Proposta di modifica della seconda parte
della Costituzione della Repubblica Italiana

Sezione II – Norme sulla giustizia
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA

di Claudio Simeoni

Vai alle idee sul come modificare la Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo attuale – Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Così da modificare – Art. 111.

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla Costituzione.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ogni imputato deve essere messo nelle condizioni di difendersi. Sono vietati gli avvocati che, imposti da un giudice di parte, impediscono all’imputato di difendersi davanti a giudice terzo e imparziale.

La durata dei processi non può superare, nei tre gradi di giudizio, la pena massima prevista dal reato contestato o riconosciuto in primo grado.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il Pubblico Ministero deve informarsi che l’istruzione della persona imputata sia stata tale da consentire alla persona di commettere il reato contestato consapevole che il fatto costituiva quel reato, delle implicazioni del fatto, delle alternative che la persona aveva anziché commettere quel reato.

La persona che ignora che i gesti compiuti costituiscono reato, non può essere imputata.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova fra imputato e Pubblico Ministero. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato.

Le prove devono essere raccolte prima che il colpevole sia definito come imputato. Non possono essere raccolte prove con la tortura, l’intimidazione, il ricatto dell’individuo arrestato. Il Pubblico Ministero non può raccogliere prove o indicazioni di reato dall’arrestato mediante torture, intimidazioni, ricatto o minacce. All’imputato non possono essere estorti consensi che possano danneggiare la sua difesa in nessun momento del procedimento. Tutte le dichiarazioni raccolte dalla polizia Giudiziaria al momento dell’arresto si presumono estorte mediante la violenza e la tortura. In quel caso la Polizia Giudiziaria va processata per delitto: è una questione di sicurezza nazionale.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso sempre.

Articolo attuale – Art. 112.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

OK

Articolo attuale – Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Così da modificare – Art. 113.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Le sentenze, contro gli atti della pubblica amministrazione, comportano l’immediato riconoscimento dei diritti del ricorrente.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione salvo nel caso in cui gli atti della pubblica amministrazione attentino ai principi fondamentali della Costituzione. In questo caso, contro la pubblica amministrazione, si procede per delitto: non è ammessa la ricostruzione dello Stato fascista attraverso atti amministrativi che costringano i cittadini a rinunciare ai diritti Costituzionali.

Riflessioni e considerazioni
che rendono necessarie tali modifiche

Purtroppo non esiste il "giusto processo" se non fra chi ha mezzi e conoscenze economiche e politiche.

Il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giusdizio delle persone nascondendo prove e delegittimando ogni affermazione delle persone che non coincide con le sue farneticazioni. Il Pubblico Ministero, quando ha persone deboli, si allea con l'avvocato difensore e impedisce agli imputati di difendersi agomentando le loro ragioni.

E' accaduto a me un paio di anni or sono, circa, al tribunale di Belluno dove un processo fu istruito al solo fine di legittimare la violenza sui bambini ad opera di suore cattoliche dell'asilo Sanguinazzi a Feltre. La mia indignazione per quella violenza fu portata a processo (non avevo usato le paroline che piacciono tanto al dio padrone che chiede deferenza) dove si costituì, di fatto, un vero e proprio sodalizio criminale che con più azioni messe in atto da diversi soggetti, apparentemente senza nessun legame, quali il Giudice, il Pubblico Ministero e l'avvocato difensore, agirono in modo che fossi portato all'esasperazione (il Giudice rinviò le udienze fino al termine di prescrizione consentito). Crearono un clima di esasperazione, mi danneggiarono economicamente con il rinvio delle udienze; il Pubblico Ministero occultò più che poté la mia difesa scritta con allegato l'articolo di Lauredana Marsiglia che mi aveva fatto indignare; inoltre, il Pubblico Ministero e l'avvocato difensore "facevano muro" tentando di impedire che io prendessi la parola in mia difesa.

Il tutto in nome e per conto del Macellaio di Sodoma e Gomorra i cui delitti venivano legittimati dai giudici mediante l'esposizione del crocifisso.

Vigliaccamente l'accusatrice, Lauredana Marsiglia dell'organizzazione criminale Ordine dei giornalisti, la denunciante (perché i giornalisti se non ti metti in ginocchio davanti alle loro farneticazioni e alle loro offese ti denunciano e con le loro conoscenze trovano magistrati che accolgono le loro denunce), non si è costituita parte civile.

Non ti è consentito di difenderti in pubblico dibattimento se non hai i milioni o se non sei un politico di grido.

Ciò che dovrebbe essere riconosciuto pacificamente te lo devi conquistare e i magistrati occultano le regole giuridiche per poter truffare i cittadini.

In quel tribunale non c'era la Costituzione della Repubblica, ma svettava un crocifisso con cui il giudice diceva: "O fai quello che voglio io o io ti ammazzo!". Questo è il significato ideologico e sociale del crocifisso nei tribunali (e i magistrati ne conoscono il significato e lo usano per fini criminali di eversione dell'ordine democratico).

Criminali come la Gallego è ancora là, altri bambini subiranno violenza e lei istruirà processi contro chi si indigna della violenza contro i bambini e li istruirà in nome del crocifisso e contro la Costituzione della Repubblica Italiana.

Cose del genere non dovrebbero succede.

28 aprile 2010

Marghera, 28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

Modificare la Costituzione

Siamo consapevoli che la nostra proposta di modifica della Costituzione della Repubblica non ha nulla di tecnico e di giuridico. Si tratta di una direzione. Di una direzione sociale nella quale desideriamo avvengano le modifiche Costituzionali. Molte persone lavorano per distruggere le conquiste sociali, noi vogliamo spingere per riaffermarne ulteriormente i valori sociali.