Sezione II – Revisione della Costituzione: leggi Costituzionali

TITOLO VI

Garanzie Costituzionali

 

Proposta di modifica della seconda parte della

Costituzione della Repubblica Italiana

Di Claudio Simeoni

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Articolo attuale – Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

 

Così da modificare – Art. 138.

Sono abrogate tutte le leggi che, ponendo dei vincoli, delle limitazioni o degli obblighi, alla fruizione dei principi fondamentali della Costituzione ne limitano, controllano, limitano, la fruizione da parte dei cittadini. Tali norme non si applicano. Un ricorso alla Corte Costituzionale da parte dello Stato, sia come Governo che come Parlamento, può richiedere, con sentenza motivata da situazioni contingenti la regolamentazione della fruizione, da parte dei cittadini, dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione come soggettivamente interpretati.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sempre sottoposte a referendum popolare.

Una legge costituzionale approvata da un referendum popolare non può essere modificata prima di 30 anni dall’entrata in vigore.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

 

Articolo attuale – Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

Così da modificare – Art. 139.

La forma repubblicana e la democrazia parlamentare non può essere oggetto di revisione costituzionale.

 

 

Principi ispiratori

 

Il concetto di fondo è che, a differenza dell’idea della monarchia, la Costituzione non è un concessione del re, ma è un insieme di regole che i cittadini stabiliscono e nelle quali le Istituzioni sono obbligate. Sono i cittadini che determinano la Costituzione e impongono le regole alle istituzioni le quali possono chiedere ai cittadini di porre delle limitazioni, ma queste limitazioni devono essere accettate dai cittadini che devono essere in grado di valutarne “costi e benefici”.

05 maggio 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell’Anticristo

P.le Parmesan, 8

30175 – Marghera Venezia

Tel. 3277862784

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