Libertà
Religiosa
Articolo
9
Motivazioni
della sentenza della Corte Europea
Nella
causa di Theodoros Alexandridis contro lo Stato Ellenico
Il
cittadino contro l’imposizione della religione
Di
Claudio Simeoni
Il concetto di LIBERTA’ è sempre attribuito al singolo
individuo.
Quando è attribuito ad una società o ad un’organizzazione,
è sempre e solo dispotismo!
Il Guardiano dell’Anticristo
La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali è stata firmata nel 1950 e ratificata il
04 agosto 1955.
Da allora, ogni soggetto giuridico tenta di usare
la carta a proprio vantaggio e, spesso, ignorando i diritti fondamentali dei
reali fruitori della Convenzione che sono i cittadini che vantano quei diritti
nei confronti delle Istituzioni di ogni Stato membro dell’Unione Europea.
Istituzioni che spesso mascherano gli intenti di individui che aggrediscono i
valori fondamentali della Convenzione trovando, nell’Istituzione che usano,
giustificazione alla loro azione criminale, malvagia e perversa.
Così, ancora nel 2008, un cittadino greco (e quanti in Italia dovrebbero?) è ricorso
all’Alta Corte Europea per difendere il proprio diritto religioso. Nel
sentenziare, l’Alta Corte Europea, ha dato una serie di motivazioni e
interpretazioni dell’articolo 9 della Convenzione che devono servire da faro
ogni volta che un cittadino europeo vede offesi i propri diritti religiosi da Istituzioni
che vogliono imporre la loro religione: come troppo spesso avviene in Italia.
Per comprendere il concetto di libertà religiosa e
l’insieme sociale in cui tale principio viene ad inserirsi, ritengo importante
usare la causa trattata dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nella
disputa fra Repubblica Ellenica, e un cittadino di tale Stato, il Sig.
Theodoros Alexandridis.
Assistendo nel dicembre 2008 al Convegno di Studio
relativo al tema “Diritti umani e religioni: il ruolo della libertà religiosa”
che si tenne a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e presieduto dal “comitato
scientifico” dei professori Mario Nordio, Adalberto Perulli, Vittorio Possenti,
Massimo Raveri e Giovanni Vian, c’era la netta sensazione che, al di là di
alcune relazioni impegnate e serie, ci fosse il tentativo generale di spacciare
il concetto di libertà religiosa, come
sancito dall’articolo 9 della Convenzione Europea, come il diritto delle
religioni di non farsi mettere dei limiti nella loro attività di proselitismo
religioso. Spesso emergeva come la società che garantiva la libertà religiosa
al suo cittadino era il nemico della libertà religiosa perché impediva alle
religioni di imporre la loro ideologia religiosa al singolo cittadino. In tutto
il convegno si è persa la dimensione UOMO per essere accolta la dimensione di
“religione come organizzazione di dominio sociale”. La libertà delle religioni
in contrapposizione alla libertà del cittadino che il convegno ha ignorato se
non in funzione della religione.
Inutile dire che in quel convegno, questa sentenza
della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, non è stata trattata. Forse perché
era troppo recente, essendo stata comunicata il 21 febbraio del 2008, ma ho dei
dubbi visto che alcuni dei partecipanti al Convegno di Venezia vantavano
conoscenze dirette con la stesura di alcune Costituzioni dell’est Europa dopo
la caduta del muro. Dunque, una certa confidenza con l’attualità. Poi, come ho
già scritto, in tutto il convegno si è evitato (e i relatori dimostravano
fastidio quando dal pubblico le domande venivano fatte) di indicare come gli
articoli sulla libertà religiosa erano necessari proprio per proteggere i
cittadini dalle religioni e dalla loro attività che spesso svolgevano con
l’occupazione violenta delle Istituzioni nazionali.
CONVEGNO DI STUDIO
DIRITTI
UMANI E RELIGIONI: IL RUOLO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA
Venezia, 4 > 6 dicembre 2008
Auditorium Santa Margherita
Dorsoduro 3689 - Venezia
Università Ca’Foscari Venezia
CIRDU
Centro Interdipartimentale di Ricerca sui
Diritti Umani
Comitato scientifico
Mario Nordio
Adalberto Perulli
Vittorio Possenti
Massimo Raveri
Giovanni Vian
Il cittadino Theodoros Alexandridis neo avvocato,
lamentava che la repubblica Ellenica, per consentirgli di praticare la sua
professione di avvocato, gli imponesse un giuramento che lo qualificava, di
fatto, come appartenente alla religione cristiana ortodossa. In pratica, il
giuramento prestato dal nuovo avvocato era un giuramento alla religione
cristiana ortodossa. Lo stato Ellenico, asseriva l’esistenza di altri moduli
con cui prestare giuramento (dichiarazioni solenni) per quelle persone che non
erano di religione Greco ortodossa, ma, di fatto, quei moduli dovevano essere
sia richiesti, sia costringevano il nuovo avvocato a dichiarare la sua
religione per poter accedere a qui moduli. Per contro, durante il procedimento
presso l’alta Corte Europea la Grecia non presentò tali moduli, né presentò
casi in cui tali moduli erano stati usati.
Il Sig. Theodoros Alexandridis sentendosi
discriminato nelle proprie convinzioni religiose, decise di ricorrere all’alta
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo la cui sentenza fu notificata il 21
febbraio 2008. La sentenza finale dice:
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Dichiara: che vi è stata una
violazione dell'articolo 9 della Convenzione;
3. Dichiara: che vi è stata una
violazione dell'articolo 13 della convenzione;
4. Dichiara: a) si è convenuto che lo Stato
dovrà pagare al ricorrente entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza diviene
definitiva, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 della convenzione, la somma
di 2 000 (duemila euro) per i danni morali, oltre a qualsiasi importo che può
essere dovuto a titolo Fiscale b) fino alla scadenza di tale periodo e fino al
pagamento, l'importo aumenta a un interesse semplice a un tasso pari alle
operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea
applicabile durante questo periodo, è aumentato di tre punti percentuali
5. Respinge la richiesta solo per la
soddisfazione per il resto.
L’Alta Corte Europea accoglie in toto le motivazioni di Theodoros
Alexandridis.
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ALEXANDRIDIS c. GRÈCE
(Requête n o 19516/06)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 §
2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
Però a noi interessano le motivazioni attraverso le
quali i magistrati Europei sono giunti a formulare la condanna della Grecia per
violazione dei diritto dell’uomo di Theodoros Alexandridis. Qual è il percorso
logico giuridico per cui l’Alta Corte Europea per i Diritto dell’Uomo ha
condannato la Grecia?
Questo perché, attraverso le motivazioni adottate
dalla Corte Europea, noi possiamo dedurre una corretta lettura del diritto alla
libertà religiosa partendo da questo fatto specifico.
Per questo analizzo e commento i Principi generali
che vanno dal punto 31 al punto 41 della sentenza.
Dice la Corte di Strasburgo:
31. La Corte ricorda che, come tutelati
dall'articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è uno dei
fondamenti di una 'società democratica' ai sensi della convenzione. Questa
libertà è, nella sua dimensione religiosa, uno dei più importanti elementi
della identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene
prezioso per gli atei, agnostici, scettici e coloro che vogliono
disinteressarsene. E 'il pluralismo – che è stato conquistato nel corso dei
secoli - che non può essere disgiunto da una società democratica. Tale libertà
comporta, tra l'altro, se aderire o meno ad una religione e di praticarla o di
non praticarla (si veda, tra l'altro, Kokkinakis c. Grecia, sentenza 25 maggio
1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 31, e Buscarini e a., v. San Marino [GC], n.
24645/94, § 34, CEDU 1999-I).
L’Alta Corte per i Diritti
dell’Uomo precisa i termini della libertà religiosa all’interno dello Stato
democratico. Come ho già ribadito al commentando CONVEGNO DI STUDIO
DIRITTI UMANI E RELIGIONI: IL RUOLO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA tenuto a Venezia nel volantino
che i docenti non hanno avuto dignità morale sufficiente per discutere, ma
che, se non altro, ha avuto il pregio di fermare le interpretazioni
fondamentaliste cattoliche che a quel convegno si volevano dare (uno degli
organizzatori, il professor Possenti, è uno degli integralisti collaboratori di
Marcello Pera. Quello del meticciato), come giustificazione della libertà
religiosa dei cattolici contro il mondo; è il soggetto portatore dei diritti
alla libertà religiosa: E’ IL CITTADINO!
La libertà religiosa, sancita dall’articolo 9, non
è il diritto delle religioni di imporre la loro religione, ma è il diritto del
cittadino di scegliere senza vedersi imporre una religione o dogmi o
comportamenti di una religione diversa da quella che egli ha scelto di
professare. Le religioni, secondo la Convenzioni dei diritti dell’uomo, possono
aprire la loro vetrina di fede sulla strada della vita, ma è il singolo
cittadino che passa davanti a quelle dottrine che può, se vuole, scegliere il
prodotto che ritiene migliore. La religione imposta all’infanzia è un atto di
violenza. Un atto di violenza è anche presumere che le persone debbano
appartenere o appartengano, di fatto, a questa o quella confessione religiosa.
La libertà religiosa è la libertà del cittadino,
non la libertà dell’organizzazione religiosa. E’ il singolo cittadino che
manifesta la sua fede. E’ il singolo cittadino che propaganda le sue idee
religiose ad altri cittadini. Non è il diritto della struttura religiosa di
occupare spazi politici, economici o sociali per imporre i propri dogmi o la
propria morale: fare questo è negare la libertà religiosa.
In tutto il convegno i studi sulla Libertà
religiosa tenuto a Venezia, questo concetto non è MAI stato affrontato a
significare che il convegno non verteva sulla
libertà religiosa, ma sulle libertà delle religioni ad imporsi sui cittadini.
Dice la Corte di Strasburgo:
32. La libertà di
religione è essenzialmente una questione interiore, che implica anche la
manifestazione della religione sia privatamente, singolarmente o
collettivamente, in pubblico e all'interno del cerchio di coloro alla cui fede
la persona appartiene. Inoltre, la Corte ha avuto occasione di trattare
l’articolo 9 della convenzione nel diritto negativo, cioè come diritto di non
aderire ad una religione e a non praticarla. (v., in tal senso , Kokkinakis v.
Grecia, e Buscarini e altri v. San Marino, sovranazionale).
La religione, per la Corte Europea,
è un fatto intimo, interiore con delle implicazioni collettive e sociali. Il
diritto intimo alla libertà religiosa diventa diritto di manifestazione del
proprio intimo sia nella collettività sociale che nella collettività
confessionale. Ma, sottolinea la Corte, la libertà alle convinzioni intime
appartengono a tutti, compresi coloro che quell’intimo negano manifestando un
proprio, diverso, intimo. Questi hanno il diritto di negare o a contrapporre
altri principi; a non partecipare a pratiche religiose loro estranee.
Anche in questo frangente la Corte
Europea prende in considerazione ogni soggetto, ogni cittadino, in quanto ogni
soggetto è portatore del medesimo diritto proprio perché soggetto. Non fruisce
dello stesso diritto quando un individuo si estranea dall’essere soggetto e
nella sua manifestazione religiosa si avvale di poteri o condizioni sociali che
gli permettono di prevaricare la religione dell’altro. Non è libertà religiosa
quella dei missionari cattolici che sfruttano le posizioni di indigenza di
popolazioni per spacciare, come fosse una dose di eroina, la loro religione.
Questo non costituisce un diritto di libertà religiosa in quanto viola il
diritto delle persone indigenti di non essere ricattate, sfruttando il loro bisogno, dalle organizzazioni
religiose.
Dice la Corte di Strasburgo:
33. La Corte osserva
immediatamente che si trova a confrontare delle versioni diverse su alcuni
elementi relativi ai fatti, in particolare sulla questione se il richiedente ha
rispettato la procedura da seguire al fine di prestare giuramento. Su questo
punto, il governo contesta la versione del denunciante, queste due versioni
sono incompatibili una con l'altra. Afferma in maniera categorica che il
ricorrente si è direttamente presentato davanti al Presidente senza essere
munito del formulario del processo verbale, egli sostiene, nelle sue
osservazioni supplementari, che il querelante ha trasmesso al presidente del
tribunale un formulario del processo verbale sbagliato.
In questo paragrafo è interessante
la pretesa del governo greco di rispettare una procedura, da lui stabilita, al
fine di rivendicare la propria indipendenza religiosa. A parte il fatto che è
il governo greco a dimostrare l’errore del ricorrente. Quando non si hanno argomenti sufficienti da
opporre a chi rivendica i propri diritti, chi li nega accusa, chi rivendica i
diritti, di non averli rivendicati nel “giusto modo” o con “corretti mezzi”
quasi che i diritti fossero una concessione fatta dal soggetto che li nega. La
Corte si riserva di valutare i fatti e rileva, al punto 34 dopo aver rilevato
che il governo greco non ha fornito elementi di prova alle sue
affermazioni: “
Dice la Corte di Strasburgo:
34. Infatti, il governo non ha fornito altri elementi
di prova a sostegno di questa versione. Tuttavia, il processo verbale di
udienza del Tribunale di primo grado di Atene 2 novembre 2005 (v. supra, punto
16), l'unico documento ufficiale redatto alla fine del procedimento, è in linea
con le tesi del denunciante. In effetti, questo documento è firmato dal
presidente e del cancelliere della giudice, che conferma la versione del
denunciante che la forma del processo verbale è stato trasmesso al presidente
in sede di udienza, secondo la procedura. Alla luce di quanto precede, la Corte
non può concedere particolare peso alla tesi del governo, che la ricorrente non
ha rispettato la procedura.
Mi ricorda la violenza del battesimo
attuata in Italia mediante la forza e la formazione di un registro dei bambini
violentati (leggi battezzati) che, se vogliono cancellarsi dal registro in cui
è scritta la violenza subita, devono comunicarlo al prete subendo non solo una
seconda violenza, ma rischiando una schedatura per le proprie idee religiose. E
questa è l’ulteriore violenza che fa la chiesa cattolica sulla quale, comunque,
il governo non può intervenire perché si tratta di una scrittura privata fra i
genitori e la chiesa cattolica a meno che i violentati, mediante il battesimo,
una volta adulti non decidano di far causa ai propri genitori per violenza
privata. I cittadini Italiani non vengono protetti contro uno stato straniero
che agisce sul suolo italiano e si permette, allo stato straniero, di schedare
i cittadini italiani in base alle loro idee religiose!
Dice la Corte di Strasburgo:
35. È pertanto opportuno esaminare la
fondatezza delle accuse del denunciante. A questo proposito, la Corte osserva
che, anche se l'istituzione giuramento potrebbe generare dubbi circa la sua
necessità in un procedimento dinanzi a un giudice, non è, tuttavia, di decidere
in astratto sulla presentazione di un giuramento come condizione di esercitare
la funzione di avvocato. La questione che si pone nel caso in specie è se il
modo in cui la procedura di giuramento si è svolta dinanzi al Tribunale di
primo grado ha obbligato il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose
in violazione dell'articolo 9 della Convenzione.
Di che cosa dobbiamo parlare?
Dobbiamo parlare se la procedura, imposta dal
governo, in questo caso Greco, ha costretto il ricorrente a rivelare le sue
convinzioni religiose. In questo caso c’è una violazione dell’articolo 9 della
convenzione. E’ la persona, il cittadino, che deve valutare come, dove e
quando, far conoscere le proprie idee religiose e ciò non può essere imposto da
degli obblighi di Istituzioni statali che sono sempre atti di violenza nei
confronti delle convinzioni intime della persona. La persona può rivelare o non
rivelare. Ma lo decide la persona. Se il musulmano va in una mensa e rifiuta la
carne di maiale può rivelare la sua religione per salvaguardarsi dal rispetto
di un suo precetto e in quel caso, l’istituzione mensa, deve rispettare, nei
limiti del possibile, tale precetto religioso nei confronti del richiedente, ma
non può, allo stesso modo, imporre l’astinenza dal mangiare maiale a tutti i
commensali che non ne fanno richiesta per constatare se qualcuno è cristiano (e
viceversa).
Alle istituzioni io chiedo una cosa, ma la chiedo
in base alle mie convinzioni religiose e deve riguardare me. Cosa diversa dalla
direttrice didattica che ha tolto la carne dalla mensa dei bambini adducendo
che quello era il “venerdì santo” dei cristiani e dunque non dovevano mangiare
carne. Quella direttrice didattica ha violato la libertà religiosa in quanto
avrebbe costretto le persone atee a rivelare le loro convinzioni religiose per
non subire l’imposizione di un dogma cattolico. Rivelare le loro convinzioni
per non subire una violenza da parte della chiesa cattolica supportata, in
quest’azione, dalle Istituzioni laiche rappresentate dalla direttrice didattica
che violentava la libertà religiosa delle perone.
Di questo, dice la Corte Europea, dobbiamo parlare.
Dice la Corte di Strasburgo:
36. La Corte ha rilevato che
il giuramento per diventare avvocato, quale risulta dalle prove prodotte
dinanzi ad essa, riflette l'esistenza di una presunzione che l'avvocato, che
compare davanti al giudice, è un cristiano Ortodossi e intende prestare
giuramento religioso. Così, quando è comparso dinanzi al giudice, fu costretto
a dichiarare che egli non era cristiani ortodossi e, quindi, a rivelare una
parte del suo credo religioso, per poter fare una affermazione.
Ed è esattamente il caso della
direttrice didattica che ha imposto l’astinenza dalla carne o quella dei
direttori di Istituto che impongono il crocifisso ai ragazzi all’interno della
scuola.
E’ il caso dell’Istituzione laica
che impone i simboli religiosi o i comportamenti religiosi per violentare la
libertà religiosa delle persone. Lo schema del giuramento imposto presupponeva
che l’avvocato, che intendeva iniziare la carriera, era un cristiano ortodosso.
Ricordo, tanto per la cronaca, che
la stessa Corte Costituzionale Italiana ha modificato i giuramenti fatti in
tribunale, sia penale che civile, che fino a non molto tempo fa imponevano un
giuramento davanti al dio padrone dei cristiani. La Corte Costituzionale
Italiana ha ritenuto che giurare davanti al dio dei cristiani era illegale e
fonte di discriminazione religiosa nei confronti di ogni cittadino.
Dice la Corte di Strasburgo:
37. Inoltre, la lettura
della legge, sostiene questa conclusione. In effetti, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 del
codice dei funzionari pubblici (v. supra, punto 18), il giuramento che ogni
funzionario è invitato a prestare è, in linea di principio, un giuramento
religioso. L’interessato, per essere autorizzato a fare un’affermazione solenne
[in alternativa] è costretto a dichiarare che egli è ateo o che la sua
religione non permette di fare giuramenti
La corte Europea rileva che anche la
legge costringe chi non è di religione cristiana ortodossa a rivelare di essere
di un’altra religione e, con questo, viene violentato nelle sue intime
convinzioni. Questo succedeva fra i militari quando c’era la leva obbligatoria
e si costringevano le persone a dichiarare di non essere cattoliche altrimenti
venivano obbligate a frequentare la messa e ad asservirsi al prete cappellano.
Per evitare scontri li mettevano ai servizi di piantone o quant’altro. Il
cappellano militare esercitava sempre violenza nei confronti dei non cattolici
usando, come arma di pressione, il proprio grado militare nei confronti dei
sottoposti. Recentemente in Afganistan i cappellani cristiani degli USA
incitavano i soldati a distribuire bibbie fra la popolazione: dovette
intervenire il governo per sequestrarle perché quella distribuzione
rappresentava un’aggressione intollerabile per la popolazione.
Dice la Corte di Strasburgo:
38. Tuttavia, la Corte
ritiene che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta
ugualmente anche un aspetto negativo, vale a dire salvaguardare il diritto del
singolo a non essere costretto a manifestare la sua religione o credenze
religiose e non essere costretto ad agire in modo che si possa trarre la
conclusione che egli ha - o non ha - tali convinzioni. Agli occhi della Corte,
le autorità non hanno alcun diritto di intervenire nel dominio della libertà di
coscienza dei singoli individui e di cercare il loro credo religioso, o per
chiedere loro di manifestare il loro credo religioso concernenti il loro
concetto di divinità. Ciò è
particolarmente vero nei casi in cui una persona è obbligata ad agire allo
scopo di svolgere determinate funzioni, in particolare quando è indotta ad un
giuramento.
Questo concetto, secondo cui è
l’individuo il padrone di decidere se manifestare o meno il proprio credo
religioso, quando e come vuole, non fa parte solo del diritto alla libertà
religiosa, ma si ascrive alla libertà del cittadino di disporre del proprio
corpo e, con esso, delle proprie convinzioni intime nelle relazioni con il
mondo e con la vita. Dove vuole. E’ un concetto basilare della libertà
religiosa sancito dall’articolo 9 della Convenzione. La differenziazione fra
l’individuo, le istituzioni nazionali e le religioni, è l’elemento centrale
della libertà religiosa. Una libertà religiosa che consente alle religioni di
“predicare” ma che impedisce alle religioni le scappatoie politiche, economiche
e sociali delle istituzioni per imporre il loro credo nei confronti delle
persone deboli, indifese, in difficoltà. Perché le difficoltà
economiche-sociali che le persone incontrano, le rende fragili e vulnerabili ai
soldi e al potere e non rende le persone aperte al dialogo religioso. Le
persone in difficoltà sono facilmente ricattabili (come faceva la Madre Teresa
di Calcutta che ricattava i genitori dei bambini ammalati affinché, in cambio
di cure, battezzassero i loro figli) e prede dei soldi e delle promesse delle
religioni. Quella pressione economica-sociale per ottenere conversioni da una
religione, qualunque siano i mezzi con cui viene esercitata, DEVE essere SEMPRE
considerata come un atto di terrorismo e di eversione nei confronti
dell’articolo 9 della Convenzione. E le Istituzioni dello Stato devono sempre
agire per salvaguardare il diritto del singolo individuo contro la prepotenza
delle religioni. Devono agire affinché le religioni non usino le strutture
dello Stato per imporre il loro credo alle persone e, tanto meno, ai bambini!
Quando ciò avviene è un atto di
terrorismo che, se non viene combattuto, qualifica lo Stato complice di atti di
terrorismo nei confronti dei singoli cittadini: come troppo spesso è avvenuto.
Dice la Corte di Strasburgo:
39. Inoltre, la Corte osserva che il
fatto che il verbale, solo documento ufficiale che porta la prova della
presentazione del giuramento, presentato dal richiedente abbia prestato
giuramento religioso, contrariamente alle convinzioni personali, rivela l'idea
dello stato che gli avvocati che giurano sono considerati appartenenti al culto
cristiano ortodosso. Anche se il governo sostiene che ci sono due formulari
diversi con cui fare il processo verbale di giuramento, uno per i religiosi
giuramento e l'altro per la dichiarazione solenne di atei e di appartenenti ad
altre religioni. Tuttavia, gli esempi forniti davanti a questa corte le copie
alla Corte, a sostegno della sua tesi sono datati a partire dal 2007. Poiché il
governo non fornisce copie di relazioni preparate durante il periodo in
questione, la Corte non può concludere l'esistenza di tali formulari all’epoca
ei fatti.
In tutto questo la Corte Europea sta affermando che
è lo Stato Greco (in questo caso) che deve tutelare la libertà religiosa delle persone
e non sono le persone che devono combattere contro un disprezzo dello stato per
la libertà religiosa.
Questo vale per ogni Stato dell’Unione, in
particolare per l’Italia.
E’ l’Italia che non tutela la libertà religiosa
delle persone quando impone simboli o feste religiose cattoliche ai cittadini
italiani; quando impedisce alle persone di seguire la loro religione o
costruisce delle difficoltà a seguire il proprio culto per impedire che
circolino idee religiose diverse da quelle cattoliche.
La libertà religiosa, imposta dalle convenzioni
internazionali e dalle Costituzioni Europee, riguardano i diritti del singolo
individuo, non riguardano i diritti di una religione di far violenza alle
persone affinché si sottomettano alla loro religione. Non esiste un diritto dei
cattolici ad usare i missionari o le organizzazioni sociali per imporre il loro
credo religioso. Troppo spesso lo Stato italiano finanzia centri religiosi
cattolici come i missionari che impongono la religione cattolica a chi
cattolico non vuole essere. Come i missionari cristiani in India, o in Somalia,
o nel Kenia o nelle Filippine scatenando, di fatto, la guerra civile. Una
guerra civile organizzata dai missionari e che costringe le popolazioni locali
all’autodifesa.
Dice la Corte di Strasburgo:
40. In ogni caso, anche supponendo che
esistono due diverse forme con cui prestare giuramento, la Corte ritiene
l’errore non può essere attribuito al denunciante che lamentava la mancata
presentazione della giusta forma. Infatti, il presidente e il giudice,
avrebbero dovuto informarlo che vi era un modulo specifico per la sua
dichiarazione
Qui entra in gioco un altro trucco che in Italia
conosciamo molto bene perché usato dai cattolici per derubare, depredare e
ingannare le persone: norme tenute segrete, nascoste, non divulgate, non
insegnate, che il “padrone” o il
“potentato” di turno tirano fuori dal cappello a cilindro dicendo al
poveraccio: “Dovevi usare questa norma! Dovevi fare questa richiesta! Ormai hai
sbagliato, adesso paga!”. Sono comportamenti illegali che derivano dall’eredità
cristiana in cui il dio padrone fa fesse
le persone del suo gregge costringendole a sottomettersi e a sentirsi in colpa
per non essere a conoscenza di una norma inconsapevoli che molto è stato fatto
perché lui non la conoscesse. La libertà e la fruizione dei diritti può
avvenire solo là dove c’è coscienza, consapevolezza; sia del diritto in sé che
nell’uso sociale che la persona può fare di quel diritto e della conoscenza di
ogni norma procedurale per poter fruire di quel diritto e poterlo imporre come
dovere alle Istituzioni.
Non è una questione secondaria: se lo Stato
nasconde le leggi perché non vuole che i bambini
conoscano le leggi, non può nemmeno pretendere che i cittadini rispettino
le leggi. Il diritto, la Convenzione Europea, ha un senso solo là dove c’è
conoscenza e consapevolezza delle norme e delle regole, non dove le norme e le
regole vengono nascoste. Se si nascondono le norme si distrugge la democrazia.
Quando si vuole distruggere la democrazia si
nascondono le norme e si insegna la morale del dio padrone propria della
monarchia assoluta.
Dice la Corte di Strasburgo:
41.
Alla luce di quanto precede, la Corte conclude il fatto che il denunciante ha dovuto
dimostrare al giudice competente che non era un cristiano ortodosso e che non
voleva cercare un giuramento religioso ma fare la dichiarazione solenne ha
violato la sua libertà di non dover esprimere le sue convinzioni religiose. Vi
è stata quindi una violazione dell'articolo 9 della Convenzione.
Così, conclude la Corte Europea, lo Stato Greco ha
violato le norme sulla libertà religiosa delle persone. Ha violato l’articolo 9
della Convenzione tentando di costringere i suoi cittadini a dichiararsi cristiani
ortodossi.
Come per la Grecia, così in Italia avvengono molte
violazioni della libertà religiosa per favorire l’odio religioso della chiesa
cattolica. Ogni organizzazione religiosa viene aggredita affinché non manifesti
pubblicamente il proprio credo religioso, mentre viene favorita la chiesa
cattolica affinché possa, indisturbata, stuprare i bambini al fine di imporre
loro la credenza nel loro dio.
Conoscere come la Corte Europea tratta i principi
fondamentali della Convenzione significa essere in grado di rivendicare tali
principi nella vita quotidiana.
La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha
condannato lo Stato Greco per violazione dell’articolo 9 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e la violazione dell’articolo 13 della stessa convenzione.
Inoltre ha condannato lo Stato Greco a pagare, a titolo di risarcimento per il
danno morale subito dal Sig. Theodoros Alexandridis per essersi visti lesi i
suoi diritti fondamentali.
A questo punto vorrei che si riflettesse quanto
cammino è stato fatto e quanto cammino rimane da compiere nell’applicazione
della Carta dei Diritti. Fino a poche decine di anni fa’ non si poteva
condannare lo Stato per aver violato i diritti dei cittadini. Lo Stato era tale
per volontà del dio padrone e nessuno poteva criticare il dio padrone nemmeno
quando si vantava di macellare l’umanità con il suo incitamento all’odio. Un
odio che gronda in ogni pagina della bibbia. Ora gli Stati possono essere
condannati perché impongono ai cittadini di accettare quell’odio. E questo è il
successo dell’ONU e dell’Unione Europea. Il prossimo passo sarà quello degli
Stati che non permetteranno alle religioni di usare le loro categorie morali,
l’odio del loro dio, come metodo di relazione all’interno della società.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 9 de la
Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de
la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les
trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif
conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille
euros) pour
dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre
d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce
montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal
à celui de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février
2008, en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Président
Commento
delle motivazioni della sentenza di Claudio Simeoni, Meccanico, Apprendista
Stregone, Guardiano dell’Anticristo.
Marghera, 27 maggio 2009
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 041933185
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
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