Sezione II – Norme sulla giurisdizione

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

 

Proposta di modifica della seconda parte della

Costituzione della Repubblica Italiana

Di Claudio Simeoni

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Articolo attuale – Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

 

Così da modificare – Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Costituzione.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ogni imputato deve essere messo nelle condizioni di difendersi. Sono vietati gli avvocati che, imposti da un giudice di parte, impediscono all’imputato di difendersi davanti a giudice terzo e imparziale.

La durata dei processi non può superare, nei tre gradi di giudizio, la pena massima prevista dal reato contestato o riconosciuto in primo grado.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il Pubblico Ministero deve informarsi che l’istruzione della persona imputata sia stata tale da consentire alla persona di commettere il reato contestato consapevole che il fatto costituiva quel  reato, delle  implicazioni del fatto, delle alternative che la persona aveva anziché commettere quel reato.

La persona che ignora che i gesti compiuti costituiscono reato, non può essere imputata.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova fra imputato e Pubblico Ministero. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato.

Le prove devono essere raccolte prima che il colpevole sia definito come imputato. Non possono essere raccolte prove con la tortura, l’intimidazione, il ricatto dell’individuo arrestato. Il Pubblico Ministero non può raccogliere prove o indicazioni di reato dall’arrestato mediante torture, intimidazioni, ricatto o minacce. All’imputato non possono essere estorti consensi che possano danneggiare la sua difesa in nessun momento del procedimento. Tutte le dichiarazioni raccolte dalla polizia Giudiziaria al momento dell’arresto si presumono estorte mediante la violenza e la tortura. In quel caso la Polizia Giudiziaria va processata per delitto: è una questione di sicurezza nazionale.

 Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso sempre.

 

Articolo attuale – Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

 

OK

 

Articolo attuale – Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

 

Così da modificare – Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Le sentenze, contro gli atti della pubblica amministrazione, comportano l’immediato riconoscimento dei diritti del ricorrente.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione salvo nel caso in cui gli atti della pubblica amministrazione attentino ai principi fondamentali della Costituzione. In questo caso, contro la pubblica amministrazione, si procede per delitto: non è ammessa la ricostruzione dello Stato fascista attraverso atti amministrativi che costringano i cittadini a rinunciare ai diritti Costituzionali.

 

Principi ispiratori

 

Fra Magistrati e cittadini c’è un contenzioso fin dall’entrata in vigore della Costituzione. I magistrati si sono sempre accaniti per vessare i cittadini affermando che le azioni dei cittadini fossero dei reati e giudicando, di volta in volta, secondo il loro bizzarro giudizio. Non si mette in discussione che il magistrato sia tenuto a interpretare la legge, ma non è accettabile che l’interpretazione della legge sia arbitraria e finalizzata ad ottenere condanne o interpretazione dei fatti arbitrarie e per fini diversi da quelli di giustizia. Quando fu assunto il Codice Rocco come Codice Penale furono imposti ai cittadini tutta una serie di principi giuridici e norme assolutamente estranee alla Costituzione. Norme e principi che se è vero che la Corte Costituzionale ha spesso modificato, sono stati portatori di dolore e violazione dei diritti Costituzionali dei cittadini. Uno di questi è “La legge non ammette l’ignoranza” art. 5 c.p. che da un lato assolveva il magistrato dalla responsabilità di aver contribuito all’ignoranza della legge fra i cittadini; non imponeva al magistrato di conoscere il vissuto e le condizioni in cui i cittadini agivano consentendogli di interpretare i fatti mediante la fantasia e le sue personali aspirazioni; il magistrato truffava il cittadino spesso con l’aiuto dell’organizzazione criminale Ordine degli Avvocati che garantivano al magistrato la possibilità di far fesso il cittadino ignaro. Tale articolo fu modificato dalla Corte Costituzionale in quanto violava i principi fondamentali della Costituzione, ma intanto, con questo articolo, i magistrati avevano riempito di cadaveri la storia della Repubblica e nessuno di loro si era “sognato” di chiedere l’incostituzionalità alla Corte Costituzionale (sentenza n. 364 del 24 marzo1988). Fu necessario un attore di televisione, non un cittadino qualsiasi, perché si sollevasse la questione a dimostrazione dell’immoralità e della viltà di magistrati che lo hanno sfruttato per assicurarsi un ingiusto profitto in offesa ai principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di imporre il principio secondo cui non è ammissibile che il cittadino sia ignorante della legge o che sia costretto, per difendersi, a rivolgersi all’organizzazione criminale Ordine degli Avvocati.

Non è ammissibile che un cittadino passi per strada e con la spalla urti un’altra persona e un magistrato interpreti il fatto come “Tentato omicidio!” e poi torturi il malcapitato per imporgli la confessione che effettivamente è un tentato omicidio. Non è ammesso che un imputato che tenta di difendersi motivando le proprie azioni ad un processo per impedirgli di difendersi il presidente della Corte d’Assise (Giudice Candiani) reiteri le minacce di morte formulate dal Pubblico Ministero per i suoi progetti di eversione democratica (Sostituto Michele Dalla Costa). Non è accettabile essere derisi dal Tribunale di Sorveglianza prima (Tribunale di Sorveglianza di Venezia) quando si fa presente che l’arresto è avvenuto con un falso in atto d’ufficio o essere derisi e presi in giro dal Presidente della Corte d’Appello (Corte d’Appello di Venezia), quando gli spieghi che le cose non stanno come afferma il pubblico ministero e questi ha proceduto all’arresto con un falso in atti d’ufficio (Pubblico Ministero Pisani). A casa mia (probabilmente i magistrati danno un’altra interpretazione giuridica), si chiama SEQUESTRO DI PERSONA e uso d’ufficio per interessi privati. Probabilmente la Procura della Repubblica di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, giocano a sequestrare illegalmente le persone per fini di terrorismo. Quando la Polizia di Stato ti tortura e poi gioca con la pistola puntandotela alla testa e sparare a vuoto, non è il coraggio che ti fa affrontare la pistola, ma la speranza che ci sia davvero un colpo in canna.

Se è capitato a me è presumibile che sia capitato a migliaia di cittadini torturati, offesi e minacciati di morte, sottoposti a processi manomessi solo perché ai magistrati interessava l’ingiusto profitto. Questi cittadini non si chiamavano certo Silvio Berlusconi o Giorgio Napolitano e nemmeno Guido Rossa o Walter Tobagi. Per non parlare del Consiglio Superiore della Magistratura che, informato dei fatti, mi ha fatto gentilmente sapere che lui se ne sbatteva altamente le palle! Come dire: torturare, minacciare di morte, manomettere i processi, impedire agli imputati di difendersi, per il Consiglio Superiore della Magistratura era assolutamente normale: COSTITUZIONALE! Questo non deve più succedere! La Costituzione deve essere una carta sacra, non l’oggetto con cui i magistrati ci si puliscono il culo con cui salvaguardare i loro personali interessi contro i cittadini, oppure usata da classi ricche di delinquenti per assicurarsi l’impunità nel loro delinquere.

 

02 maggio 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell’Anticristo

P.le Parmesan, 8

30175 – Marghera Venezia

Tel. 3277862784

e-mail claudiosimeoni@libero.it

 

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