Proposta di modifica della seconda parte
della Costituzione della Repubblica Italiana

Sezione I – Ordinamento giurisdizionale
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

di Claudio Simeoni

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Articolo attuale – Art. 101.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Così da modificare – Art. 101.

La giustizia è amministrata per conto dei cittadini e in funzione della riaffermazione dei principi costituzionali.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Articolo attuale – Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Così da modificare – Art. 102.

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della giustizia.

Articolo attuale – Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Così da modificare – Art. 103.

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi dei cittadini e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica, ha l’obbligo di controllo del buon fine dei finanziamenti pubblici, anche su indicazione dei cittadini, e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari sono sciolti.

Articolo attuale – Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Così da modificare – Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per la metà da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per un quanto dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche e per un quarto dai Presidenti di regione uniti in assemblea e scelti fra magistrati in servizio o docenti ordinari di università in materie giuridiche.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

Articolo attuale – Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Così da modificare – Art. 105.

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

E’ obbligo del Consiglio superiore della magistratura accertare la fondatezza delle segnalazione dei cittadini in merito alla gestione della giustizia da parte dei singoli magistrati, accertare i fatti e segnalare al magistrato di competenza le possibili violazioni di legge.

Articolo attuale – Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Così da modificare – Art. 106.

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche.

Articolo attuale – Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Così da modificare – Art. 107.

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

E’ fatto obbligo ai magistrati di accertare, prima di procedere per giustizia, la precisa conoscenza della legge e dei meccanismi giuridici in possesso dell’imputato prima che commettesse il fatto

Il ministro della giustizia ha l’obbligo di mettere in atto, attraverso il governo, tutti quei provvedimenti affinché i cittadini, fin dall’infanzia, siano informati sulla natura delle leggi, la loro interpretazione e i codici di procedura.

Il Ministro della giustizia ha l’obbligo di promuovere l'azione disciplinare. E’ suo dovere confrontarsi direttamente con i magistrati sui quali promuove l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Il pubblico ministero è personalmente e penalmente responsabile di eventuali torture, violenze o trattamenti degradanti, che gli inquisiti subiscono da parte degli organi di polizia che procedono al fermo.

Articolo attuale – Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Così da modificare – Art. 108.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Articolo attuale – Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Così da modificare – Art. 109.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Il Pubblico Ministero risponde per delitto in caso di trattamenti degradanti. In caso che il fermato subisca percosse, il pubblico ministero viene allontanato dalla magistratura. In caso di contenzioso fra polizia giudiziaria e indagato per percosse o trattamenti inumani, a parità di testimonianze è prevalente la dichiarazione dell’indagato.

Articolo attuale – Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Così da modificare – Art. 110.

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Il Ministro della giustizia, per conto del Governo, non può esimersi dal fornire mezzi adeguati ai magistrati. Si tratta di una questione di sicurezza nazionale.

Riflessioni e considerazioni
che rendono necessarie tali modifiche

Fra Magistrati e cittadini c’è un contenzioso fin dall’entrata in vigore della Costituzione. I magistrati si sono sempre accaniti per vessare i cittadini affermando che le azioni dei cittadini fossero dei reati e giudicavano interpretando i fatti, di volta in volta, secondo il loro bizzarro giudizio. Non si mette in discussione che il magistrato sia tenuto a interpretare la legge, ma non è accettabile che l’interpretazione della legge sia arbitraria, avulsa dai fatti e finalizzata ad ottenere condanne o interpretazione dei fatti per fini diversi da quelli di giustizia. Quando fu assunto il Codice Rocco come Codice Penale furono imposti ai cittadini tutta una serie di principi giuridici e norme assolutamente estranee alla Costituzione. Norme e principi che se è vero che la Corte Costituzionale ha spesso modificato, sono stati portatori di dolore e violazione dei diritti Costituzionali dei cittadini. Uno di questi è “La legge non ammette l’ignoranza” art. 5 c.p. che da un lato assolveva il magistrato dalla responsabilità di aver contribuito all’ignoranza della legge fra i cittadini e dall'altra parte giustificava il magistrato quando non perseguiva chi aggrediva i cittadini (vedi i morti sul lavoro che andrebbero ascritti all'attentato criminale come violazione dell'art. 1 della Costituzione). La legge al magistrato di conoscere il vissuto e le condizioni in cui i cittadini agivano consentendogli di interpretare i fatti mediante la fantasia e le sue personali aspirazioni; il magistrato truffava il cittadino spesso con l’aiuto dell’organizzazione criminale Ordine degli Avvocati che garantivano al magistrato la possibilità di far fesso il cittadino ignaro. Tale articolo fu modificato dalla Corte Costituzionale in quanto violava i principi fondamentali della Costituzione, ma intanto, con questo articolo, i magistrati avevano riempito di cadaveri la storia della Repubblica e nessuno di loro si era “sognato” di chiedere l’incostituzionalità alla Corte Costituzionale (sentenza n. 364 del 24 marzo1988). Fu necessario un attore di televisione, non un cittadino qualsiasi, perché si sollevasse la questione a dimostrazione dell’immoralità e della viltà di magistrati che hanno sfruttato quata anomalia giuridica incostituzionale per assicurarsi un ingiusto profitto in offesa ai principi fondamentali della Costituzione.

Si tratta di imporre il principio secondo cui non è ammissibile che il cittadino sia ignorante della legge o che sia costretto, per difendersi, a rivolgersi all’organizzazione criminale Ordine degli Avvocati.

Non è ammissibile che un cittadino passi per strada e con la spalla urti un’altra persona e un magistrato interpreti il fatto come “Tentato omicidio!” e poi torturi il malcapitato per imporgli la confessione che effettivamente è un tentato omicidio. Non è ammesso che un imputato che tenta di difendersi motivando le proprie azioni ad un processo per impedirgli di difendersi il presidente della Corte d’Assise (Giudice Candiani) reiteri le minacce di morte formulate dal Pubblico Ministero per i suoi progetti di eversione democratica (Sostituto Michele Dalla Costa). Non è accettabile essere derisi dal Tribunale di Sorveglianza prima (Tribunale di Sorveglianza di Venezia) quando si fa presente che l’arresto è avvenuto con un falso in atto d’ufficio o essere derisi e presi in giro dal Presidente della Corte d’Appello (Corte d’Appello di Venezia), quando gli spieghi che le cose non stanno come afferma il pubblico ministero e questi ha proceduto all’arresto con un falso in atti d’ufficio (Pubblico Ministero Pisani). Poi, costoro, per occultare la loro attività derisero e insultarono la Corte di Cassazione (in accordo col l'avvocato della difesa) che aveva loro imposto di applicare la continuazione. Davanti all'uso terroristico nell'amministrare la giustizia, il cittadino non si può difendere. A casa mia (probabilmente i magistrati danno un’altra interpretazione giuridica), si chiama SEQUESTRO DI PERSONA e uso d’ufficio per interessi privati. Probabilmente la Procura della Repubblica di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, giocano a sequestrare illegalmente le persone per fini di terrorismo. Quando la Polizia di Stato ti tortura e poi gioca con la pistola puntandotela alla testa e sparando a vuoto, non è il coraggio che ti fa affrontare la pistola, ma la speranza che ci sia davvero un colpo in canna.

Se è capitato a me è presumibile che sia capitato a migliaia di cittadini torturati, offesi e minacciati di morte, sottoposti a processi manomessi solo perché ai magistrati interessava l’ingiusto profitto. Questi cittadini non si chiamavano certo Silvio Berlusconi o Giorgio Napolitano e nemmeno Guido Rossa o Walter Tobagi. Per non parlare del Consiglio Superiore della Magistratura che, informato dei fatti, mi ha fatto gentilmente sapere che lui se ne sbatteva altamente le palle! Come dire: torturare, minacciare di morte, manomettere i processi, impedire agli imputati di difendersi, per il Consiglio Superiore della Magistratura era assolutamente normale: COSTITUZIONALE!

La questione è che quando questi atti di terrorismo eversivo avvengono, non si fermano nel momento presente, ma continuano in altri contesti: come la manipolazione dei testimoni per deviare l'inchiesta sull'attentato a Falcone e Borsellino (il mio torturatore La Barbera) o le torture e i massacri al G8 di Genova (sempre il mio torturatore La Barbera)

Ma i responsabili chi sono? Io ho denunciato le torture ed ero sotto minaccia di morte mentre i torturatori Felice Casson, Michele Dalla Costa, Ugolini Rita, Ferrari, Carlo Mastelloni, Pietro Calogero continuavano a minacciare di morte chi si fosse difeso e manipolavano i processi che, anziché farne uno, com'era nel mio diritto ne fecero illegalmente tre. Non stupisce che questi magistrati abbiano costruito un sodalizio criminale con Vittorio Olivero, l'assassino di Gori, Albanese e Tagliercio, consegnadogli documenti illegalmente in modo da alimentare le minacce di morte che questi magistrati mettevano in atto contro di me.

Questo non deve più succedere! La Costituzione deve essere una carta sacra, non l’oggetto con cui i magistrati ci si puliscono il culo con cui salvaguardare i loro personali interessi contro i cittadini, oppure usata da classi ricche di delinquenti per assicurarsi l’impunità nel loro delinquere.

28 aprile 2010

Marghera, 28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

Modificare la Costituzione

Siamo consapevoli che la nostra proposta di modifica della Costituzione della Repubblica non ha nulla di tecnico e di giuridico. Si tratta di una direzione. Di una direzione sociale nella quale desideriamo avvengano le modifiche Costituzionali. Molte persone lavorano per distruggere le conquiste sociali, noi vogliamo spingere per riaffermarne ulteriormente i valori sociali.