Lodo schifani e lodo alfano
Ecco perché Silvio Berlusconi ha mentito
Insultando ed offendendo la Corte Costituzionale,
La Costituzione della Repubblica e tutti gli italiani!
(alla fine delle riflessioni
la sentenza integrale di illegittimità del lodo Schifani)
Di Claudio Simeoni
Chi dice che la Corte
Costituzionale, nel citare l’articolo 3 della Costituzione e l’articolo 138 nel
dichiarare illegittimo il Lodo Alfano, ha cambiato indirizzo rispetto al
pronunciamento di illegittimità del Lodo Schifani, non solo è in malafede, ma commette
un crimine ingiuriando la Corte. E’ indifferente che tale crimine sia commesso
per ignoranza o per malafede: sempre di crimine si tratta.
Un crimine il cui
fine è la delegittimazione della Corte Costituzionale e del suo ruolo di
garanzia Costituzionale in Italia.
Berlusconi ha
affermato (riporto da La Stampa del 07.10.2009):
“Concetti ribaditi anche nel corso della trasmissione Porta a Porta dove il premier è
intervenuto telefonicamente: «La Consulta non è un organo di garanzia ma
un organo politico» e con il pronunciamento odierno sul lodo
Alfano «si è contraddetta rispetto a quanto fece 4
anni fa sul lodo Schifani. In Italia - ha aggiunto - abbiamo una
minoranza di giudici di sinistra, una stampa di sinistra con a capo Repubblica, una Rai che, a parte lei
signor Vespa, va contro il governo, e in più un capo dello Stato espressione
della vecchia maggioranza di sinistra». «Su Napolitano - ha proseguito
Berlusconi ho detto quello che penso: non ho nulla da modificare sulle mie
dichiarazioni che potrebbero essere anche più esplicite e più dirette». In
merito poi ai processi cui verrà sottoposto il premier ha annunciato che
non solo si recherà in tribunale per difendersi, ma andrà alla radio, in tv,
sui giornali ed esporrà la sostanza di questi processi agli italiani: «Voglio
vedere se ci sarà un collegio, come quello del processo Mills, tutto di giudici di sinistra, che avrà il coraggio
di emettere una sentenza contro la realtà ».”
I cittadini possono
scegliere se pensare che Silvio Berlusconi sia un analfabeta sociale o se,
invece, è un criminale che mette enfasi in affermazioni paranoiche solo perché è stato equiparato ad ogni
cittadino Italiano. La Corte Costituzionale, nella decisione in cui dichiara
illegittimo il Lodo Alfano, non si è MAI contraddetta con la dichiarazione con
cui , cinque anni fa, ha dichiarato illegittimo il Lodo Schifani. Che poi Il
Sig. Giorgio Napolitano non conosca l’ABC della Costituzione e i suoi
consiglieri siano scelti di conseguenza, o i signori Alfano, Ghedini, Pecorella, ecc. che dovrebbero, dato il loro
lavoro, conoscere le sentenze, vogliano far fessi gli italiani, questo è un
altro discorso. Ma sono discorsi che vanno dall’incompetenza alle intenzioni
criminali.
Cosa ha scritto nella
nota ufficiale la Corte Costituzionale nell’abrogare il Lodo Alfano della legge
n. 124 del 23 luglio 2008?
Riporto la nota
ufficiale della Corte Costituzionale pubblicata dal Corriere della Sera:
La
sentenza
La nota ufficiale della Consulta
La decisione della Corte
Costituzionale sul Lodo Alfano
ROMA
- «La Corte costituzionale - si legge nella nota ufficiale diramata dal palazzo
della Consulta -, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale
poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09
del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3
e 138 della Costituzione. Ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del
Tribunale di Roma».
Tratto
da:
Cosa aveva detto la
Corte Costituzionale nell’abrogare il Lodo Schifani della legge n. 140 del 20
giugno 2003?
Si tratta di NOVE
argomentazioni con le quali la Corte Costituzionale rigetta le tesi favorevoli
al Lodo Schifani arrivando, con la nona motivazione, ad estendere la bocciatura
del Lodo rispetto alle richieste dei ricorrenti.
Quando la Corte
Costituzionale non contesta le motivazioni, ma le usa affermando, “Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara
l'illegittimità costituzionale...”, i motivi vanno considerati TUTTI,
non solo quelli che convengono a questo o a quel soggetto interessato.
Quando fra i motivi
per i quali la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità del lodo Schifani
c’è scritto:
“Secondo il giudice remittente la norma censurata,
nello stabilire per i processi suindicati la sospensione automatica,
generalizzata e senza prefissione di un termine
finale, viola l'art. 3 Cost., anzitutto con riguardo all'art. 112 Cost., che
sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; in secondo luogo
con riferimento agli artt. 68, 90 e 96 Cost., in quanto attribuisce alle
persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello Stato una
prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della Costituzione, che
verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con legge ordinaria, in
violazione anche dell'art. 138 Cost., disposizione questa che il remittente non
indica nel dispositivo dell'ordinanza, ma cita in motivazione ed alla quale fa
implicito ma chiaro riferimento in tutto l'iter argomentativo del
provvedimento; infine viola gli artt. 24, 111 e 117 Cost., perché non consente
l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato e delle parti civili,
in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali.”
Sta a significare che
la Corte Costituzionale ritiene coerenti le tesi del giudice del ricorso. Sta a
significare che per introdurre il principio imposto dal Lodo Schifani è
necessario agire secondo l’articolo 138 e CAMBIARE LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA.
Pertanto, sia Alfano,
ministro che ha scritto l’azione criminale che va sotto il nome di Lodo Alfano,
sia i consiglieri di Giorgio Napolitano che il Sig. Giorgio Napolitano stesso,
sia il Presidente del Consiglio, il Sig. Silvio Berlusconi che i suoi avvocati
Longo, Pecorella, Ghedini, sia l’avvocato dello Stato
Glauco Nori; sapevano benissimo che per introdurre un
principio criminale come quello del Lodo Alfano sarebbe stato necessario
cambiare la Costituzione trasformando la Repubblica Italiana in uno stato
nazista.
Al punto primo delle
motivazioni con cui si dichiara illegittimo il Lodo Schifani, la Corte Costituzionale
considera che il Lodo Schifani ha violato:
1) Violazione
dell’articolo 3 della Costituzione: il principio di uguaglianza di ogni
cittadino. La cosa non è stata presa in considerazione né da Alfano, né da
Berlusconi, né da Napolitano quando ha firmato il Lodo Alfano, come se tutti i
cittadini fossero delle merde rispetto a loro!
2) Violazione
dell’articolo 112 della Costituzione: l’obbligatorietà dell’azione penale in
presenza di una notizia di reato. Né Alfano,né Berlusconi, né Napolitano, hanno
preso in considerazione la questione, come se chi chiede giustizia sia una
merda!
3) Violazione
dell’articolo 68 della Costituzione: per quanto riguarda i fruitori del Lodo
Schifani che vengono “privilegiati” nei confronti di altri membri del
Parlamento; gli altri parlamentari sono delle merde!
4) Violazione
dell’articolo 90 della Costituzione: col Lodo Schifani compromette le norme
dell’articolo che qualifica la processabilità del
Capo dello Stato.
5) Violazione
dell’articolo 96 della Costituzione: col Lodo Schifani si eliminano tutte le
condizioni di processabilità del Presidente del
Consiglio previste specificatamente dalla Carta Costituzionale.
6) Violazione
dell’articolo 138 della Costituzione: per fare tutte le violazioni di cui sopra
si è violato l’articolo 138 della Costituzione che determina tempi e modi per
la modifica delle norme Costituzionali; Berlusconi, Alfano, Ghedini,
Pecorella, ecc. sapevano benissimo che con il Lodo Alfano stavano commettendo
un reato!
7) Violazione
dell’articolo 24 della Costituzione: il diritto di tutti i cittadini di agire
in giudizio anche contro il Presidente del Consiglio o contro ogni altra
persona per garantirsi la giustizia. Il Lodo Schifani non permette il diritto
alla difesa dell’imputato, il diritto delle parti civili.
8) Violazione
dell’articolo 111 della Costituzione: è stata violata la norma secondo cui la
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
9) Violazione
dell’articolo 117 perché la potestà legislativa non è nel rispetto della
Costituzione.
In sostanza, il Lodo
Schifani era in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Tutti questi elementi
vengono fatti propri dalla Corte Costituzionale in relazione alla dichiarazione
dell’illegittimità del Lodo Schifani. Nelle conclusioni, nelle motivazioni, la
Corte Costituzionale, per non dilungarsi troppo, prende atto che il Lodo
Schifani ha preso in considerazione l’articolo 90 e l’articolo 96 della
Costituzione, ma conclude affermando che la violazione dell’articolo 3 della
Costituzione (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.) e
dell’articolo 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi.), è TALMENTE GRAVE E
TOTALIZZANTE da “ assorbire ogni altro profilo di illegittimità
Costituzionale”.
La stessa illegittimità
Costituzionale che è stata reiterata attraverso il Lodo Alfano come un atto di
eversione dell’ordine Costituzionale che è stato dichiarato illegittimo per
violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 138 della Costituzione.
Marghera,
11 ottobre 2009
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
TORNA ALL'INDICE DEI TESTI DEL SITO
Sentenza Corte Costituzionale
contro il Lodo Schifani
N. 24
Sentenza 13 - 20 gennaio 2004
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY,
Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, in relazione al
comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione
dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei
confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 30 giugno
2003 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Silvio
Berlusconi iscritta al n. 633 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visti gli atti di
costituzione di Silvio Berlusconi e della CIR spa nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica
del 9 dicembre 2003 il Giudice relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Gaetano
Pecorella e Niccolò Ghedini per Silvio Berlusconi,
Giuliano Pisapia, Alessandro Pace e Roberto
Mastroianni per la CIR spa e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel
corso di un processo penale in cui è imputato l'on. Silvio Berlusconi, attuale
Presidente del Consiglio dei ministri, il Tribunale di Milano ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, 112,
68, 90, 96, 24, 111 e 117 della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, in
relazione al comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per
l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi
penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).
Osserva
innanzitutto il giudice a quo che la questione è rilevante perché,
imponendo la norma impugnata la sospensione del processo penale in corso a
carico del Presidente del Consiglio, il Tribunale è tenuto ad applicare tale
norma e, in caso di dubbio sulla legittimità costituzionale della medesima, a
sollevare questione davanti a questa Corte.
Ciò
posto, il Tribunale rileva che occorre occuparsi sia della previsione generale
del comma 1 sia di quella specifica del comma 2, allo scopo di valutare la
natura della norma impugnata. A tal proposito, il Collegio afferma che la
sospensione in esame non ha nulla a che vedere con le altre ipotesi di
sospensione del processo penale previste nel nostro ordinamento (normalmente
riferibili a situazioni oggettive di carattere endoprocessuale)
che, anche nel caso in cui implichino qualità personali dell'imputato (art. 71 cod.proc.pen.), hanno riguardo ad una situazione obiettiva
di incapacità del medesimo a stare in giudizio tale da impedirne la cosciente
partecipazione al procedimento. Né, d'altra parte, possono ravvisarsi analogie
tra la norma impugnata e il regime derogatorio dell'assunzione della prova
testimoniale dettato dall'art. 205 cod.proc.pen a
favore dei soggetti cui si riferisce l'art. 1 della legge n. 140 del 2003,
poiché la suddetta norma del codice di rito si limita a stabilire un
contemperamento degli interessi in gioco, ma non sottrae i soggetti da essa
contemplati ai doveri comuni a tutti gli altri cittadini rispetto all'esercizio
della funzione giurisdizionale. La disposizione impugnata, invece, collegando
la non sottoposizione a processo penale e la connessa sospensione dei processi
penali in corso all'assunzione ed alla durata della carica o della funzione,
configura una ipotesi di non processabilità che non
ha nulla a che vedere con cause e motivazioni endoprocessuali
e che si atteggia, quindi, come una prerogativa in favore dei soggetti chiamati
a ricoprire le cinque più alte cariche dello Stato. Poiché tale beneficio
incide sull'esercizio dell'azione penale - che è da intendere non solo come
esplicazione di attività di indagine o formulazione di un'accusa, bensì anche
come possibilità di vagliare nel contraddittorio processuale la fondatezza
dell'ipotesi accusatoria davanti ad un giudice terzo ed imparziale - il giudice
remittente ravvisa innanzitutto una violazione del principio di eguaglianza di
cui all'art. 3 Cost. e dell'art. 112 della Costituzione.
Né va
omesso di considerare che il principio di eguaglianza rientra tra i principi
fondanti della Carta costituzionale, derogabile solo dalla stessa Costituzione
o con modifiche costituzionali adottate ai sensi dell'art. 138 Cost., come
risulta confermato dal fatto che tutte le prerogative riguardanti cariche o
funzioni costituzionali sono regolate da fonti di tale rango (artt. 90, 96 e 68
Cost. ed art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso
ai giudici costituzionali le immunità accordate ai parlamentari dall'art. 68,
secondo comma, Cost., nel testo allora vigente). Conseguentemente, da questo
punto di vista, l'impugnato art. 1, comma 2, della legge n. 140 del 2003, in
riferimento al comma 1 della stessa disposizione, si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 Cost. in relazione agli artt. 101 e 112 Cost. Né, ad avviso del
Tribunale di Milano, è utilmente richiamabile, sotto il profilo della non
necessità di una legge costituzionale per introdurre la prerogativa in
questione, l'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, riguardante i componenti
del Consiglio superiore della magistratura. Tale norma infatti, contrariamente
a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato, non ha creato alcuna forma di
immunità, ma - come precisato da questa Corte nella sentenza n. 148 del 1983 -
ha solo previsto una speciale causa di non punibilità, rigorosamente
circoscritta «alle manifestazioni di pensiero funzionali all'esercizio dei
poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti il Consiglio
superiore», la quale, da un lato, non è assimilabile alle immunità e
prerogative previste dalla Costituzione e, dall'altro, ha un ambito di
operatività che è diverso rispetto a quello delle scriminanti di diritto penale
comune e che risulta «frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori
costituzionali in gioco». La norma impugnata, invece, non ha creato una
scriminante speciale (di per sé compatibile con l'esercizio della
giurisdizione), ma una causa di “non processabilità”
o di sospensione dei processi in corso che, inevitabilmente, si pone in
conflitto col carattere di obbligatorietà dell'azione penale.
Prosegue
poi il Tribunale ravvisando un palese contrasto tra la norma impugnata e gli
artt. 3, 68, 90 e 96 della Costituzione.
L'art. 1
della legge n. 140 del 2003, infatti, fa salva l'applicazione degli artt. 90 e
96 della Costituzione, con ciò indirettamente confermando di voler istituire
una prerogativa ulteriore rispetto a quelle ivi previste, per di più priva di
ogni collegamento funzionale con la carica rivestita e senza un limite
temporale preciso e determinato. Nel disegno fissato dagli artt. 68, 90 e 96
Cost., invece, le speciali forme di immunità e le particolari condizioni di
procedibilità ivi regolate risultano strettamente connesse con l'esercizio
delle funzioni di parlamentare, di Presidente del Consiglio, di Ministro e di
Presidente della Repubblica, mentre la norma in questione non ha alcun
collegamento con la funzione, imponendo, come si è detto, la sospensione di
tutti i processi penali, per qualsiasi tipo di reato ed anche in riferimento a
fatti antecedenti l'assunzione della carica. D'altra parte pare in sé irragionevole,
oltre che lesivo del diritto di difesa dell'imputato e dell'art. 111 Cost.,
che, in particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri possa essere
sottoposto a giudizio, previa autorizzazione della Camera di appartenenza, per
i reati funzionali e non possa - a tempo indeterminato e irrinunciabilmente -
esserlo per i reati comuni.
Il
giudice remittente, poi, passa ad analizzare - con riguardo alla tutela dei
diritti della parte offesa costituitasi parte civile nel procedimento penale
sospeso - ulteriori motivi di censura in riferimento agli artt. 24, 111 e 117
Cost., quest'ultimo in rapporto con l'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva
in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Da tale ultimo parametro, in
particolare, si evince, alla luce della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, che la possibilità concreta di accedere agli organi di giustizia è
da considerare fondamentale per l'effettiva tutela dei diritti, sicché «uno
Stato non può, senza riserve o senza il controllo degli organi della
Convenzione, sottrarre dalla competenza dei tribunali tutta una serie di azioni
civili o esonerare da responsabilità delle categorie di persone», ancorché
possano giustificarsi prerogative nei confronti dei parlamentari.
Ma la più
evidente violazione dei diritti della parte civile costituita deriva dal fatto
che, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., la norma impugnata viene a
creare un «impedimento indeterminato dell'esercizio dell'azione civile per
effetto della disposizione di cui all'art. 75, comma 3, cod.proc.pen.».
Tale ultima disposizione stabilisce che «se l'azione è proposta in sede civile
contro l'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale … il
processo civile è sospeso fino alla pronunzia della sentenza penale non più
soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge». Poiché la
norma impugnata non prevede alcuna eccezione alla suddetta regola, è palese che
la parte civile si trova nell'impossibilità di trasferire la propria pretesa
risarcitoria in sede civile. Né potrebbe ipotizzarsi una revoca della
costituzione di parte civile (art. 82 cod.proc.pen.),
in quanto la sospensione del processo imposta dall'art. 1 della legge n. 140
del 2003 non consente lo svolgimento di alcuna attività processuale, ivi
compresa la suddetta revoca.
Un
ulteriore profilo di violazione degli artt. 24 e 111 Cost. sarebbe ravvisabile,
infine, per effetto della mancata previsione, da parte della norma impugnata,
di una clausola che faccia salvo il compimento degli atti urgenti di natura
processuale - come, ad esempio, l'assunzione urgente di una prova in sede di
incidente probatorio - non potendosi certamente fare ricorso all'art. 512 cod.proc.pen. che disciplina l'ipotesi di acquisizione in
dibattimento di atti assunti in sede di indagine nel caso in cui, «per fatti o
circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione». La
disciplina dell'incidente probatorio riguarda, invece, il caso in cui vi sia,
per vari motivi, fondato timore di non poter più acquisire nella sede propria
dibattimentale la prova necessaria. Sicché è del tutto evidente la diversità
delle due situazioni.
Il
giudice a quo solleva poi un'altra questione di legittimità
costituzionale riguardante l'art. 110, quinto comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, che forma oggetto di separato procedimento.
2.— Si è
costituito in giudizio l'on. Silvio Berlusconi che, con ampia ed articolata
memoria, ha chiesto che tutte le proposte questioni vengano dichiarate non
fondate.
In
riferimento alla questione relativa all'art. 1, comma 2, della legge n. 140 del
2003 la parte costituita sottolinea, preliminarmente, che il Presidente della
quinta sezione penale della Corte di cassazione, chiamato ad esaminarne la
posizione di imputato in altro procedimento (nel quale era stato prosciolto
insieme ad altri coimputati, con provvedimento impugnato in Cassazione), in
data 30 giugno 2003 ha disposto la separazione di tale posizione con
conseguente sospensione del relativo processo e creazione di un separato
fascicolo, «così dando atto dell'immediata applicabilità delle disposizioni
della legge n. 140 del 2003», senza prospettare alcun dubbio di costituzionalità
in merito alla norma oggi impugnata.
Ciò
posto, l'on. Berlusconi rileva che la ratio
della norma stessa è quella di salvaguardare le più alte cariche dello Stato,
durante lo svolgimento del mandato, dagli inevitabili turbamenti conseguenti
all'esercizio di ogni azione penale. Nel sistema costituzionale non è affatto
necessario che tutto ciò che riguarda tali cariche sia regolato con legge
costituzionale, né a tale ricostruzione ostano gli artt. 90 e 96 della
Costituzione: l'irresponsabilità del Presidente della Repubblica per gli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che in caso di alto
tradimento o attentato alla Costituzione) e la valutazione politica circa
l'opportunità che il Presidente del Consiglio ed i Ministri vengano sottoposti
a processo penale per i c.d. reati ministeriali non confliggono
con la sospensione dei processi per i reati comuni. Per questi ultimi, infatti,
la Carta costituzionale nulla prevede, e ciò implica che al legislatore
ordinario non è inibito di provvedere autonomamente al riguardo, tanto più che,
nei casi in cui la Costituzione ha preteso che si provvedesse con legge
costituzionale, lo ha espressamente stabilito (v., ad esempio, artt. 116 e 132
Cost.).
La
memoria passa poi ad occuparsi direttamente del contenuto precettivo della
norma impugnata per valutare in particolare se nel nostro ordinamento esista o
meno l'istituto della sospensione del processo penale e se vi sia un
collegamento (nel senso di una possibile violazione) tra detta sospensione ed il
principio di obbligatorietà dell'azione penale richiamato dal Tribunale di
Milano. A tal fine si osserva che il sistema conosce la sospensione del
processo penale, finalizzata a vari obiettivi; è richiamata in proposito
un'ampia serie di norme contenute nel codice di procedura penale del 1930
(artt. 18, 19 e 20), nel vigente codice di procedura penale (artt. 3, 37, 41,
47, 71, 344, 477 e 479), nel codice penale (artt. 159 e 371-bis) e in
numerose altre leggi particolari, come quelle in materia di condono tributario
o di rimessione di una questione di legittimità costituzionale a questa Corte o
di questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia delle
Comunità europee. In tutti questi casi non c'è un termine preciso per la
ripresa dell'attività processuale dopo la sospensione e, qualora vi sia
sospensione anche della prescrizione, non sussistono particolari problemi per
il protrarsi dei tempi del processo.
Si tratta
di norme che disciplinano situazioni di «varia natura» che, tuttavia, in alcuni
casi attribuiscono rilevanza determinante a scelte politiche prevalenti
rispetto alla giurisdizione (art. 243 cod.pen.mil.guerra)
e in altri casi a caratteristiche peculiari dei soggetti che si giovano della
sospensione (v. decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e art. 71 cod.proc.pen.). Tra quest'ultimo tipo di norme la parte
privata si sofferma, in particolare, sull'ipotesi di sospensione del processo
disciplinata dall'art. 71 cod.proc.pen., richiamando
le pronunce di questa Corte n. 281 del 1995, n. 354 del 1996, n. 19 del 1999 e
n. 33 del 2003, desumendone, da un lato, che la sospensione del processo non
costituisce violazione dell'art. 112 Cost. in quanto comporta una semplice
sospensione dell'azione penale e, dall'altro, che neppure è configurabile il
contrasto con il principio della ragionevole durata del processo in quanto «si
verte in tema di ius singulare
che comporta una eccezione» e, comunque, la sospensione della prescrizione
garantisce l'esercizio della giurisdizione. Questi argomenti ben si attagliano
al caso di specie, sicché anche per esso deve escludersi la contrarietà con gli
indicati parametri costituzionali.
D'altra
parte, il sistema processuale vigente prevede, oltre ai casi di sospensione,
anche quelli nei quali il reato è perseguibile soltanto a richiesta del
Ministro della giustizia (artt. 8, 9 e 10 cod.pen.),
ovvero dietro sua autorizzazione (art. 313 cod.pen.,
positivamente scrutinato da questa Corte nella sentenza n. 22 del 1959), ovvero
a querela di parte; inoltre questa Corte ha in più occasioni ribadito la
legittimità costituzionale dell'art. 260 cod.pen.mil.pace
che subordina la procedibilità di una serie di reati militari alla richiesta
del comandante del corpo.
Il
principio di eguaglianza richiamato dal Tribunale di Milano ha, quindi, il
significato di vietare leggi ad personam
allorquando le persone prese in considerazione siano effettivamente “eguali”,
ma non quello di impedire le opportune diversificazioni. In tale ottica la
parte privata osserva che vi sono numerose norme, sia di diritto penale
sostanziale sia di diritto processuale penale, nelle quali rileva la condizione
soggettiva del destinatario; tra queste ultime vengono ricordate, oltre
all'art. 205 cod.proc.pen., l'art. 200 cod.proc.pen. sul segreto professionale e le norme
sull'incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone.
Dopo aver
esaminato l'aspetto relativo alla sospensione del processo, la difesa affronta
il problema delle cause di immunità riconosciute dal nostro ordinamento,
cercando innanzitutto di stabilire cosa si intenda effettivamente per immunità.
Si richiamano, all'uopo, alcune specifiche disposizioni riguardanti il
trattamento processuale dei funzionari e dei dipendenti consolari nonché le
immunità in favore dei componenti il Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Si passa poi a
considerare l'art. 5 della legge n. 1 del 1981 relativa ai componenti del
Consiglio superiore della magistratura, che ha introdotto una causa soggettiva
di non punibilità «ben più pregnante ed incisiva sulla giurisdizione che non
una sospensione» del processo, con annessa sospensione della prescrizione. Il
giudice remittente avrebbe altresì dimenticato di tener presente tutta una
serie di ipotesi nelle quali sussistono altre cause di immunità (si citano, in
proposito, sentenze della Corte di cassazione sull'estradizione, sulle immunità
diplomatiche e consolari, sui reati commessi da militari appartenenti alla NATO
nel territorio di uno Stato diverso da quello di appartenenza, nonché sui reati
commessi da soggetti appartenenti ad enti centrali della Chiesa cattolica).
Fatte
queste premesse generali, la parte privata richiama la distinzione dottrinale
tra le immunità funzionali e quelle extrafunzionali, ricordando che queste
ultime, in particolare, fanno sì che l'individuo che ne gode non possa essere
assoggettato al processo penale per reati “comuni” commessi nel corso del
proprio incarico o prima dello stesso. Terminato il mandato, però, si ha una
reviviscenza della punibilità per i fatti extrafunzionali, sicché tale tipo di
immunità non crea, in effetti, alcun tipo di limite al potere giurisdizionale.
Si sarebbe perciò in presenza di una esenzione temporanea dalla giurisdizione,
determinata da motivi di opportunità politica per cui il soggetto, «pur
penalmente capace al momento della commissione dell'illecito, non lo è
processualmente, per evitare un qualsiasi turbamento nel regolare svolgersi
dell'attività»; concluso l'incarico, nulla può impedire l'avvio o la
prosecuzione del processo penale per illeciti penali di carattere privato. I
suddetti motivi di opportunità politica correlati all'attività del soggetto
possono essere inerenti ai rapporti tra poteri dello Stato ovvero sul piano
internazionale ai rapporti tra organi di Stati diversi che comportano una
autolimitazione da parte dell'ordinamento della propria giurisdizione, la quale
torna poi a riespandersi nella sua interezza al
termine del mandato cui è connessa la prerogativa (si citano, al riguardo, un
parere della Corte internazionale di giustizia dell'Aja
a proposito delle immunità dei componenti dell'ONU e la sentenza della medesima
Corte del 14 febbraio 2002 sull'immunità di un Ministro degli esteri della
Repubblica del Congo nei confronti del quale un giudice belga aveva emesso un
ordine di arresto internazionale, c.d. caso Yerodia).
Dalla
suddetta analisi si desume che «la possibilità di prevedere … immunità
extrafunzionali con legge ordinaria appare … conclamata», ma tale osservazione
non è l'unica a dimostrare l'erroneità del ragionamento seguito dal Tribunale
di Milano, perché l'argomento principale attraverso il quale si perviene a
questo risultato è rappresentato dalla profonda diversità che sussiste tra il
tema della sospensione temporanea del processo e quello delle immunità. Se,
infatti, si ha chiara tale differenza, tutta una serie di argomentazioni
sviluppate nell'ordinanza di rimessione diventano ininfluenti, in quanto è
proprio la suddetta diversità che spiega perché, mentre per le immunità è
necessariamente richiesto un collegamento con la funzione esercitata al momento
della commissione del fatto, ciò invece non è necessario per la sospensione.
Inoltre, mentre l'immunità, sottraendo un soggetto all'esercizio della
giurisdizione, deve essere, in alcuni casi, prevista da norme di rango
costituzionale, ciò non è richiesto per la sospensione che, ove si accompagni a
quella della prescrizione del reato, non incide sull'integrità del valore della
giurisdizione, ma coinvolge altri beni costituzionalmente protetti e,
precisamente, quello della funzionalità della carica di rilevanza
costituzionale e quello della ragionevolezza dei tempi del processo.
Una volta
escluso che la norma impugnata avrebbe dovuto avere rango di legge
costituzionale, resta da valutare se essa violi, per il suo contenuto
precettivo, uno dei parametri costituzionali richiamati dal giudice remittente.
Con
riguardo all'art. 112 Cost., la parte privata osserva che in tema di condizioni
di procedibilità al legislatore è concessa ampia discrezionalità, sicché il
punto decisivo non è quello dei rapporti col principio di obbligatorietà
dell'azione penale, quanto piuttosto quello di stabilire se la norma sia o meno
ragionevole. Si richiamano, al riguardo, le sentenze n. 89 del 1982, n. 85 del
1998, n. 298 del 2000, e n. 223 del 2001 di questa Corte, dalle quali si deduce
che è soltanto in caso di trattamento diverso di situazioni uguali che può
affermarsi la sussistenza di un'irragionevolezza conseguente alla diversità di
trattamento. La violazione del principio di eguaglianza presuppone, in altre
parole, una valutazione in cui vi è un tertium
comparationis alla stregua del quale si ravvisi
la disparità; nel caso della norma impugnata, invece, le uniche situazioni
similari con le quali sembrerebbe possibile un raffronto sono quelle di cui
agli artt. 90 e 96 Cost., ma, al di là del fatto che esse si riferiscono a
soggetti presi in considerazione anche dalla norma impugnata, le ipotesi
rispettivamente disciplinate sono, in realtà, molto diverse e, quindi,
inconfrontabili. Infatti, l'art. 96 Cost. stabilisce, a tutela della funzione
ministeriale, che per i reati commessi nell'esercizio di tale funzione è
competente un particolare organo giurisdizionale, senza dire nulla in relazione
alla procedibilità; analogamente, l'art. 90 Cost. prevede, a tutela della
libertà della funzione del Presidente della Repubblica, l'impunità per gli atti
compiuti nel relativo esercizio e i casi di deroga a tale impunità. La legge n.
140 del 2003, invece, si limita a dettare semplicemente una regola di
procedura.
Tale
regola che, per quanto fin qui si è detto, non contrasta con l'art. 3 Cost. dal
punto di vista del principio di eguaglianza, neppure viola il suddetto
parametro per quel che riguarda il principio di ragionevolezza. Al riguardo
potrebbe sostenersi l'irragionevolezza in sé della normativa impugnata in
conseguenza dell'impossibilità che essa determinerebbe in ordine alla
formazione della prova, ma anche questa censura è destituita di fondamento in
quanto l'utilizzazione del termine “processo” e non di quello “procedimento” ha
proprio il significato tecnico di consentire l'assunzione delle prove nel corso
delle indagini preliminari.
La
memoria difensiva si sofferma, poi, sul particolare aspetto della questione
riguardante la parte civile. Si sostiene, in proposito, che detta questione
sarebbe stata impropriamente sollevata dal Tribunale di Milano in sede penale,
nell'erronea convinzione che l'art. 1 della legge n. 140 del 2003, imponendo
l'immediata sospensione del processo, non consenta lo svolgimento di alcuna
attività processuale. In realtà, anche trascurando la circostanza che, nella
specie, la parte civile costituita non ha in effetti mai dichiarato di voler
trasferire la propria domanda in sede civile - sicché la questione dovrebbe
ritenersi inammissibile, in quanto del tutto ipotetica - resta il fatto che il
dubbio di legittimità costituzionale avrebbe dovuto essere posto nella sede
competente, ossia davanti al giudice civile, chiamato eventualmente a fare
applicazione dell'art. 295 del codice di procedura civile. Del resto, sarebbe
del tutto incongrua una sospensione ex lege
del processo penale cui non faccia seguito la possibilità di trasferimento
dell'azione in sede civile. In tal senso vanno letti l'art. 75, comma 3, cod.proc.pen. e l'art. 82 del medesimo codice (che consente
la revoca della costituzione di parte civile) e ciò vale, di per sé, ad
escludere qualsiasi violazione dell'art. 24 Cost. Tale lettura corrisponde al
principio della separazione delle giurisdizioni che, in materia di rapporti tra
giudizi diversi, ha sostituito, nel vigente codice di procedura penale, quello
dell'unità della giurisdizione cui, invece, si ispirava il codice del 1930. Una
conferma dell'esattezza di tale tesi è rinvenibile, secondo la parte privata,
anche nella sentenza n. 354 del 1996 di questa Corte con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 75, comma 3, cod.proc.pen., nella parte relativa alla mancata previsione
dell'inapplicabilità della disciplina ivi stabilita per i rapporti tra azione
civile e azione penale all'ipotesi di «accertato impedimento fisico permanente
che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta
che il dibattimento prosegua in sua assenza». A tale conclusione la pronuncia è
pervenuta al fine di impedire - in armonia con quanto deciso nella precedente
sentenza n. 330 del 1994 - una stasi del processo «di durata indefinita ed
indeterminabile» che avrebbe vulnerato il diritto di azione e difesa della
parte civile. È del tutto evidente che l'ipotesi esaminata nella citata
sentenza non è affatto assimilabile a quella disciplinata dalla norma
attualmente impugnata. Infatti, anche a prescindere dal fatto che le cariche
indicate dalla legge n. 140 del 2003, pur essendo alcune volte ipoteticamente
reiterabili, hanno una durata predeterminata ex lege,
va considerato che la disciplina censurata dalla Corte «non era quella attuale
ma quella del codice del 1930», sicché non solo per essa non si ponevano
problemi di ammissibilità rispetto alla proposizione delle relative questioni
di legittimità costituzionale direttamente nel giudizio penale, ma soprattutto
emergeva la necessità di superare la regola del divieto della translatio iudicii dalla
sede penale a quella civile derivante dal principio dell'unità della
giurisdizione. La disciplina attualmente vigente non è più ispirata, come si è
detto, a tale principio; conseguentemente il problema allora denunciato non può
più porsi in quanto la parte civile ha, di regola, la facoltà di trasferire la
propria azione in sede civile.
3.— Si è
costituita anche la CIR s.p.a., parte civile costituita nel giudizio a quo,
sostenendo la piena condivisibilità delle
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo che la norma denunciata
venga dichiarata costituzionalmente illegittima.
Osserva
la parte privata che l'art. 1 della legge n. 140 del 2003, prevedendo
l'automatica sospensione del processo a carico del Presidente del Consiglio dei
ministri, è in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost. (in relazione agli
artt. 101 e 112 Cost.), perché attribuisce una prerogativa incompatibile col
principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, principio
che può essere derogato solo con una legge costituzionale (sentenza n. 300 del
1984 di questa Corte). A tale conclusione induce, con assoluta evidenza, il
fatto che nel nostro ordinamento di regola le prerogative o le immunità
riguardanti cariche o funzioni istituzionali sono previste o direttamente dalla
Carta costituzionale (artt. 68, 90 e 96 Cost.) ovvero in successive leggi
costituzionali (es. legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di
procedimenti per i reati di cui all'art. 96 Cost.).
Per altro
verso, e sempre in relazione all'art. 3 Cost., la norma impugnata viola il
principio di obbligatorietà dell'azione penale, poiché impedisce a tempo
indeterminato che il processo penale venga condotto ad una definizione, in
considerazione del fatto che l'attuale Presidente del Consiglio potrebbe continuare
a ricoprire la carica per molti anni, ovvero essere eletto ad altra carica
istituzionale tra quelle di cui alla norma in questione.
Fatte
queste premesse, la memoria osserva che nel nostro sistema le immunità e le
prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost., oltre ad essere disposte da
norme di rango costituzionale, sono comunque collegate allo svolgimento delle
funzioni, di modo che il Presidente della Repubblica, il Presidente del
Consiglio ed i Ministri, fino all'entrata in vigore della legge in esame,
erano, per i reati comuni, soggetti alla legge come tutti gli altri cittadini.
Oggi, invece, i procedimenti eventualmente instaurati a carico del Presidente
della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri in merito a tali
ultimi reati, sono tutti sospesi ope legis e senz'alcuna possibilità di controllo
istituzionale, anche nell'ipotesi in cui si tratti di reati commessi prima
dell'assunzione della carica, mentre per i reati c.d. funzionali continua ad
avere vigore la disciplina che ne prevede la giustiziabilità,
sia pure a certe condizioni. Ne consegue che, da questo punto di vista, la
norma impugnata appare in contrasto con i principi di ragionevolezza e di
eguaglianza dei cittadini davanti alla legge.
Il
carattere obbligatorio e non rinunziabile della sospensione sarebbe poi lesivo
sia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) sia del principio della ragionevole
durata dei processi sancito dall'art. 111 Cost., il che è tanto più evidente in
relazione alla mancanza di una specifica norma che garantisca la possibilità di
assunzione al processo delle prove non rinviabili o di compimento degli atti
urgenti, a differenza di quanto è espressamente stabilito dal codice di
procedura penale in altri casi di sospensione (si citano gli artt. 3, comma 3;
41, comma 2; 47, comma 3; 70, commi 2 e 3; 71, comma 4, cod.proc.pen.).
Per
quanto specificamente interessa la domanda avanzata dalla parte civile
costituita, si rileva che la sospensione del processo penale, in mancanza di
una norma che deroghi al disposto dell'art. 75, comma 3, cod.proc.pen.,
viene di fatto a paralizzare sine die ogni pretesa risarcitoria della suddetta parte nei
confronti dell'imputato. Il processo penale è, infatti, sospeso, mentre la
domanda eventualmente proposta in sede civile dovrebbe necessariamente
comportare la sospensione anche di quest'ultimo processo, poiché le eccezioni
previste alla regola del citato art. 75, comma 3, sono tassative e non
estensibili in via analogica.
La CIR
s.p.a., infine, si associa alle considerazioni fatte dal Tribunale di Milano a
proposito della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento al
principio relativo al diritto di accesso ad un tribunale, desumibile
dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (secondo quanto stabilito dalla Corte europea dei
diritti dell'uomo nella sentenza Golder del 21
febbraio 1975 e nella sentenza Cordova del 31 gennaio 2003).
4.— È
altresì intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
vengano dichiarate inammissibili o comunque infondate entrambe le questioni
proposte dal Tribunale di Milano.
Quanto
alla questione relativa all'art. 1 della legge n. 140 del 2003, la difesa
erariale osserva che il giudice a quo muove da un presupposto erroneo,
ossia quello per cui detta norma avrebbe creato una nuova figura di immunità.
Essa, invece, si limita a disporre la sospensione dei processi in corso, con
conseguente sospensione dei termini di prescrizione dei reati, in linea con
quanto stabilito per altre ipotesi di sospensione del processo penale - sia
obbligatoria (v. art. 71 cod.proc.pen. e art. 3,
comma 5, della stessa legge n. 140 del 2003) sia facoltativa (v. art. 486 cod.proc.pen.) - previste dal sistema. Ne consegue che non
vi sarebbe lesione dell'art. 112 Cost., sia perché l'azione penale viene
ugualmente esercitata nei confronti dei soggetti che ricoprono le alte cariche
istituzionali indicate nella norma impugnata (anche se con sospensione del
processo per la durata del mandato) sia perché il decorso del tempo non incide
sulla pretesa punitiva dello Stato, in virtù dell'espresso richiamo dell'art.
159 cod.pen., in materia di sospensione del corso
della prescrizione.
Escluso,
quindi, che la norma de qua abbia a che fare con le immunità riservate
alla regolamentazione costituzionale, l'Avvocatura dello Stato ritiene che essa
non si ponga in contrasto neppure con gli altri principi costituzionali
invocati dal giudice a quo. Si tratta di una disciplina che è stata
dettata allo scopo di impedire che «vicende processuali di diritto comune
possano intralciare l'operato dei vertici costituzionali democraticamente
scelti per tutto - e solo - il tempo in cui essi svolgono la loro funzione». La
ratio cui si è ispirato il legislatore
non era, quindi, quella di proteggere i soggetti che ricoprono le alte cariche
dello Stato, ma la loro funzione, sicché appare ultroneo
ogni richiamo al principio di eguaglianza come principio fondante
dell'ordinamento, visto che anche questa Corte ha ripetutamente affermato che
la violazione di tale principio deriva dal trattamento eguale di situazioni
diverse e non dalla previsione di trattamenti differenziati per alcune categorie
di soggetti giustificata dal contemperamento del principio stesso con la tutela
di altri principi costituzionali. Tale ultima evenienza è proprio quella che si
riscontra nella fattispecie nella quale la tutela della posizione istituzionale
del Presidente del Consiglio dà fondata ragione della deroga all'ordinario
trattamento processuale.
Analogamente,
poi, la difesa erariale ritiene infondata la presunta lesione del principio di
ragionevolezza in riferimento a quanto disposto dagli artt. 68, 90 e 96 Cost.,
sul principale rilievo che, in una logica di ponderazione e bilanciamento degli
interessi in gioco, non è irrazionale che il Presidente del Consiglio continui
ad essere perseguibile per i c.d. reati ministeriali e si veda invece sospesi i
processi penali per i reati comuni. Infatti, mentre il perseguimento dei reati
funzionali non può essere procrastinato, data «la rilevanza di carattere
generale degli interessi incisi» e la loro «indubbia maggiore gravità dal punto
di vista istituzionale», il perseguimento dei reati comuni ben può essere
rinviato al momento della cessazione dell'esercizio delle funzioni protette,
visto che la loro commissione comporta la lesione di «interessi cedevoli».
Ritiene
inoltre la difesa pubblica che siano infondate tutte le doglianze riguardanti
una presunta lesione degli artt. 24 e 111 Cost., sotto il duplice profilo del
diritto di difesa dell'imputato (che non può rinunciare all'applicazione della
sospensione) e del diritto della persona offesa dal reato ad un giudizio rapido
ed efficace in merito alle sue pretese risarcitorie. Quanto al primo profilo,
si osserva che l'obbligatorietà della protezione accordata dalla norma
impugnata deriva dal fatto che essa ha rilevanza oggettiva, è finalizzata a
tutelare l'interesse dell'ordinamento e non è stata concepita come un
privilegio di cui la persona che ricopre la carica possa, a sua scelta,
decidere di godere o meno. Quanto alla pretesa violazione dei diritti della
persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale sospeso, si
osserva che nell'ipotesi di cui si tratta la parte offesa subisce un ritardo
nella delibazione delle sue pretese del tutto analogo a quello che si verifica
non solo nelle numerose altre ipotesi di sospensione del processo, ma anche in
altre situazioni processuali, come ad esempio in quella relativa alla
conclusione del procedimento penale con sentenza di patteggiamento nella quale,
ai sensi dell'art. 445 cod.proc.pen., è impedito alla
parte civile di giovarsi della suddetta sentenza in sede civile. D'altra parte,
non appare conferente al riguardo il richiamo all'art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
atteso che la normativa denunciata è il frutto di un ponderato - e, cioè,
«ragionevole» - contemperamento dell'esigenza di definizione del processo in
tempi rapidi con quella di tutela di altri interessi ritenuti anch'essi di
rilevanza primaria.
Quanto,
infine, alla presunta mancanza di norme che facciano salva la possibilità di
compimento degli atti urgenti, l'Avvocatura dello Stato rammenta che, a parte
il rilievo per cui ciò costituirebbe solo un'ipotetica manchevolezza, detta
questione non risulta adeguatamente precisata nell'ordinanza di rimessione, il
che impone che la stessa debba ritenersi inammissibile.
5.—
Nell'imminenza dell'udienza la CIR s.p.a. ha depositato memoria, in cui
premette che il presente giudizio concerne soltanto la disciplina
dell'improcedibilità concessa dalla legge n. 140 del 2003 al Presidente del
Consiglio: non può quindi sostenersi la legittimità dell'art. 1, comma 1, sulla
base della posizione dei titolari delle altre cariche, ferma l'estensibilità a
queste ultime della eventuale dichiarazione d'incostituzionalità della norma (ex
art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).
In
ragione del carattere rigido della Costituzione, nessuna fonte può modificarla
surrettiziamente, qualora ne pregiudichi una o più norme: le limitazioni
sostanziali o processuali della (altrimenti assoluta) responsabilità del
funzionario - ex art. 28 Cost. - devono individuarsi in altre norme
costituzionali (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio,
ministri, parlamentari, giudici costituzionali, titolari di organi
giurisdizionali) perché ogni limitazione di tale responsabilità si risolve
nella corrispondente restrizione del diritto di azione e di difesa. Inoltre la
differenziazione delle discipline processuali con riferimento a fatti
extrafunzionali viola il principio di eguaglianza (non sopprimibile nemmeno con
una legge di revisione costituzionale). Pertanto l'art. 3, primo comma, Cost.
non può essere derogato, senza che sulla validità della deroga vi sia verifica
da parte di questa Corte. Non si può discutere della legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge n. 140 come se l'illegittimità di questa norma
dipendesse esclusivamente dal fatto che essa è contenuta in una legge
ordinaria, anziché in una disposizione approvata ex art. 138 Cost.: la sottoponibilità al sindacato permarrebbe comunque, poiché
le immunità valgono soltanto nei limiti delle previsioni costituzionali, e
qualsiasi legge ordinaria che ne ampliasse l'ambito sarebbe incostituzionale.
Nel porre
una disciplina di favore per i governanti in relazione a fatti extrafunzionali,
si è determinata la violazione sia del principio di eguaglianza, sia di quello
della responsabilità dei pubblici funzionari allorché agiscano al di fuori
delle funzioni, sia infine del diritto di azione e di difesa. Infatti, esiste
un istituto che adeguatamente mette al riparo i titolari delle più alte cariche
pubbliche da eventuali impedimenti alla propria attività istituzionale,
derivanti dalla pendenza di un processo penale, ancorché relativo a reati
comuni, essendo imposto al giudice penale di valutare in concreto la
sussistenza di impedimenti dell'imputato, tenendo conto degli interessi degli
altri poteri.
La norma
impugnata prevede una forma di immunità processuale prescindendo da ogni
connessione funzionale fra la carica pubblica e gli atti posti in essere dal
soggetto che la ricopre. Ciò in violazione dell'art. 3 Cost., che vieta al
legislatore ordinario d'introdurre differenziazioni normative basate
esclusivamente su elementi soggettivi. Per la tendenziale universalità
del precetto di legge la norma deve dirigersi a tutti senza distinguere in base
a categorie soggettive, ma soltanto oggettive (natura dell'atto, dei beni,
etc.) in logico rapporto con la natura dell'attività e senza aver riguardo a
connotati inerenti alle persone (prestigio, onore, dignità, etc.). Nella
fattispecie, invece, un tale rapporto è del tutto assente (laddove si prevede
la sospensione dei processi per illeciti compiuti prima dell'assunzione della
carica). In essa, infatti, il munus publicum rappresenta non già il fondamento e il limite
dell'immunità, bensì il mero presupposto di essa. Ciò che si tutela, dunque,
non è la funzione, ma la persona, introducendo così un vero e proprio
privilegio personale.
Negli
artt. 68, 90 e 96 Cost. l'immunità ha il fondamento ed il limite nell'esercizio
della funzione. Per effetto della censurata normativa il Presidente del
Consiglio dei ministri già sottoposto, previa autorizzazione parlamentare, alla
giurisdizione ordinaria per i reati funzionali, ne è viceversa sottratto ope legis per
quelli comuni. Il che è contraddittorio, perché in base all'art. 96 Cost.
l'autorizzazione a procedere può essere negata solo nei casi ivi previsti.
Poiché l'unico soggetto sottoposto a processo, per «fatti antecedenti
l'assunzione della carica o della funzione», era l'on. Berlusconi, si è in
presenza di una legge personale di favore, definita da autorevole dottrina come
lesiva dell'art. 3 Cost., in quanto volta ad estendere, oltre i casi previsti
dalla Costituzione, le ipotesi di improcedibilità soggettiva e le garanzie
costituzionali impedienti la immediata attuazione della legge. Infatti, tali
improcedibilità e garanzie privano di concreta efficacia la legge rispetto a
determinati cittadini e creano diseguaglianze formali tra i medesimi.
Quanto
alla violazione degli artt. 101 e 112 Cost., ogni condizione di procedibilità
in tanto può ritenersi legittima in quanto sia direttamente riconducibile ad un
interesse costituzionalmente protetto, da bilanciare con quello ex art.
112 Cost., che, nella specie, non sussiste. Infatti, non ogni processo penale è
tale da comportare necessariamente un «turbamento» per la carica, il cui
prestigio sarebbe anzi ancor più gravemente compromesso, ove colui che la
ricopre se ne servisse per sottrarsi alla giurisdizione; è interesse della
collettività sapere se i titolari delle più alte cariche erano e sono al di
sopra di ogni sospetto.
Paradossalmente,
per tutelare la funzione, si «iberna» il processo a carico di chi la ricopre,
impedendogli di chiedere l'assunzione di prove a suo favore, senza fare neppure
salvo il compimento di eventuali atti urgenti e indifferibili e senza stabilire
un termine massimo di durata della sospensione medesima, che potrebbe protrarsi
indefinitamente.
La
violazione degli artt. 24 e 111 Cost. con riguardo alla parte civile si radica
nell'automatismo della paralisi sine die dell'azione civile e nella mancata previsione della
rinunziabilità alla sospensione del processo penale,
nonché di una deroga all'art. 75, comma 3, del codice di procedura penale.
La norma,
inoltre, viola l'art. 117, primo comma, Cost. con riguardo alla Convenzione
europea per i diritti dell'uomo, sia sotto il profilo del «diritto ad un
tribunale» (ex artt. 13 e 14 della Convenzione che, rispettivamente,
sanciscono il diritto a un ricorso effettivo davanti ad un giudice, nonché la
garanzia del godimento dei diritti e delle libertà ivi assicurati) sia in
riferimento al «diritto ad un processo equo».
Dopo una
disamina di diritto comparato sulle immunità funzionali ed extrafunzionali
proprie dei titolari della cariche omologhe a quella del Presidente del
Consiglio dei ministri italiano, la parte privata contesta puntualmente le tesi
difensive.
In
particolare sarebbe l'esigenza di diversificare la disciplina delle situazioni
(oggettive) differenti, in rapporto con quella di non collegare la
differenziazione al soggetto, in quanto tale, a condurre alla definizione
dell'eguaglianza come «pari trattamento di pari situazioni e diverso
trattamento di situazioni diverse». Ne deriva, da un lato, che il
legislatore non è libero di differenziare i soggetti fin dove la Costituzione
non frappone limiti specifici e, dall'altro, che le differenziazioni normative
possono essere eccezionalmente legittime, nei limiti in cui si riflettano
sull'oggetto e sempre che sussista un nesso di assoluta necessità tra la
differenziazione ed un fine costituzionalmente consentito e se sono ispirate a
ragionevolezza: il che impone che si versi in ipotesi in cui siano le
«situazioni di fatto» messe a confronto ad essere tra loro differenti. Al
contrario, nel caso di specie, la situazione in cui si trovano i titolari delle
cinque cariche è ontologicamente identica a quella di qualsiasi altro cittadino
perseguito per reati comuni.
La
memoria contesta poi la pertinenza degli esempi di «sospensione» richiamati ex
adverso e cioè l'art. 18, comma 1, lett. b),
cod.proc.pen., gli artt. 3, 37, 41, 47, 71, 344, 477
e 479 cod.proc.pen. (ipotesi di sospensione «endoprocessuale», ossia di temporanea stasi dell'iter
processuale, giustificate da ragioni interne al processo che ne causano una
sorta di quiescenza, in cui la momentanea sospensione si giustifica per
assicurare il diritto di difesa e la terzietà-imparzialità
del giudice, o per ottenere l'autorizzazione a procedere, o per garantire una
sollecita definizione del processo).
Considerazioni
analoghe valgono per tutti gli altri casi di «sospensione», singolarmente
contestati, unitamente: 1) alla citazione dell'art. 205 cod.proc.pen.
la cui ratio è di evitare che i soggetti ivi
previsti non rendano in pubblico la loro deposizione, così limitandosi a
disciplinarne le modalità di assunzione e non esimendoli dal relativo dovere;
2) al richiamo all'art. 5 della legge n. 1 del 1981, che non configura una
causa di sospensione, bensì una causa di non punibilità specifica, avente per
oggetto le sole manifestazioni di pensiero funzionali all'esercizio dei
poteri-doveri propri dei componenti del C.S.M.; 3) al riferimento alla
procedibilità «a richiesta» o dietro «autorizzazione» del Ministro della giustizia
(artt. 8, 9, 10 e 313 cod.pen.), ovvero su querela
della persona offesa: qui la condizione di procedibilità gioca a tutela del
soggetto passivo del reato, e non già del soggetto attivo.
È inconferente anche la citazione delle immunità di cui alla
Convenzione di Vienna, perché l'ordinamento consente - per il rispetto
dell'eguaglianza degli Stati - trattamenti di privilegio in favore di
determinati soggetti per la loro qualità di funzionari di altri Stati; ma ciò
avviene per il principio di cui all'art. 10 Cost., che conferisce alle norme
internazionali generalmente riconosciute il livello di norme primarie: il rango
costituzionale della norma di adattamento dell'ordinamento italiano al diritto
internazionale (anche consuetudinario) giustifica la compressione del principio
di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale. Anche l'estradizione
è una delle forme di collaborazione tra Stati in materia penale: la ratio della sospensione del processo in tal
caso sta nel rispetto della sovranità degli altri Stati (l'estradizione opera
esclusivamente per i reati per i quali è stata concessa).
Considerato in diritto
1. Il
Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale del comma
2, in relazione al comma 1, dell'art. 1 della legge 20 giugno 2003, n.140
(Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), il
quale, fatti salvi gli articoli 90 e 96 della Costituzione, dispone la
sospensione, dall'entrata in vigore della legge stessa, dei processi penali in
corso nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 (Presidente della
Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei
deputati, Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente della Corte
costituzionale), in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato, anche
riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino
alla cessazione delle medesime.
Secondo
il giudice remittente la norma censurata, nello stabilire per i processi
suindicati la sospensione automatica, generalizzata e senza prefissione
di un termine finale, viola l'art. 3 Cost., anzitutto con riguardo all'art. 112
Cost., che sancisce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale; in
secondo luogo con riferimento agli artt. 68, 90 e 96 Cost., in quanto
attribuisce alle persone che ricoprono una delle menzionate alte cariche dello
Stato una prerogativa non prevista dalle citate disposizioni della
Costituzione, che verrebbero quindi ad essere illegittimamente modificate con
legge ordinaria, in violazione anche dell'art. 138 Cost., disposizione questa
che il remittente non indica nel dispositivo dell'ordinanza, ma cita in
motivazione ed alla quale fa implicito ma chiaro riferimento in tutto l'iter
argomentativo del provvedimento; infine viola gli artt. 24, 111 e 117 Cost.,
perché non consente l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato e
delle parti civili, in contrasto anche con la Convenzione per la protezione dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
2. In via
preliminare si osserva che l'astensione dei magistrati componenti del collegio
presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la
presente questione incidentale non ha influenza sulla rilevanza e quindi
sull'ammissibilità della medesima.
L'astensione,
infatti, non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l'immediata applicazione
della norma da scrutinare.
È
opportuno soggiungere che, secondo il principio affermato dall'indirizzo di
gran lunga prevalente di questa Corte (v., ex plurimis,
ordinanze n. 270 del 2003, n. 383 del 2002, n. 110 del 2000, sentenze n. 171
del 1996 e n. 300 del 1984), le vicende del giudizio a quo non incidono sullo
svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall'interesse generale
alla risoluzione della prospettata questione. Né si può aderire alla tesi
difensiva secondo la quale, non essendovi altri processi pendenti nei quali
potrebbe ipotizzarsi l'applicazione della norma censurata, non sarebbe
configurabile alcun interesse generale cui riferirsi. Non soltanto, infatti,
non è provata tale situazione, ma la tesi non tiene conto del rilievo secondo
cui la disposizione in oggetto (comma 2 dell'art. 1 della legge n. 140 del
2003) ha carattere di transitorietà anche rispetto alla norma - non
espressamente formulata ma necessariamente desumibile - la quale impone
l'immediata sospensione di quei processi penali nei quali dovesse verificarsi
in qualsiasi momento la coincidenza della qualità d'imputato con quella di
titolare di una delle cinque alte cariche indicate nel comma 1 dello stesso
art. 1.
La
questione, pertanto, non riguarda soltanto il processo in cui è stata
sollevata, ma ha valenza generale, sicché dev'essere
esaminata nel merito.
3. Per
rispondere agli interrogativi posti dall'ordinanza di rimessione occorre, in
primo luogo, definire quali siano la natura, la funzione e la portata della
normativa impugnata.
Essa
riguarda una sospensione del processo penale, istituto che si sostanzia nel
temporaneo arresto del normale svolgimento del medesimo ed è oggetto non di una
disciplina generale, bensì di specifiche regolamentazioni dettate con riguardo
alla diversità dei presupposti e delle finalità perseguite.
Le
sospensioni possono essere così raggruppate:
a)
sospensioni per l'esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria,
civile, amministrativa, tributaria etc.);
b)
sospensioni dovute all'instaurazione di procedimenti incidentali finalizzati ad
assicurare la terzietà del giudice o la serenità
dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione);
c)
sospensioni per il compimento di atti e comportamenti che possono influire
sull'esito del processo in modo tale da rendere tale esito, nella valutazione
del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla base del
normale svolgimento del processo stesso (come avviene per l'affidamento in
prova dell'imputato nel processo minorile e per il compimento delle riparazioni,
delle restituzioni e del risarcimento del danno nel processo davanti al giudice
di pace);
d)
sospensioni per ragioni soggettive, quali quella dipendente dalla condizione
dell'imputato che per infermità di mente non è in grado di partecipare coscientemente
al processo, e quella degli appartenenti a reparti mobilitati prevista
dall'art. 243 del codice penale militare di guerra.
Se si
prescinde da quest'ultima, peraltro prevista in un testo risalente (regio
decreto 20 febbraio 1941, n. 303), mai sottoposto a scrutinio di
costituzionalità e soprattutto connesso ad una situazione eccezionale quale lo
stato di guerra, le altre sospensioni soddisfano esigenze del processo e sono
finalizzate a realizzare le condizioni perché esso abbia svolgimento ed esito
regolari, anche se ciò può comportare la temporanea compressione dei diritti
che vi sono coinvolti. Ciò vale anche per la sospensione stabilita per
l'ipotesi dell'imputato incapace, perché la capacità dell'imputato di
partecipare coscientemente al processo è aspetto indefettibile del diritto di
difesa senza il cui effettivo esercizio nessun processo è immaginabile, come
questa Corte ha affermato fin dai primi anni della sua attività (cfr. sentenze
n. 59 del 1959 e n. 354 del 1996).
Da quanto
fin qui esposto emerge che la sospensione, di solito prevista per situazioni
oggettive del processo, è funzionale al suo regolare proseguimento.
Ciò non
significa che quello delle sospensioni sia un sistema chiuso e che il
legislatore non possa stabilire altre sospensioni finalizzate alla
soddisfazione di esigenze extraprocessuali, ma implica la necessità di
identificare i presupposti di tali sospensioni e le finalità perseguite,
eterogenee rispetto a quelle proprie del processo.
4. La
situazione cui si riconnette la sospensione disposta dalla norma censurata è
costituita dalla coincidenza delle condizioni di imputato e di titolare di una
delle cinque più alte cariche dello Stato ed il bene che la misura in esame
vuol tutelare deve essere ravvisato nell'assicurazione del sereno svolgimento
delle rilevanti funzioni che ineriscono a quelle cariche.
Si tratta
di un interesse apprezzabile che può essere tutelato in armonia con i principi
fondamentali dello Stato di diritto, rispetto al cui migliore assetto la
protezione è strumentale.
È un modo
diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi della norma la
tesi secondo la quale il legislatore, considerando che l'interesse pubblico
allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo
un legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione
assoluta di legittimo impedimento. Anche sotto questo aspetto la misura appare
diretta alla protezione della funzione.
Occorre
ora accertare e valutare come la norma incida sui principi del processo e sulle
posizioni e sui diritti in esso coinvolti.
5. La
sospensione in esame è generale, automatica e di durata non determinata.
Ciascuna
di siffatte caratteristiche esige una chiarificazione.
La
sospensione concerne i processi per imputazioni relative a tutti gli
ipotizzabili reati, in qualunque epoca commessi, che siano extrafunzionali,
cioè estranei alle attività inerenti alla carica, come risulta chiaro dalla
espressa salvezza degli artt. 90 e 96 della Costituzione.
Essa è
automatica nel senso che la norma la dispone in tutti i casi in cui la
suindicata coincidenza si verifichi, senza alcun filtro, quale che sia
l'imputazione ed in qualsiasi momento dell'iter processuale, senza
possibilità di valutazione delle peculiarità dei casi concreti.
Infine la
sospensione, predisposta com'è alla tutela delle importanti funzioni di cui si
è detto e quindi legata alla carica rivestita dall'imputato, subisce, per
quanto concerne la durata, gli effetti della reiterabilità
degli incarichi e comunque della possibilità di investitura in altro tra i
cinque indicati. E non è fondata l'obiezione secondo la quale il protrarsi
dell'arresto del processo sarebbe da attribuire ad accadimenti e non alla
norma, perché è questa a consentire l'indefinito protrarsi della sospensione.
6. Da
quanto detto emerge anzitutto che la misura predisposta dalla normativa
censurata crea un regime differenziato riguardo all'esercizio della
giurisdizione, in particolare di quella penale.
La
constatazione di tale differenziazione non conduce di per sé all'affermazione
del contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione. Il principio di
eguaglianza comporta infatti che, se situazioni eguali esigono eguale
disciplina, situazioni diverse possono implicare differenti normative. In tale
seconda ipotesi, tuttavia, ha decisivo rilievo il livello che l'ordinamento
attribuisce ai valori rispetto ai quali la connotazione di diversità può venire
in considerazione.
Nel caso
in esame sono fondamentali i valori rispetto ai quali il legislatore ha
ritenuto prevalente l'esigenza di protezione della serenità dello svolgimento
delle attività connesse alle cariche in questione.
Alle
origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità
di trattamento rispetto alla giurisdizione, il cui esercizio, nel nostro
ordinamento, sotto più profili è regolato da precetti costituzionali.
L'automatismo
generalizzato della sospensione incide, menomandolo, sul diritto di difesa
dell'imputato, al quale è posta l'alternativa tra continuare a svolgere l'alto
incarico sotto il peso di un'imputazione che, in ipotesi, può concernere anche
reati gravi e particolarmente infamanti, oppure dimettersi dalla carica ricoperta
al fine di ottenere, con la continuazione del processo, l'accertamento
giudiziale che egli può ritenere a sé favorevole, rinunciando al godimento di
un diritto costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.). Ed è appena il caso di
osservare che, in considerazione dell'interesse generale sotteso alle questioni
di legittimità costituzionale, è ininfluente l'atteggiamento difensivo assunto
dall'imputato nella concretezza del giudizio.
Sacrificato
è altresì il diritto della parte civile la quale, anche ammessa la possibilità
di trasferimento dell'azione in sede civile, deve soggiacere alla sospensione
prevista dal comma 3 dell'art. 75 del codice di procedura penale.
7. Si è
affermato, per sostenere la legittimità costituzionale della legge, che nessun
diritto è definitivamente sacrificato, nessun principio costituzionale è per
sempre negletto.
La tesi
non può essere accolta.
All'effettività
dell'esercizio della giurisdizione non sono indifferenti i tempi del processo.
Ancor prima che fosse espressamente sancito in Costituzione il principio della
sua ragionevole durata (art. 111, secondo comma), questa Corte aveva ritenuto
che una stasi del processo per un tempo indefinito e indeterminabile vulnerasse
il diritto di azione e di difesa (sentenza n. 354 del 1996) e che la
possibilità di reiterate sospensioni ledesse il bene costituzionale
dell'efficienza del processo (sentenza n. 353 del 1996).
8. La
Corte ritiene che anche sotto altro profilo l'art. 3 Cost. sia violato dalla
norma censurata.
Questa,
infatti, accomuna in unica disciplina cariche diverse non soltanto per le fonti
di investitura, ma anche per la natura delle funzioni e distingue, per la prima
volta sotto il profilo della parità riguardo ai principi fondamentali della
giurisdizione, i Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della
Corte costituzionale rispetto agli altri componenti degli organi da loro
presieduti. Né vale invocare, come precedente e termine di comparazione, l'art.
205 cod.proc.pen. il quale disciplina un aspetto
secondario dell'esercizio della giurisdizione, ossia i luoghi in cui i titolari
delle cinque più alte cariche dello Stato possono essere ascoltati come
testimoni.
Non è
superfluo soggiungere che, mentre vengono fatti salvi gli artt. 90 e 96 Cost.,
nulla viene detto a proposito del secondo comma dell'art. 3 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che ha esteso a tutti i giudici della
Corte costituzionale il godimento dell'immunità accordata nel secondo comma
dell'art. 68 Cost. ai membri delle due Camere. Ne consegue che si riscontrano
nella norma impugnata anche gravi elementi di intrinseca irragionevolezza.
La
questione è pertanto fondata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Resta
assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.
9. La
disposizione direttamente impugnata si inserisce in un contesto normativo le
cui articolazioni, per quanto riguarda i primi due commi - che si riferiscono,
rispettivamente, alle due situazioni della non sottoponibilità
a processo e della sospensione dei processi eventualmente già in corso - sono
dirette alla medesima, sostanziale finalità, hanno lo stesso ambito soggettivo
di applicazione ed entrano in contrasto con gli stessi precetti costituzionali.
Pertanto, in via conseguenziale ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità
costituzionale deve estendersi anche ai commi 1 e 3, non direttamente
impugnati, dell'art. 1 della legge n. 140 del 2003: al comma 1 per le ragioni
appena dette, ed al comma 3, concernente la sospensione della prescrizione per
il tempo di applicazione delle misure di cui ai primi due commi, perché lo
stesso, caducati i precedenti, non ha alcuna
autonomia applicativa.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata
a separata decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110,
quinto comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n.140
(Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
dichiara, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 1 e 3, della predetta legge n. 140 del 2003.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 13 gennaio 2004.
F.to:
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Francesco
AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 20 gennaio 2004.
Marghera,
Prelevato dal sito della Corte Costituzionale e postato a cura di:
TORNA AI TESTI DI STREGONERIA PER IL FUTURO!
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendista Stregone
Guardiano dell'Anticristo
P.le Parmesan, 8
30175 Marghera - Venezia
tel. 3277862784
e-mail: claudiosimeoni@libero.it
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