Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
99.
Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle
Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e
sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Così da modificare – Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di docenti
universitari esperti in materia e di rappresentanti indicati dalle categorie
produttive, non coinvolti nella produzione, in misura che tenga conto
dell’importanza numerica e qualitativa delle categorie produttive stesse.
È organo di consulenza delle Camere
e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale in
collaborazione con le rispettive commissioni Parlamentari con le quali
condivide la responsabilità degli effetti delle scelte fatte attraverso la
legge.
Articolo attuale – Art. 100.
Il Consiglio di Stato è
organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Così da modificare – Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di
consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
Costituzione negli atti amministrativi. Il Consiglio di Stato tutela i
cittadini da atti amministrativi che ledono i diritti dei cittadini e trasmette
alla magistratura ordinaria affinché proceda quando gli atti amministrativi
ledono i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione.
La Corte dei conti esercita il
controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
La Corte dei Conti ha l’obbligo di
indagare sull’uso di denaro pubblico da parte delle amministrazioni quando
viene segnalata un’anomalia nei finanziamenti da parte dello Stato o delle
Amministrazioni. E’ obbligo della Corte dei Conti recuperare i finanziamenti
illeciti o quelli non andati a buon fine. Dall’inizio del controllo
all’emissione della sentenza, la Corte dei Conti non deve far passare più di
sei mesi. E’ compito del Governo fornire i mezzi per assicurare la giustizia
sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul
risultato dei riscontri eseguiti.
Il Governo non può assolutamente
intervenire nei due organismi, né nelle loro decisioni, né nella loro
organizzazione.
Principi ispiratori
Il
principio ispiratore di queste modifiche alla Costituzione è sempre la
necessità di definire in maniera più netta il passaggio da un regime monarchico
ad un regime repubblicano fondato sulla democrazia partecipativa. Nell’esperienza
dei sessanta anni da quando è entrata in vigore la Costituzione, si è
verificato che gli organismi ausiliari hanno agito male, in ritardo, e spesso
contro gli interessi dei cittadini. In particolare il Consiglio di Stato ha
dimostrato di essere più un’arma del Governo per attentare ai diritti dei
cittadini che non un organo di giustizia. La stessa Corte dei Conti ha
sentenziato sempre con grande ritardo come se esistesse un accordo per
impedirne il funzionamento fra Corte dei Conti, Governo e interessi privati. Il
Consiglio nazionale per l’economia, come altri organi consultivi, appare più
come un centro di potere e di pressione per garantire interessi di parte che
non un organo al servizio degli interessi generali.
E’
necessario mettere l’accento anche su altri organismi che praticano il
terrorismo sociale, come le Autorità. Nella mia esperienza il terrorismo è
stato praticato dall’Autorità per le Telecomunicazione che si è sostituita alla
magistratura per imporre condizioni morali mediante aggressione finalizzate ad
aiutare Ratzinger a stuprare bambini facendo passare la critica analitica del
presente per insulti gratuiti favorendo, in questo modo, gli atti di terrorismo
eversivo della chiesa cattolica contro la Costituzione. Questo vale anche per
altri organismi privati che tendono ad imporsi come “esperti” ad organi
Istituzionali e che, in realtà, hanno fini di eversione dell’ordine
democratico. E’ un problema non da poco che chi si appresta a discutere le
modifiche della Costituzione deve affrontare, discutere e risolvere. Non si può
sottrarre la competenza al magistrato per la persecuzione di reati, reali o
immaginari che siano, per cercare delle scorciatoie con cui vessare e aggredire
la società civile e i diritti Costituzionali dei cittadini.
28 aprile
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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