Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
138.
Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e
sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro
pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Così da modificare – Art. 138.
Sono abrogate tutte le leggi che,
ponendo dei vincoli, delle limitazioni o degli obblighi, alla fruizione dei
principi fondamentali della Costituzione ne limitano, controllano, limitano, la
fruizione da parte dei cittadini. Tali norme non si applicano. Un ricorso alla
Corte Costituzionale da parte dello Stato, sia come Governo che come
Parlamento, può richiedere, con sentenza motivata da situazioni contingenti la
regolamentazione della fruizione, da parte dei cittadini, dei diritti
fondamentali sanciti dalla Costituzione come soggettivamente interpretati.
Le leggi di revisione della
Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera
con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sempre
sottoposte a referendum popolare.
Una legge costituzionale approvata
da un referendum popolare non può essere modificata prima di 30 anni
dall’entrata in vigore.
La legge sottoposta a referendum non
è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Articolo attuale – Art.
139.
La forma repubblicana non
può essere oggetto di revisione costituzionale.
Così da modificare – Art. 139.
La forma repubblicana e la
democrazia parlamentare non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Principi ispiratori
Il
concetto di fondo è che, a differenza dell’idea della monarchia, la
Costituzione non è un concessione del re, ma è un insieme di regole che i
cittadini stabiliscono e nelle quali le Istituzioni sono obbligate. Sono i
cittadini che determinano la Costituzione e impongono le regole alle
istituzioni le quali possono chiedere ai cittadini di porre delle limitazioni,
ma queste limitazioni devono essere accettate dai cittadini che devono essere
in grado di valutarne “costi e benefici”.
05 maggio
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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