Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
111.
La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la
legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o
di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in
cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge.
Si può derogare a tale
norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Così da modificare – Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante
il giusto processo regolato dalla Costituzione.
Ogni processo si svolge nel
contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ogni imputato deve essere
messo nelle condizioni di difendersi. Sono vietati gli avvocati che, imposti da
un giudice di parte, impediscono all’imputato di difendersi davanti a giudice
terzo e imparziale.
La durata dei processi non può
superare, nei tre gradi di giudizio, la pena massima prevista dal reato
contestato o riconosciuto in primo grado.
Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione
e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa
e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il Pubblico Ministero deve
informarsi che l’istruzione della persona imputata sia stata tale da consentire
alla persona di commettere il reato contestato consapevole che il fatto
costituiva quel reato, delle implicazioni del fatto, delle alternative che
la persona aveva anziché commettere quel reato.
La persona che ignora che i gesti
compiuti costituiscono reato, non può essere imputata.
Il processo penale è regolato dal
principio del contraddittorio nella formazione della prova fra imputato e
Pubblico Ministero. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato.
Le prove devono essere raccolte
prima che il colpevole sia definito come imputato. Non possono essere raccolte
prove con la tortura, l’intimidazione, il ricatto dell’individuo arrestato. Il
Pubblico Ministero non può raccogliere prove o indicazioni di reato
dall’arrestato mediante torture, intimidazioni, ricatto o minacce. All’imputato
non possono essere estorti consensi che possano danneggiare la sua difesa in
nessun momento del procedimento. Tutte le dichiarazioni raccolte dalla polizia
Giudiziaria al momento dell’arresto si presumono estorte mediante la violenza e
la tortura. In quel caso la Polizia Giudiziaria va processata per delitto: è
una questione di sicurezza nazionale.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati.
Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.
Contro le decisioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso sempre.
Articolo attuale – Art.
112.
Il pubblico ministero ha
l'obbligo di esercitare l'azione penale.
OK
Articolo attuale – Art.
113.
Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali
organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Così da modificare – Art. 113.
Contro gli atti della pubblica
amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Le sentenze, contro gli atti della
pubblica amministrazione, comportano l’immediato riconoscimento dei diritti del
ricorrente.
Tale tutela giurisdizionale non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
La legge determina quali organi di
giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione salvo
nel caso in cui gli atti della pubblica amministrazione attentino ai principi
fondamentali della Costituzione. In questo caso, contro la pubblica
amministrazione, si procede per delitto: non è ammessa la ricostruzione dello
Stato fascista attraverso atti amministrativi che costringano i cittadini a
rinunciare ai diritti Costituzionali.
Principi ispiratori
Fra
Magistrati e cittadini c’è un contenzioso fin dall’entrata in vigore della Costituzione.
I magistrati si sono sempre accaniti per vessare i cittadini affermando che le
azioni dei cittadini fossero dei reati e giudicando, di volta in volta, secondo
il loro bizzarro giudizio. Non si mette in discussione che il magistrato sia
tenuto a interpretare la legge, ma non è accettabile che l’interpretazione
della legge sia arbitraria e finalizzata ad ottenere condanne o interpretazione
dei fatti arbitrarie e per fini diversi da quelli di giustizia. Quando fu
assunto il Codice Rocco come Codice Penale furono imposti ai cittadini tutta
una serie di principi giuridici e norme assolutamente estranee alla
Costituzione. Norme e principi che se è vero che la Corte Costituzionale ha
spesso modificato, sono stati portatori di dolore e violazione dei diritti
Costituzionali dei cittadini. Uno di questi è “La legge non ammette
l’ignoranza” art. 5 c.p. che da un lato assolveva il magistrato dalla
responsabilità di aver contribuito all’ignoranza della legge fra i cittadini;
non imponeva al magistrato di conoscere il vissuto e le condizioni in cui i
cittadini agivano consentendogli di interpretare i fatti mediante la fantasia e
le sue personali aspirazioni; il magistrato truffava il cittadino spesso con
l’aiuto dell’organizzazione criminale Ordine degli Avvocati che garantivano al
magistrato la possibilità di far fesso il cittadino ignaro. Tale articolo fu
modificato dalla Corte Costituzionale in quanto violava i principi fondamentali
della Costituzione, ma intanto, con questo articolo, i magistrati avevano riempito
di cadaveri la storia della Repubblica e nessuno di loro si era “sognato” di
chiedere l’incostituzionalità alla Corte Costituzionale (sentenza n. 364 del 24
marzo1988). Fu necessario un attore di televisione, non un cittadino qualsiasi,
perché si sollevasse la questione a dimostrazione dell’immoralità e della viltà
di magistrati che lo hanno sfruttato per assicurarsi un ingiusto profitto in
offesa ai principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di imporre il
principio secondo cui non è ammissibile che il cittadino sia ignorante della
legge o che sia costretto, per difendersi, a rivolgersi all’organizzazione
criminale Ordine degli Avvocati.
Non è
ammissibile che un cittadino passi per strada e con la spalla urti un’altra
persona e un magistrato interpreti il fatto come “Tentato omicidio!” e poi
torturi il malcapitato per imporgli la confessione che effettivamente è un tentato
omicidio. Non è ammesso che un imputato che tenta di difendersi motivando le
proprie azioni ad un processo per impedirgli di difendersi il presidente della
Corte d’Assise (Giudice Candiani) reiteri le minacce
di morte formulate dal Pubblico Ministero per i suoi progetti di eversione
democratica (Sostituto Michele Dalla Costa). Non è accettabile essere derisi
dal Tribunale di Sorveglianza prima (Tribunale di Sorveglianza di Venezia)
quando si fa presente che l’arresto è avvenuto con un falso in atto d’ufficio o
essere derisi e presi in giro dal Presidente della Corte d’Appello (Corte
d’Appello di Venezia), quando gli spieghi che le cose non stanno come afferma
il pubblico ministero e questi ha proceduto all’arresto con un falso in atti
d’ufficio (Pubblico Ministero Pisani). A casa mia (probabilmente i magistrati
danno un’altra interpretazione giuridica), si chiama SEQUESTRO DI PERSONA e uso d’ufficio per interessi privati. Probabilmente
la Procura della Repubblica di Venezia, il Tribunale di Venezia, il Tribunale
di Sorveglianza di Venezia, giocano a sequestrare illegalmente le persone per
fini di terrorismo. Quando la Polizia di Stato ti tortura e poi gioca con la
pistola puntandotela alla testa e sparare a vuoto, non è il coraggio che ti fa
affrontare la pistola, ma la speranza che ci sia davvero un colpo in canna.
Se è
capitato a me è presumibile che sia capitato a migliaia di cittadini torturati,
offesi e minacciati di morte, sottoposti a processi manomessi solo perché ai
magistrati interessava l’ingiusto profitto. Questi cittadini non si chiamavano
certo Silvio Berlusconi o Giorgio Napolitano e nemmeno Guido Rossa o Walter
Tobagi. Per non parlare del Consiglio Superiore della Magistratura che,
informato dei fatti, mi ha fatto gentilmente sapere che lui se ne sbatteva
altamente le palle! Come dire: torturare, minacciare di morte, manomettere i
processi, impedire agli imputati di difendersi, per il Consiglio Superiore
della Magistratura era assolutamente normale: COSTITUZIONALE! Questo non deve
più succedere! La Costituzione deve essere una carta sacra, non l’oggetto con
cui i magistrati ci si puliscono il culo con cui salvaguardare i loro personali
interessi contro i cittadini, oppure usata da classi ricche di delinquenti per
assicurarsi l’impunità nel loro delinquere.
02 maggio
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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