Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
134.
La Corte costituzionale
giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e
tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro
il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Così da modificare – Art. 134.
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli
atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
La Corte Costituzionale ha il
compito di:
La Corte Costituzionale è chiamata a
dirimere il conflitto di inammissibilità dei componenti della Camera e del
Senato, qualora si sollevino cause di incompatibilità o ineleggibilità da parte
di parlamentari.
La Corte Costituzionale è chiamata
dirimere i conflitti fra i componenti delle camere qualora si ritenga che il
provvedimento in discussione violi dei principi sanciti dalla prima parte della
Costituzione.
La Corte Costituzionale è chiamata a
rispondere sui caratteri di Costituzionalità posti dal Presidente della
Repubblica qualora questi ravvisi, in leggi o provvedimenti sottoposti alla sua
firma, elementi o sospetti di incostituzionalità. La Corte Costituzionale ha
trenta giorni di tempo per rispondere.
La Corte Costituzionale controlla e
legittima i provvedimenti del Governo e del Parlamento che sollecitano azioni
di guerra o di partecipazione internazionali in azioni di guerra. Cancella i
provvedimenti e le leggi qualora queste non siano finalizzate a costruire la
pace. Dichiara decaduti coloro che hanno proposto ed approvato quei
provvedimenti, qualora questi risultino palesemente in contrasto con l’articolo
11 della Costituzione.
La Corte di Costituzionale redime
eventuali conflitti fra Ministri del Governo e il Presidente della Repubblica
in caso di provvedimenti che spettano al Presidente della Repubblica e che, per
l’entrata in vigore, necessitano della firma del Ministro di competenza. In
caso di intervento della Corte Costituzionale, il soccombente deve dimettersi.
La Corte di Costituzionale sottopone
a giudizio il Presidente della Repubblica in caso di reati che implichino la
violazione dei principi Costituzionali dei cittadini. In caso di colpevolezza
la Corte Costituzionale proclamerà la decadenza del Presidente della Repubblica
e la necessità di eleggere un nuovo presidente.
La Corte Costituzionale sottoporrà,
comunque, a giudizio gli atti del Presidente della Repubblica qualora l’accusa
venga dal Parlamento in seduca congiunta e votata a maggioranza dei suoi membri
oppure, se un milione di cittadini proporranno istanza contro provvedimenti
adottati dal Presidente della Repubblica.
La Corte Costituzionale sottopone a
giudizio i provvedimenti legislativi o i provvedimenti attuativi del Governo o
dei singoli Ministri qualora vengano presentate istanze da cinquecentomila
cittadini. In caso di violazioni di diritti sanciti nella prima parte della
Costituzione il Governo o i singoli ministri saranno chiamati a risarcire
personalmente i diritti offesi dei cittadini. Le sentenze dovranno essere
emesse entro novanta giorni dal deposito delle firme.
La Corte Costituzionale processerà i
Ministri e il Presidente del Consiglio in caso di reati penali commessi
nell’esercizio delle loro funzioni. In caso di condanna la pena detentiva
irrorata sarà doppia del massimo della pena prevista dal Codice Penale per il
medesimo reato.
La Corte Costituzionale redime le
questioni in cui sono coinvolti i diritti Costituzionali dei cittadini ad opera
dei Consigli Regionali.
La Corte Costituzionale propone un
proprio candidato per concorrere alla carica di Presidente della Repubblica.
Articolo attuale – Art.
135.
La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in
materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine
il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed
ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari
della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove
anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
Così da modificare – Art. 135.
La Corte costituzionale è composta
di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per
un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
Non può essere nominato giudice
della Corte Costituzionale chi, appartenendo alle Istituzioni o occupando ruoli
pubblici è stato condannato per reati.
I giudici della Corte costituzionale
sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo trentacinque anni d'esercizio o singoli
cittadini che si sono distinti per impegno sociale che abbiano raggiunto i 70
anni d’età. I giudici della Corte Costituzionale non potranno avere meno di 65
anni d’età.
I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per undici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Nessun giudice della Corte
Costituzionale può essere processato per reati; solo la Corte Costituzionale
può dichiarare decaduto un giudice solo per reati comuni che disonorino il
ruolo di magistrato.
Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane
in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è
incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica, il Governo o i Ministri, intervengono, oltre i
giudici ordinari della Corte, quattordici membri estratti a sorte fra i
detenuti condannati a pene definitive che non abbiano commesso reati di mafia o
che non abbiano commesso reati occupando ruoli istituzionali o contro la
pubblica amministrazione [Vedi Nota].
NOTA: Apparentemente la dichiarazione può lasciare
perplessi. In realtà si tratta di modificare due principi che stanno inquinando
la Costituzione della Repubblica. Il primo è il principio monarchico. “essere processato
dai propri pari” è un privilegio reale che non può trovare posto in una
costituzione in cui tutti i cittadini sono uguali. In secondo luogo, queste
persone, sia come Presidente della Repubblica, che come consiglio dei Ministri
(e anche il parlamento) sono i responsabili che costruiscono le condizioni sociali
nelle quali i cittadini “si costruiscono” adattando sé stessi alle condizioni
incontrate. Significa far diventare la società consapevole che l’uomo non è
creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e cretino, ma è il prodotto
della società in cui viviamo. Lavorare per avere la migliore società possibile
è lo spirito che deve animare il Presidente della Repubblica, il Presidente del
Consiglio, i Ministri e il Parlamento. Il prodotto deleterio di pessimi lavori politici,
sociali e amministrativi, messi in atto dalle Istituzioni negli ultimi sessanta
anni di mediazione fra ideologia monarchica che esprimevano i soggetti che
avevano ruoli Istituzionali mediante le loro scelte e le loro azioni e i
doveri, a cui spesso hanno mancato, imposti dalla Costituzione, ha riempito le
galere di individui inadeguati a vivere nella società civile e a rispettarne le
regole: ritengo costituzionalmente corretto che chi ha potere Istituzionale sia
messo davanti alla realtà che le sue azioni, le sue scelte, hanno determinato.
Inoltre, il galeotto non è un reietto. Viene
condannato a scontare la pena, non è un paria sociale. Secondo la Costituzione
deve essere rimesso nelle condizioni di ritornare nella società civile: non è
un marchiato a vita. Se questo vale per le persone ricche, spesso non vale per
le persone povere che si trascinano i propri errori e le proprie inadeguatezze
anche quando hanno scontato la pena finendo, molto spesso, per continuare a
delinquere. Di questo le Istituzioni se ne devono vergognare. So benissimo che
dichiarare nella Costituzione una possibile funzione per un galeotto non è mai
avvenuto in quanto, tutte le Costituzioni, considerano il galeotto un reietto
da uccidere proseguendo nella tradizione della monarchia assoluta. Però questo
costringe le persone, che occupano ruoli Istituzionali elevati, a riflettere.
Ve lo immaginate Giorgio Napolitano che commette dei
reati contro la Costituzione essere giudicato da ubriaconi, drogati, puttanieri
o assassini? Che cos’era Saragat? Segni? Quanti sono i cocainomani fra i
parlamentari? A quanti ha stretto la mano? E non è forse anche Berlusconi un
puttaniere o, se preferite, un utilizzatore finale? Andreotti non era forse un
mafioso con cui lui aveva rapporti in parlamento? In realtà ha sempre avuto a
che fare con ubriaconi, puttanieri, assassini e drogati. La differenza non sta
nelle persone, ma nell’abito che indossano: alcuni assassini, puttanieri,
drogati ed ubriaconi, sono presentabili e appaiono “rispettabili” perché
appartenenti a classi sociali che il regime monarchico riteneva “nobili”; altri
assassini, puttanieri, drogati, ubriaconi, appartengono all’immaginario del
derelitto che le società pre costituzionali
(cristiane, naziste, fasciste, monarchiche) marchiavano come derelitti e
rinchiudevano in manicomi, campi di concentramento o campi di sterminio.
Articolo attuale – Art.
136.
Quando la Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di
legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è
pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
OK
Articolo attuale – Art.
137.
Una legge costituzionale
stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte.
Con legge ordinaria sono
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento
della Corte.
Contro le decisioni della
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Così da modificare – Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce
le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite
le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
La Corte Costituzionale collabora nella stesura della legge al fine di
garantirsi le migliori condizioni di buon funzionamento e di efficienza della
Corte stessa.
Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Principi ispiratori
La Corte Costituzione è
un organo di garanzia per i cittadini nei confronti del Governo, dei ministri,
del Parlamento, del Presidente della Repubblica e degli organi amministrativi
Regionali, provinciali e comunali. La Corte Costituzionale è uno strumento dei
cittadini e deve servire i cittadini nella salvaguardia dei principi
Costituzionali fin nella loro quotidianità. E’ assolutamente inutile che una
Costituzione stabilisca il principio di uguaglianza se quel principio viene
violato da un’ordinanza comunale davanti alla quale il magistrato ha un
atteggiamento di assoluta indifferenza perché non ritiene i problemi dei
cittadini degni di attenzione.
Stabilire un’età elevata
per coprire ruoli all’interno della Corte Costituzionale è una garanzia di
saggezza. Tale garanzia ha, oggi come oggi, un suo valore quando è maturata
nell’ambito dello sviluppo intellettuale di cittadini in cui la consapevolezza
del proprio vissuto si somma nell’esperienza. Tale garanzia ha meno valore
quando viene espressa da cittadini che hanno maturato la loro esperienza in
campo finanziario o in campo imprenditoriale.
La consapevolezza di una
vita che volge al termine con un ruolo così elevato per la società, è la sola
garanzia che i cittadini possono avere che coloro che occupano un tale ruolo
intendano svolgerlo nel migliore dei modi a favore del futuro della società.
05 maggio
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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