Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
97.
I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti
dalla legge.
Così da modificare – Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento,
l'imparzialità dell'amministrazione e il rispetto dei principi Costituzionali.
I pubblici uffici sono a
disposizione dei cittadini, ognuno secondo le proprie competenze.
Nell'ordinamento degli uffici sono
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede mediante concorso, salvo le eccezioni che vengono
stabilite per legge e solo per casi particolari che hanno rilevanza nei diritti
Costituzionali contro l’emarginazione e la discriminazione.
Le violazioni degli obblighi nei
confronti dei cittadini da parte degli uffici pubblici va accertata e
perseguita per legge con urgenza a semplice segnalazione del cittadino
all’autorità giudiziaria. L’accertamento della violazione delle norme comporta
il licenziamento del dipendente pubblico.
Articolo attuale – Art.
98.
I pubblici impiegati sono
al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti
di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Così da modificare – Art. 98.
I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo dei cittadini.
Per essere membri del Parlamento
devono aver dato le dimissioni dal pubblico impiego, fatta eccezione per le
categorie di lavoro inferiori al dirigente.
Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i
militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Non è consentito ai magistrati,
militari in carriera in servizio attivo, i funzionari di polizia e i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero, essere iscritti o
partecipare ad associazioni in cui parte degli scopi è segreta o che perseguono
obbiettivi diversi dai principi Costituzionali.
28 aprile
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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