Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
101.
La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti
soltanto alla legge.
Così da modificare – Art. 101.
La giustizia è amministrata per
conto dei cittadini e in funzione della riaffermazione dei principi
costituzionali.
I giudici sono soggetti soltanto
alla legge.
Articolo attuale – Art.
102.
La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi
presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla
magistratura.
La legge regola i casi e
le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della
giustizia.
Così da modificare – Art. 102.
La funzione giurisdizionale è
esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme
sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme
della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia.
Articolo attuale – Art.
103.
Il Consiglio di Stato e
gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela
nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I tribunali militari in
tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace
hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle
Forze armate.
Così da modificare – Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri
organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi dei
cittadini e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione
nelle materie di contabilità pubblica, ha l’obbligo di controllo del buon fine
dei finanziamenti pubblici, anche su indicazione dei cittadini, e nelle altre
specificate dalla legge.
I tribunali militari sono sciolti.
Articolo attuale – Art.
104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto
il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono
eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle
varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
Il Consiglio elegge un
vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono
in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Così da modificare – Art. 104.
La magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della
magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per
la metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, per un quanto dal Parlamento in seduta comune tra professori
ordinari di università in materie giuridiche e per un quarto dai Presidenti di
regione uniti in assemblea e scelti fra magistrati in servizio o docenti
ordinari di università in materie giuridiche.
Il Consiglio elegge un vice presidente
fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio
durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica,
essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale, provinciale o comunale.
Articolo attuale – Art.
105.
Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Così da modificare – Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
E’ obbligo del Consiglio superiore
della magistratura accertare la fondatezza delle segnalazione dei cittadini in
merito alla gestione della giustizia da parte dei singoli magistrati, accertare
i fatti e segnalare al magistrato di competenza le possibili violazioni di
legge.
Articolo attuale – Art.
106.
Le nomine dei magistrati
hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento
giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Così da modificare – Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo
per concorso.
Su designazione del Consiglio
superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche.
Articolo attuale – Art.
107.
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati
ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore
della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Così da modificare – Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non
possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o
funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
E’ fatto obbligo ai magistrati di
accertare, prima di procedere per giustizia, la precisa conoscenza della legge
e dei meccanismi giuridici in possesso dell’imputato prima che commettesse il
fatto
Il ministro della giustizia ha
l’obbligo di mettere in atto, attraverso il governo, tutti quei provvedimenti
affinché i cittadini, fin dall’infanzia, siano informati sulla natura delle
leggi, la loro interpretazione e i codici di procedura.
Il Ministro della giustizia ha
l’obbligo di promuovere l'azione disciplinare. E’ suo dovere confrontarsi
direttamente con i magistrati sui quali promuove l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Il pubblico ministero è
personalmente e penalmente responsabile di eventuali torture, violenze o
trattamenti degradanti, che gli inquisiti subiscono da parte degli organi di
polizia che procedono al fermo.
Articolo attuale – Art.
108.
Le norme sull'ordinamento
giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura
l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della
giustizia.
Così da modificare – Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario
e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Articolo attuale – Art.
109.
L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Così da modificare – Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone
direttamente della polizia giudiziaria.
Il Pubblico Ministero risponde per
delitto in caso di trattamenti degradanti. In caso che il fermato subisca percosse,
il pubblico ministero viene allontanato dalla magistratura. In caso di
contenzioso fra polizia giudiziaria e indagato per percosse o trattamenti
inumani, a parità di testimonianze è prevalente la dichiarazione dell’indagato.
Articolo attuale – Art.
110.
Ferme le competenze del
Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Così da modificare – Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Il Ministro della giustizia, per
conto del Governo, non può esimersi dal fornire mezzi adeguati ai magistrati.
Si tratta di una questione di sicurezza nazionale.
Principi ispiratori
Fra
Magistrati e cittadini c’è un contenzioso fin dall’entrata in vigore della Costituzione.
I magistrati si sono sempre accaniti per vessare i cittadini affermando che le
azioni dei cittadini fossero dei reati e giudicando, di volta in volta, secondo
il loro bizzarro giudizio. Non si mette in discussione che il magistrato sia
tenuto a interpretare la legge, ma non è accettabile che l’interpretazione
della legge sia arbitraria e finalizzata ad ottenere condanne o interpretazione
dei fatti arbitrarie e per fini diversi da quelli di giustizia. Quando fu
assunto il Codice Rocco come Codice Penale furono imposti ai cittadini tutta
una serie di principi giuridici e norme assolutamente estranee alla
Costituzione. Norme e principi che se è vero che la Corte Costituzionale ha
spesso modificato, sono stati portatori di dolore e violazione dei diritti
Costituzionali dei cittadini. Uno di questi è “La legge non ammette
l’ignoranza” art. 5 c.p. che da un lato assolveva il magistrato dalla
responsabilità di aver contribuito all’ignoranza della legge fra i cittadini;
non imponeva al magistrato di conoscere il vissuto e le condizioni in cui i
cittadini agivano consentendogli di interpretare i fatti mediante la fantasia e
le sue personali aspirazioni; il magistrato truffava il cittadino spesso con
l’aiuto dell’organizzazione criminale Ordine degli Avvocati che garantivano al
magistrato la possibilità di far fesso il cittadino ignaro. Tale articolo fu
modificato dalla Corte Costituzionale in quanto violava i principi fondamentali
della Costituzione, ma intanto, con questo articolo, i magistrati avevano riempito
di cadaveri la storia della Repubblica e nessuno di loro si era “sognato” di
chiedere l’incostituzionalità alla Corte Costituzionale (sentenza n. 364 del 24
marzo1988). Fu necessario un attore di televisione, non un cittadino qualsiasi,
perché si sollevasse la questione a dimostrazione dell’immoralità e della viltà
di magistrati che lo hanno sfruttato per assicurarsi un ingiusto profitto in
offesa ai principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di imporre il
principio secondo cui non è ammissibile che il cittadino sia ignorante della
legge o che sia costretto, per difendersi, a rivolgersi all’organizzazione
criminale Ordine degli Avvocati.
Non è
ammissibile che un cittadino passi per strada e con la spalla urti un’altra
persona e un magistrato interpreti il fatto come “Tentato omicidio!” e poi
torturi il malcapitato per imporgli la confessione che effettivamente è un tentato
omicidio. Non è ammesso che un imputato che tenta di difendersi motivando le
proprie azioni ad un processo per impedirgli di difendersi il presidente della
Corte d’Assise (Giudice Candiani) reiteri le minacce
di morte formulate dal Pubblico Ministero per i suoi progetti di eversione
democratica (Sostituto Michele Dalla Costa). Non è accettabile essere derisi
dal Tribunale di Sorveglianza prima (Tribunale di Sorveglianza di Venezia)
quando si fa presente che l’arresto è avvenuto con un falso in atto d’ufficio o
essere derisi e presi in giro dal Presidente della Corte d’Appello (Corte
d’Appello di Venezia), quando gli spieghi che le cose non stanno come afferma
il pubblico ministero e questi ha proceduto all’arresto con un falso in atti
d’ufficio (Pubblico Ministero Pisani). A casa mia (probabilmente i magistrati
danno un’altra interpretazione giuridica), si chiama SEQUESTRO DI PERSONA e uso d’ufficio per interessi privati. Probabilmente
la Procura della Repubblica di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale
di Sorveglianza di Venezia, giocano a sequestrare illegalmente le persone per
fini di terrorismo. Quando la Polizia di Stato ti tortura e poi gioca con la
pistola puntandotela alla testa e sparare a vuoto, non è il coraggio che ti fa
affrontare la pistola, ma la speranza che ci sia davvero un colpo in canna.
Se è
capitato a me è presumibile che sia capitato a migliaia di cittadini torturati,
offesi e minacciati di morte, sottoposti a processi manomessi solo perché ai
magistrati interessava l’ingiusto profitto. Questi cittadini non si chiamavano
certo Silvio Berlusconi o Giorgio Napolitano e nemmeno Guido Rossa o Walter
Tobagi. Per non parlare del Consiglio Superiore della Magistratura che,
informato dei fatti, mi ha fatto gentilmente sapere che lui se ne sbatteva
altamente le palle! Come dire: torturare, minacciare di morte, manomettere i
processi, impedire agli imputati di difendersi, per il Consiglio Superiore
della Magistratura era assolutamente normale: COSTITUZIONALE! Questo non deve
più succedere! La Costituzione deve essere una carta sacra, non l’oggetto con
cui i magistrati ci si puliscono il culo con cui salvaguardare i loro personali
interessi contro i cittadini, oppure usata da classi ricche di delinquenti per
assicurarsi l’impunità nel loro delinquere.
02 maggio
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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