Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
70.
La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
Così da modificare – Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Articolo attuale – Art.
71.
L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai
quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita
l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Così da modificare – Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene
ai singoli componenti delle camere, ai gruppi parlamentari, e alle proposte di
legge di iniziativa popolare che abbiano raggiunto le 200.000 firme. Il governo
può proporre le leggi solo se queste sono appoggiate dal 40% dei parlamentari
di una singola camera.
I cittadini esercitano l'iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno duecentomila elettori,
di un progetto redatto in articoli e le camere
non si potranno esimere dal discuterlo, dibatterlo e votarlo.
Articolo attuale – Art.
72.
Ogni disegno di legge, presentato
ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza.
Può altresì stabilire in
quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della
sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il
Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di
esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Così da modificare – Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale. La commissione deve esaminare il disegno di legge entro e
non oltre i sei mesi dalla presentazione, introdurre le modifiche votate in
commissione e presentato alla camera per il dibattimento. Nessuna proposta di
legge può essere archiviata o ignorata. L’ordine di presentazione dei disegni
di legge al dibattito delle camere deve essere un ordine oggettivo.
Il regolamento può stabilire
procedimenti urgenti per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza
dal Governo, ma tali procedure devono essere quantificate e non possono
interferire nei normali lavori della Camera e del Senato.
Può altresì stabilire in quali casi
e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari.
Tali commissioni non possono essere
costituite quando il provvedimento verte sui principi Costituzionali. Fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Un
quinto dei componenti delle singole camere può chiedere un arbitrato alla Corte
Costituzionale qualora ritenga che il provvedimento in discussione violi dei
principi sanciti dalla prima parte della Costituzione. Il voto deve essere
espresso sempre in maniera segreta. Tutti i lavori delle commissioni, della
camera e del senato, come della camera e del senato, devono essere
pubblicizzati, pubblici e aperti al controllo dei cittadini.
La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di
legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo attuale – Art.
73.
Le leggi sono promulgate
dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un
termine diverso.
Così da modificare – Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza
dei due terzi dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo
la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Articolo attuale – Art. 74.
Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Così da modificare – Art. 74.
Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
Il Presidente della Repubblica,
qualora ne ravvisi la possibilità, può sospendere la firma ed inviare la legge
alla Corte Costituzionale che ne esamini i criteri di costituzionalità. La
Corte Costituzionale ha trenta giorni di tempo per derimere
la questione.
Articolo attuale – Art.
75.
È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Così da modificare – Art. 75.
È indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono settecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al
referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è
approvata raggiungendo la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di
attuazione del referendum.
Articolo attuale – Art. 76.
L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Così da modificare – Art. 76.
L'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo.
Articolo attuale – Art. 77.
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno
stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia
regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
Così da modificare – Art. 77.
Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge
ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità
e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e
si riuniscono entro cinque giorni. Quando ciò dovesse avvenire il governo dovrà
dimettersi e il Primo ministro dovrà rimettere l’incarico. Il Presidente della
Repubblica nominerà un nuovo capo del Governo.
I decreti perdono efficacia sin
dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione.
Articolo attuale – Art. 78.
Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Così da modificare – Art. 78.
Le Camere non possono deliberare lo
stato di guerra in quanto ciò in contrasto con l’articolo 11 della
Costituzione.
E’ compito del Presidente della
Repubblica nella sua qualità di garante della Costituzione e capo delle forze
armate impedire abusi di urgenza e di necessità di pace che mascherino
aggressioni. E’ compito della Corte Costituzionale controllare i provvedimenti
che indicano azioni di guerra mascherandole per azioni di pace. La Corte
Costituzionale deve intervenire e delegittimare gli eventuali provvedimenti
qualora questi non rispondano a reali esigenze di pace. I responsabili dei
provvedimenti dovranno essere allontanati permanentemente dall’occupazione di
cariche elettive.
Articolo attuale – Art.
79.
L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti
di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
presentazione del disegno di legge.
Così da modificare – Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge, sono esclusi dall’amnistia i reati contro la pubblica
amministrazione e i reati commessi da dipendenti delle Istituzioni nell’esercizio
delle loro funzioni o favoriti dalla loro funzione Istituzionale: si tratta di
una questione di sicurezza nazionale.
La legge che concede l'amnistia o
l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto
non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del
disegno di legge.
Articolo attuale – Art. 80.
Le Camere autorizzano con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
OK
Articolo attuale – Art.
81.
Le Camere approvano ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio
del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
OK
Articolo attuale – Art.
82.
Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la
proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità
giudiziaria.
Così da modificare – Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse.
Le inchieste devono essere
pubbliche, in ogni sua parte, e non può essere imposto nessuna forma di segreto
di Stato.
A tale scopo nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
Principi ispiratori
Le
leggi sono fatte dal Parlamento, ma riguardano i cittadini.
Il
Parlamento è delegato dai cittadini affinché possa esercitare l’azione
giuridica negli interessi dei cittadini: non negli interessi dei membri del
Parlamento.
I
parlamentari non sono i padroni dei cittadini, ma coloro che sono delegati dai
cittadini a legiferare per essi. Se da un lato è necessario creare una certa
autonomia dal Governo per salvaguardare l’autonomia legislativa, dall’altro
lato è necessario avvicinare il Parlamento alle esigenze dei cittadini. E’
necessario che il Parlamento risponda alle sollecitazione dei cittadini. Deve
essere aumentato il controllo della Corte Costituzionale per la salvaguardia
dei diritti fondamentali dei cittadini e deve essere favorito il ricorso al
referendum da parte dei cittadini.
28 aprile
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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