Proposta di modifica della seconda parte
della Costituzione della Repubblica Italiana

Sezione I – La Corte Costituzionale
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI

di Claudio Simeoni

Vai alle idee sul come modificare la Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo attuale – Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Così da modificare – Art. 134.

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha il compito di:

La Corte Costituzionale è chiamata a dirimere il conflitto di inammissibilità dei componenti della Camera e del Senato, qualora si sollevino cause di incompatibilità o ineleggibilità da parte di parlamentari.

La Corte Costituzionale è chiamata dirimere i conflitti fra i componenti delle camere qualora si ritenga che il provvedimento in discussione violi dei principi sanciti dalla prima parte della Costituzione.

La Corte Costituzionale è chiamata a rispondere sui caratteri di Costituzionalità posti dal Presidente della Repubblica qualora questi ravvisi, in leggi o provvedimenti sottoposti alla sua firma, elementi o sospetti di incostituzionalità. La Corte Costituzionale ha trenta giorni di tempo per rispondere.

La Corte Costituzionale controlla e legittima i provvedimenti del Governo e del Parlamento che sollecitano azioni di guerra o di partecipazione internazionali in azioni di guerra. Cancella i provvedimenti e le leggi qualora queste non siano finalizzate a costruire la pace. Dichiara decaduti coloro che hanno proposto ed approvato quei provvedimenti, qualora questi risultino palesemente in contrasto con l’articolo 11 della Costituzione.

La Corte di Costituzionale redime eventuali conflitti fra Ministri del Governo e il Presidente della Repubblica in caso di provvedimenti che spettano al Presidente della Repubblica e che, per l’entrata in vigore, necessitano della firma del Ministro di competenza. In caso di intervento della Corte Costituzionale, il soccombente deve dimettersi.

La Corte di Costituzionale sottopone a giudizio il Presidente della Repubblica in caso di reati che implichino la violazione dei principi Costituzionali dei cittadini. In caso di colpevolezza la Corte Costituzionale proclamerà la decadenza del Presidente della Repubblica e la necessità di eleggere un nuovo presidente.

La Corte Costituzionale sottoporrà, comunque, a giudizio gli atti del Presidente della Repubblica qualora l’accusa venga dal Parlamento in seduca congiunta e votata a maggioranza dei suoi membri oppure, se un milione di cittadini proporranno istanza contro provvedimenti adottati dal Presidente della Repubblica.

La Corte Costituzionale sottopone a giudizio i provvedimenti legislativi o i provvedimenti attuativi del Governo o dei singoli Ministri qualora vengano presentate istanze da cinquecentomila cittadini. In caso di violazioni di diritti sanciti nella prima parte della Costituzione il Governo o i singoli ministri saranno chiamati a risarcire personalmente i diritti offesi dei cittadini. Le sentenze dovranno essere emesse entro novanta giorni dal deposito delle firme.

La Corte Costituzionale processerà i Ministri e il Presidente del Consiglio in caso di reati penali commessi nell’esercizio delle loro funzioni. In caso di condanna la pena detentiva irrorata sarà doppia del massimo della pena prevista dal Codice Penale per il medesimo reato.

La Corte Costituzionale redime le questioni in cui sono coinvolti i diritti Costituzionali dei cittadini ad opera dei Consigli Regionali.

La Corte Costituzionale propone un proprio candidato per concorrere alla carica di Presidente della Repubblica.

Articolo attuale – Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Così da modificare – Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Non può essere nominato giudice della Corte Costituzionale chi, appartenendo alle Istituzioni o occupando ruoli pubblici è stato condannato per reati.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo trentacinque anni d'esercizio o singoli cittadini che si sono distinti per impegno sociale che abbiano raggiunto i 70 anni d’età. I giudici della Corte Costituzionale non potranno avere meno di 65 anni d’età.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per undici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Nessun giudice della Corte Costituzionale può essere processato per reati; solo la Corte Costituzionale può dichiarare decaduto un giudice solo per reati comuni che disonorino il ruolo di magistrato.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, il Governo o i Ministri, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, quattordici membri estratti a sorte fra i detenuti condannati a pene definitive che non abbiano commesso reati di mafia o che non abbiano commesso reati occupando ruoli istituzionali o contro la pubblica amministrazione [Vedi Nota].

NOTA: Apparentemente la dichiarazione può lasciare perplessi. In realtà si tratta di modificare due principi che stanno inquinando la Costituzione della Repubblica. Il primo è il principio monarchico. “essere processato dai propri pari” è un privilegio reale che non può trovare posto in una costituzione in cui tutti i cittadini sono uguali. In secondo luogo, queste persone, sia come Presidente della Repubblica, che come consiglio dei Ministri (e anche il parlamento) sono i responsabili che costruiscono le condizioni sociali nelle quali i cittadini “si costruiscono” adattando sé stessi alle condizioni incontrate. Significa far diventare la società consapevole che l’uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino, ma è il prodotto della società in cui viviamo. Lavorare per avere la migliore società possibile è lo spirito che deve animare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Parlamento. Il prodotto deleterio di pessimi lavori politici, sociali e amministrativi, messi in atto dalle Istituzioni negli ultimi sessanta anni di mediazione fra ideologia monarchica che esprimevano i soggetti che avevano ruoli Istituzionali mediante le loro scelte e le loro azioni e i doveri, a cui spesso hanno mancato, imposti dalla Costituzione, ha riempito le galere di individui inadeguati a vivere nella società civile e a rispettarne le regole: ritengo costituzionalmente corretto che chi ha potere Istituzionale sia messo davanti alla realtà che le sue azioni, le sue scelte, hanno determinato.

Inoltre, il galeotto non è un reietto. Viene condannato a scontare la pena, non è un paria sociale. Secondo la Costituzione deve essere rimesso nelle condizioni di ritornare nella società civile: non è un marchiato a vita. Se questo vale per le persone ricche, spesso non vale per le persone povere che si trascinano i propri errori e le proprie inadeguatezze anche quando hanno scontato la pena finendo, molto spesso, per continuare a delinquere. Di questo le Istituzioni se ne devono vergognare. So benissimo che dichiarare nella Costituzione una possibile funzione per un galeotto non è mai avvenuto in quanto, tutte le Costituzioni, considerano il galeotto un reietto da uccidere proseguendo nella tradizione della monarchia assoluta. Però questo costringe le persone, che occupano ruoli Istituzionali elevati, a riflettere.

Ve lo immaginate Giorgio Napolitano che commette dei reati contro la Costituzione essere giudicato da ubriaconi, drogati, puttanieri o assassini? Che cos’era Saragat? Segni? Quanti sono i cocainomani fra i parlamentari? A quanti ha stretto la mano? E non è forse anche Berlusconi un puttaniere o, se preferite, un utilizzatore finale? Andreotti non era forse un mafioso con cui lui aveva rapporti in parlamento? In realtà ha sempre avuto a che fare con ubriaconi, puttanieri, assassini e drogati. La differenza non sta nelle persone, ma nell’abito che indossano: alcuni assassini, puttanieri, drogati ed ubriaconi, sono presentabili e appaiono “rispettabili” perché appartenenti a classi sociali che il regime monarchico riteneva “nobili”; altri assassini, puttanieri, drogati, ubriaconi, appartengono all’immaginario del derelitto che le società pre costituzionali (cristiane, naziste, fasciste, monarchiche) marchiavano come derelitti e rinchiudevano in manicomi, campi di concentramento o campi di sterminio.

Articolo attuale – Art. 136.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

OK

Articolo attuale – Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Così da modificare – Art. 137.

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. La Corte Costituzionale collabora nella stesura della legge al fine di garantirsi le migliori condizioni di buon funzionamento e di efficienza della Corte stessa.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Riflessioni e considerazioni
che rendono necessarie tali modifiche

La Corte Costituzione è un organo di garanzia per i cittadini nei confronti del Governo, dei ministri, del Parlamento, del Presidente della Repubblica e degli organi amministrativi Regionali, provinciali e comunali. La Corte Costituzionale è uno strumento dei cittadini e deve servire i cittadini nella salvaguardia dei principi Costituzionali fin nella loro quotidianità. E’ assolutamente inutile che una Costituzione stabilisca il principio di uguaglianza se quel principio viene violato da un’ordinanza comunale davanti alla quale il magistrato ha un atteggiamento di assoluta indifferenza perché non ritiene i problemi dei cittadini degni di attenzione.

Stabilire un’età elevata per coprire ruoli all’interno della Corte Costituzionale è una garanzia di saggezza. Tale garanzia ha, oggi come oggi, un suo valore quando è maturata nell’ambito dello sviluppo intellettuale di cittadini in cui la consapevolezza del proprio vissuto si somma nell’esperienza. Tale garanzia ha meno valore quando viene espressa da cittadini che hanno maturato la loro esperienza in campo finanziario o in campo imprenditoriale.

La consapevolezza di una vita che volge al termine con un ruolo così elevato per la società, è la sola garanzia che i cittadini possono avere che coloro che occupano un tale ruolo intendano svolgerlo nel migliore dei modi a favore del futuro della società.

05 maggio 2010

Marghera, 28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

Modificare la Costituzione

Siamo consapevoli che la nostra proposta di modifica della Costituzione della Repubblica non ha nulla di tecnico e di giuridico. Si tratta di una direzione. Di una direzione sociale nella quale desideriamo avvengano le modifiche Costituzionali. Molte persone lavorano per distruggere le conquiste sociali, noi vogliamo spingere per riaffermarne ulteriormente i valori sociali.