Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
55.
Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
OK
Articolo attuale – Art. 56.
La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è
di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati
tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque
anni di età.
La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di
ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Così da modificare – Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a
suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di
seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti
coloro che nel giorno della elezione hanno compiuto i trentacinque anni d’età
La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo attuale – Art.
57.
Il Senato della Repubblica
è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione
Estero.
Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi
fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Così da modificare – Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto
a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero
di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi fra le
Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Articolo attuale – Art.
58.
I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori
gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
Così da modificare – Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno
di età.
Sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e che siano
residenti da almeno 7 anni nella regione in cui si candidano.
Articolo attuale – Art.
59.
È senatore di diritto e a
vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
Così da modificare – Art. 59.
È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può
nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Articolo attuale – Art. 60.
La Camera dei deputati e
il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna
Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Così da modificare – Art. 60.
La Camera dei deputati è eletta per
quattro anni, mentre il Senato della Repubblica è eletto per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata né per legge, né in caso di guerra.
Articolo attuale – Art. 61.
Le elezioni delle nuove
Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite
le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Così da modificare – Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha
luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove
Camere le Camere precedenti non possono legiferare.
Articolo attuale – Art. 62.
Le Camere si riuniscono di
diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Così da modificare – Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto
il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica
o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Articolo attuale – Art.
63.
Ciascuna Camera elegge fra
i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
Così da modificare – Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera
dei deputati.
Articolo attuale – Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche:
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo,
anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo,
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Così da modificare – Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite non possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera
e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale. L’assenza dei componenti per
più di tre volte nel corso della legislatura che non sia giustificata da
impegni Istituzionali o da malattia grave, comporta la sospensione del
parlamentare dallo stipendio e dalla funzione la prima volta per un mese;
dopo altre tre assenze per sei mesi e
così via fino alla fine della legislatura.
I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere
alle sedute. Qualora non ottemperino all’obbligo sono automaticamente dimessi.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Articolo attuale – Art. 65.
La legge determina i casi
di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente
alle due Camere.
Così da modificare – Art. 65.
Sono ineleggibili chiunque detiene
una carica elettiva in altre amministrazioni (comunali, provinciali e
regionali) qualora non si sia dimesso prima di presentare la sua candidatura;
sono ineleggibili gli appartenenti ai corpi militari, alla magistratura e ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni col grado di dirigente, a meno che
non si dimettano definitivamente prima di presentare la candidatura; sono
ineleggibili coloro che controllano banche, industrie e organi di informazione,
a meno che non abbiano cessato la loro attività da almeno cinque anni prima
della presentazione della candidatura. Sono ineleggibili coloro che hanno
commesso reati mentre erano nella pubblica amministrazione.
Nessuno può ricoprire più di una
carica elettiva..
Articolo attuale – Art.
66.
Ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
Così da modificare – Art. 66.
La Corte Costituzionale è chiamata a
dirimere il conflitto di inammissibilità dei componenti della Camera e del
Senato, qualora si sollevino cause di incompatibilità o ineleggibilità.
Articolo attuale – Art.
67.
Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Così da modificare – Art. 67.
Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Qualora, un deputato o un senatore,
per essere presentati dal loro partito politico hanno firmato documenti che li
obbligavano, sia nel condizionare i loro comportamenti che nel versare parte
del loro stipendio al partito, tali documenti sono automaticamente nulli e,
costituendo ricatto, possono essere impugnati dal deputato o dal senatore,
citando per danni il proprio partito politico.
Articolo attuale – Art.
68.
I membri del Parlamento
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta
per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Così da modificare – Art. 68.
I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni. Gli insulti, le denigrazioni e le
diffamazioni, che i Parlamentari mettono in atto nei confronti dei cittadini
senza incarichi Istituzionali, vengono punite per legge e la pena, a deputati e
senatori, va aumentata di tre volte.
Senza autorizzazione della Camera
alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza. Un parlamentare, accusato di reati la cui pena
massima supera i tre anni viene sospeso dal parlamento fino alla prima
sentenza. Ciò comporta l’obbligo da parte del Pubblico Ministero di consegnare
le accuse al Tribunale del Riesame entro tre mesi e questi deve esaminare le
prove ed emettere sentenza di reintegro o di sospensione del parlamentare,
entro un mese. Ai processi contro i Parlamentari va data una corsia
preferenziale in quanto si tratta di questioni di sicurezza nazionale.
Non serve nessuna autorizzazione per
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni. Un deputato e un senatore devono essere limpidi,
senza segreti e senza interessi terzi da nascondere ai cittadini.
Articolo attuale – Art. 69.
I membri del Parlamento
ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Così da modificare – Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono
un'indennità stabilita dalla legge.
Ogni variazione di quell’indennità,
comprensiva di benefit, deve essere sottoposta a referendum e ad approvazione
dei cittadini. Il referendum che ratifichi le eventuali variazioni può essere
proposto in concomitanza della tornata elettorale. Nel quesito deve essere
chiaro qual è l’indennità, comprensiva di benefit percepita, e qual è la
variazione dell’indennità comprensiva di benefit che si vuole riconoscere loro.
Fine della proposta di modificazione
Costituzionale del Titolo I, sezione 1 della seconda parte della Costituzione
della Repubblica Italiana.
Principi ispiratori
Il Parlamento è uno
dei poteri fondamentali dello Stato e come tale deve osservare delle regole
importanti. Innanzi tutto le leggi devono rispondere alle necessità dei
cittadini e del buon governo. In secondo luogo le leggi devono essere
assolutamente rispettose dei principi fondamentali della Costituzione. Si
considera offensivo che il Parlamento voti sulla legittimità Costituzionale di
provvedimenti di legge che non rispondono alle norme Costituzionali, ma solo ai
desideri di prevaricazione di alcuni membri del Parlamento che hanno la forza
per imporre un proprio punto di vista incostituzionale. Non è possibile che a
fare provvedimenti che hanno forza di legge siano chiamati ragazzini e
ragazzine che non hanno un vissuto o un’esperienza minima delle condizioni
della società civile. Non è possibile che seggi della Camera possano costituire
pagamento per prestazioni sessuali, né è ammissibile che ai cittadini possa
sfiorare il sospetto che questo possa avvenire. Non è accettabile che persone
elette al Parlamento mantengano per anni doppi incarichi, come non è possibile che
i Parlamentari decidano in proprio il loro stipendio. Non è accettabile che
deputati e senatori firmino obblighi a partiti politici venendo meno a quella
funzione di indipendenza personale che è una condizione indispensabile per
esercitare con onore il proprio mandato. Non è possibile che il deputato o il
senatore si assenti ingiustificatamente dai lavori della Camera e del Senato
senza pagare le conseguenze del disprezzo che manifestano per il loro mandato.
Non è possibile che i Senatori, eletti su base regionale, non siano residenti
da un tempo significativo nella regione nella quale vogliono essere eletti. Inoltre,
appare offensivo e criminale che il Governo possa disporre a proprio piacimento
delle camere che vengono chiamate a ratificare quasi esclusivamente la sua
volontà. Infine è da chiarire che il ruolo di Deputato e di Senatore è un ruolo
nella società, non è un “potere”, né legittima comportamenti criminali di
offese e aggressione ai cittadini. Se da un lato va tutelato il deputato che
esercita soggettivamente il proprio mandato, dall’altro lato vanno tutelati i
cittadini da aggressioni che possono essere messe in atto da chi occupa il ruolo
di deputato o di senatore usando tale ruolo in maniera impropria.
28 aprile
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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