Sezione I – Il consiglio dei ministri

TITOLO III
IL GOVERNO

 

Proposta di modifica della seconda parte della

Costituzione della Repubblica Italiana

Di Claudio Simeoni

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Articolo attuale – Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

 

OK

 

Articolo attuale – Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

 

Così da modificare – Art. 93.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Da quel momento sono giuridicamente responsabili delle loro azioni che potranno essere perseguite su richiesta dei cittadini qualora violino i principi Costituzionali.

Con la raccolta di cinquecentomila firme i cittadini potranno sottoporre il loro quesito contro le azioni del Governo o dei singoli ministri alla Corte Costituzionale la quale, in caso di condanna per violazione alle norme Costituzionali, chiamerà personalmente i singoli ministri o il Governo a risarcire i danni ai cittadini. Le sentenze della Corte Costituzionale dovranno essere emesse entro novanta giorni dal deposito delle cinquecentomila firme per la richiesta presso la Corte di Cassazione. I cittadini avranno novanta giorni per raccogliere le cinquecentomila firme con cui ricorrere alla Corte Costituzionale dal momento che avranno depositato le loro rimostranze nei confronti del singolo provvedimento presso  la Corte di Cassazione. Nei novanta giorni di tempo in cui avviene la raccolta delle firme è facoltà del Governo o dei singoli ministri modificare i provvedimenti nella direzione richiesta. In quel caso la Corte Costituzionale archivia la richiesta dei cittadini. Nessun onere può gravare le richieste dei cittadini.

 

Articolo attuale – Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

 

Così da modificare – Art. 94.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata con voto segreto.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

 

 

Articolo attuale – Art. 95.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

 

OK

 

Articolo attuale – Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

 

Così da modificare – Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi, alla magistratura ordinaria. Per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni saranno sottoposti al giudizio della Corte Costituzionale che, nel caso il reato sia dimostrato, procederà ad irrorare una pena detentiva pari al doppio di quella prevista per il medesimo reato dal Codice Penale.

 

Principi ispiratori

 

Il Governo non può governare al di fuori delle regole. Le regole, entro le quali il Governo agisce, devono essere rivendicate dai cittadini, nella forma di protesta e di contestazione, e dalla Corte Costituzionale nella forma giuridica che valuta la fondatezza delle proteste dei cittadini. Non si può più tollerare che la protesta dei cittadini non venga tradotta in forma istituzionale come se i cittadini fossero ancora i sudditi di una monarchia dalla quale l’attuale Costituzione li ha tratti. E’ vergognoso assistere a bande di picchiatori in divisa che aggrediscono i cittadini che protestano al fine di esasperarne la protesta e indurli a comportamenti criminali.

Il maggior pericolo per uno Stato a democrazia parlamentare è che si trasformi in uno Stato mafia. Uno Stato in cui non è rispettata la sovranità dei cittadini, ma in cui si sostituiscono le necessità dei cittadini con le necessità di un'organizzazione mafiosa che si arroga il diritto di dire ciò che è necessario ai cittadini. Questo pericolo, sempre incombente, può essere messo in atto soltanto dal Consiglio dei Ministri che da organo che esegue le leggi, diventa l'organo che determina le leggi, costringe il Parlamento a discutere di quelle leggi che interessano all'esecutivo contribuendo, di fatto, a mettere in atto un colpo di Stato contro la democrazia Parlamentare. Lo Stato mafia altro non è che la versione moderna dello Stato fascista. Mentre lo Stato fascista emerge da una Monarchia malata, lo Stato Mafia emerge da una Democrazia in cui le Istituzioni, non essendo più sottoposte ai doveri nei confronti dei cittadini perché nessuno chiede loro conto dei crimini commessi, obbediscono a doveri imposti da un'organizzazione mafiosa anche se eletta (può essere un'organizzazione mafiosa perché eletta quando detiene di potere economico o il controllo di strutture per il controllo dei servizi sociali, tipo chiesa cattolica). L'unico organo che può mettere in atto il Colpo di Stato è il Consiglio dei Ministri e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Costui, inizia col farsi chiamare impropriamente "premier", viene meno ai suoi doveri nei confronti dei cittadini, e poi pretende, ricattando con la forza il Parlamento, di far approvare le leggi che sono di interesse solo per la sua parte mafiosa. Quando i ministri o il Primo Ministro sono persone improvvisate che, per i loro interessi, decidono di fare politica, spesso non sono in grado di rispettare le regole e le norme e tendono a imputare alle regole e alle norme la loro incapacità di gestire lo Stato. Così vogliono cambiare la Costituzione perché sono degli incapaci e degli incompetenti. Gli incapaci e gli incompetenti vanno verso lo Stato mafia perché, così, possono minacciare di morte l'opposizione (o mettere il bavaglio alla stampa). Per contro, la loro stampa praticherà ingiurie, diffamazioni, denigrazioni nei confronti dei cittadini in nome della libertà di stampa.

Esiste un “giusto equilibrio” fra conoscenza delle regole sociali che induce i cittadini a mettere in atto strategie di adattamento nella società e un governo che agisce nella legalità rimuovendo le cause che costringono i cittadini alla protesta. Non è possibile tollerare un ministro, come Tambroni che mette in atto tentativi di colpo di Stato e non viene perseguito per legge. Come non è accettabile che i cittadini siano costretti alla guerriglia urbana per difendere la Costituzione contro personaggi nel Governo che invece agiscono contro i diritti fondamentali dei cittadini. Il Governo non può essere considerato un trampolino per organizzare colpi di Stato o alterazione dei diritti Costituzionali fruiti dai cittadini.

Il Governo non è il padrone dei cittadini, è al servizio dei cittadini: solo i codardi e i vili si considerano servitori dello Stato in una società Democratica in cui lo Stato è al servizio dei cittadini.

 

28 aprile 2010

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell’Anticristo

P.le Parmesan, 8

30175 – Marghera Venezia

Tel. 3277862784

e-mail claudiosimeoni@libero.it

 

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