Il concetto di LIBERTA' è sempre attribuito al singolo individuo. Quando è attribuito ad una società o ad un'organizzazione, è sempre e solo dispotismo!

Theodoros Alexandridis contro lo Stato Ellenico
sentenza della Corte Europea sull'articolo 9 della convenzione dei diritti
per la libertà religiosa

Riflessioni ed osservazioni di Claudio Simeoni

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

La Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali è stata firmata nel 1950 e ratificata il 04 agosto 1955.

Da allora, ogni soggetto giuridico tenta di usare la carta a proprio vantaggio e, spesso, ignorando i diritti fondamentali dei reali fruitori della Convenzione che sono i cittadini che vantano quei diritti nei confronti delle Istituzioni di ogni Stato membro dell’Unione Europea. Istituzioni che spesso mascherano gli intenti di individui che aggrediscono i valori fondamentali della Convenzione trovando, nell’Istituzione che usano, giustificazione alla loro azione criminale, malvagia e perversa.

Così, ancora nel 2008, un cittadino greco (e quanti in Italia dovrebbero?) è ricorso all’Alta Corte Europea per difendere il proprio diritto religioso. Nel sentenziare, l’Alta Corte Europea, ha dato una serie di motivazioni e interpretazioni dell’articolo 9 della Convenzione che devono servire da faro ogni volta che un cittadino europeo vede offesi i propri diritti religiosi da Istituzioni che vogliono imporre la loro religione: come troppo spesso avviene in Italia.

Per comprendere il concetto di libertà religiosa e l’insieme sociale in cui tale principio viene ad inserirsi, ritengo importante usare la causa trattata dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo nella disputa fra Repubblica Ellenica, e un cittadino di tale Stato, il Sig. Theodoros Alexandridis.

Assistendo nel dicembre 2008 al Convegno di Studio relativo al tema “Diritti umani e religioni: il ruolo della libertà religiosa” che si tenne a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008 e presieduto dal “comitato scientifico” dei professori Mario Nordio, Adalberto Perulli, Vittorio Possenti, Massimo Raveri e Giovanni Vian, c’era la netta sensazione che, al di là di alcune relazioni impegnate e serie, ci fosse il tentativo generale di spacciare il concetto di libertà religiosa, come sancito dall’articolo 9 della Convenzione Europea, come il diritto delle religioni di non farsi mettere dei limiti nella loro attività di proselitismo religioso. Spesso emergeva come la società che garantiva la libertà religiosa al suo cittadino era il nemico della libertà religiosa perché: impediva alle religioni di imporre la loro ideologia religiosa al singolo cittadino. In tutto il convegno si è persa la dimensione UOMO per essere accolta la dimensione di “religione come organizzazione di dominio sociale”. La libertà delle religioni in contrapposizione alla libertà del cittadino che il convegno ha ignorato se non in funzione della religione.

Inutile dire che in quel convegno, questa sentenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, non è stata trattata. Forse perché: era troppo recente, essendo stata comunicata il 21 febbraio del 2008, ma ho dei dubbi visto che alcuni dei partecipanti al Convegno di Venezia vantavano conoscenze dirette con la stesura di alcune Costituzioni dell’est Europa dopo la caduta del muro. Dunque, una certa confidenza con l’attualità. Poi, come ho già scritto, in tutto il convegno si è evitato (e i relatori dimostravano fastidio quando dal pubblico le domande venivano fatte) di indicare come gli articoli sulla libertà religiosa erano necessari proprio per proteggere i cittadini dalle religioni e dalla loro attività che spesso svolgevano con l’occupazione violenta delle Istituzioni nazionali.

CONVEGNO DI STUDIO

DIRITTI UMANI E RELIGIONI: IL RUOLO DELLA LIBERTà RELIGIOSA

Venezia, 4 - 6 dicembre 2008
Auditorium Santa Margherita
Dorsoduro 3689 - Venezia
Università Ca’Foscari Venezia
CIRDU
Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti Umani
Comitato scientifico
Mario Nordio
Adalberto Perulli
Vittorio Possenti
Massimo Raveri
Giovanni Vian

Il cittadino Theodoros Alexandridis neo avvocato, lamentava che la repubblica Ellenica, per consentirgli di praticare la sua professione di avvocato, gli imponesse un giuramento che lo qualificava, di fatto, come appartenente alla religione cristiana ortodossa. In pratica, il giuramento prestato dal nuovo avvocato era un giuramento alla religione cristiana ortodossa. Lo stato Ellenico, asseriva l’esistenza di altri moduli con cui prestare giuramento (dichiarazioni solenni) per quelle persone che non erano di religione Greco ortodossa, ma, di fatto, quei moduli dovevano essere sia richiesti, sia costringevano il nuovo avvocato a dichiarare la sua religione per poter accedere a qui moduli. Per contro, durante il procedimento presso l’alta Corte Europea la Grecia non presentò tali moduli, né: presentò casi in cui tali moduli erano stati usati.

Il Sig. Theodoros Alexandridis sentendosi discriminato nelle proprie convinzioni religiose, decise di ricorrere all’alta Corte Europea per i Diritti dell’Uomo la cui sentenza fu notificata il 21 febbraio 2008. La sentenza finale dice:

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITA

1. Dichiara il ricorso ricevibile;

2. Dichiara: che vi è stata una violazione dell'articolo 9 della Convenzione;

3. Dichiara: che vi è stata una violazione dell'articolo 13 della convenzione;

4. Dichiara: a) si è convenuto che lo Stato dovrà pagare al ricorrente entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 della convenzione, la somma di 2 000 (duemila euro) per i danni morali, oltre a qualsiasi importo che può essere dovuto a titolo Fiscale b) fino alla scadenza di tale periodo e fino al pagamento, l'importo aumenta a un interesse semplice a un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, è aumentato di tre punti percentuali

5. Respinge la richiesta solo per la soddisfazione per il resto.

L’Alta Corte Europea accoglie in toto le motivazioni di Theodoros Alexandridis.

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ALEXANDRIDIS c. GRÊCE

(Requête n o 19516/06)

ARRÊT

STRASBOURG

21 fé:vrier 2008

Cet arrêt deviendra dé:finitif dans les conditions dé:finies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

A noi interessano le motivazioni attraverso le quali i magistrati Europei sono giunti a formulare la condanna della Grecia per violazione dei diritto dell’uomo di Theodoros Alexandridis. Qual è il percorso logico giuridico per cui l’Alta Corte Europea per i Diritto dell’Uomo ha condannato la Grecia?

Questo perché:, attraverso le motivazioni adottate dalla Corte Europea, noi possiamo dedurre una corretta lettura del diritto alla libertà religiosa partendo da questo fatto specifico.

Per questo analizzo e commento i Principi generali che vanno dal punto 31 al punto 41 della sentenza.

Dice la Corte di Strasburgo:

31. La Corte ricorda che, come tutelati dall'articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione è uno dei fondamenti di una 'società democratica' ai sensi della convenzione. Questa libertà è, nella sua dimensione religiosa, uno dei più importanti elementi della identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, agnostici, scettici e coloro che vogliono disinteressarsene. E 'il pluralismo – che è stato conquistato nel corso dei secoli - che non può essere disgiunto da una società democratica. Tale libertà comporta, tra l'altro, se aderire o meno ad una religione e di praticarla o di non praticarla (si veda, tra l'altro, Kokkinakis c. Grecia, sentenza 25 maggio 1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 31, e Buscarini e a., v. San Marino [GC], n. 24645/94, § 34, CEDU 1999-I).

L’Alta Corte per i Diritti dell’Uomo precisa i termini della libertà religiosa all’interno dello Stato democratico. Come ho già ribadito al commentando CONVEGNO DI STUDIO DIRITTI UMANI E RELIGIONI: IL RUOLO DELLA LIBERTà RELIGIOSA tenuto a Venezia nel volantino che i docenti non hanno avuto dignità morale sufficiente per discutere, ma che, se non altro, ha avuto il pregio di fermare le interpretazioni fondamentaliste cattoliche che a quel convegno si volevano dare (uno degli organizzatori, il professor Possenti, è uno degli integralisti collaboratori di Marcello Pera. Quello del meticciato), come giustificazione della libertà religiosa dei cattolici contro il mondo; è il soggetto portatore dei diritti alla libertà religiosa: E’ IL CITTADINO!

La libertà religiosa, sancita dall’articolo 9, non è il diritto delle religioni di imporre la loro religione, ma è il diritto del cittadino di scegliere senza vedersi imporre una religione o dogmi o comportamenti di una religione diversa da quella che egli ha scelto di professare. Le religioni, secondo la Convenzioni dei diritti dell’uomo, possono aprire la loro vetrina di fede sulla strada della vita, ma è il singolo cittadino che passa davanti a quelle dottrine che può, se vuole, scegliere il prodotto che ritiene migliore. La religione imposta all’infanzia è un atto di violenza. Un atto di violenza è anche presumere che le persone debbano appartenere o appartengano, di fatto, a questa o quella confessione religiosa.

La libertà religiosa è la libertà del cittadino, non la libertà dell’organizzazione religiosa. E’ il singolo cittadino che manifesta la sua fede. E’ il singolo cittadino che propaganda le sue idee religiose ad altri cittadini. Non è il diritto della struttura religiosa di occupare spazi politici, economici o sociali per imporre i propri dogmi o la propria morale: fare questo è negare la libertà religiosa.

In tutto il convegno i studi sulla Libertà religiosa tenuto a Venezia, questo concetto non è MAI stato affrontato a significare che il convegno non verteva sulla libertà religiosa, ma sulle libertà delle religioni ad imporsi sui cittadini.

Dice la Corte di Strasburgo:

32. La libertà di religione è essenzialmente una questione interiore, che implica anche la manifestazione della religione sia privatamente, singolarmente o collettivamente, in pubblico e all'interno del cerchio di coloro alla cui fede la persona appartiene. Inoltre, la Corte ha avuto occasione di trattare l’articolo 9 della convenzione nel diritto negativo, cioè come diritto di non aderire ad una religione e a non praticarla. (v., in tal senso , Kokkinakis v. Grecia, e Buscarini e altri v. San Marino, sovranazionale).

La religione, per la Corte Europea, è un fatto intimo, interiore con delle implicazioni collettive e sociali. Il diritto intimo alla libertà religiosa diventa diritto di manifestazione del proprio intimo sia nella collettività sociale che nella collettività confessionale. Ma, sottolinea la Corte, la libertà alle convinzioni intime appartengono a tutti, compresi coloro che quell’intimo negano manifestando un proprio, diverso, intimo. Questi hanno il diritto di negare o a contrapporre altri principi; a non partecipare a pratiche religiose loro estranee.

Anche in questo frangente la Corte Europea prende in considerazione ogni soggetto, ogni cittadino, in quanto ogni soggetto è portatore del medesimo diritto proprio perché: soggetto. Non fruisce dello stesso diritto quando un individuo si estranea dall’essere soggetto e nella sua manifestazione religiosa si avvale di poteri o condizioni sociali che gli permettono di prevaricare la religione dell’altro. Non è libertà religiosa quella dei missionari cattolici che sfruttano le posizioni di indigenza di popolazioni per spacciare, come fosse una dose di eroina, la loro religione. Questo non costituisce un diritto di libertà religiosa in quanto viola il diritto delle persone indigenti di non essere ricattate, sfruttando il loro bisogno, dalle organizzazioni religiose.

Dice la Corte di Strasburgo:

33. La Corte osserva immediatamente che si trova a confrontare delle versioni diverse su alcuni elementi relativi ai fatti, in particolare sulla questione se il richiedente ha rispettato la procedura da seguire al fine di prestare giuramento. Su questo punto, il governo contesta la versione del denunciante, queste due versioni sono incompatibili una con l'altra. Afferma in maniera categorica che il ricorrente si è direttamente presentato davanti al Presidente senza essere munito del formulario del processo verbale, egli sostiene, nelle sue osservazioni supplementari, che il querelante ha trasmesso al presidente del tribunale un formulario del processo verbale sbagliato.

In questo paragrafo è interessante la pretesa del governo greco di rispettare una procedura, da lui stabilita, al fine di rivendicare la propria indipendenza religiosa. A parte il fatto che è il governo greco a dimostrare l’errore del ricorrente. Quando non si hanno argomenti sufficienti da opporre a chi rivendica i propri diritti, chi li nega accusa, chi rivendica i diritti, di non averli rivendicati nel “giusto modo” o con “corretti mezzi” quasi che i diritti fossero una concessione fatta dal soggetto che li nega. La Corte si riserva di valutare i fatti e rileva, al punto 34 dopo aver rilevato che il governo greco non ha fornito elementi di prova alle sue affermazioni: “

Dice la Corte di Strasburgo:

34. Infatti, il governo non ha fornito altri elementi di prova a sostegno di questa versione. Tuttavia, il processo verbale di udienza del Tribunale di primo grado di Atene 2 novembre 2005 (v. supra, punto 16), l'unico documento ufficiale redatto alla fine del procedimento, è in linea con le tesi del denunciante. In effetti, questo documento è firmato dal presidente e del cancelliere della giudice, che conferma la versione del denunciante che la forma del processo verbale è stato trasmesso al presidente in sede di udienza, secondo la procedura. Alla luce di quanto precede, la Corte non può concedere particolare peso alla tesi del governo, che la ricorrente non ha rispettato la procedura.

Mi ricorda la violenza del battesimo attuata in Italia mediante la forza e la formazione di un registro dei bambini violentati (leggi battezzati) che, se vogliono cancellarsi dal registro in cui è scritta la violenza subita, devono comunicarlo al prete subendo non solo una seconda violenza, ma rischiando una schedatura per le proprie idee religiose. E questa è l’ulteriore violenza che fa la chiesa cattolica sulla quale, comunque, il governo non può intervenire perché: si tratta di una scrittura privata fra i genitori e la chiesa cattolica a meno che i violentati, mediante il battesimo, una volta adulti non decidano di far causa ai propri genitori per violenza privata. I cittadini Italiani non vengono protetti contro uno stato straniero che agisce sul suolo italiano e si permette, allo stato straniero, di schedare i cittadini italiani in base alle loro idee religiose!

Dice la Corte di Strasburgo:

35. È pertanto opportuno esaminare la fondatezza delle accuse del denunciante. A questo proposito, la Corte osserva che, anche se l'istituzione giuramento potrebbe generare dubbi circa la sua necessità in un procedimento dinanzi a un giudice, non è, tuttavia, di decidere in astratto sulla presentazione di un giuramento come condizione di esercitare la funzione di avvocato. La questione che si pone nel caso in specie è se il modo in cui la procedura di giuramento si è svolta dinanzi al Tribunale di primo grado ha obbligato il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose in violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

Di che cosa dobbiamo parlare?

Dobbiamo parlare se la procedura, imposta dal governo, in questo caso Greco, ha costretto il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose. In questo caso c’è una violazione dell’articolo 9 della convenzione. E’ la persona, il cittadino, che deve valutare come, dove e quando, far conoscere le proprie idee religiose e ciò non può essere imposto da degli obblighi di Istituzioni statali che sono sempre atti di violenza nei confronti delle convinzioni intime della persona. La persona può rivelare o non rivelare. Ma lo decide la persona. Se il musulmano va in una mensa e rifiuta la carne di maiale può rivelare la sua religione per salvaguardarsi dal rispetto di un suo precetto e in quel caso, l’istituzione mensa, deve rispettare, nei limiti del possibile, tale precetto religioso nei confronti del richiedente, ma non può, allo stesso modo, imporre l’astinenza dal mangiare maiale a tutti i commensali che non ne fanno richiesta per constatare se qualcuno è cristiano (e viceversa).

Alle istituzioni io chiedo una cosa, ma la chiedo in base alle mie convinzioni religiose e deve riguardare me. Cosa diversa dalla direttrice didattica che ha tolto la carne dalla mensa dei bambini adducendo che quello era il “venerdì santo” dei cristiani e dunque non dovevano mangiare carne. Quella direttrice didattica ha violato la libertà religiosa in quanto avrebbe costretto le persone atee a rivelare le loro convinzioni religiose per non subire l’imposizione di un dogma cattolico. Rivelare le loro convinzioni per non subire una violenza da parte della chiesa cattolica supportata, in quest’azione, dalle Istituzioni laiche rappresentate dalla direttrice didattica che violentava la libertà religiosa delle perone.

Di questo, dice la Corte Europea, dobbiamo parlare.

Dice la Corte di Strasburgo:

36. La Corte ha rilevato che il giuramento per diventare avvocato, quale risulta dalle prove prodotte dinanzi ad essa, riflette l'esistenza di una presunzione che l'avvocato, che compare davanti al giudice, è un cristiano Ortodosso e intende prestare giuramento religioso. Così, quando è comparso dinanzi al giudice, fu costretto a dichiarare che egli non era cristiani ortodosso e, quindi, a rivelare una parte del suo credo religioso, per poter fare una affermazione.

Ed è esattamente il caso della direttrice didattica che ha imposto l’astinenza dalla carne o quella dei direttori di Istituto che impongono il crocifisso ai ragazzi all’interno della scuola.

E’ il caso dell’Istituzione laica che impone i simboli religiosi o i comportamenti religiosi per violentare la libertà religiosa delle persone. Lo schema del giuramento imposto presupponeva che l’avvocato, che intendeva iniziare la carriera, era un cristiano ortodosso.

Ricordo, tanto per la cronaca, che la stessa Corte Costituzionale Italiana ha modificato i giuramenti fatti in tribunale, sia penale che civile, che fino a non molto tempo fa imponevano un giuramento davanti al dio padrone dei cristiani. La Corte Costituzionale Italiana ha ritenuto che giurare davanti al dio dei cristiani era illegale e fonte di discriminazione religiosa nei confronti di ogni cittadino.

Dice la Corte di Strasburgo:

37. Inoltre, la lettura della legge, sostiene questa conclusione. In effetti, ai sensi del primo comma dell'articolo 19 del codice dei funzionari pubblici (v. supra, punto 18), il giuramento che ogni funzionario è invitato a prestare è, in linea di principio, un giuramento religioso. L’interessato, per essere autorizzato a fare un’affermazione solenne [in alternativa] è costretto a dichiarare che egli è ateo o che la sua religione non permette di fare giuramenti

La corte Europea rileva che anche la legge costringe chi non è di religione cristiana ortodossa a rivelare di essere di un’altra religione e, con questo, viene violentato nelle sue intime convinzioni. Questo succedeva fra i militari quando c’era la leva obbligatoria e si costringevano le persone a dichiarare di non essere cattoliche altrimenti venivano obbligate a frequentare la messa e ad asservirsi al prete cappellano. Per evitare scontri li mettevano ai servizi di piantone o quant’altro. Il cappellano militare esercitava sempre violenza nei confronti dei non cattolici usando, come arma di pressione, il proprio grado militare nei confronti dei sottoposti. Recentemente in Afganistan i cappellani cristiani degli USA incitavano i soldati a distribuire bibbie fra la popolazione: dovette intervenire il governo per sequestrarle perché: quella distribuzione rappresentava un’aggressione intollerabile per la popolazione.

Dice la Corte di Strasburgo:

38. Tuttavia, la Corte ritiene che la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta ugualmente anche un aspetto negativo, vale a dire salvaguardare il diritto del singolo a non essere costretto a manifestare la sua religione o credenze religiose e non essere costretto ad agire in modo che si possa trarre la conclusione che egli ha - o non ha - tali convinzioni. Agli occhi della Corte, le autorità non hanno alcun diritto di intervenire nel dominio della libertà di coscienza dei singoli individui e di cercare il loro credo religioso, o per chiedere loro di manifestare il loro credo religioso concernenti il loro concetto di divinità. Ciò è particolarmente vero nei casi in cui una persona è obbligata ad agire allo scopo di svolgere determinate funzioni, in particolare quando è indotta ad un giuramento.

Questo concetto, secondo cui è l’individuo il padrone di decidere se manifestare o meno il proprio credo religioso, quando e come vuole, non fa parte solo del diritto alla libertà religiosa, ma si ascrive alla libertà del cittadino di disporre del proprio corpo e, con esso, delle proprie convinzioni intime nelle relazioni con il mondo e con la vita. Dove vuole. E’ un concetto basilare della libertà religiosa sancito dall’articolo 9 della Convenzione. La differenziazione fra l’individuo, le istituzioni nazionali e le religioni, è l’elemento centrale della libertà religiosa. Una libertà religiosa che consente alle religioni di “predicare” ma che impedisce alle religioni le scappatoie politiche, economiche e sociali delle istituzioni per imporre il loro credo nei confronti delle persone deboli, indifese, in difficoltà. Perché: le difficoltà economiche-sociali che le persone incontrano, le rende fragili e vulnerabili ai soldi e al potere e non rende le persone aperte al dialogo religioso. Le persone in difficoltà sono facilmente ricattabili (come faceva la Madre Teresa di Calcutta che ricattava i genitori dei bambini ammalati affinché:, in cambio di cure, battezzassero i loro figli) e prede dei soldi e delle promesse delle religioni. Quella pressione economica-sociale per ottenere conversioni da una religione, qualunque siano i mezzi con cui viene esercitata, DEVE essere SEMPRE considerata come un atto di terrorismo e di eversione nei confronti dell’articolo 9 della Convenzione. E le Istituzioni dello Stato devono sempre agire per salvaguardare il diritto del singolo individuo contro la prepotenza delle religioni. Devono agire affinché: le religioni non usino le strutture dello Stato per imporre il loro credo alle persone e, tanto meno, ai bambini!

Quando ciò avviene è un atto di terrorismo che, se non viene combattuto, qualifica lo Stato complice di atti di terrorismo nei confronti dei singoli cittadini: come troppo spesso è avvenuto.

Dice la Corte di Strasburgo:

39. Inoltre, la Corte osserva che il fatto che il verbale, solo documento ufficiale che porta la prova della presentazione del giuramento, presentato dal richiedente abbia prestato giuramento religioso, contrariamente alle convinzioni personali, rivela l'idea dello stato che gli avvocati che giurano sono considerati appartenenti al culto cristiano ortodosso. Anche se il governo sostiene che ci sono due formulari diversi con cui fare il processo verbale di giuramento, uno per i religiosi giuramento e l'altro per la dichiarazione solenne di atei e di appartenenti ad altre religioni. Tuttavia, gli esempi forniti davanti a questa corte le copie alla Corte, a sostegno della sua tesi sono datati a partire dal 2007. Poiché: il governo non fornisce copie di relazioni preparate durante il periodo in questione, la Corte non può concludere l'esistenza di tali formulari all’epoca ei fatti.

In tutto questo la Corte Europea sta affermando che è lo Stato Greco (in questo caso) che deve tutelare la libertà religiosa delle persone e non sono le persone che devono combattere contro un disprezzo dello stato per la libertà religiosa.

Questo vale per ogni Stato dell’Unione, in particolare per l’Italia.

E’ l’Italia che non tutela la libertà religiosa delle persone quando impone simboli o feste religiose cattoliche ai cittadini italiani; quando impedisce alle persone di seguire la loro religione o costruisce delle difficoltà a seguire il proprio culto per impedire che circolino idee religiose diverse da quelle cattoliche.

La libertà religiosa, imposta dalle convenzioni internazionali e dalle Costituzioni Europee, riguardano i diritti del singolo individuo, non riguardano i diritti di una religione di far violenza alle persone affinché: si sottomettano alla loro religione. Non esiste un diritto dei cattolici ad usare i missionari o le organizzazioni sociali per imporre il loro credo religioso. Troppo spesso lo Stato italiano finanzia centri religiosi cattolici come i missionari che impongono la religione cattolica a chi cattolico non vuole essere. Come i missionari cristiani in India, o in Somalia, o nel Kenia o nelle Filippine scatenando, di fatto, la guerra civile. Una guerra civile organizzata dai missionari e che costringe le popolazioni locali all’autodifesa.

Dice la Corte di Strasburgo:

40. In ogni caso, anche supponendo che esistono due diverse forme con cui prestare giuramento, la Corte ritiene l’errore non può essere attribuito al denunciante che lamentava la mancata presentazione della giusta forma. Infatti, il presidente e il giudice, avrebbero dovuto informarlo che vi era un modulo specifico per la sua dichiarazione

Qui entra in gioco un altro trucco che in Italia conosciamo molto bene perché: usato dai cattolici per derubare, depredare e ingannare le persone: norme tenute segrete, nascoste, non divulgate, non insegnate, che il “padrone” o il “potentato” di turno tirano fuori dal cappello a cilindro dicendo al poveraccio: “Dovevi usare questa norma! Dovevi fare questa richiesta! Ormai hai sbagliato, adesso paga!”. Sono comportamenti illegali che derivano dall’eredità cristiana in cui il dio padrone fa fesse le persone del suo gregge costringendole a sottomettersi e a sentirsi in colpa per non essere a conoscenza di una norma inconsapevoli che molto è stato fatto perché: lui non la conoscesse. La libertà e la fruizione dei diritti può avvenire solo là dove c’è coscienza, consapevolezza; sia del diritto in sé: che nell’uso sociale che la persona può fare di quel diritto e della conoscenza di ogni norma procedurale per poter fruire di quel diritto e poterlo imporre come dovere alle Istituzioni.

Non è una questione secondaria: se lo Stato nasconde le leggi perché: non vuole che i bambini conoscano le leggi, non può nemmeno pretendere che i cittadini rispettino le leggi. Il diritto, la Convenzione Europea, ha un senso solo là dove c’è conoscenza e consapevolezza delle norme e delle regole, non dove le norme e le regole vengono nascoste. Se si nascondono le norme si distrugge la democrazia.

Quando si vuole distruggere la democrazia si nascondono le norme e si insegna la morale del dio padrone propria della monarchia assoluta.

Dice la Corte di Strasburgo:

41. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude il fatto che il denunciante ha dovuto dimostrare al giudice competente che non era un cristiano ortodosso e che non voleva cercare un giuramento religioso ma fare la dichiarazione solenne ha violato la sua libertà di non dover esprimere le sue convinzioni religiose. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 9 della Convenzione.

Così, conclude la Corte Europea, lo Stato Greco ha violato le norme sulla libertà religiosa delle persone. Ha violato l’articolo 9 della Convenzione tentando di costringere i suoi cittadini a dichiararsi cristiani ortodossi.

Come per la Grecia, così in Italia avvengono molte violazioni della libertà religiosa per favorire l’odio religioso della chiesa cattolica. Ogni organizzazione religiosa viene aggredita affinché: non manifesti pubblicamente il proprio credo religioso, mentre viene favorita la chiesa cattolica affinché: possa, indisturbata, stuprare i bambini al fine di imporre loro la credenza nel loro dio.

Conoscere come la Corte Europea tratta i principi fondamentali della Convenzione significa essere in grado di rivendicare tali principi nella vita quotidiana.

La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato Greco per violazione dell’articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la violazione dell’articolo 13 della stessa convenzione. Inoltre ha condannato lo Stato Greco a pagare, a titolo di risarcimento per il danno morale subito dal Sig. Theodoros Alexandridis per essersi visti lesi i suoi diritti fondamentali.

A questo punto vorrei che si riflettesse quanto cammino è stato fatto e quanto cammino rimane da compiere nell’applicazione della Carta dei Diritti. Fino a poche decine di anni fa’ non si poteva condannare lo Stato per aver violato i diritti dei cittadini. Lo Stato era tale per volontà del dio padrone e nessuno poteva criticare il dio padrone nemmeno quando si vantava di macellare l’umanità con il suo incitamento all’odio. Un odio che gronda in ogni pagina della bibbia. Ora gli Stati possono essere condannati perché: impongono ai cittadini di accettare quell’odio. E questo è il successo dell’ONU e dell’Unione Europea. Il prossimo passo sarà quello degli Stati che non permetteranno alle religioni di usare le loro categorie morali, l’odio del loro dio, come metodo di relazione all’interno della società.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dé:clare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat dé:fendeur doit verser au requé:rant, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu dé:finitif conformé:ment à
l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour
dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit dé:lai et jusqu'au versement, ce
montant sera à majorer d'un inté:rêt simple à un taux é:gal à celui de la
facilité: de prêt marginal de la Banque centrale europé:enne applicable
pendant cette pé:riode, augmenté: de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction é:quitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué: par é:crit le 21 fé:vrier 2008, en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Soren Nielsen Loukis Loucaides
Greffier Pré:sident

Marghera, 27 maggio 2009

 

Indice interventi Convegno di Studio dal titolo "Diritti Umani e Religioni:
il ruolo della libertà religiosa" tenuto a Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008

 

 

La libertà religiosa

I cristiani truffano le persone fingendo di equivocare. La libertà religiosa riguarda il singolo individuo, il singolo cittadino, che deve essere libero dall'imposizione religiosa. Non esiste, se non come atto criminale, la libertà di una religione di imporsi sui cittadini al di là del diritto dei singoli di manifestare le loro idee. Ogni costrizione fisica, economica, emotiva, psichica, per imporre una religione, e' un atto illegale e criminale. Crimini che la chiesa cattolica commette nei confronti dei bambini per imporre la sua fede.

 

Sito di Claudio Simeoni

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

 

 

Ultima formattazione 06 aprile 2023

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