Sezione II – La Pubblica amministrazione

TITOLO III
IL GOVERNO

 

Proposta di modifica della seconda parte della

Costituzione della Repubblica Italiana

Di Claudio Simeoni

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Articolo attuale – Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

 

Così da modificare – Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità dell'amministrazione e il rispetto dei principi Costituzionali.

I pubblici uffici sono a disposizione dei cittadini, ognuno secondo le proprie competenze.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo le eccezioni che vengono stabilite per legge e solo per casi particolari che hanno rilevanza nei diritti Costituzionali contro l’emarginazione e la discriminazione.

Le violazioni degli obblighi nei confronti dei cittadini da parte degli uffici pubblici va accertata e perseguita per legge con urgenza a semplice segnalazione del cittadino all’autorità giudiziaria. L’accertamento della violazione delle norme comporta il licenziamento del dipendente pubblico.

 

Articolo attuale – Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

 

Così da modificare – Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dei cittadini.

Per essere membri del Parlamento devono aver dato le dimissioni dal pubblico impiego, fatta eccezione per le categorie di lavoro inferiori al dirigente.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Non è consentito ai magistrati, militari in carriera in servizio attivo, i funzionari di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero, essere iscritti o partecipare ad associazioni in cui parte degli scopi è segreta o che perseguono obbiettivi diversi dai principi Costituzionali.

 

28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell’Anticristo

P.le Parmesan, 8

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