Proposta di modifica della seconda parte
della Costituzione della Repubblica Italiana

Sezione II – La formazione delle leggi
TITOLO I
IL PARLAMENTO

di Claudio Simeoni

Vai alle idee sul come modificare la Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo attuale – Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Così da modificare – Art. 70.

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Articolo attuale – Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Così da modificare – Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene ai singoli componenti delle Camere, ai gruppi parlamentari, e alle proposte di legge di iniziativa popolare che abbiano raggiunto le 200.000 firme. Il governo può proporre le leggi solo se queste sono proposte dal 40% dei parlamentari di una singola camera.

I cittadini esercitano l'iniziativa legislativa, mediante la proposta da parte di almeno duecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli e le camere non si potranno esimersi dal discuterlo, dibatterlo e votarlo entro sei mesi.

Articolo attuale – Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Così da modificare – Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo discute votandolo sia articolo per articolo che con votazione finale segreta. La commissione deve esaminare il disegno di legge entro e non oltre i sei mesi dalla presentazione, introdurre le modifiche votate in commissione e presentarlo alla camera per il dibattimento. Nessuna proposta di legge può essere archiviata o ignorata. L'ordine di presentazione dei disegni di legge al dibattito delle Camere deve rispondere a requisiti predeterminati di oggettività e non è consentito, nemmeno in via eccezionale, la sovversione di tale ordine.

Il regolamento può stabilire procedimenti urgenti per i disegni di legge dei quali è dichiarata e motivata l'urgenza dal Governo, ma il ricorso a tali procedure deve essere limitato e sporadico. Tali necessità non possono interferire nei normali lavori della Camera e del Senato.

Il Parlamento può stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono delegati a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

Tali commissioni non possono essere costituite quando il provvedimento verte sui principi Costituzionali. Fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Un quinto dei componenti delle singole camere può chiedere un arbitrato alla Corte Costituzionale qualora ritenga che il provvedimento in discussione violi dei principi sanciti dalla prima parte della Costituzione. Il voto deve essere espresso sempre in maniera segreta. Tutti i lavori delle commissioni, della camera e del senato, come della camera e del senato, devono essere pubblicizzati, i documenti resi pubblici e aperti al controllo dei cittadini.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Articolo attuale – Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Così da modificare – Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Articolo attuale – Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Così da modificare – Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Il Presidente della Repubblica, qualora ne ravvisi la possibilità, può sospendere la firma ed inviare la legge alla Corte Costituzionale che ne esamini i criteri di costituzionalità. La Corte Costituzionale ha trenta giorni di tempo per dirimere la questione.

Articolo attuale – Art. 75.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Così da modificare – Art. 75.

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata raggiungendo la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo attuale – Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principξ e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Così da modificare – Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo.

Articolo attuale – Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Così da modificare – Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Quando ciò dovesse avvenire il governo dovrà dimettersi e il Primo ministro dovrà rimettere l'incarico. Il Presidente della Repubblica nominerà un nuovo capo del Governo.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Articolo attuale – Art. 78.

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Così da modificare – Art. 78.

Le Camere non possono deliberare lo stato di guerra in quanto ciò è in contrasto con l'articolo 11 della Costituzione.

E' compito del Presidente della Repubblica nella sua qualità di garante della Costituzione e capo delle forze armate impedire abusi di urgenza e di necessità di pace che mascherino aggressioni. E' compito della Corte Costituzionale controllare i provvedimenti che indicano azioni di guerra mascherandole da azioni di pace. La Corte Costituzionale deve intervenire e delegittimare gli eventuali provvedimenti qualora questi non rispondano a reali esigenze di pace. I responsabili dei provvedimenti dovranno essere allontanati permanentemente dall'occupazione di cariche elettive.

Articolo attuale – Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Così da modificare – Art. 79.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge, sono esclusi dall'amnistia i reati contro la pubblica amministrazione e i reati commessi da dipendenti delle Istituzioni nell'esercizio delle loro funzioni o favoriti dalla loro funzione Istituzionale: si tratta di una questione di sicurezza nazionale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo attuale – Art. 80.

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

OK

Articolo attuale – Art. 81.

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

OK

Articolo attuale – Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Così da modificare – Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Le inchieste devono essere pubbliche, in ogni sua parte, e non può essere imposto nessuna forma di segreto di Stato.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Riflessioni e considerazioni
che rendono necessarie tali modifiche

Le leggi sono fatte dal Parlamento, ma riguardano i cittadini.

Il Parlamento è delegato dai cittadini affinché possa esercitare l'azione giuridica negli interessi dei cittadini: non negli interessi dei membri del Parlamento.

I parlamentari non sono i padroni dei cittadini, ma coloro che sono delegati dai cittadini a legiferare per essi. Se da un lato è necessario creare una certa autonomia del Parlamento dal Governo per salvaguardare l'autonomia legislativa, dall'altro lato è necessario avvicinare il Parlamento alle esigenze dei cittadini. E' necessario che il Parlamento risponda alle sollecitazioni dei cittadini. Deve essere aumentato il controllo della Corte Costituzionale sulle leggi del parlamento per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini e deve essere favorito il ricorso al referendum abrogativo da parte dei cittadini.

28 aprile 2010

Marghera, 28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

Modificare la Costituzione

Siamo consapevoli che la nostra proposta di modifica della Costituzione della Repubblica non ha nulla di tecnico e di giuridico. Si tratta di una direzione. Di una direzione sociale nella quale desideriamo avvengano le modifiche Costituzionali. Molte persone lavorano per distruggere le conquiste sociali, noi vogliamo spingere per riaffermarne ulteriormente i valori sociali.