Proposta
di modifica della seconda parte della
Costituzione
della Repubblica Italiana
Di Claudio Simeoni
Articolo attuale – Art.
114
La Repubblica è costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo
Stato.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
OK
Art. 115
(abrogato)
Articolo attuale – Art.
116
Il Friuli Venezia Giulia,
la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme
e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di
pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato
e la Regione interessata.
OK
Articolo attuale – Art.
117
La potestà legislativa è
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la
Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del
risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e
sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme
processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali
sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e
Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei
confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;
governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse
rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite.
Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti
territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
OK
Articolo attuale – Art.
118
Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le
Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
OK
Articolo attuale – Art.
119
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio.
La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle
fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle
Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Così da modificare – Art. 119
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi
di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
I Comuni, le Provincie, le Città
metropolitane, non possono finanziare attività in concorrenza con lo Stato quali
scuola private, di ogni ordine e grado, imprese sanitarie o enti sociali
specialmente quando sono senza fini di lucro.
I Comuni, le Provincie, le Città
metropolitane, non possono finanziare associazioni religiose in concorrenza con
altre.
La legge dello Stato istituisce un
fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche
loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della
persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
Articolo attuale – Art.
120
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi
a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali.
La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Così da modificare – Art. 120
La Regione non può istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè
limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Le Regione e l’attività
amministrativa non può essere fatta in violazione dei principi Costituzionali,
in particolare dei diritti dell’uomo: tali violazioni comportano l’intervento
della magistratura penale per violazione della sicurezza nazionale.
La Regione non può favorire o
finanziare società private che operano nella scuola, nel sistema sociale o nell’assistenza
sociale, in concorrenza con lo Stato.
La Regione non può finanziare
associazioni religiose in concorrenza con altre.
La Regione costituisce un Ente di
Gestione del Patrimonio Culturale la cui gestione e valorizzazione è gestita
dalle Università presenti nella Regione e da rappresentanti della Regione e dei
comuni.
Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali.
La violazione dei principi
Costituzionali nella forma dei diritti fruiti dai cittadini, comporta il
decadimento del governo della regione, previa sentenza della Corte d’Appello
della regione. E’ ammesso il ricorso alla Corte Costituzionale
La legge definisce le procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
Articolo attuale – Art.
121
Sono organi della Regione:
il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle
Camere.
La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
Così da modificare – Art. 121
Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo
esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta
rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni
del Governo della Repubblica.
I Presidenti delle Regioni riuniti
in assemblea eleggono un quarto dei componenti del Consiglio Superiore della
Magistratura scelti fra magistrati in servizio o docenti ordinari di università
in materie giuridiche.
Articolo attuale – Art.
122
Il sistema di elezione e i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la
durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i
suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta
regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i
componenti della Giunta.
Così da modificare – Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con
legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con le norme della Costituzione e le legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle
Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale,
ovvero al Parlamento europeo. Nessun membro può appartenere alla magistratura,
possedere organi di informazione significativi (TV regionali, quotidiani regionali
o radio che agiscono su scala regionale, ad eccezione di internet), non deve
essere titolare di imprese con più di 20 dipendenti né appartenere a forze
dell’ordine o a titolari di imprese fornitrici di beni alla Regione.
Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
I consiglieri regionali vengono
chiamati a rispondere delle lesioni prodotte ai cittadini dalla violazione dei
diritti Costituzionali presso il la magistratura ordinaria la quale tratterà
quelle questioni con carattere d’urgenza in quanto questioni inerenti alla
sicurezza nazionale.
Il Presidente della Giunta regionale,
salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Articolo attuale – Art.
123
Ciascuna Regione ha uno
statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e
i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali.
Lo statuto è approvato e
modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo
non minore di due mesi.
Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli
statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti
il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Così da modificare – Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che,
in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi
della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore
di due mesi.
Per tale legge non è richiesta
l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.
Il Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
I cittadini possono promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla
Corte Costituzionale in qualunque momento verifichino che i loro diritti
Costituzionali sono violati mediante l’applicazione di norme presenti nello
Statuto Regionale. La richiesta va fatta raccogliendo, entro tre mesi dal
deposito delle lamentele presso la Corte d’Appello regionale, un centesimo di
firme degli elettori della regione.
Lo statuto è sottoposto sempre a referendum e a referendum sono sottoposte
ogni modifica statutaria.
In ogni Regione, lo statuto
disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione
fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
(abrogato)
Articolo attuale – Art.
125
Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Così da modificare – Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi
di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
Le sentenze vanno immediatamente eseguite salvo ricorso. Entro trenta
giorni dalle motivazioni della sentenza il Consiglio Regionale, Provinciale o
Comunale, deve applicare la sentenza o decadere.
Articolo attuale – Art.
126
Con decreto motivato del
Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita
una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali,
nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può
esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La
mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti
il Consiglio.
Così da modificare – Art. 126
Con decreto motivato del Presidente
della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la
rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge.
Costituisce motivo di scioglimento
del Consiglio Regionale la violazione dei diritti Costituzionali dei cittadini
o l’omissione di atti, propri delle funzioni, finalizzati a garantire i diritti
fondamentali sanciti dalla Costituzione. Lo scioglimento deve avvenire ad opera
della Corte Costituzionale su istanza dei cittadini.
Lo scioglimento e la rimozione
possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei
modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere
la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o
le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
Articolo attuale – Art.
127
Il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga
che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra
Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Così da modificare – Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una
legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
I cittadini che ritengano violata la
fruizione dei diritti Costituzionali sanciti dalla prima parte della
Costituzione possono ricorrere in giudizio alla Corte Costituzionale in
qualunque momento.
La Regione, quando ritenga che una
legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda
la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
Art. 128
(abrogato)
Art. 129
(abrogato)
Art. 130
(abrogato)
Articolo attuale – Art. 131
Sono costituite le
seguenti Regioni:
·
Piemonte;
·
Valle d'Aosta;
·
Lombardia;
·
Trentino-Alto Adige;
·
Veneto;
·
Friuli-Venezia Giulia;
·
Liguria;
·
Emilia-Romagna;
·
Toscana;
·
Umbria;
·
Marche;
·
Lazio;
·
Abruzzi;
·
Molise;
·
Campania;
·
Puglia;
·
Basilicata;
·
Calabria;
·
Sicilia;
·
Sardegna.
OK
Articolo attuale – Art.
132
Si può, con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che
rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum
e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e
aggregati ad un'altra.
OK
Articolo attuale – Art.
133.
Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di
una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni
OK
Principi ispiratori
E’ l’unità
del paese Italia. Il principio primo è la preoccupazione che enti
amministrativi, come la Regione, le Provincie, i Comuni e le Città
metropolitane, possono costituirsi in veri e propri centri di potere che da un
lato, in certe situazioni, possono favorire la mafia (casi sono molti in
Sicilia, Calabria, Campania e Lazio) oppure altre mafie che usando le
amministrazioni e aggredendo i diritti fondamentali dei cittadini, diventino
veri e propri centri di potere in alternativa allo Stato. Un conto è che ciò
avvenga in maniera illegale e perciò sempre perseguibile, e un altro conto è
che queste strutture possano avere una qualche forma di legittimazione
amministrativa (ricordiamo Andreotti e la mafia) che leda i fondamenti della
Costituzione. Spesso non è necessario che l’inquinamento Istituzionale si
chiami mafia. Spesso, ciò che chiamo mafia, è una collusione attraverso un
coincidere di interessi finanziari e politici che finisce per fissare regole e
norme contro i principi Costituzionali e a favore di interessi privati. Chi ne
fa le spese di queste collusioni sono i cittadini. I cittadini, aggrediti nella
loro quotidianità, non sono in grado di riaffermare il principio costituzionale
perché vengono derisi dai magistrati e dagli organi Istituzionali (Polizia e
carabinieri) che ritengono quelle violazioni “irrilevanti” e provano fastidio
ogni volta che un cittadino le lamenta.
In
sostanza, non si tratta di menomare l’amministrazione della singola regione, si
tratta di impedire che la singola regione diventi uno Stato a sé dentro (o
fuori) lo Stato Italiano in cui i diritti costituzionali fruiti nella
quotidianità dai singoli cittadini di quella regione sono diversi da quelli
fruiti dai cittadini in altre regioni. E’ sufficiente pensare alla questione
dell’aborto, dove in alcune regioni viene ostacolata militarmente aggredendo i
cittadini affinché non fruiscano del diritto, mentre in altre regioni tale
diritto è maggiormente rispettato. Cosa succederà se una singola regione decide
di costruire i campi di sterminio? Allora lo Stato interverrà? Ma non era
meglio intervenire quando le violazioni erano “apparentemente” minori che non
dover scatenare una guerra per ripristinare la legalità Costituzionale?
Certamente
i singoli amministratori regionali, provinciali e comunali, rivestono un ruolo
diverso a seconda della loro personalità e della loro ideologia, tuttavia
questo non basta come garanzia. La garanzia sono le regole. Le regole
Costituzionali applicate con assoluta fermezza e col diritto dei cittadini di
chiedere il ripristino della legalità Costituzionale quando negata.
05 maggio
2010
Claudio
Simeoni
Meccanico
Apprendista
Stregone
Guardiano
dell’Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 –
Marghera Venezia
Tel.
3277862784
e-mail claudiosimeoni@libero.it
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