU.
Spesso
non si limita la libertà di religione, ma si limita la libertà di manifestare
la religione. Questa libertà di manifestare la religione si chiama
intolleranza. Solo che l’intolleranza è anche quando c’è la pretesa delle
religioni maggioritarie di inquinare il territorio imponendo i propri simboli,
percepiti come simboli di morte e di orrore, a persone che non appartengono a
quella religione o, peggio, all’intera società civile. Intolleranza è messa in
atto dalla chiesa cattolica quando impone di esporre il crocifisso nelle scuole
o nei tribunali. Quando espone il crocefisso sulle montagne e nei luoghi
pubblici con un chiaro intento di intimidazione religiose. Di questo il
professor Buonomo non ha parlato! In tutto il
Convegno non si è parlato degli atti di intolleranza messi in atto dalla chiesa
cattolica, né ne ha parlato il professor Buonomo. La
chiesa cattolica, quasi sempre, parla di intolleranza rispetto a sé stessa. Solo
che spesso fa passare la difesa dei cittadini dalla sua azione politica e
sociale come intolleranza religiosa. Quando, invece, la chiesa cattolica
effettivamente mette in atto azioni intolleranti (leggi criminali) rispetto
alle persone con un credo diverso. La chiesa cattolica agisce sia direttamente,
sia tramite organizzazioni apposite che ha costituito al suo interno e delegate
a tale scopo.
Nel
1995, anno della tolleranza, l’UNESCO adotta i principi sulla tolleranza della
dichiarazione del 1981. Non è solo un problema di libertà religiosa, ma è
quello di garantire, secondo il professor Buonomo, la
tolleranza della manifestazione religiosa. Il problema, anche qui, è sapere
dove finisce l’attività religiosa e dove inizia quella politica.
Se io
vengo aggredito perché manifesto le mie idee religiose rientro in una norma
giuridica della tolleranza religiosa, se io vengo aggredito perché agisco nella
società per imporre le mie idee religiose la questione assume un aspetto
diverso. Come afferma la Corte Costituzionale Russa, che ha dovuto distinguere
fra ciò che è manifestazione di idee religiose e ciò che è azione dei
missionari nella società civile che approfittando delle condizioni di difficoltà
delle persone le inducono alla conversione religiosa. Lo stesso accadde con lo tsunami dove i missionari cristiani intervennero con la
scusa di aiuti per costringere le popolazioni disastrate a convertirsi al
cristianesimo. La stessa cosa accadde in Afganistan
dove quattordici missionari cristiani della Corea del sud furono sequestrati e
poi rilasciati dai Talebani. E’ per questo motivo che
mentre la libertà di religione ha un suo “quadro giuridico”, la tolleranza non
ha un vero e proprio quadro giuridico né è ben definita oggettivamente in
quanto non ben definiti oggettivamente sono i limiti dell’attività religiosa.
La
dichiarazione dell’UNESCO del 1995 trasforma la tolleranza religiosa in un vero
e proprio principio di libertà.
Dichiarazione sul
principio di tolleranza
Articolo 1
1.1 La tolleranza è il rispetto,
l’accettazione e l’apprezzamento della ricchezza e della diversità delle
culture del nostro mondo, delle nostre modalità d’espressione e dei
nostri modi di esprimere la nostra qualità di esseri umani. E‘ incoraggiata
dalla conoscenza, dall’apertura mentale, dalla comunicazione e dalla
libertà di opinione, di coscienza e di fede. La tolleranza è l’armonia
nella differenza. Essa non è solo un obbligo d’ordine etico: è, allo
stesso tempo, una necessità politica e giuridica. La tolleranza è una
virtù che rende possibile la pace e contribuisce a sostituire alla
cultura della guerra una cultura di pace.
1.4 In conformità al rispetto
dei diritti dell’uomo, praticare la tolleranza significa: non tollerare
l’ingiustizia sociale, non rinunciare alle proprie convinzioni,
non fare concessioni in proposito. La pratica della tolleranza implica
che ciascuno possa scegliere le proprie convinzioni liberamente e che
accetti che gli altri godano della medesima libertà. Significa accettare
che gli esseri umani, caratterizzati naturalmente dalla diversità del proprio
aspetto fisico, della propria situazione, del proprio modo di esprimersi, dei propri
comportamenti e dei propri valori, abbiano il diritto di vivere in pace e
continuare ad essere ciò che sono. Essa significa altresì che nessuno
deve imporre le proprie opinioni ad altri.
La
trasformazione del concetto di non discriminazione in diritto di discriminare
avviene soprattutto attraverso l’attività di interpretazione che viene svolta
dall’ONU. Esistono, dice il professor Buonomo, la
medesima protezione delle convinzioni religiose “teiste” e non “teiste” che
vengono messe sullo stesso piano e si perde la distinzione giuridica precedente
che era fra “religioni tradizionali” e “nuove forme di religione”. Viene
reintrodotto in modo esplicito il diritto di cambiare religione o credenza. Con
la possibilità di scelta si garantisce anche la possibilità di cambiare.
E,
infine, il professor Buonomo ricorda che il fruitore
dei diritti è la persona. E’ la persona che è universale e pertanto gode dei
diritti che sono universali.
Il
professor Buonomo ci ha condotti attraverso queste
considerazioni.
Quelle
sono le norme. Sta alle persone usare quelle norme per sé stesse e per i loro
bisogni.
Il
processo in cui è venuta formandosi la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo è iniziato nel momento in cui all’uomo non erano riconosciuti
diritti: tutti i diritti erano del dio padrone e della gerarchia. Era il
diritto della monarchia assoluta che ancora domina in Vaticano.
I
bisogni e le necessità degli uomini li hanno condotti a rompere quell’assolutismo e tutta la storia, che noi leggiamo negli
ultimi 1700 anni, altro non è che la storia dell’uomo che si libera
dall’assolutismo del dominio dell’ideologia e del dogmatismo cristiano.
Chi
legge la storia dal punto di vista del dogmatismo cristiano, Ratzinger lo ha
dimostrato nella Spe Salvi, vede un susseguirsi di
verità che emergono contrapponendosi alla verità assoluta del dio cristiano.
Costui oppone assolutismo ad assolutismo. Chi legge la storia dell’uomo in
funzione dell’uomo e della vita, scorge la ricerca del vero. Un susseguirsi
continuo di trasformazioni e di progresso nelle relazioni umane. Ratzinger
nell’uomo non riesce a scorgere il progresso. Per Ratzinger il progresso va
“dalla fionda alla superbomba”; per gli Esseri Umani il progresso va
dall’assolutismo cristiano che negò la grandezza di Grecia e Roma alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Dopo la Dichiarazione il non
cristiano si appresta a percorrere il sentiero che la Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo ha spalancato consapevole che i cristiani faranno quanto
potranno per impedire la fruizione, da parte dei cittadini, dei diritti
spettanti loro.
Non
basta che i diritti siano scritti, vanno rivendicati nella società, come etica
naturale attraverso la quale costruire le relazioni sociali.
Marghera,
10 dicembre 2008
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
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